Cass. Sez. III sent. 47281 del 29 dicembre 2005 (Ud. 7 dicembre 2005)
Pres. Postiglione Est. Teresi Imp. Mazzei
Urbanistica – Attività di cava

Per l’apertura e la coltivazione di una cava non è richiesta la concessione edilizia perché la materia delle cave e torbiere è sottoposta al controllo regionale competente a concedere l’autorizzazione per il loro sfruttamento. L’attività estrattiva, determinando però un mutamento dell’assetto territoriale non è avulsa dalla normativa urbanistica e deve svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale configurandosi, in difetto, la violazione dell’articolo 44 lettera A) del d.p.r. 380-2001.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/12/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 1392
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 32098/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZEI SALVATORE, nato a Lamezia Terme il 14/08/1956;
avverso l\'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 07/07/2005 che ha rigettato l\'istanza di riesame;
avverso il decreto di sequestro preventivo dell\'area interessata alla cava sita in Lamezia Terme località S. Sidero emesso dal G.I.P. in data 17/06/2005;
Visti gli atti, l\'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Mario Pilade Chiti, il quale ha chiesto l\'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza 07/07/2005 il Tribunale di Catanzaro rigettava l\'istanza di riesame proposta da Mazzei Salvatore avverso il decreto di sequestro preventivo dell\'area interessata alla cava sita in Lamezia Terme località S. Sidero emesso dal G.I.P. in data 17/06/2005 per i reati ipotizzati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e art. 633 cod. pen..
Rilevava il Tribunale che era stata rilasciata all\'indagato la concessione edilizia n. 7814/2002 per il recupero ambientale di una cava di calcare sita in una zona interessata all\'intervento di recupero ambientale di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23, art. 6, lett. c) per la quale operano le misure minime di salvaguardia di cui all\'art. 7 della stessa legge.
L\'indagato, però, secondo gli accertamenti eseguiti dal C.T. del P.M., aveva disatteso in foto le prescrizioni progettuali e il cronoprogramma stabiliti nella relazione tecnico ambientale sulle modalità d\'esecuzione dei lavori, sì da estendere il fronte della cava; da produrre strapiombi e ingrottamenti; da incidere il piede della parete esistente determinando, con esplosivo, distacchi d\'ampie zone di roccia.
Non era stato rispettato l\'obbligo di mantenere gli scavi a distanza non inferiore a 10 metri dal torrente Spilinga.
Per la riscontrata difformità dell\'esecuzione dei lavori rispetto alla concessione, il Tribunale riteneva sussistente il fumus del reato urbanistico ipotizzato perché secondo la legislazione regionale la coltivazione delle cave rientra tra le attività comportanti trasformazione urbanistica del territorio comunale con la conseguente necessità del rilascio di un titolo abilitativo per i lavori.
Sussisteva anche il fumus del reato d\'invasione di terreni relativamente all\'occupazione dell\'intero alveo del torrente. Proponeva ricorso per Cassazione Mazzei Salvatore denunciando violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), perché le numerose Conferenze di Servizi avevano riscontrato la sostanziale compatibilità dell\'attività estrattiva con le prescrizioni ambientali ed urbanistiche.
Peraltro non era configurabile il reato urbanistico perché per l\'attività di cava non occorre la concessione edilizia essendo la stessa assoggettata all\'autorizzazione regionale. Inoltre, l\'eventuale estensione alle cave del regime del permesso ad opera della legislazione regionale, non potrebbe comportare alcuna irrogazione di sanzioni in caso di violazioni.
Tuttavia, nella specie, la disposizione dell\'art. 7 della L.R. citata non era applicabile dopo il 31 luglio 1991.
Il ricorrente deduceva, altresì, l\'insussistenza è il fumus del reato di cui agli articoli 633, 639 bis cod. pen., per
l\'impossibilità di individuare in maniera certa le aree occupate. Aggiungeva che, sul punto, era intervenuta in data 08/07/2005 sentenza d\'assoluzione per fatti identici o analoghi a quelli per cui si procede.
Denunciava, infine, violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all\'omessa riduzione dell\'oggetto del sequestro per la restituzione agli aventi diritto di macchinari e strumenti di lavoro;
di cumuli di materiali inerti; di depositi di fanghi di decantazione. Chiedeva l\'annullamento dell\'ordinanza.
Premesso che il controllo della Corte deve essere limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute in sede di merito e che esse non si sottraggono al sindacato di legittimità se il processo formativo del convincimento del giudice sia stato condizionato da un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero da un esame incompleto ed erroneo, va puntualizzato che, nel procedimento incidentale di sequestro, l\'imposizione della misura cautelare reale è subordinata al controllo del fumus commissi delicti, ossia all\'accertamento dell\'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all\'agente in una determinata ipotesi di reato, non occorrendo l\'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Nello stabilire l\'astratta configurabilità del reato ipotizzato, il giudice, pur dovendosi limitare ad una presa d\'atto della tesi accusatoria, non può, però, prescindere dalla individuazione di concreti elementi di fatto per la verifica dell\'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all\'indagato nell\'ipotesi di reato enunciata.
In tale ipotesi l\'obbligo della motivazione è assolto quando il giudice accerti che l\'esigenza di prevenzione sia attuale e concreta (Cass. 199701610, RV 208514).
Non può, quindi, essere censurata l\'ordinanza impugnata che ha ritenuto, alla stregua degli dati acquisiti, astrattamente configurabili le ipotizzate violazioni.
Per l\'apertura e la coltivazione di una cava non è richiesta la concessione edilizia perché la materia delle cave e torbiere è sottoposta al controllo regionale competente a concedere l\'autorizzazione per il loro sfruttamento.
Però, l\'attività estrattiva, comportando un mutamento dell\'assetto territoriale, non è avulsa dalla normativa urbanistica, che è strettamente correlata agli insediamenti sul territorio, sicché la stessa deve svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale, configurandosi, in difetto, la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. a) (Cass. sezione 3^, n. 26140/2002 RV. 222415; Sezione 3^ n. 460/1996; RV. 203552).
Conseguentemente ha affermato questa Corte che "quando l\'immutazione dell\'assetto territoriale deriva dall\'esercizio di una cava, la disciplina urbanistica deve trovare applicazione insieme con la normativa di settore che regola - ad altri fini - questa attività economica" Cassazione Sezione 3^ n. 646/1993, RV. 194685; conf. Corte Cost. 12 marzo 1993, n. 645, Salesi.
La necessità del controllo urbanistico per l\'esercizio di una cava deriva dalla coesistenza di discipline giuridiche diverse aventi diverso oggetto, finalizzate a scopi distinti, egualmente degni di protezione giuridica e affidate alla cura di enti diversi (Comuni e Regioni).
Pertanto, se la cava risulti in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti è configurabile il reato urbanistico Cassazione SU n. 45101/2001.
Nella specie, l\'obbligo dell\'indagato di attenersi agli strumenti urbanistici conseguiva dal rilascio della concessione comunale n. 7814/2002 per il recupero ambientale di una cava di calcare sita in una zona interessata all\'intervento di recupero ambientale di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23, art. 6, lett. c), per il quale la relazione tecnico ambientale sulle modalità d\'esecuzione dei lavori stabiliva prescrizioni progettuali che, secondo la verifica del C.T., sono state disattese sì da compromettere il piano di recupero. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto sussistere il fumus del reato urbanistico ipotizzato.
Anche per la configurabilità dell\'altro reato ipotizzato vi è congrua motivazione poiché il Tribunale, premesso che non è provato che la prodotta sentenza assolutoria riguardi i fatti di questo procedimento, ha rilevato che l\'attività estrattiva ha comportato l\'occupazione dell\'intero alveo del torrente Spilinga. Solo in sede di conclusioni finali dell\'istanza di riesame l\'indagato ha chiesto, in subordine, la limitazione del provvedimento di sequestro con la restituzione agli aventi diritto di un impianto di frantumazione di inerti; di una cisterna contenente gasolio; di un impianto per la produzione di cemento; di un container, di una vasca di raccolta d\'acqua; di un impianto per la produzione di calcestruzzo; di vasche di decantazione; di cumuli di materiali inerti; di un deposito di fanghi di decantazione; di una pesa e del relativo locale di pesatura, di un\'officina.
L\'omessa restituzione dei macchinari e dei materiali in sequestro, peraltro strumentali alla commissione dei reati ipotizzati, non richiedeva un\'esplicita motivazione poiché la relativa istanza non è sorretta da specifica motivazione.
Il rigetto del ricorso comporta l\'onere delle spese del procedimento. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/12/2005 Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 1392 Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 32098/2005 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZEI SALVATORE, nato a Lamezia Terme il 14/08/1956; avverso l\'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 07/07/2005 che ha rigettato l\'istanza di riesame; avverso il decreto di sequestro preventivo dell\'area interessata alla cava sita in Lamezia Terme località S. Sidero emesso dal G.I.P. in data 17/06/2005; Visti gli atti, l\'ordinanza denunciata e il ricorso; Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi; Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; Sentito il difensore del ricorrente, avv. Mario Pilade Chiti, il quale ha chiesto l\'accoglimento del ricorso; OSSERVA Con ordinanza 07/07/2005 il Tribunale di Catanzaro rigettava l\'istanza di riesame proposta da Mazzei Salvatore avverso il decreto di sequestro preventivo dell\'area interessata alla cava sita in Lamezia Terme località S. Sidero emesso dal G.I.P. in data 17/06/2005 per i reati ipotizzati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e art. 633 cod. pen.. Rilevava il Tribunale che era stata rilasciata all\'indagato la concessione edilizia n. 7814/2002 per il recupero ambientale di una cava di calcare sita in una zona interessata all\'intervento di recupero ambientale di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23, art. 6, lett. c) per la quale operano le misure minime di salvaguardia di cui all\'art. 7 della stessa legge. L\'indagato, però, secondo gli accertamenti eseguiti dal C.T. del P.M., aveva disatteso in foto le prescrizioni progettuali e il cronoprogramma stabiliti nella relazione tecnico ambientale sulle modalità d\'esecuzione dei lavori, sì da estendere il fronte della cava; da produrre strapiombi e ingrottamenti; da incidere il piede della parete esistente determinando, con esplosivo, distacchi d\'ampie zone di roccia. Non era stato rispettato l\'obbligo di mantenere gli scavi a distanza non inferiore a 10 metri dal torrente Spilinga. Per la riscontrata difformità dell\'esecuzione dei lavori rispetto alla concessione, il Tribunale riteneva sussistente il fumus del reato urbanistico ipotizzato perché secondo la legislazione regionale la coltivazione delle cave rientra tra le attività comportanti trasformazione urbanistica del territorio comunale con la conseguente necessità del rilascio di un titolo abilitativo per i lavori. Sussisteva anche il fumus del reato d\'invasione di terreni relativamente all\'occupazione dell\'intero alveo del torrente. Proponeva ricorso per Cassazione Mazzei Salvatore denunciando violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), perché le numerose Conferenze di Servizi avevano riscontrato la sostanziale compatibilità dell\'attività estrattiva con le prescrizioni ambientali ed urbanistiche. Peraltro non era configurabile il reato urbanistico perché per l\'attività di cava non occorre la concessione edilizia essendo la stessa assoggettata all\'autorizzazione regionale. Inoltre, l\'eventuale estensione alle cave del regime del permesso ad opera della legislazione regionale, non potrebbe comportare alcuna irrogazione di sanzioni in caso di violazioni. Tuttavia, nella specie, la disposizione dell\'art. 7 della L.R. citata non era applicabile dopo il 31 luglio 1991. Il ricorrente deduceva, altresì, l\'insussistenza è il fumus del reato di cui agli articoli 633, 639 bis cod. pen., per l\'impossibilità di individuare in maniera certa le aree occupate. Aggiungeva che, sul punto, era intervenuta in data 08/07/2005 sentenza d\'assoluzione per fatti identici o analoghi a quelli per cui si procede. Denunciava, infine, violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all\'omessa riduzione dell\'oggetto del sequestro per la restituzione agli aventi diritto di macchinari e strumenti di lavoro; di cumuli di materiali inerti; di depositi di fanghi di decantazione. Chiedeva l\'annullamento dell\'ordinanza. Premesso che il controllo della Corte deve essere limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute in sede di merito e che esse non si sottraggono al sindacato di legittimità se il processo formativo del convincimento del giudice sia stato condizionato da un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero da un esame incompleto ed erroneo, va puntualizzato che, nel procedimento incidentale di sequestro, l\'imposizione della misura cautelare reale è subordinata al controllo del fumus commissi delicti, ossia all\'accertamento dell\'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all\'agente in una determinata ipotesi di reato, non occorrendo l\'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Nello stabilire l\'astratta configurabilità del reato ipotizzato, il giudice, pur dovendosi limitare ad una presa d\'atto della tesi accusatoria, non può, però, prescindere dalla individuazione di concreti elementi di fatto per la verifica dell\'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all\'indagato nell\'ipotesi di reato enunciata. In tale ipotesi l\'obbligo della motivazione è assolto quando il giudice accerti che l\'esigenza di prevenzione sia attuale e concreta (Cass. 199701610, RV 208514). Non può, quindi, essere censurata l\'ordinanza impugnata che ha ritenuto, alla stregua degli dati acquisiti, astrattamente configurabili le ipotizzate violazioni. Per l\'apertura e la coltivazione di una cava non è richiesta la concessione edilizia perché la materia delle cave e torbiere è sottoposta al controllo regionale competente a concedere l\'autorizzazione per il loro sfruttamento. Però, l\'attività estrattiva, comportando un mutamento dell\'assetto territoriale, non è avulsa dalla normativa urbanistica, che è strettamente correlata agli insediamenti sul territorio, sicché la stessa deve svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale, configurandosi, in difetto, la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. a) (Cass. sezione 3^, n. 26140/2002 RV. 222415; Sezione 3^ n. 460/1996; RV. 203552). Conseguentemente ha affermato questa Corte che "quando l\'immutazione dell\'assetto territoriale deriva dall\'esercizio di una cava, la disciplina urbanistica deve trovare applicazione insieme con la normativa di settore che regola - ad altri fini - questa attività economica" Cassazione Sezione 3^ n. 646/1993, RV. 194685; conf. Corte Cost. 12 marzo 1993, n. 645, Salesi. La necessità del controllo urbanistico per l\'esercizio di una cava deriva dalla coesistenza di discipline giuridiche diverse aventi diverso oggetto, finalizzate a scopi distinti, egualmente degni di protezione giuridica e affidate alla cura di enti diversi (Comuni e Regioni). Pertanto, se la cava risulti in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti è configurabile il reato urbanistico Cassazione SU n. 45101/2001. Nella specie, l\'obbligo dell\'indagato di attenersi agli strumenti urbanistici conseguiva dal rilascio della concessione comunale n. 7814/2002 per il recupero ambientale di una cava di calcare sita in una zona interessata all\'intervento di recupero ambientale di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23, art. 6, lett. c), per il quale la relazione tecnico ambientale sulle modalità d\'esecuzione dei lavori stabiliva prescrizioni progettuali che, secondo la verifica del C.T., sono state disattese sì da compromettere il piano di recupero. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto sussistere il fumus del reato urbanistico ipotizzato. Anche per la configurabilità dell\'altro reato ipotizzato vi è congrua motivazione poiché il Tribunale, premesso che non è provato che la prodotta sentenza assolutoria riguardi i fatti di questo procedimento, ha rilevato che l\'attività estrattiva ha comportato l\'occupazione dell\'intero alveo del torrente Spilinga. Solo in sede di conclusioni finali dell\'istanza di riesame l\'indagato ha chiesto, in subordine, la limitazione del provvedimento di sequestro con la restituzione agli aventi diritto di un impianto di frantumazione di inerti; di una cisterna contenente gasolio; di un impianto per la produzione di cemento; di un container, di una vasca di raccolta d\'acqua; di un impianto per la produzione di calcestruzzo; di vasche di decantazione; di cumuli di materiali inerti; di un deposito di fanghi di decantazione; di una pesa e del relativo locale di pesatura, di un\'officina. L\'omessa restituzione dei macchinari e dei materiali in sequestro, peraltro strumentali alla commissione dei reati ipotizzati, non richiedeva un\'esplicita motivazione poiché la relativa istanza non è sorretta da specifica motivazione. Il rigetto del ricorso comporta l\'onere delle spese del procedimento. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2005