TAR Lombardia (MI), Sez. IV n. 3007, del 11 dicembre 2012.
Urbanistica. Collocazione di cartelli pubblicitari.

Qualsiasi installazione su suolo pubblico, compresa la collocazione di cartelli pubblicitari, è soggetta al preventivo rilascio di un atto concessorio, per cui, nel caso dei cartelli pubblicitari la cui disciplina, non è regolata soltanto alle disposizioni del Codice della Strada, ma anche da diverse norme (artt. 3, 12) del d.lg. 15 novembre 1993, n. 507 non può quindi ammettersi la sufficienza di una domanda di installazione, dovendosi, di contro, pienamente esplicare da parte dell'Amministrazione un'attività valutativa secondo canoni di discrezionalità tecnica. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 03007/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00851/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 851 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Ipas S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cataldo Salerno, con domicilio eletto presso il difensore in Rho, Galleria Europa, 21;

contro

Comune di Lodi, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Andena, con domicilio eletto presso Carlo Andena in Milano, C.So.Porta Vittoria 28;

per l'annullamento

- del provvedimento del 26 gennaio 2009, prot. n. 2033, del comune di lodi, settore 7 - urbanistica, edilizia e manutenzione patrimonio, sportello unico delle attività produttive - gestione associata, che rigetta la richiesta di autorizzazione alla installazione e gestione pubblicitaria di transenne parapedonali;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

- del provvedimento prot. n. 11917 del 16 aprile 2009, impugnato con motivi aggiunti, con cui è stata integrata la motivazione del provvedimento precedente ed è stato confermato il rigetto.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lodi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2012 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione e regolarmente depositato presso la Segreteria del Tar, la società ricorrente impugnava il provvedimento del 26 gennaio 2009, prot. n. 2033, del Comune di Lodi, settore 7 - urbanistica, edilizia e manutenzione patrimonio, sportello unico delle attività produttive - gestione associata, che aveva rigettato la richiesta di autorizzazione alla installazione e gestione pubblicitaria di transenne parapedonali, deducendo l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 3 L. 241/1990, in quanto l’amministrazione non aveva puntualmente motivato il provvedimento. La società ricorrente deduceva, altresì, l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 47, co. 7, d.p.r. 495/192 e 41 Cost., perché l’amministrazione aveva erroneamente ritenuto di affidare il servizio con una procedura ad evidenza pubblica, che in realtà non era necessaria.

La ricorrente società chiedeva, pertanto, in via cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato e nel merito l’annullamento dello stesso, con vittoria delle spese di lite. L’amministrazione si costituiva regolarmente in giudizio, contestando la domanda avversa e chiedendone il rigetto.

Con ricorso per motivi aggiunti, regolarmente notificato e depositato nella segreteria del Tar, la società ricorrente impugnava il provvedimento prot. n. 11917 del 16 aprile 2009, del Comune di Lodi, con cui l’amministrazione integrava la motivazione del provvedimento precedente e confermava il rigetto, deducendo l’illegittimità dello stesso, perché l’amministrazione aveva erroneamente ritenuto necessaria la procedura ad evidenza pubblica per l’installazione delle transenne pedonali, che, in realtà, non era necessaria, trattandosi di impianti pubblicitari, soggetti all’autorizzazione.

La ricorrente concludeva, quindi, con l’accoglimento del ricorso, con vittorie di spese di lite e onorari.

L’amministrazione contestava anche il ricorso per motivi aggiunti, precisando che l’installazione di transenne pedonali, doveva essere affidata attraverso una pubblica gara, perché installate su suolo pubblico e perché assolvevano ad una pubblica utilità, tutelando i pedoni e la loro incolumità in prossimità di incroci stradali.

L’amministrazione chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

All’udienza in camera di consiglio del 22.09.2009 il Collegio accoglieva la domanda cautelare.

All’udienza pubblica del 9.10.2012, dopo la discussione dei Difensori, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Tanto premesso in punto di fatto, è posta all’attenzione del Collegio la questione se per l’installazione di transenne pedonali con annesso spazio pubblicitario sia necessario procedere all’affidamento del servizio con una procedura ad evidenza pubblica o se, invece, sia sufficiente un provvedimento di carattere autorizzatorio.

In proposito, premesso che l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale ai sensi dell'art.37 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, fanno carico agli enti proprietari delle strade fuori dai centri abitati ed ai Comuni nei centri abitati, ritiene al riguardo il Collegio che le transenne parapedonali siano da ricomprendere comunque tra i segnali stradali complementari previsti dal combinato disposto degli artt.38 e 42 del Codice della Strada, che annoverano anche gli elementi prefabbricati per salvagenti pedonali.

Ma anche a volere ricomprendere le transenne parapedonali tra gli impianti pubblicitari di servizio disciplinati dall'art.47 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, non vi è dubbio che, a fronte dello scopo primario di sicurezza dei pedoni che con tale tipo di barriere si intende assicurare, la loro collocazione è sicuramente riservata all'Ente proprietario della strada che, in proposito, può decidere di provvedere in proprio alla loro installazione o avvalersi della collaborazione di altri soggetti da individuare con procedura di scelta ad evidenza pubblica (cfr., T.A.R. Ancona Marche, 15 marzo 2005, n. 239).

La circostanza che le transenne pedonali andavano installate sul suolo pubblico consente di ritenere necessaria la gara pubblica che, peraltro, è in linea con i principi - di derivazione comunitaria e costantemente applicati dalla Corte di giustizia europea - di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento e proporzionalità.

Del resto, il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabili detti principi anche alle concessioni di beni pubblici, ponendo in rilievo che " la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione"(cfr., Consiglio Stato sez. V

Data: 19 giugno 2009, n. 4035).

Recentemente anche questo Tar ha, peraltro, chiarito che qualsiasi installazione su suolo pubblico, compresa la collocazione di cartelli pubblicitari, è soggetta al preventivo rilascio di un atto concessorio, per cui, nel caso dei cartelli pubblicitari la cui disciplina, non è regolata soltanto alle disposizioni del Codice della Strada, ma anche da diverse norme (artt. 3, 12) del d.lg. 15 novembre 1993, n. 507 non può quindi ammettersi la sufficienza di una domanda di installazione, dovendosi, di contro, pienamente esplicare da parte dell'Amministrazione un'attività valutativa secondo canoni di discrezionalità tecnica (cfr., T.A.R. Milano Lombardia sez. I, 29 maggio 2012, n. 1474).

Ne deriva, pertanto, che l’amministrazione ha correttamente rigettato l’istanza del ricorrente, in base alla motivazione che era necessario effettuare una procedura ad evidenza pubblica per l’installazione delle transenne parapedonali.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Maurizio Santise, Referendario, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)