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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO CIRCOLARE 15 luglio 2005, n.5205
Indicazioni per l'operativita' nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.

Gazzetta Ufficiale N. 171 del 25 Luglio 2005

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1. Materiale riciclato.
Definizione di materiale riciclato.
Materiale realizzato utilizzando rifiuti post-consumo da
costruzione e demolizione.
Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del
riciclaggio.
Sono ascrivibili, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva,
nel Repertorio del riciclaggio:
A. aggregato riciclato risultante dal trattamento di rifiuti
inorganici post-consumo derivanti dalla demolizione e dalla
manutenzione, anche parziale, di opere edili e infrastrutturali;
B. conglomerato bituminoso riciclato confezionaio con rifiuti
post-consumo derivanti dalla scarifica della sovrastruttura stradale.
Limite in peso imposto dalla tecnologia.
La tecnologia impiegata per la produzione dell'aggregato riciclato
non impone particolari limiti. Il limite massimo di rifiuti inerti e'
pertanto pari al 100%. Il limite minimo di rifiuti inerti negli
aggregati riciciati e' del 60%.
La tecnologia impiegata per la produzione del conglomerato
bituminoso riciclato impone il limite minino del 20% di rifiuto
inerte da scarifica.
L'entita' effettiva di rifiuti dovra' essere dichiarata nell'ambito
della domanda compilata in base allo schema di cui all'allegato A per
i conglomerati bituminosi e all'allegato B per gli aggregati
riciclati, e della perizia giurata di cui all'art. 6, comma 2,
lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.
Eventuali ed ulteriori parametri, potranno essere aggiunti in
funzione dell'evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze di
settore disponibili.
Aggregato riciclato e categorie di prodotti.
Categorie di prodotti ammissibili alla iscrizione nel Repertorio
del riciclaggio.
Sono indicati, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, i
seguenti prodotti realizzati utilizzando rifiuti da costruzione e
demolizione derivanti dal post-consumo, iscrivibili nel Repertorio
del riciclaggio:
A.1 aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei
rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile, avente le
caratteristiche riportate in allegato C1;
A.2 aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi
stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e
industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C2;
A.3 aggregato riciclato per la realizzazione di strati di
fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e
industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C3;
A.4 aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi
ambientali, riempimenti e colmate, avente le caratteristiche
riportate in allegato C4;
A5 aggregato ricilato per la realizzazione di strati accessori
(aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.), avente le
caratteristiche riportate in allegato C5;
A.6 aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN
12620:2004 per il confezionamento di calcestruzzi con classe di
resistenza Rck leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI
8520-2.
2. Metodologia di calcolo.
Nel settore edile, stradale e ambientale, il termine quantitativo
per la definizione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1 del
decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, fa riferimento
all'importo annuo destinato all'acquisto di aggregati riciclati
rispondenti alle definizioni di cui ai punti A1-A6.
3. Obbligo.
L'obbligo di copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale
di aggregati riciclati, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale
8 maggio 2003, n. 203, si genera nel momento in cui i prodotti
iscritti al repertorio del riciclaggio presentino contestualmente:
medesimo uso, ancorche' con aspetto, caratteristiche o ciclo
produttivo diversi, e prestazioni conformi all'utilizzo cui sono
destinati rispetto a quelli realizzati a partire da materiali
vergini.
4. Congruita' del prezzo.
La congruita' del prezzo degli aggregati riciclati iscrivibili al
Repertorio del riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non
risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti materiali che
si vanno a sostituire.
5. Iscrizione nel repertorio del riciclaggio.
Documentazione da produrre per l'iscrizione dei conglomerati
bituminosi:
allegato A, debitamente compilato in base allo schema riservato
ai materiali riciclati e accluso alla presente circolare.
relazione tecnica - La domanda deve essere corredata da una
relazione tecnica tesa a fornire informazioni relative al materiale
di cui e' richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento alla
composizione, alle possibili applicazioni, alla conformita' al test
di cessione di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio
1998 ed altri dati tecnici;
perizia giurata - La perizia giurata deve documentare la
percentuale di rifiuti derivanti dal post-consumo presente nel
materiale riciclato, sulla base di analisi di processo tramite
dichiarazione di un soggetto certiticatore professionalmente
abilitato e/o da ente terzo notificato. Puo' essere presentata
un'unica perizia comprendente anche piu' materiali riciclati da
iscriversi al Repertorio del riciclaggio, a condizione che contenga
le specifiche di ciascuno;
altre informazioni utili - I soggetti interessati possono a loro
discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori
informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono
inserire nel Repertorio del riciclaggio (es: marchi di qualita',
possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi
materiali vergini, etc.).
Invio della domanda.
La domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di
tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere
trasmessa con raccomandata a.r. all'Ufficio di gabinetto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione
tecnica, decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo
Colombo, n. 44 - 00147 Roma.
Documentazione da produrre per l'iscrizione degli aggregati
riciclati.
Allegato B, debitamente compilato in base allo schema accluso alla
presente circolare;
relazione tecnica di progetto, contenente:
una descrizione dell'aggregato riciclato e della relativa
destinazione d'uso;
la composizione dell'aggregato con dichiarazione del peso di
rifiuti post-consumo da costruzione e demolizione impiegati per la
realizzazione dell'aggregato;
le caratteristiche prestazionali e rispondenza agli standards di
cui all'allegato C;
dichiarazione del rispetto del parametro di congruita' del
prezzo, di cui al punto 4 della presente circolare;
le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza,
salute, qualita', cui e' soggetto il prodotto e certificazione delle
medesime;
perizia giurata. La perizia giurata deve documentare la percentuale
di rifiuti derivanti dal post-consumo presente nell'aggregato
riciclato, stilla base di analisi di processo, tramite dichiarazione
di un soggetto certificatore professionalmente abilitato e/o da ente
terzo notificato.
Puo' essere presentata un'unica perizia comprendente anche piu'
materiali riciclati da iscriversi al Repertorio del riciclaggio a
condizione che contenga le specifiche di ciascuno.
Su richiesta della commissione, di cui al decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio 9 ottobre 2003, la
relazione tecnica andra' integrata con una valutazione economica con
indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione
alle differenze prestazionali tra l'aggregato riciclato e analogo
prodotto realizzato con materiali vergini.
Altre informazioni utili.
I soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la
richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a
qualificare l'aggregato riciclato che intendono inserire nel
Repertorio del riciclaggio (es: marchi di qualita', possibili
applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi materiali
vergini, etc.).
Invio della domanda.
La domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di
tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere
trasmessa con raccomandata a.r. all'Ufficio di Gabinetto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione
tecnica, decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo
n. 44 - 00147 Roma.

Roma, 15 luglio 2005

Il Ministro: Matteoli

 

Allegato A

 

Allegato B

 

Allegato C