Cass. Sez. III n. 24451 del 21 giugno 2007 (Ud. 26 apr. 2007)
Pres. Onorato P. Est. Sensini Ric. P.G. in proc. Micolucci.
Urbanistica Esecuzione di interventi edilizi su area sottoposta a vincolo - Assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica - Applicabilità del condono di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269 - Esclusione - Ragioni.

Il condono edilizio previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 (conv. con modd. in L. n. 326 del 2003) è applicabile agli interventi edilizi anche se eseguiti in area vincolata in assenza di titolo abilitativo e di autorizzazione paesaggistica, purchè si tratti di interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 26/04/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 01309
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 031324/2006
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di SANREMO;
nei confronti di:
1) MICOLUCCI LUCA, N. IL 07/04/1963;
avverso SENTENZA del 10/05/2006 TRIBUNALE di SANREMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Sanremo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Micolucci Luca era stato tratto a giudizio del Tribunale di Sanremo per rispondere dei seguenti reati:
a) del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), perché, in assenza di permesso di costruire, realizzava, in zona sottoposta a vincolo, uno sbancamento di terreno, con riporto del medesimo, per una superficie pari a mq. 1.500;
b) del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, perché realizzava le opere di cui sopra in zona sottoposta a vincolo ambientale, senza l'autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 41 del 2004, art. 164;
c) del reato di cui all'art. 734 c.p., per aver alterato una bellezza naturale (nella specie, un terreno collinare), sottoposta a vincolo ambientale.
Accertato in Sanremo nel gennaio 2005.
Il Tribunale di Sanremo mandava assolto "perché il fatto non sussiste" il prevenuto dal reato di cui all'art. 734 c.p., non essendosi verificata una effettiva lesione del bene protetto. Dichiarava l'estinzione dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), e D.Lgs. n. 41 del 2004, art. 181, per intervenuta concessione in sanatoria e per accertata compatibilità paesaggistica.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova, deducendo l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in relazione ai reati D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, lett. c), e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, osservando, tra l'altro, che l'intervento abusivo non rientrava tra quelli condonabili e che, in ogni caso, l'intervenuto rilascio di un'autorizzazione paesistica in sanatoria non estingueva il reato ambientale, consentendo solo di escludere l'irrogazione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Si chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza.
Il ricorso del Procuratore Generale è fondato e va accolto. Del tutto condivisibile ed in linea con il consolidato orientamento di questa Corte è la censura concernente la declaratoria di estinzione del reato ambientale sul presupposto dell'accertata compatibilità paesaggistica.
Questa Corte ha costantemente affermato che il nulla-osta in sanatoria in materia paesaggistica non produce alcun effetto estintivo del reato commesso per l'esecuzione dei lavori in sua assenza e può assumere rilevanza soltanto con riferimento all'ordine di rimessione in pristino (cfr. Cass. Sez. 3^, 26/11/2002 - dep. 17/1/2003, n. 2109, Caruso; conf. Sez. 3^, 23/5/1997 n. 6225, Alessi). Invero, la suddetta autorizzazione è frutto di una valutazione a posteriori, laddove la norma precettiva impone che l'Autorità preposta al vincolo esamini preventivamente la compatibilità dell'intervento con l'ambiente protetto (cfr. Cass. Sez. 3^, 12/2/2004 n. 23980). Come si è detto, l'unico effetto che il rilascio del nulla - osta ambientale può comportare è il venir meno del dovere del Giudice di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Tale ordine, infatti, deve intendersi emesso allo stato degli atti, con la conseguenza che sussiste l'obbligo di verifica in sede esecutiva del permanere dell'incompatibilità paesaggistica di quanto realizzato, con possibilità di revoca dell'ordine stesso ove risulti accertata la legittimità e la compatibilità paesaggistica delle opere. Sulla rilevanza dell'autorizzazione postuma ha avuto modo di pronunciarsi la stessa Corte Costituzionale (cfr. C. Cost. 6/3/2001 n. 46), chiamata a valutare la legittimità costituzionale della L. n. 47 del 1985, artt. 13 e 22, in tema di accertamento di conformità nella parte in cui non prevedono che il rilascio della concessione in sanatoria estingua, oltre alle violazioni di natura strettamente urbanistica, anche il reato ambientale. La Corte ha ritenuto che la scelta legislativa non sia irragionevole o arbitraria, "attesa la particolare tutela dei beni paesaggistico - ambientali, considerata tra i principi fondamentali della Costituzione come forma di tutela della persona umana nella sua vita, sicurezza e sanità, con riferimento anche alle generazioni future, in relazione al valore estetico - culturale assunto dall'ordinamento quale valore primario ed assoluto, non suscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro". Sul punto, si impone, pertanto, l'annullamento della pronuncia impugnata. Diverse considerazioni, anche se con identico epilogo, vanno fatte in ordine alla dichiarata estinzione del reato edilizio per intervenuta concessione in sanatoria. La sentenza nulla dice circa la natura dell'intervenuto titolo abilitativo ne' elementi di certezza si ricavano dall'esame del provvedimento amministrativo. Di certo, nella specie, non può trattarsi di sanatoria per condono, attesa la natura degli interventi realizzati - lavori di sbancamento di terreno - come tali estranei all'ambito di operatività del condono edilizio di cui al D.L. n. 269 del 2003, convertito nella L. n. 326 del 2003. Infatti, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo a tutela degli interessi ambientali e paesistici possono ottenere la sanatoria ai sensi del D.L. citato, art. 32, solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3^, 4/5/2004 n. 37865, rv. 230030, Musio).
Neppure, evidentemente, può parlarsi, nella specie, di sanatoria "giurisprudenziale", in passato sostenuta soprattutto dalla quinta sezione del Consiglio di Stato (anche se attualmente sembra prevalente la soluzione contraria di cui si è fatta portavoce la quarta sezione), secondo cui sarebbe ammissibile la sanatoria di opere che, benché non conformi alle norme urbanistico - edilizie ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui vennero eseguite, lo siano diventate successivamente. L'orientamento che riconosce tale possibilità di sanatoria (c.d. giurisprudenziale o impropria) si basa essenzialmente sull'argomento secondo cui non avrebbe senso dare corso alla demolizione di un'opera che subito dopo potrebbe essere assentita. In nessun caso, tuttavia, tale tipo di sanatoria può comportare l'estinzione del reato urbanistico, non essendo applicabile il disposto di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45.
Rimane la possibilità di una sanatoria "a regime" disciplinata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, per la quale è espressamente richiesto, quale, presupposto, che l'opera abusiva sia "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda".
L'accertamento della c.d. "doppia conformità" difetta, però, nel provvedimento in oggetto ne' la sentenza censurata contiene alcuna motivazione a riguardo.
Sul punto la sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Sanremo perché, posto che l'effetto estintivo del reato per cui è processo poteva discendere dal solo rilascio del permesso in sanatoria "per accertamento di conformità", accerti la conformità degli interventi in oggetto agli strumenti urbanistici sia al momento dell'istanza di sanatoria, sia all'epoca di realizzazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Sanremo.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2007