TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1465 del 21 giugno 2013
Rifiuti. Ordinanza sindacale caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda

E' illegittima l'ordinanza sindacale, ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000,  con la quale viene ordinato l’avvio della caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda, nonché, in caso di accertata contaminazione, la successiva bonifica del sito, adottata in assenza della verifica rigorosa dell'esistenza dei  presupposti di un tale intervento straordinario. Laddove la situazione di inquinamento possa essere fronteggiata con gli ordinari rimedi previsti dall’art. 244 d.lgs.152/2006, che individuano nella Provincia il soggetto "ordinariamente" preposto ad adottare l'ordinanza relativa  agli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito inquinato, l'esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco deroga all'ordine legale delle competenze, in chiara violazione di legge (segnalazione e massima dott. Alessandro GUERRIERI)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2013, proposto da:
Vincenzo Di Maggio, Palma Rosa Di Maggio, Stefania Di Maggio, rappresentati e difesi dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Irene Vaglia, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. Maddalena Cotimbo, con domicilio eletto presso Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale, 2;
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n. 25 del 13 marzo 2013, notificata al ricorrente Di Maggio Vincenzo in data 19 marzo 2013 con la quale è stato ordinato al medesimo, in qualità di proprietario delle aree site nel territorio del Comune di Taranto ed accatastate al foglio di mappa n. 200, particelle 42 e 224, l'avvio della caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda entro il termine di giorni 30 dalla notifica della medesima ordinanza e l'esecuzione della stessa caratterizzazione nel termine di 180 giorni decorrenti dalla notifica nonché, nel caso di accertata contaminazione, la successiva bonifica del sito in conformità alla disciplina di cui al vigente D.Lgs. n. 152/2006; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Taranto e di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. prof. Ernesto Sticchi Damiani, anche in sostituzione dell’avv. Irene Vaglia, per i ricorrenti, l’avv. Tommaso Fazio, in sostituzione dell’avv. Maddalena Cotimbo, per il Comune, e l’avv. Giovanni Pedone, per l’Avvocatura dello Stato;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


I ricorrenti, in qualità di comproprietari di un terreno sito nel comune di Taranto, hanno impugnato l’ordinanza sindacale del Comune, con la quale è stato ordinato l’avvio della caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda, nonché, in caso di accertata contaminazione, la successiva bonifica del sito.

Il ricorso è fondato.

Il d.lgs. 152/2006 delinea il procedimento volto all’accertamento dell’inquinamento e, in particolare l’art. 244, comma 2, stabilisce che “La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo”.

Pertanto, l’accertamento del superamento dei valori di concentrazione soglia in ordine al livello di contaminazione di un sito, impone alla Provincia, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento e sentito il Comune, di diffidare con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito inquinato.

La previsione normativa sopra indicata esclude ordinariamente il concorso di altri enti nell’attività successiva all’accertamento dell’inquinamento di un sito, comportando, di conseguenza, l’incompetenza del Sindaco ad emanare i provvedimenti sopra indicati.

Tuttavia la competenza in materia della Provincia può essere considerata come esclusiva soltanto in relazione ai procedimenti ordinari, visto che la norma attributiva del potere non fa uno specifico riferimento alle situazioni in cui si ravvisi l'indifferibilità e l'urgenza di provvedere (per una fattispecie opposta, ossia in cui è prevista esplicitamente l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, si veda l'art. 191 del D. Lgs. n. 152 del 2006) (Tar Milano, sez. IV, 8 giugno 2010, n. 1758)..

Di conseguenza, pur a fronte di una normativa speciale che si occupa, di regola, dell'attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti previste dall'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), allorquando se ne configurino i relativi presupposti (Cons. St., V, 12 giugno 2009, n. 3765; Cons. St., sez. II, 24 ottobre 2007, n. 2210; Tar Milano, IV, 16 luglio 2009, n. 4379).

Comunque, ammettendo la competenza del Sindaco a utilizzare lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, i presupposti di un tale intervento straordinario devono essere individuati e verificati nella loro esistenza in modo rigoroso, rischiandosi altrimenti di derogare all'ordine legale delle competenze, in chiara violazione di legge

La giurisprudenza ha precisato che “il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 D.Lgs. n. 267 del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. In altri termini, presupposto per l'adozione dell'ordinanza extra ordinem è il pericolo per l'incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabili interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato” (Cons. St., V, 16 febbraio 2010, n. 868).

Nel caso in esame, proprio il provvedimento impugnato evidenzia come già nel 2007 si è avuta la piena conoscenza del superamento delle concentrazioni soglia di rischio per la contaminazione del suolo superficiale, con la conseguenza che la situazione di inquinamento poteva essere fronteggiata con gli ordinari rimedi previsti dall’art. 244 d.lgs.152/2006.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto perché l’ordinanza in questione è stata assunta in assenza dei presupposti necessari per la sua legittimità richiesti dalla legge.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore



L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)