TAR Lombardia (BS), Sez. I, n. 136, del 7 febbraio 2014
Rifiuti.Legittimità diffida della Provincia dal continuare attività di recupero rifiuti in difformità della comunicazione ex art. 216 D.Lgs. 152/2006.

E’ legittima la diffida della Provincia dal continuare ad operare attività di recupero rifiuti in difformità da quanto indicato nella comunicazione ex art. 216 d.lgs. n. 152/2006. Un accumulo di rifiuti come quello per cui è causa va considerato “stoccaggio” ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera aa) del d. lgs. 152/2006, secondo il quale esso comprende fra l’altro “le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto”. Nel caso di specie, così come correttamente ritenuto dalla Provincia, per effettuare tale stoccaggio il ricorrente avrebbe dovuto essere autorizzato ai sensi del medesimo d. lgs. 152/2006 per quel particolare sito. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00136/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01370/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2006, proposto da: 
Cortesi Virginio Giacomo, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Di Giovine, Luigi Ferrajoli, con domicilio eletto presso Daniela Di Giovine in Brescia, via L. Gambara, 75 (Fax=030/45461);

contro

Provincia di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Vavassori, Bortolo Luigi Pasinelli, con domicilio eletto presso Enrico Codignola in Brescia, via Romanino,16;

per l’annullamento

del provvedimento 2 agosto 2006 prot. n°77156, notificato in data imprecisata, con il quale il Dirigente del servizio rifiuti della Provincia di Bergamo ha diffidato Virginio Cortesi, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, dal continuare ad operare attività di recupero rifiuti difformità da quanto indicato nella comunicazione pervenuta alla Provincia in data 15 maggio 1998 prot. n°28752 e rinnovata in data 17 aprile 2003 prot. n°49807, il tutto con riferimento agli esiti del sopralluogo compiuto in data 31 maggio 2005 presso l’insediamento sito in Comune di Castel Rozzone alla via San Carlo 14;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Bergamo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

- che Virginio Cortesi è titolare in Castel Rozzone, alla via San Carlo 14, di un’impresa individuale con la quale esercita attività di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi, in forza, all’epoca dei fatti, di una comunicazione presentata alla Provincia di Bergamo il 15 maggio 1998 con lettera prot. n°28752 e rinnovata il successivo 8 aprile 2004 con lettera prot. n°49807, il tutto ai sensi della cd. procedura semplificata prevista dall’art. 33 commi 1 e 5 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n°22, trasfuso in seguito nell’art. 216 del d. lgs. 3 aprile 2006 n°152 (fatti pacifici in causa; v. comunque per l’ubicazione dell’impianto e per gli estremi delle comunicazioni il doc. 1 ricorrente, copia della seconda comunicazione citata);

- che in data 31 maggio 2006, presso l’impianto di cui sopra, Virginio Cortesi ha subito un sopralluogo ad opera di personale del Servizio rifiuti della Provincia di Bergamo, il quale ha rilevato che al di sotto di un nuovo capannone ivi realizzato si trovavano “materiali e macchinari, in particolare: a) fusti metallici contenenti rifiuti prodotti dall’attività di recupero (legno, plastica, carta e cartone, guaine in gomma); b) cumuli di materie prime secondarie prodotte dal recupero (rame, ottone, acciaio, ecc.); c) macchinari utilizzati nelle operazioni di recupero dei motorini elettrici (due sfilatrici,una pressa, una taglierina e una nuova pesa); d) un cumulo di rifiuti ferrosi in attesa di recupero); ciò posto, il personale operante ha osservato che tale attività era esercitata in modo difforme dalla comunicazione, ovvero come si è detto nel nuovo capannone anziché nell’apposita area di stoccaggio denunciata come tale, sotto la tettoia e nel magazzino originari, a nord est dell’insediamento (doc. A ricorrente, ove la copia del verbale di sopralluogo; cfr. p.2 n°4 per la descrizione di quanto trovato, da cui la citazione, e p. 3 lettera A nn° 1-4 per le conclusioni degli operanti);

- che di conseguenza, Virginio Cortesi, con il provvedimento meglio indicato in epigrafe (doc. A ricorrente cit. ove copia di esso), riceveva formale diffida a non proseguire l’attività nel modo descritto, ritenuto irregolare, ovvero a regolarizzarla mediante una nuova comunicazione conforme;

- che avverso tale provvedimento, Virginio Cortesi ha proposto in questa sede impugnazione, con ricorso articolato in tre motivi: con il primo di essi, deduce eccesso di potere per falso presupposto, poiché a suo dire la diffida sarebbe fondata su “circostanze prive di un effettivo riscontro probatorio, la cui acquisizione non è avvenuta in contradditorio” con l’interessato (cfr. ricorso p. 4 dal settimo rigo). Con il secondo motivo, deduce ulteriore eccesso di potere per errore di fatto, in quanto, a suo dire, i materiali e le attrezzature rinvenute nel nuovo capannone, ovvero in posizione irregolare, si sarebbero lì trovate non per fini di recupero e messa in riserva, ma per una mera “risistemazione” e quindi per un “accatastamento provvisorio” (ricorso, p. 6 secondo rigo e p. 7 ottavo rigo). Con il terzo motivo, deduce infine ulteriore eccesso di potere per illogicità, dato che nel caso di specie non vi sarebbe stato alcun pericolo di pregiudizio per l’ambiente ovvero per l’igiene pubblica;

- che la Provincia ha resistito, con memoria formale 15 giugno 2007, memoria difensiva articolata in pari data e memoria conclusiva 27 dicembre 2013, in cui in via preliminare, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse ovvero per prestata acquiescenza, per avere il ricorrente in data 4 luglio 2006, ovvero prima del 31 ottobre 2006, data di notificazione del ricorso, presentato comunicazione (doc. 7 ricorrente, copia di essa) asseritamente volta a regolarizzare l’attività e nel merito, chiede la reiezione del ricorso;

- che all’udienza del giorno 5 febbraio 2014 il difensore della la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, con la non opposizione del difensore della Provincia, il quale però ha insistito per la liquidazione delle spese a favore dell’ente;

- che quindi si deve provvedere così come in dispositivo;

- che peraltro ai fini della condanna alle spese si deve decidere secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale;

- che a tal proposito va affermato come il ricorso si sarebbe dovuto respingere, per le ragioni tutte già affermate da questo TAR con la sentenza sez. I 13 aprile 2011 n°549, resa su caso analogo, incidentalmente fra la Provincia intimata e parte assistita dall’odierno difensore del ricorrente, secondo la quale un accumulo di rifiuti come quello per cui è causa va considerato “stoccaggio” ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera aa) del ricordato d. lgs. 152/2006, secondo il quale esso comprende fra l’altro “le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto”; esaminando poi l’allegato richiamato, si ricava che è appunto stoccaggio il deposito preliminare ad una operazione di smaltimento,e che dal concetto di stoccaggio è escluso il deposito temporaneo dei rifiuti, ma solo “nel luogo in cui sono prodotti”. Nel caso di specie, così come correttamente ritenuto dalla Provincia, per effettuare tale stoccaggio il ricorrente avrebbe dovuto essere autorizzato ai sensi del medesimo d. lgs. 152/2006 per quel particolare sito;

- che le spese seguono la suddetta soccombenza virtuale e si liquidano pure così come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in € 1.500 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)