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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 24 luglio 2006

Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno.

Gazzetta Ufficiale N. 182 del 7 Agosto 2006

 

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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE,
sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all'aperto;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante
attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto, e, in particolare, l'art. 14 che disciplina la
procedura di modifica degli allegati allo stesso decreto;
Decreta:
Art. 1.
1. La tabella di cui all'allegato I - Parte B, del decreto
legislativo 4 settembre 2002, n. 262, e' sostituita dalla seguente:

Tabella

(1) Pel per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente
convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale
a carico relativa al valore piu' basso del fattore di utilizzazione
del tempo indicato dal fabbricante.
(2) I valori delle fase II sono meramente indicativi per i
seguenti tipi di macchine e attrezzature:
-- rulli vibranti con operatore a piedi;
-- piastre vibranti (P> 3kW);
-- vibrocostipatori;
-- apripista (muniti di cingoli d'acciaio);
-- pale caricatrici (munite di cingoli d'acciaio P > 55 kW);
-- carrelli elevatori con motore a combustione interna con
carico a sbalzo;
-- vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema di
compattazione;
-- martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti
a mano (15 > m 30);
-- tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici(L < o
= 50, L > 70).
I valori definitivi dipenderanno dall'eventuale modifica della
direttiva a seguito della relazione di cui all'art. 20, paragrafo 1.
Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase
I si applicheranno anche nella fase II.
(3) Per le gru mobili dotate di un solo motore, i valori della
fase I si applicano fino al 3 gennaio 2008. Dopo tale data si
applicano i valori della fase II.
Nei casi in cui il livello ammesso di potenza sonora e' calcolato
mediante formula, il valore calcolato e' arrotondato al numero intero
piu' vicino.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2006
Il Ministro: Pecoraro Scanio