TAR Campania (SA) Sez. II n. 1881 del 28 giugno 2022
Rifiuti.Impianto di trattamento aerobico dei rifiuti a matrice organica

Sotto il profilo urbanistico se è ammesso in una zona l’insediamento di impianti di smaltimento, è da intendersi, vieppiù, ammesso l’insediamento di impianti, quali quelli di recupero di sostanze organiche mediante operazioni di compostaggio o altre trasformazioni biologiche – cui è riconducibile un opificio di trattamento aerobico dei rifiuti a matrice organica –, aventi, per loro natura e funzione, portata meno impattante

Pubblicato il 28/06/2022

N. 01881/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00618/2019 REG.RIC.

N. 00567/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 618 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Buccino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Salerno, via Abella Salernitana, 3;

nei confronti

Buoneco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Fortunato, Rossella Verderosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31, e dell’avvocato Antonio Rizzo, in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 127;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Associazione "Radici", Azienda Agri Bio di Pasquale di Leo, Azienda Agricola Valitutto Sas di Antonio Valitutto & C, Azienda Agricola Ianniello S.r.l., Azienda Agricola Ursi S.r.l.s, Azienda Agrituristica "La Pietrosa" di Lordi Maria, Azienda Agricola Isoldi di Isoldi Bruno Pasquale, Azienda Agrituristica "Il Ponte di Annibale" di Turturiello Vito, Azienda Agricola Individuale Cocozza Carmine, Azienda Agricola Individuale Ianniello Cristina, Azienda Agricola Perretta Nicola, Azienda Agricola Lordi Gerardo, Azienda Agricola Pascente Cristian, Azienda Agricola Valitutto Antonella, Azienda Agricola Parisi Amedeo, Ditta Ml Ricambi di Gerardo Morriello e Li Santi Michele S.n.c., Azienda Agricola Individuale Morriello Gregorio, Azienda Agricola Ianniello Antonella, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Falce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


sul ricorso numero di registro generale 567 del 2020, proposto da
Icab S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enzo Maria Marenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Buoneco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Fortunato, Rossella Verderosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;

per l'annullamento

del decreto dirigenziale n. 13 del 22 febbraio 2019 e dell’avviso di rettifica pubblicato sul BURC n. 10 del 17 febbraio 2020, concernenti la valutazione di impatto ambientale integrata con la valutazione di incidenza in relazione al progetto di realizzazione di un impianto di trattamento aerobico dei rifiuti a matrice organica.


Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Buoneco S.r.l.;

Visto l’intervento ad adiuvandum;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 35, comma 1, lett. a, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 26 aprile 2019, depositato il 7 maggio 2019 e iscritto a r.g. n. 618/2019, il Comune di Buccino impugnava, chiedendone l’annullamento: - il decreto n. 13 del 22 febbraio 2019, emesso dal Dirigente della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania e recante il provvedimento di VIA (valutazione di impatto ambientale) integrata con la valutazione di incidenza (VI), relativo al progetto di cui all’istanza del 15 febbraio 2017, prot. n. 109369 (CUP 8014), avente per oggetto la realizzazione di un impianto di trattamento aerobico dei rifiuti a matrice organica nel lotto 18, in titolarità della Buoneco s.r.l. (in appresso, B.), localizzato nell’area industriale del Comune Buccino, censito in catasto al foglio 52, particella 582, nonché ricadente in zona classificata D.i.16 (“Impianti tecnologici per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e per i rifiuti speciali”) dal pro tempore vigente PUC di Buccino; - il prodromico parere della Commissione VIA, VAS e VI del 18 dicembre 2018.

2. A sostegno dell’esperito gravame, l’amministrazione ricorrente deduceva, in estrema sintesi, che la Regione Campania: a) contraddittoriamente e in difetto di istruttoria, avrebbe escluso il suindicato progetto dalla procedura di screening, pur avendo rilevato la sussistenza di «alte concentrazioni di odore superiori di due ordini di grandezza alle soglie di percettibilità umana» e la necessità dell’«applicazione, in sede di autorizzazione integrata ambientale, di soluzioni tecnico-impiantistiche e/o gestionali volte ad azzerare le emissioni odorigene», senza aver adeguatamente considerato la presenza di industrie agroalimentari e di colture biologiche, di pozzi per uso potabile, di abitazioni, nonché l’incidenza sul traffico veicolare entro il comparto territoriale di riferimento; b) avrebbe illegittimamente differito al procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) la verifica di idoneità delle soluzioni tecnico-impiantistiche e gestionali praticabili per eliminare le emissioni odorigene, nonché la verifica di conformità urbanistico-edilizia (alla stregua della destinazione dell’area di intervento, riservata alle sole industrie agro-alimentari dalla variante di PUC adottata con delibera della Giunta comunale, DGC, di Buccino n. 60 del 17 maggio 2018 ed approvata con delibera del Consiglio comunale, DCC, di Buccino n. 2 del 4 febbraio 2019) e di compatibilità paesaggistica (alla stregua della certificata sussistenza del vincolo di fascia di rispetto fluviale gravante sulla medesima area di intervento) dell’impianto progettato, pur trattandosi di profili non estrapolabili dalla VIA-VI; c) in difetto di motivazione, non avrebbe autonomamente considerato e confutato le osservazioni acquisite in sede di consultazione pubblica, essendosi limitata a recepire acriticamente le controdeduzioni formulate dalla proponente B.

3. In pendenza del giudizio instaurato col ricorso iscritto a r.g. n. 618/2019, la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania pubblicava sul BURC n. 10 del 17 febbraio 2020 il seguente “avviso di rettifica del D.D. [decreto dirigenziale] n. 13 del 22 febbraio 2019”: «al punto 1 del decretato è stata riportata per mero errore materiale la formulazione: "di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale integrata con la valutazione di incidenza, su conforme parere della Commissione VIA-VAS-VI espresso nella seduta del 18 dicembre 2018, il progetto ‘Realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti lotto 18 agglomerato ASI Salerno – Comune di Buccino (SA)’, proposto dalla B." in luogo della corretta formula: "di esprimere parere favorevole di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza per il progetto ‘Realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti lotto 18 agglomerato ASI Salerno’ in Comune di Buccino (SA) proposto dalla B.».

4. Tale atto, unitamente alle note della Regione Campania prot. n. 241 del 17 aprile 2020 e prot. n. 248229 del 26 maggio 2020, era impugnato dall’amministrazione ricorrente con motivi aggiunti notificati il 12 giugno 2020 e depositati il 17 giugno 2020, così succintamente compendiabili: a) in ragione di un preteso errore materiale, la procedura di screening avviata con l’istanza del 15 febbraio 2017, prot. n. 109369, e il provvedimento (D.D. n. 13 del 22 febbraio 2019) adottato a sua definizione, a dispetto del relativo tenore formale, sarebbero stati convertiti arbitrariamente, in violazione dei presidi propri dell’autotutela decisoria, senza l’istruttoria e la motivazione all’uopo necessarie e senza il coinvolgimento del Comune di Buccino, in una procedura e in un provvedimento di VIA-VI, pur rispondendo, rispettivamente, i primi e i secondi a presupposti applicativi diversi (ossia, da un lato, alla mera potenzialità di impatti ambientali e, d’altro lato, alla effettiva sussistenza di impatti ambientali generati dall’opera progettata); b) la determinazione di VIA-VI, non avrebbe tenuto conto dei profili – dalla stessa non estrapolabili – di criticità urbanistico-edilizia (alla stregua della destinazione D.i.16 dell’area di intervento, riservata dal vigente PUC di Buccino ai soli “impianti tecnologici per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e per i rifiuti speciali”, e non anche alle attività di recupero dei rifiuti) e paesaggistica (alla stregua della certificata sussistenza del vincolo di fascia di rispetto fluviale gravante sulla medesima area di intervento) dell’impianto progettato; c) inoltre, contraddittoriamente e in difetto di istruttoria, avrebbe differito l’esame di tali profili e delle «soluzioni tecnico-impiantistiche e/o gestionali volte ad azzerare le emissioni odorigene» al successivo procedimento di AIA; d) neppure avrebbe vagliato ed argomentato l’impraticabilità di soluzioni progettuali alternative – oltre alla c.d. opzione zero – a quella proposta, che fossero suscettibili di evitare sacrifici ambientali superiori a quelli implicati dall’intervento programmato (e cioè le interferenze con le industrie agroalimentari e le colture biologiche, con i pozzi per uso potabile, con le abitazioni e col traffico veicolare all’interno del comparto territoriale di riferimento); e) in difetto di motivazione, l’amministrazione regionale non avrebbe autonomamente considerato e confutato le osservazioni acquisite in sede di consultazione pubblica, essendosi limitata a recepire acriticamente le controdeduzioni formulate dalla proponente B.; f) non sarebbe stato acquisito il parere di compatibilità sanitaria prescritto dall’art. 217 del r.d. n. 1265/1934 per le industrie insalubri di prima classe; g) non sarebbe stato ponderato l’‘effetto cumulo’ con le attività produttive presenti in zona, nonché col depuratore consortile operante in zona; h) lo studio di impatto ambientale non sarebbe assistito da una congrua indagine epidemiologica in relazione alle contigue presenze antropiche, da un’aggiornata ricognizione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali, dalla previsione di adeguate misure di contenimento del rischio sismico elevato, caratterizzante l’area di intervento, dalla disciplina di gestione delle acque reflue prodotte dall’insediamento industriale (avuto precipuo riguardo al sistema di depurazione, alla capacità ricettiva della rete fognaria di allacciamento, all’individuazione del corpo idrico superficiale recettore, al trattamento delle acque di prima pioggia); i) il progetto de quo neppure individuerebbe la capacità di approvvigionamento dell’impianto ed il bacino commerciale di utenza relativo al compost prodotto; l) non risulterebbe, poi, armonizzato col Piano di integrazione dell’impiantistica pubblica approvato dalla Regione Campania né col Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), aggiornato con delibera della Giunta regionale della Campania (DGRC) n. 685 del 6 dicembre 2016, avuto precipuo riguardo alla presenza di prodotti DOC e DOP entro il comparto territoriale di riferimento.

5. Costituitesi sia l’intimata Regione Campania sia la controinteressata B., eccepivano, oltre all’improcedibilità del ricorso introduttivo, l’infondatezza delle impugnazioni proposte ex adverso.

Intervenivano, altresì, ad adiuvandum, in qualità ente collettivo di promozione e tutela dell’ambiente e della biodiversità del territorio, della qualità e della salubrità dei prodotti agricoli locali, l’associazione “Radici”, nonché, in qualità di imprese operanti nel settore produttivo agroalimentare e insediate in prossimità dell’area industriale di Buccino, l’Azienda AGRI BIO di Pasquale di Leo, l’Azienda Agricola Valitutto s.a.s. di Antonio Valitutto & c., Azienda Agricola Ianniello s.r.l., Azienda Agricola URSI s.r.l.s., l’Azienda Agrituristica "La Pietrosa" di Lordi Maria, l’Azienda agricola Isoldi di Isoldi Bruno Pasquale, l’Azienda Agrituristica "Il Ponte di Annibale" di Turturiello Vito, l’Azienda agricola individuale Cocozza Carmine, l’Azienda agricola individuale Ianniello Cristina, l’Azienda agricola Perretta Nicola, l’Azienda agricola Ianniello Antonella, l’Azienda agricola Lordi Gerardo, l’Azienda agricola Pascente Cristian, l’Azienda agricola Valitutto Antonella, l’Azienda agricola Parisi Amedeo, la ML Ricambi di Gerardo Morriello e Li Santi Michele s.n.c., l’Azienda agricola individuale Morriello Gregorio.

6. In esito all’udienza pubblica del 27 ottobre 2021, la Sezione, con ordinanza collegiale n. 2289 del 28 ottobre 2021, disponeva, ai sensi dell’art. 65 cod. proc. amm., l’esibizione, a cura della Regione Campania, «dell’istanza trasmessa dalla società controinteressata e acquista al protocollo regionale n. 109369 del 15 febbraio 2017 (CUP 8014)».

7. Sia il D.D. n. 13 del 22 febbraio 2019 sia il relativo avviso di rettifica, pubblicato sul BURC n. 10 del 17 febbraio 2020 erano impugnati anche, con ricorso notificato il 5 maggio 2020, depositato il 21 maggio 2020 e iscritto a r.g. n. 567/2020, dalla ICAB s.p.a. (in appresso, I.).

8. A sostegno dell’esperito gravame, quest’ultima deduceva, in estrema sintesi, che: a) il “provvedimento” di VIA, abnormemente riveniente dalla conversione dell’originario “parere” sotteso al D.D. n. 13 del 22 febbraio 2019, si sarebbe appiattito, in difetto di istruttoria e motivazione, sulle controdeduzioni rassegnate dalla proponente B., soprassedendo alla verifica dei profili di criticità urbanistica e paesaggistica, trascurando gli effetti negativi derivanti dalla realizzazione del progetto approvato sul polo produttivo agro-alimentare presente entro il comparto territoriale di riferimento, riduttivamente concentrandosi sulle problematiche “odorigene” e pretermettendo i reali fattori tecnico-scientifici di incompatibilità ambientale del progetto anzidetto (identificabili nella presenza di microrganismi patogeni, nelle contaminazioni della locale produzione agro-alimentare, a causa, segnatamente, dell’emissione di polveri e bioaerosol emessi dai settori di stoccaggio di compost, della perniciosa attrazione di uccelli e roditori verso il sito di compostaggio); b) e ciò, a distanza di un anno rispetto all’originaria verifica, a discapito dell’affidamento ingenerato circa la natura di quest’ultima e in violazione del principio di celerità del procedimento amministrativo; c) il pubblicato avviso di rettifica avrebbe, inoltre, indebitamente trasformato un apprezzamento sostanzialmente negativo (in quanto formulato “con riserva” rispetto alla successiva AIA) in un provvedimento autorizzatorio favorevole, non potendosi, così, configurare a guisa di mera “correzione materiale”, la quale avrebbe imposto il riesame della determinazione pregressa, previo necessario coinvolgimento partecipativo dei soggetti controinteressati.

9. Costituitasi l’intimata B., eccepiva l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso.

Si costituiva, altresì, in giudizio l’intimata Regione Campania.

10. All’udienza pubblica del 15 giugno 2022, le cause instaurate con i ricorsi in epigrafe erano trattenute in decisione.

DIRITTO

1. In rito, sono, innanzitutto, ravvisabili i presupposti per disporre, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., la riunione dei giudizi instaurati con i ricorsi iscritti a r.g. n. 618/2019 e n. 567/2020.

Sono evidenti, infatti, le ragioni di connessione che giustificano la trattazione congiunta delle tre cause: l’identità del petitum annullatorio (avente per oggetto il D.D. n. 13 del 22 febbraio 2019 e l’avviso di rettifica pubblicato sul BURC n. 10 del 17 febbraio 2020), l’unicità della vicenda sostanziale controversa (afferente al progetto di la realizzazione di un impianto di trattamento aerobico dei rifiuti a matrice organica nel lotto 18, in titolarità della B., localizzato nell’area industriale del Comune Buccino), la parziale coincidenza della causa petendi e delle parti (quanto alla Regione Campania ed alla B., in veste di amministrazione resistente e di controinteressata).

2. Sempre in rito, va rilevata l’irricevibilità del ricorso iscritto a r.g. n. 567/2020, proposto dalla I., così come eccepita dalla controinteressata.

In questo senso, occorre rimarcare che l’impugnazione figura esperita dalla I. (neppure perspicuamente qualificatasi sul piano della legittimazione attiva) solo in data 4 maggio 2020, ossia dopo lo spirare del termine decadenziale ex art. 29 cod. proc. amm., iniziato a decorrere, quanto al D.D. n. 13 del 22 febbraio 2019, dalla relativa pubblicazione sul BURC n. 11 del 25 febbraio 2019, e, quanto al successivo avviso di rettifica, dalla relativa pubblicazione sul BURC n. 10 del 17 febbraio 2020.

3. Venendo ora a scrutinare il ricorso iscritto a r.g. n. 618/2019 ed i relativi motivi aggiunti, proposti dal Comune di Buccino, ragioni di ordine logico-espositivo suggeriscono di anteporre lo scrutinio dell’ordine di doglianze rubricato retro, sub n. 4.a (peraltro, sostanzialmente omologo a quello promosso dalla I. e rubricato retro, in narrativa, sub n. 8.b e 8.c), e incentrato sulla pretesa illegittimità del modus operandi osservato dalla Regione Campania in sede di avviso di rettifica pubblicato sul BURC n. 10 del 17 febbraio 2020.

3.1. Al riguardo, giova, in primis, rimarcare, in punto di fatto che:

- il D.D. n. 13 del 22 febbraio 2019 reca nel suo oggetto la dicitura «Provvedimento di valutazione di impatto ambientale integrato con valutazione di incidenza relativo al progetto “Realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti lotto 18 agglomerato ASI Salerno – Comune di Buccino (SA)” – CUP 8014 – Proponente soc. B.»;

- l’istanza presentata dalla B. alla Regione Campania il 22 settembre 2016 (prot. n. 617346) e dalla stessa depositata in giudizio figura espressamente e univocamente qualificata – così come nelle successive note aggiornate, presentate al Settore Provinciale dell’UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania il 9 febbraio 2017 (prot. n. 94183) ed alla Provincia di Salerno ed al Comune di Buccino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del d.lgs. n. 152/2006, il 23 febbraio 2017 (prot. n. 1487) – a guisa di «istanza di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., integrata con la valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 del regolamento regionale n. 1/2010»;

- nel contempo, i documenti ad essa allegati (“SIA-01 Quadro di riferimento programmatico”; “SIA-02 Quadro di riferimento progettuale”; “SIA-03 Quadro di riferimento ambientale”; “SIA-04 Sintesi non tecnica”; “VI 00 Valutazione di incidenza”; “Elenco elaborati costituenti il progetto”; “Elenco pareri ambientali corredati alla procedura VIA-VI”; “Dichiarazione sostitutiva valore intervento progettuale”; “Ricevuta del versamento oneri per la valutazione”; “E00 Relazione tecnico-progettuale”; “E01 Relazione geologica”; “E02 Valutazione rischi potenziali”; “E03 Valutazione rischio incendi”; “E04 Valutazione emissioni in atmosfera”; “E05 Valutazione reflui prodotti”; “E06 Valutazione impatto acustico”; “EG-00 Planimetria generale insediamento”; “EG-01 Lay out piattaforma rifiuti”; “EG-02 Impianto trattamento emissioni in atmosfera”; “EG-03 Impianto raccolta e trattamento acque reflue”; “EG-04 Impianto antincendio”; “A00 Requisiti soggettivi”; “A01 Requisiti amministrativi”; “A02 Requisiti edilizio-urbanistici”) ed alle citate note del 9 febbraio 2017, prot. n. 94183, e del 23 febbraio 2017, prot. n. 1487 (in aggiunta ai suindicati elaborati, revisionati, a corredo dell’istanza 22 settembre 2016, prot. n. 617346: “Progetto definitivo”; “Relazione riferimento AIA”; “RTA, Relazione tecnica AIA”; “Piano monitoraggio e controllo AIA”; “Schede AIA”; “Certificato di destinazione urbanistica aggiornato”; “Dichiarazione sostitutiva di coerenza progetto definitivo con relazione tecnica AIA”; E04.1, Modello dispersione emissioni), nonché gli esibiti avvisi pubblicati sui quotidiani locali non si esauriscono nello studio preliminare ambientale richiesto dall’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 per la verifica di assoggettabilità a VIA, ma corrispondono essenzialmente agli incombenti (elaborati relativi al progetto di realizzazione dell’impianto; studio di impatto ambientale; sintesi non tecnica; avviso al pubblico; copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori) richiesti dal successivo art. 23, comma 1, per la VIA;

- è, quindi, agevole inferire che tale istanza – e, segnatamente, la relativa riproduzione nelle citate note del 9 febbraio 2017, prot. n. 94183, e del 23 febbraio 2017, prot. n. 1487, stante l’intuitiva consecutio temporum – sia identificabile con quella acquisita al protocollo regionale del 15 febbraio 2017, prot. n. 109369 (CUP 8014), nonché richiamata ed assentita dal D.D. n. 13 del 22 febbraio 2019;

- come espressamente enunciato nella parte motiva di quest’ultimo provvedimento, nella seduta del 20 dicembre 2018, la competente Commissione VIA-VAS-VI ha, poi, pronunciato il proprio «parere favorevole di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza» sul progetto proposto dalla B.;

- tanto, ai sensi e per gli effetti della delibera della Giunta regionale della Campania (DGRC) n. 406 del 4 agosto 2011 (recante il “Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla valutazione di impatto ambientale e alla valutazione di incidenza di cui ai regolamenti n. 2/2010 e n. 1/2010 e della valutazione ambientale strategica di cui al regolamento emanato con DPGR n. 17 del 18 dicembre 2009”), così come modificata dalla DGRC n. 63 del 7 marzo 2013;

- ebbene, il coinvolgimento del menzionato organo consultivo in tanto avrebbe potuto giustificarsi, in quanto si fosse trattato di un procedimento di VIA-VI, unicamente in relazione al quale la menzionata normativa regionale ne radica la competenza;

- in questo senso, l’esibita Relazione istruttoria di VIA del 18 dicembre 2018 ha chiarito, al punto 1.4, che: «Tale tipologia di intervento progettuale, ai sensi della DGRC n. 1641/2009 recante l'approvazione. delle "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" con l'associato regolamento n. 2/2010 emanato con DPGRC n. 10/2010, considerate le operazioni di recupero/smaltimento rifiuti con le relative quantità giornaliere che ivi si dovranno inno gestire, risulta essere passibile di preliminare verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto. Ciò nonostante, considerata la notevole capacità di trattamento rifiuti che avrà la costruenda piattaforma, il proponente congiuntamente al tecnico progettista ha ritenuto opportuno assoggettare direttamente l'intervento in questione alla procedura di valutazione di impatto ambientale, al fine di fornire uno studio più approfondito rispetto ad uno screening preliminare»;

- nello stesso senso, la Regione Campania, nella nota del 16 aprile 2020, prot. n. 194328, ha ulteriormente chiarito che: «… l'avviso di rettifica del D.D. n. 13 del 22 febbraio 2019, pubblicato sul BURC n. 10 del 17 febbraio 2020 ha natura di mera correzione di errore materiale atteso che la nuova corretta formulazione, riportata nel menzionato avviso, coincide con l'esito della Commissione VIA del 18 dicembre 2018, riportata nel D.D. n. 13/2019, di esprimere parere favorevole di impatto ambientale. La manifestazione di volontà esternata nella motivazione del provvedimento, laddove chiaramente si esprime parere favorevole di impatto ambientale, e volontà sostanziale dell'autorità emanante coincidono e ciò è obiettivamente rilevabile dalla serena lettura del provvedimento, laddove soltanto nella parte dispositiva dello stesso si rinviene una discrasia dovuta, come è riconoscibile e palese, a un errore materiale nella redazione del provvedimento» (cfr. anche nota della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania prot. n. 306531 del 30 giugno 2020).

3.2. Le conclusioni cui è addivenuta l’amministrazione resistente sono, ad avviso del Collegio, appieno condivisibili.

Al di là della dicitura adoperata nella parte dispositiva del D.D. n. 13 del 22 febbraio 2019, ove si dispone «di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale integrata con la valutazione di incidenza … il progetto “Realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti lotto 18 agglomerato ASI Salerno – Comune di Buccino (SA)”, proposto dalla soc. B.», una interpretazione improntata – in omaggio ai canoni civilistici di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., applicabili anche in ambito amministrativo (sul punto, cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., n. 20181/2019; Cons. Stato, sez. V, n. 4849/2018; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 4607/2018; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1921/2020; n. 880/2021; n. 85/2022; n. 278/2022) – al tenore letterale e logico-sistematico dell’atto amministrativo adottato, alla sottesa vicenda istruttorio-procedimentale (connotata dall’emissione del parere della Commissione VIA-VAS-VI) ed all’operatività del principio ordinamentale basico di corrispondenza tra chiesto (istanza di VIA-VI) e pronunciato (provvedimento di VIA-VI), operante nel campo processuale, ma ragionevolmente esportabile anche nel campo dei procedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei privati, induce a ravvisare nel menzionato D.D. n. 13 del 22 febbraio 2019 gli estremi del provvedimento di VIA-VI.

Ed invero, gli atti amministrativi vanno interpretati risalendo al relativo contenuto sostanziale e al potere in concreto esercitato dall’autorità promanante, dovendosi prescindere dal nomen iuris ad essi attribuito al momento dell'adozione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4902; sez. IV, n. 3552/2020; TAR Lazio, Roma, sez. III, 17 giugno 2008, n. 5916; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4977).

3.3. Di qui, dunque, la legittimità della rettifica di errore materiale comunicata con l’avviso pubblicato sul BURC n. 10 del 17 febbraio 2020.

Di qui anche l’esorbitanza di un simile atto dal perimetro applicativo dei presidi partecipativi, istruttori e motivazionali propri dell’autotutela decisoria.

A tale ultimo proposito, giova rammentare che i provvedimenti di annullamento o di ritiro in via di autotutela sono espressione di una volontà discrezionale dell’amministrazione, donde la necessità di osservare i presidi procedimentali anzidetti (ivi compresa l’applicazione della regola del ‘contrarius actus’); e che, siffatta discrezionalità difettando negli atti di rettifica di errori materiali e subentrando la doverosità della relativo correzione, sarebbe contrario alla logica il dover porre in essere, in simili ipotesi, quei medesimi presidi procedimentali (cfr. TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 271/2009; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 1362/2020).

Con riferimento alla questione in esame, TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 589/2017 ha statuito che: «… nessun onere di particolare motivazione in merito alla esistenza dell'interesse pubblico e alla comparazione con l'interesse dei soggetti privati può ritenersi sussistente, dal momento che, come chiarito dall'insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile, deve ritenersi appartenere alla p.a. il potere di correzione dell'errore materiale o di fatto nel quale sia incorsa, senza che si renda necessario al riguardo valutare comparativamente le posizioni coinvolte (Consiglio di Stato, VI Sezione, 17 luglio 2008, n. 3597; 12 aprile 2007, n. 1698). L'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento (e la sua preminenza rispetto a quello del privato) è, infatti, insito nel fatto che l'errata (ed illegittima) attribuzione del punteggio continua a produrre effetti nel tempo, con permanente lesione non solo dell'interesse pubblico medesimo (a scegliere l'offerta effettivamente migliore), ma anche dei soggetti partecipanti alla medesima procedura di gara che si vedono illegittimamente posposti nella graduatoria finale. Neppure può dirsi violato l'obbligo di previo avviso dell'avvio del procedimento teso alla correzione del punteggio e all'annullamento della precedente illegittima aggiudicazione, dal momento che tale obbligo non sussiste nel caso di correzione di mero errore materiale, trattandosi di attività priva (sul piano concreto) di margini di discrezionalità (amministrativa o tecnica) per l'amministrazione procedente, rispetto alla quale l'eventuale collaborazione del privato non potrebbe assumere alcuna rilevanza, anche considerato che, ai sensi dell'art. 21 octies secondo comma della legge 7 agosto 1990 n° 241 e ss.mm., l'amministrazione resistente ha dimostrato in giudizio che il contenuto dispositivo del provvedimento gravato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Consiglio di Stato, VI Sezione, 17 Luglio 2008, n. 3597)».

4. Il superiore approdo reiettivo comporta la sopravvenuta carenza di interesse del Comune di Buccino a coltivare le censure rassegnate col ricorso introduttivo, siccome rivolte ad un provvedimento (D.D. n. 13 del 22 febbraio 2019) inteso a guisa di determinazione di esclusione dall’assoggettamento a VIA-VI e, invece, in esito alla rettifica di cui all’avviso pubblicato sul BURC n. 10 del 17 febbraio 2020, risultato essere un provvedimento favorevole di VIA-VI.

5. Restano, a questo punto, da scrutinare i motivi aggiunti al ricorso iscritto a r.g. n. 618/2019, rubricati retro, in narrativa, sub n. 4.b-l.

6. Innanzitutto, non sono accreditabili le proposizioni attoree secondo cui la determinazione di VIA-VI, non avrebbe tenuto conto dei profili – dalla stessa non estrapolabili – di criticità urbanistico-edilizia (alla stregua della destinazione D.i.16 dell’area di intervento, riservata dal vigente PUC di Buccino ai soli “impianti tecnologici per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e per i rifiuti speciali”, e non anche alle attività di recupero dei rifiuti) e paesaggistica (alla stregua della certificata sussistenza del vincolo di fascia di rispetto fluviale gravante sulla medesima area di intervento) dell’impianto progettato (cfr. retro, in narrativa, sub n. 4.b).

6.1. Con riguardo al profilo urbanistico, fermo restando che la destinazione dell’area di intervento, riservata alle sole industrie agro-alimentari dalla variante di PUC adottata con DGC di Buccino n. 60 del 17 maggio 2018, approvata con DCC di Buccino n. 2 del 4 febbraio 2019 e rimasta caducata per effetto dell’annullamento giurisdizionale della variante medesima, pronunciato da questa Sezione con sentenza n. 400 del 2 aprile 2020, il progetto de quo non è da reputarsi incompatibile con la classificazione dell’area di intervento in zona D.i.16 (“Impianti tecnologici per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e per i rifiuti speciali”) da parte del vigente PUC di Buccino.

Ciò, da un lato, perché, in omaggio al vetusto canone interpretativo del ‘quod minus’ elargito dalla tradizione romanistica (Digesta, 50.17.110 pr., Paul., VI ad ed.: «In eo, quod plus sit, semper inest et minus»), se è ammesso in zona l’insediamento di impianti di smaltimento, è da intendersi, vieppiù, ammesso l’insediamento di impianti, quali quelli di recupero di sostanze organiche mediante operazioni di compostaggio o altre trasformazioni biologiche – cui è riconducibile il progettato opificio di trattamento aerobico dei rifiuti a matrice organica –, aventi, per loro natura e funzione, portata meno impattante; d’altro lato, perché l’accezione di “impianti di smaltimento” postulata dallo strumento urbanistico generale non può non essere considerata, in rapporto alla sedes materiae, in senso lato, ossia nel senso di attrarre a sé, per sineddoche, tutte le operazioni di “trattamento” ex art. 183, comma 1, lett. s, del d.lgs. n. 152/2006, e cioè tanto quelle di “smaltimento”, quanto quelle di “recupero”, stante la loro usuale connessione nell’ambito di un ciclo produttivo unitario (sul punto, cfr. TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 29/2020; Cass. pen. sez. III, n. 52838/2016, secondo cui «la gestione di rifiuti in regime ordinario … (d.lgs. n. 152 del 2008, artt. 208 e 210) richiede comunque che l'impianto che riceve i rifiuti con un formulario che indichi la messa in riserva provveda all'integrale recupero degli stessi, qualora tecnicamente possibile, attraverso una lavorazione finalizzata al recupero o al reimpiego in altro ciclo produttivo della parte riutilizzabile di cui è composto ab origine il rifiuto conferito, mentre la parte non recuperabile, e solo quella, potrà essere destinata a smaltimento»), nonché in omaggio al principio euro-unitario di prossimità ex art. 16 della direttiva 2008/98/CE.

6.2. Con riguardo al profilo paesaggistico, il dedotto vincolo di fascia di rispetto fluviale è da reputarsi insuscettibile di incidere sulla determinazione impugnata.

Ciò, perché – come eccepito dalla controinteressata – sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento si è favorevolmente pronunciata, in termini vincolanti, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino col parere del 28 dicembre 2020, prot. n. 23926 (susseguito dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 1 del 18 maggio 2022).

Sul punto, la Sezione, nell’annullare, con sentenza n. 2617 del 2 dicembre 2021, il provvedimento del 5 maggio 2021, prot. n. 2777, col quale il Comune di Buccino aveva rigettato l’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata il 29 novembre 2018 dalla B., ha avuto modo di statuire che: «… è indubitabile che la Soprintendenza, con il parere di cui alla nota prot. n. 23926-P del 28 dicembre 2020, abbia espresso parere favorevole, ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004, in ordine alla richiesta autorizzazione paesaggistica, così come non è revocabile in dubbio il carattere vincolante di tale parere, a tenore dell’art.146, co. 5, d.lgs. n. 42/2004. Detto parere è inequivoco, anche con riguardo alla segnalazione, a margine, relativa alla vicinanza dell’insediamento produttivo in questione rispetto al parco archeologico sito nei pressi. La prospettiva palesata dalla Soprintendenza è chiara: il parere, reso nell’ambito del procedimento paesaggistico ed entro i confini della competenza assegnata dal legislatore (art.146, co. 8, d.lgs. n. 42/2004), è favorevole in quanto l’organo di tutela non ravvisa, sotto tale limitato profilo (ossia quello paesaggistico) alcun vulnus inferto al paesaggio, ritenuto già degradato, urbanizzato ed a vocazione industriale; nondimeno, la Soprintendenza, per ragioni di leale collaborazione con il Comune, ha ritenuto di segnalare la sua contrarietà all’intervento, per motivi di opportunità. La prospettiva dell’organo di tutela è confermata nella nota prot. n. 69890-P del 1° aprile 2021, nella quale viene chiarito che: a) l’intervento non è ritenuto pregiudizievole sotto il profilo paesaggistico, l’unico che rileva ai fini del richiesto parere, in ossequio all’art. 146, co. 8, d.lgs. n. 42/2004; b) l’area interessata dall’intervento non è gravata da vincolo archeologico, né risultano sussistenti i presupposti per la sottoposizione alla relativa tutela, diretta o indiretta; c) l’intervento è nondimeno ritenuto inopportuno, e per tale ragione, non ostativa ai fini del procedimento paesaggistico, è inoltrato l’allert all’ente preposto alla gestione dell’ambito urbanistico (il Comune)».

7. Neppure vale a inficiare l’apprezzamento sotteso al D.D. n. 13 del 22 febbraio 2019 la denunciata circostanza che quest’ultimo avrebbe differito l’approfondimento delle emerse criticità urbanistico-edilizie e urbanistiche, nonché l’individuazione delle «soluzioni tecnico-impiantistiche e/o gestionali volte ad azzerare le emissioni odorigene» al successivo procedimento di AIA (cfr. retro, in narrativa, sub n. 4.c).

In argomento, giova rammentare che la VIA «è configurata dal legislatore come procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad autorizzazione. Trattasi di un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE). Essa mira a stabilire, e conseguentemente governare, in termini di soluzioni più idonee al perseguimento degli evidenziati obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull'ambiente di determinate progettualità. Tali effetti, comunemente sussumibili nel concetto di "impatto ambientale", si identificano nella alterazione "qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa" che viene a prodursi sull'ambiente, laddove quest'ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal "sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti" (art. 5, comma 1, lett. b e c, del d.lgs. n. 152 del 2006)» (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 840/2021).

Essa è, dunque, preordinata a sensibilizzare l'autorità decidente, attraverso l'apporto dei concorrenti fattori idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell'habitat (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5295/2912; sez. IV, n. 4611/2013), a tutelare, cioè, l’ambiente inteso nella sua più ampia accezione, con riferimento alle sue varie componenti (paesaggio, risorse naturali, condizioni di vivibilità degli abitanti, aspetti culturali) (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 468/2013; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 840/2021). Senza ridursi ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, implica un’analisi globale di tutti gli elementi del progetto unitariamente considerato che possano incidere sull’ambiente, onde ponderare in concreto il sacrificio imposto a quest’ultimo in rapporto all'utilità socio-economica perseguita (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 361/2013; n. 36/2014; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 5819/2018).

Per converso, l’AIA è il provvedimento che sostituisce, uno actu, tutti i numerosi titoli che erano precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all'azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, e investe gli aspetti gestionali, ubicativi e strutturali dell'impianto (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5299/2012; n. 4928/2014; TAR Molise, Campobasso, n. 404/2015).

Vero è, in ogni caso, che «l'ampiezza delle valutazioni svolte in relazione all'autorizzazione integrata ambientale si riflette sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, nella quale assumono rilievo necessariamente anche gli studi effettuati in vista del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'impatto ambientale di un'opera o di un impianto non potrebbe infatti essere compiutamente inquadrato senza prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici che conducono al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e alla contestuale formulazione dei limiti relativi alla produzione di inquinanti ... In definitiva il medesimo materiale è esaminato due volte, ai fini della valutazione di impatto ambientale e per il rilascio dell'autorizzazione. Esiste quindi una retroazione dell'autorizzazione integrata ambientale sulla valutazione di assoggettabilità e sulla stessa procedura di valutazione di impatto ambientale, nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, definisce l'oggetto delle seconde. Ovvero, non è possibile decidere sulla valutazione di impatto ambientale senza conoscere anticipatamente il materiale tecnico dell'autorizzazione integrata ambientale, intendendo per tale non solo le analisi tecniche ma anche le prescrizioni (o gli schemi di prescrizione) che limitano e indirizzano il contenuto del progetto» (TAR Brescia Sez. I 22 gennaio 2010 n. 211). In altri termini, «quando sono necessarie sia la VIA sia l'autorizzazione integrata ambientale, la prima assume una funzione accessoria e può subire la retroazione della seconda, la quale seppure successiva cronologicamente si basa su un'istruttoria particolarmente ampia e idonea anche a incidere su aspetti già considerati al momento della verifica dell'impatto ambientale. Pertanto, pur essendo la VIA orientata alla verifica della compatibilità ambientale della localizzazione scelta dai promotori del progetto, tale obiettivo non può dirsi pienamente raggiunto finché non sia stato confermato nell'autorizzazione integrata ambientale» (TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 459/2014).

Nel contempo, «la circostanza che la valutazione di impatto ambientale e quella sull'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale "tendano ormai a formare un 'unicum' non impedisce … l'impugnazione separata dei relativi atti" (e, quindi, l'autonomia dei due procedimenti), "in quanto se il materiale tecnico è comune rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali"» (TAR Sicilia, Catania, sez. II, n. 1515/2014).

Per giurisprudenza consolidata, il giudizio espresso in sede di VIA può essere, infatti, superato nel procedimento AIA, trattandosi di procedimenti preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi, tali da legittimare l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 5295/2012; sez. IV, n. 4611/2013; n. 36/2014; sez. V, n. 3000/2016; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 5819/2018).

Ora, se così è, è del tutto plausibile e risponde al delineato regime di reciproca autonomia provvedimentale e di concomitante accessorietà funzionale tra VIA ed AIA, che la Regione Campania, dopo aver già delibato la compatibilità urbanistico-edilizia e paesaggistica del progetto sottopostole, sulla scorta delle recepite controdeduzioni della B. alle osservazioni dei controinteressati (cfr. sub «sintesi osservazione 1» e «sintesi osservazione 3» riportate nel D.D. n. 13 del 22 febbraio 2019) e dopo aver già considerato che, «pur rilevandosi valori puntuali registrati dal proponente nell’ambito dello studio di impatto odorigeno predisposto in sede di integrazione documentale, consistenti in alte concentrazioni di odore superiori di due ordini di grandezza alle soglie di percettibilità umana, essendo detta circostanza riconducibile alle fonti odorigene attive nell’ambito dell’area industriale, non si ritiene di poter penalizzare l’iniziativa del proponente di fatto priva di impatti significativi, ben al di sotto della soglia di significatività del 5% che viene valutata, secondo i parametri ISPRA, come impatto trascurabile», abbia devoluto alla fase di AIA la verifica retroattiva dei presupposti analitici di esclusione e/o di superamento delle criticità emerse, anche attraverso l’enucleazione di apposite prescrizioni da impartirsi nella successiva sede procedimentale (prescrizioni così specificamente prefigurate: («- ante operam: attuare tutte le misure di mitigazione previste nello Studio di impatto ambientale e sue integrazioni; - ante operam: individuare in sede di AIA soluzioni tecnico impiantistiche e/o gestionali volte ad azzerare le emissioni odorigene o quanto meno a contenerle entro la soglia di percettibilità umana (da definire in AIA) al perimetro dell'impianto, aggiornando di conseguenza lo studio dell'impatto odorigeno; - ante operam: predisporre in sede di AIA un piano di monitoraggio e controllo, calibrato per la specifica sorgente, al fine di verificare la corrispondenza dell'impatto odorigeno prodotto con quello previsto ed autorizzato con la successiva AIA, nonché atto ad affrontare eventuali impatti accidentali; - post operam: eseguire una campagna di monitoraggio degli odori con cadenza almeno semestrale con punti di misurazione individuati in progetto; - post operam: eseguire una campagna di monitoragglo della falda con cadenza annuale; - post operam: individuare nell'ambito dell'organizzazione aziendale una squadra di gestione delle emergenze per i mezzi in arrivo all'impianto attraverso la viabilità comunale, in particolare durante il transito in corrispondenza dell'istituto scolastico ubicato lungo il percorso»)

8. Priva di pregio è anche la censura di omessa valutazione di soluzioni progettuali alternative – oltre alla c.d. opzione zero – a quella proposta, che fossero suscettibili di evitare sacrifici ambientali superiori a quelli implicati dall’intervento programmato, costituiti dalle denunciate interferenze con le industrie agroalimentari e le colture biologiche, con i pozzi per uso potabile, con le abitazioni e col traffico veicolare all’interno del comparto territoriale di riferimento (cfr. retro, in narrativa, sub n. 4.d).

8.1. L’assunto attoreo si infrange contro il giudizio complessivamente positivo formulato dall’autorità regionale, sulla scorta del parere favorevole del 18 dicembre 2018 della competente Commissione VIA-VAS-VI, in merito all’intervento progettato, il quale non è stato ritenuto esplicare «un’azione perturbatrice significativa sugli habitat e sulle specie faunistiche e floristiche del Sito di Importanza Comunitaria in oggetto, conservando inalterati gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie previsti dalla Rete Natura 2000».

Si infrange, vieppiù, sia contro la sufficiente congruità e tollerabilità dell’opera sia contro l’irragionevolezza della c.d. opzione zero, alla luce delle seguenti argomentazioni, articolate nello Studio di impatto ambientale: «… l’intervento progettuale proposto rappresenta una validissima seppur parziale risoluzione all’ormai costante stato di sofferenza in cui riversa il sistema di gestione dei rifiuti nella Regione Campania con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti a matrice organica provenienti dalla raccolta differenziata, per cui la mancata realizzazione dell’intervento comporterebbe di fatto una mancata occasione di potenziamento del sistema di gestione di cui sopra, ovvero la rinuncia a poter ridurre i quantitativi di rifiuti da inviare a discarica. Inoltre, la scelta del sito e delle tecnologie che ivi si intendono implementare, in base alle analisi condotte nei precedenti paragrafi, appaiono perfettamente rispondenti alle linee programmatiche comunitarie, nazionali e regionali (vedasi, in particolare, la l. r. n. 14/2016 che privilegia la realizzazione di impianti di trattamento aerobico dei rifiuti anche in aree a dominante naturalistica). Infine … l’intervento verrà realizzato e gestito dal proponente in modo da apportare modifiche trascurabili ai livelli qualitativi preesistenti delle diverse componenti ambientali interessate nonché lo stesso avrà impatti socio-economici positivi per lo sviluppo della nuova attività. Per tutto quanto rappresentato, l’ipotesi di realizzazione dell’intervento è da ritenersi assolutamente preferibile rispetto all’opzione zero … pur essendo stata valutata l’opzione zero, ovvero quella di non realizzazione dell’intervento progettuale proposto, tale alternativa nella fattispecie perde di valore, data l’acclarata carenza impiantistica regionale per la gestione e trattamento dei rifiuti a matrice organica».

8.2. E si infrange, ancora, contro le puntuali controdeduzioni della B. alle osservazioni dei controinteressati, riprodotte nella nota della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania prot. n. 14408 del 8 gennaio 2019 e recepite nel D.D. n. 13 del 22 febbraio 2019.

In particolare:

a) quanto alle stigmatizzate interferenze con le industrie agroalimentari e le colture biologiche:

- «Considerate le disparate tipologie attività industriali così come elencate – recitano le menzionate controdeduzioni – … considerata la scarsissima presenza di attività agroalimentari e/o alimentari in genere, si ritiene che il quadro che ne scaturisce sia in netta antitesi e/o contrapposizione con la vocazione di distretto agroalimentare individuata dal Comune di Buccino con la delibera di Consiglio comunale n. 43 del 30 dicembre 2017 per l'area industriale in questione. Allo scopo di confermare e ribadire l'assenza minima di presupposti dell'area quale distretto agroalimentare, giova evidenziare che nell'agglomerato industriale tra le varie industrie presenti vi è anche la "Chemiplastica Specialties s.p.a." che ai sensi del d.lgs. n. 334/1999 e s.m.i. è classificata come "attività a rischio di incidente rilevante" … dalla lettura del reg. CE 834/2007 non si è avuto modo di riscontrare controindicazione alcuna sulla coesistenza nello stesso ambito territoriale tra aziende che praticano agricoltura biologica ed attività di trattamento aerobico di rifiuti a matrice organica (impianti di compostaggio). Anzi, contrariamente a quanto osservato dal Comune di Buccino, la presenza di un impianto di compostaggio sul territorio che produca ammendante compostato misto, conformemente a quanto previsto dall’all. I al reg. CE 889/2008 recante "le modalità di applicazione del Reg. CE 837/2007", rappresenta un'opportunità e non un elemento deleterio per le aziende agricole del territorio che si dedicano alla produzione biologica, in quanto l'utilizzo di detto ammendante, con l'apporto di sostanza organica migliora la struttura del suolo e la biodisponibilità di elementi nutritivi (composti del fosforo e dell'azoto). Come attivatore biologico, inoltre, aumenta la biodiversità della microflora nel suolo ed arricchisce il terreno dal punto di vista nutrizionale, microbiologico e fisico nonché riutilizza gli scarti che vengono reinseriti nel sistema a impatto ambientale zero. Inoltre, il compost, oltre che per usi agricoli e florovivaistici, viene anche comunemente impiegato per la copertura delle discariche di rifiuti e per bonifiche agrarie. A tal proposito è opportuno ricordare che il compost (ammendante compostato misto) non è un rifiuto ma un fertilizzante la cui commercializzazione è regolamentata dal d.lgs. n. 75/2010 recante il "riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti". Con l'emanazione del d.m. 17 gennaio 2017, l'inserimento del compost di qualità tra i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica ha rappresentato una tappa fondamentale per lo sviluppo dell’utilizzo di questo fertilizzante presso le aziende agricole dedicate alla produzione biologica»;

- a suffragare le superiori argomentazioni, militano, altresì, le seguenti statuizioni, pronunciate dalla Sezione nella sentenza n. 400 n. 400 del 2 aprile 2020: «È … fondata la deduzione di parte ricorrente, secondo cui “l’art. 36 l. n. 317/1991 ha compreso nei distretti industriali i sistemi produttivi locali a carattere omogeneo, caratterizzati da elevata concentrazione d’imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, che hanno comune specializzazione produttiva. I distretti industriali sono ambiti, dunque, di area vasta, caratterizzati da un’elevata concentrazione di imprese, che operano nello stesso settore produttivo, unite da tecnologie e abilità comuni. I distretti agroalimentari, per espressa previsione normativa (art. 13 d.lgs. n. 228/2001), “sono caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche (...)”. Il nucleo industriale di Buccino, istituito ai sensi dell’art. 32 l. n. 219/1981, non solo non è ambito di area vasta, ma registra una netta prevalenza d’insediamenti non alimentari (oltre l’80%), che hanno impresso una diversa destinazione produttiva, rispetto alle industrie alimentari. Il nucleo di Buccino non ha i tratti costitutivi minimi (area vasta; pluralità di imprese del settore alimentare già insediate), pertanto, per la valida costituzione di un distretto industriale comunale, a carattere esclusivamente alimentare. Il territorio di Buccino non risponde, per di più, ai requisiti costitutivi minimi, previsti dal d.lgs. n. 228/2001, non esistendo rete di imprese agricole e agroalimentari, tra loro collegate, sul piano produttivo, ovvero imprese titolari di produzioni certificate, a livello comunitario o nazionale, ovvero produzioni tradizionali e tipiche, per connotare in termini specialistici assoluti, un’area industriale, escludendo qualsiasi altra destinazione produttiva” … la realtà produttiva dell’area in oggetto è, invece, prevalentemente industriale: lo ammette la stessa difesa del Comune, allorché afferma: “Peraltro, la variante urbanistica adottata da un lato intende incentivare l’industria agroalimentare senza, tuttavia, impedire la prosecuzione e/o gli ampliamenti alle altre tipologie di industrie già presenti ed attive. Ed invero, il testo della variante impugnato è chiaro nello stabilire che: “Nella zona D.i.16 sono ammessi esclusivamente insediamenti artigianali ed industriali di piccola, media e grande dimensione del settore agro-alimentare. Sono consentiti ampliamenti di attività esistenti”. Il testo della variante, come da ultimo modificato dal Comune di Buccino con DGC n. 106/2018 prevede, altresì che, “sono consentiti gli ampliamenti nell’ambito dell’intera area industriale e cambi destinazione d’uso, limitatamente allo stesso settore merceologico-produttivo o affine, anche in caso di alienazione e/o subentro di terzi nella attività in corso. I nuovi insediamenti in lotti liberi, dismessi, non assegnati, o oggetto di nuove assegnazioni (benché edificati) devono rispettare la destinazione d’uso agro-alimentare, così come i progetti di riconversione proposti da aziende esistenti ed in esercizio nell’area Di.16 (o terzi subentranti), in settori merceologico-produttivi non affini a quelli già autorizzati”. Come chiarito dalla giurisprudenza, “non si presenta in sé censurabile la decisione di impedire nuovi insediamenti produttivi, lasciando però che prosegua l’attività di quelli già assentiti” (…). Orbene, nel caso di specie, la variante urbanistica non solo consente la prosecuzione di attività già autorizzate ma ne ammette, altresì, l’ampliamento”. Quindi, da un lato, c’è il riconoscimento della prevalente destinazione industriale “generica” (“le realtà industriali già insediate”), dall’altro il riconoscimento dell’assenza, allo stato, di una significativa presenza di industrie del settore agro – alimentare (che si svela icasticamente, proprio nel mentre ci si propone di “favorirne lo sviluppo”); come, poi, il nuovo distretto (esclusivamente) agro-alimentare possa conciliarsi con una destinazione industriale “generica”, nell’attualità assolutamente prevalente e destinata a permanere (s’afferma, infatti, che la variante “salvaguarda le realtà industriali già insediate”), non è assolutamente spiegato»;

b) quanto alle prospettate presenze di pozzi per uso potabile, rispetto alla genericità della proposizione attorea in esame (segnatamente, circa la quantità e l’ubicazione dei pozzi de quibus) fanno premio le puntuali precisazioni declinate al riguardo dalla B.: «Le zone di rispetto. di cui al citato comma 4 dell'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006, non sono state ancora di fatto operativamente definite. Il PGRU stesso, infatti, ribadisce che "… attualmente in Campania non è vigente uno schema di delimitazione delle aree non idonee secondo il vincolo V-03 ovvero delle zone di tutela delle opere di captazione di risorse idriche per uso idropotabile". La verifica di conformità rispetto al vincolo relativo alla zona di rispetto dai punti di prelievo idrico dichiarati ad uso idropotabile e per il consumo umano, è stata eseguita sulla base cartografica CTR scala 1:5000. L'ubicazione dei singoli pozzi è stata ricavata dalle planimetrie allegate alle istanze di autorizzazione al prelievo e depositate agli atti dell'Ufficio Acque ed Acquedotti della Provincia di Salerno, mentre la fascia di rispetto è stata individuata considerando il criterio geometrico dei 200 metri, conformemente a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006. Per nessuno dei pozzi censiti e dichiarati ad uso idropotabile e per il consumo umano, il lotto ove andrà a localizzarsi la costruenda piattaforma di trattamento rifiuti risulta ricadere all'interno delle aree di rispetto, così come definite dal criterio geometrico vigente, in assenza di definizione delle stesse da parte della Regione Campania»;

c) quanto alla denunciata sussistenza di abitazioni costituenti recettori delle emissioni prodotte dall’impianto di trattamento rifiuti ed accentuate dall’“effetto cumulo” generato dalla presenza del depuratore consortile (cfr. retro, in narrativa, sub n. 4.g), la proponente, a fronte della genericità di un simile rilievo, ha efficacemente obiettato che: «… in nessun recettore si riscontra il superamento della soglia odorigena di 1 UO. Infine il confronto tra i valori di concentrazione di odore misurati presso i recettori particolari (stato attuale) e quelli calcolati dal modello mostrano come le emissioni potenzialmente attribuibili al costruendo impianto di trattamento siano di fatto sicuramente trascurabili presso i recettori UODI, UOD2, UOD3 e UOD4, le cui concentrazioni di odore di fondo misurate sono decisamente superiori a quelle calcolate dal modello di dispersione, mentre per i recettori UODS, UOD6 e UOD7 il confronto risulta poco significativo in quanto la misura non dà valori precisi. In ogni caso va … sottolineato che il valore massimo di odore calcolato presso il recettore UOD6 è al di sotto della soglia olfattiva mentre presso gli altri due è intorno alla soglia olfattiva, è quindi probabile che anche presso questi tre recettori l'odore preesistente sia comunque predominante. Prima di procedere con l'individuazione nelle zone limitrofe all'impianto di eventuali "insediamenti abitativi sparsi" con la relativa determinazione della distanza intercorrente dall'intervento progettuale proposto, risulta preliminarmente doveroso puntualizzare che la Regione Campania, con circolare prot. n. 724406 del 7 novembre 2016, ha individuato l'esatta definizione di "insediamento", chiarendo che "vanno presi in considerazione gli insediamenti formati da più unità abitative costituenti un agglomerato, quali ad esempio un borgo o una frazione; non vanno pertanto prese in considerazione le abitazioni isolate ricadenti in area agricola". Tanto premesso … restano individuati i ricettori più prossimi al costruendo impianto ivi compreso l’unico insediamento abitativo sparso, così come definito dalla summenzionata circolare regionale, costituito dalla "Contrada Mesarico" (ricettore 05), posta ad una distanza di non meno di 640 metri. Da cui si resta confermato che tutti i ricettori … prossimi al costruendo impianto di trattamento rifiuti, ivi comprese le case rurali isolate in zona agricola, sono tutti ubicati abbondantemente oltre i 500 metri, cosa questa che ribadisce ulteriormente l'idoneità localizzativa dell'intervento progettuale proposto»;

d) quanto all’“effetto cumulo”, riguardato in termini più generali, nell’elaborato SIA 02 (“Quadro di riferimento progettuale”) dello Studio di impatto ambientale si annota che: «Dall’analisi condotta sull’ambito territoriale preso a riferimento si è avuto modo di constatare che nel raggio di un chilometro non sono presenti interventi progettuali similari, per cui è possibile certamente ritenere che i possibili impatti ambientali derivanti dall’intervento progettuale proposto non andranno a cumularsi con quelli prodotti da insediamenti aventi un’analoga tipologia impiantistica»;

e) quanto al paventato incremento del traffico veicolare all’interno del comparto territoriale di riferimento, la B. ha chiarito che: «È possibile ritenere che l'incremento del traffico veicolare indotto dall'espletamento dell'attività di recupero in questione produrrà un incremento stimabile nell'ordine del 3%. Per tutto quanto sopra rappresentato, è possibile ritenere che, nell'ambito locale d'influenza dell'intervento progettuale proposto, l'esercizio dell'attività comporterà una variazione poco significativa sul traffico veicolare urbano già ivi presente. Ciò nonostante, nel ribadire che il percorso viario sopra individuato risulta comunque essere adeguatamente dimensionato alla tipologia di traffico indotto dall'espletamento dell'attività, il proponente, allo scopo di mitigare il più possibile l'impatto prodotto ovvero di non apportare modifiche sensibili ai livelli di affollamento del traffico presenti abitualmente nell'area interessata dall'intervento, ha anche previsto sia la predisposizione di un piano giornaliero per i conferimenti alla piattaforma, che di privilegiare i conferimenti di rifiuti mediante società di trasporto che abbiano un parco veicolare a basso tenore emissivo (Euro 6). In particolare, considerato che la capacità di conferimento rifiuti ovvero di scarico degli stessi è mediamente pari a n. 2 automezzi/ora, considerato che, così come stimato precedentemente, alla piattaforma in questione avranno di norma accesso n. 12+14 veicoli pesanti combinati (autocarri e autotreni) al giorno, ne consegue che quotidianamente per il perfezionamento delle operazioni di che trattasi necessitano n. 6+7 ore complessivamente. Sulla base di quanto appena rappresentato e per espressa volontà del proponente, il sopraccitato piano giornaliero di conferimento rifiuti sarà sempre espletato nel periodo diurno compresa tra le 06:00 e le 18:00 con due "Fermo Conferimenti" rispettivamente previsti dalle 08:00 alle 9:00 e dalle 12:30 alle 13:30, aventi lo scopo di evitare inutili e fastidiose sovrapposizioni con il traffico veicolare locale nelle fasce orarie canonicamente più sensibili».

8.3. La congruenza delle precisazioni e delle soluzioni mitigatorie formulate dalla controinteressata rende, dunque, immune da vizi di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento fattuale la gravata determinazione di VIA-VI, i quali sono gli unici giurisdizionalmente sindacabili in rapporto all’apprezzamento tecnico-discrezionale ad essa sotteso, pena, altrimenti, l’indebita sostituzione di quest’ultimo con quello, alternativo e parimenti opinabile, accreditato dall’adito giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4466/2018; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 607/2019).

Ed invero, per costante giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4246/2010; sez. V, n. 3254/2012; n. 361/2013; n. 4928/2014), alla stregua dei principi euro-unitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la VIA si sostanzia non già in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera programmata, bensì – come dianzi accennato – in un giudizio sintetico-globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l'utilità socio-economica procurata dall’opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero. Essa non è, perciò, un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi, piuttosto, di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati.

9. Il Comune di Buccino non può, poi, fondatamente dolersi del fatto che l’amministrazione regionale resistente non avrebbe autonomamente considerato e confutato le osservazioni acquisite in sede di consultazione pubblica, essendosi limitata a recepire acriticamente le controdeduzioni formulate dalla proponente B. (cfr. retro, in narrativa, sub n. 4.e).

Al riguardo, ad avviso del Collegio, ai fini del rigetto delle osservazioni rassegnate dai soggetti coinvolti nel procedimento di VIA-VI, stante la natura meramente collaborativa dell’apporto di questi ultimi, è, innanzitutto, da reputarsi sufficiente anche una motivazione per relationem alle controdeduzioni del soggetto proponente l’intervento progettato, laddove – come, appunto, nella specie – queste siano state autonomamente valutate dalla Commissione VIA-VAS-VI (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4481/2016; n. 4925/2015; TAR Liguria, Genova, sez. I, n. 345/2016) e siano risultate idonee a dimostrare che le osservazioni anzidette sono state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base del giudizio ambientale.

Fermo restando quanto appena rilevato, occorre soggiungere che, nel caso in esame, la competente Commissione VIA-VAS-VI – come emerge dal perspicuo tenore del D.D. n. 13 del 22 febbraio 2019 e come dianzi acclarato – è addivenuta, nella seduta del 18 dicembre 2018, alla formulazione del parere favorevole sul progetto controverso, oltre che sulla base della ravvisata congruità delle controdeduzioni della B. alle osservazioni degli opponenti, sulla base della propria valutazione sintetico-globale (allorquando ha rilevato che: «l’intervento in esame, non esplica un’azione perturbatrice significativa sugli habitat e sulle specie faunistiche e floristiche del Sito di Importanza Comunitaria in oggetto, conservando inalterati gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie previsti dalla Rete Natura 2000 … non si ritiene di poter penalizzare l’iniziativa del proponente, di fatto priva di impatti significativi, ben al di sotto della soglia di significatività del 5% che viene valutata, secondo i parametri ISPRA, come impatto trascurabile»), devolvendo, peraltro, alla successiva fase di AIA l’ulteriore verifica di aspetti puntuali, meritevoli di successivi approfondimenti.

10. Nessuna portata infirmante è ricollegabile alla lamentata pretermissione del parere di compatibilità sanitaria previsto dall’art. 217 del r.d. n. 1265/1934 per le industrie insalubri di prima classe (cfr. retro, in narrativa, sub n. 4.f), trattandosi di incombente non richiesto ai fini dell’adozione del provvedimento di VIA-VI.

11. Del pari, nessuna portata infirmante è ricollegabile alla denunciata circostanza che lo studio di impatto ambientale non sarebbe assistito da una congrua indagine epidemiologica in relazione alle contigue presenze antropiche, da un’aggiornata ricognizione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali, dalla previsione di adeguate misure di contenimento del rischio sismico elevato, caratterizzante l’area di intervento, dalla disciplina di gestione delle acque reflue prodotte dall’insediamento industriale (cfr. retro, in narrativa, sub n. 4.h).

In argomento, occorre rimarcare che: - riveste valenza marginale un’indagine epidemiologica mirata ad un comparto territoriale a vocazione industriale (non mancando, peraltro, nell’elaborato SIA 03 – “Quadro di riferimento ambientale” dello Studio di impatto ambientale, riferimenti alle problematiche epidemiologiche indotte dai fattori inquinanti); - alcune delle problematiche stigmatizzate figurano in concreto vagliate (avuto precipuo riguardo alle condizioni dei corpi idrici superficiali, e segnatamente del fiume Tanagro, siccome adeguatamente illustrate nel citato SIA 03 – “Quadro di riferimento ambientale” dello Studio di impatto ambientale, dove, sulla scorta dei dati analitici disponibili, si annota che: «nell’ambito locale di influenza, lo stato ecologico dei corpi idrici superficiali preesistente alla realizzazione dell’intervento progettuale oggetto del presente studio sia da ritenersi già sufficientemente alterato (classe 4) … a tal proposito, risulta di sostanziale importanza porre in evidenza che l’intervento progettuale proposto non prevede in alcun modo l’utilizzo di acque di processo … infatti, le uniche acque reflue generate dall’insediamento di cui trattasi, saranno quelle di dilavamento dei piazzali prodotte a seguito di precipitazioni meteoriche, le quali verranno immesse nella rete fognaria consortile per acque bianche gestita dal “Consorzio Gestione Servizi Salerno s.r.l.”, previa sedimentazione e disoleatura, da attuarsi mediante n. 2 impianti di trattamento acque di prima pioggia idoneamente dimensionati, capaci di garantire costantemente il rispetto dei limiti tabellari previsti per il recapito finale dei reflui in corpi d’acqua superficiali»); - altri profili risultano, comunque, esulare dal perimetro valutativo elettivamente riservato alla VIA-VI (avuto precipuo riguardo alla previsione di adeguate misure di contenimento del rischio sismico elevato ed alla disciplina di gestione delle acque reflue prodotte dall’insediamento produttivo, la quale trovasi, peraltro, sufficientemente vagliata ai punto 1.E.5 – “Informazioni qualitative e quantitative per prevista realizzazione degli scarichi” e 1.F.5 – “Impianti disoleatura per acque di dilavamento dei piazzali” dell’esibita “Scheda istruttoria relativa alla valutazione appropriata”), essendo, semmai, scrutinabili in sede di AIA.

12. L’assunto attoreo secondo cui il progetto de quo neppure individuerebbe la capacità di approvvigionamento dell’impianto ed il bacino commerciale di utenza relativo al compost prodotto (cfr. retro, in narrativa, sub n. 4.i) trova smentita nei punti 6.10 e 8.1 dell’esibita Relazione istruttoria di VIA.

«Il proponente – recita, in particolare, il menzionato punto 6.10 – ha evidenziato che dalla raccolta differenziata [sono] mediamente intercettate 140,000 t/a di frazione organica (dati ORR 2014-2016). Nel considerare che nell'ATO Salerno complessivamente l'impiantistica regionale attualmente realizzata ed in esercizio, comprensiva anche di quella in fase di realizzazione, al momento garantisce, al netto delta frazione strutturante, una capacità di trattamento complessiva della frazione organica da RD pari a 80.477 t/a (Eboli per 12.040 t/a; Salerno per 22.777 t/a; Battipaglia per 25,560 t/a; Giffoni Valle Piana per 20.100 t/a) ne consegue che allo stato per l'ATO di riferimento esiste un fabbisogno impiantistico tale da garantire una capacità di trattamento aggiuntiva di circa 60.000 t/a; pertanto la capacità di trattamento della frazione organica intercettata dalla raccolta differenziata progettualmente prevista con l'intervento proposto (30.000 t/a) risulta essere pienamente congruente con il fabbisogno impiantistico aggiuntivo di 60.000 t/a così come precedentemente stimato per la ATO Salerno. Nel ribadire che per la tipologia di rifiuti che si intendono trattare vige il criterio della prossimità impiantistica, quale ulteriore conferma della sostenibilità e fattibilità dell'intervento proposto, si evidenzia che lo stesso risulta nondimeno localizzato in una posizione logisticamente strategica sia per i flussi di FORSU da RD provenienti dall'ATO Avellino (avente al momento … una necessità impiantistica aggiuntiva di circa 38.000 t/a) che di quelli provenienti dalla Provincia di Potenza. Il costruendo impianto in parola risulta, infatti, facilmente raggiungibile sia mediante la Fondo Valle Sete (Rifiuti ATO AV) che dalla Basentana (Rifiuti ATO PZ). Inoltre il proponente ha evidenziato che l'intervento proposto è afferibile ad una iniziativa di carattere privato a cui è associato il c.d. rischio imprenditoriale e pertanto svincolata dalla verifica di congruità richiesta della capacità di trattamento proposta con il fabbisogno impiantistico previsto da PRGRU e che, fatta salva la verifica dei vincoli territoriali, nessuna limitazione al riguardo viene espressa dal vigente PRGRU nei confronti di iniziative imprenditoriali private che intendano inserirsi nel libero mercato del trattamento e recupero della frazione organica da RD».

13. Infine, il Comune di Buccino non ha dimostrato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., come e perché il progetto proposto dalla B. non risulterebbe, poi, armonizzato col Piano di integrazione dell’impiantistica pubblica approvato dalla Regione Campania né col Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), nella versione aggiornata con delibera della Giunta regionale della Campania (DGRC) n. 685 del 6 dicembre 2016.

14. Fermo restando l’assorbente rilievo di irricevibilità formulato retro, sub n. 2, le considerazioni reiettive svolte retro, sub n. 8-12, inducono, in ogni caso, a dequotare nel merito anche le censure di deficit istruttorio e motivazionale articolate dalla I. e rubricate retro, in narrativa, sub n. 8.a.

15. In conclusione: - essendosene ravvisata la sopravvenuta carenza di interesse a proporlo, il ricorso introduttivo iscritto a r.g. n. 618/2019 va dichiarato improcedibile, mentre, stante la loro acclarata infondatezza, i relativi motivi aggiunti vanno respinti; - siccome tardivo, il ricorso iscritto a r.g. n. 567/2020 va dichiarato irricevibile.

16. La complessità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:

- riunisce i ricorsi iscritti a r.g. n. 618/2019 e n. 567/2020;

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo iscritto a r.g. n. 618/2019 e respinge i relativi motivi aggiunti;

- dichiara irricevibile il ricorso iscritto a r.g. n. 567/2020;

- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

Laura Zoppo, Referendario