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Cassazione SEz. III sent. 10 giugno 2004, n. 26105
Presidente Savignano – Relatore Zumbo Ricorrente Zampini
Si ringrazia il dott. N. Girardi per la segnalazione.

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari in data 12 agosto 2003 veniva disposta l’esecuzione della sentenza in data 14 marzo 1994 con la demolizione delle opere e con trasmissione degli atti al Pm per le modalità esecutive.
Zampieri Rosa proponeva ricorso per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per non avere il provvedimento impugnato sospeso l’esecuzione dell’ordine di demolizione in pendenza di un ricorso al Tar avverso la delibera comunale di diniego di concessione in sanatoria.
Il ricorso non è fondato.
La mera pendenza di un ricorso al Tar avverso il diniego di concessione in sanatoria non comporta la sospensione dell’ordine di demolizione. In tal senso Cassazione, Sezione terza, sentenza 11051/03 (Udienza 30 gennaio 2003) Ced Cassazione 224347, secondo cui «La sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ex articolo 7 della legge 47/1985, in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio di un provvedimento di sanatoria può essere disposta solo allorché sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo l’autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l’ordine di esecuzione. (Nell’occasione la Corte ha ulteriormente precisato che la mera eventualità di una tale conseguenza in ragione della semplice pendenza della procedura non giustifica, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica, la sospensione dell’esecuzione)».
Nello stesso senso Cassazione, Sezione terza, sentenza 1388/00 (CC 30 marzo 2000) Ced Cassazione 216071, secondo cui «Il giudice dell’esecuzione al fine di disporre l’esecuzione dell’ordine di demolire, deve valutare la compatibilità dell’ordine adottato con i provvedimenti assunti dall’autorità amministrativa o dalla giurisdizione amministrativa, e deve revocare l’ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto se i nuovi atti amministrativi siano assolutamente incompatibili con esso. (Ha peraltro precisato la Corte che la sospensione di una statuizione di demolizione contenuta nella sentenza penale passata in giudicato, può essere concessa dal giudice dell’esecuzione solo quando sia razionalmente e concretamente prevedibile che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile. In tal senso non può essere ritenuta sufficiente la pendenza di ricorso al Tar contro il diniego amministrativo di sanatoria edilizia per giustificare l’invocata sospensione della demolizione)».

PQM

La Corte suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.