Cass. Sez. III n. 49453 del 23 dicembre 2009 (Cc.11 nov. 2009)
Pres. Grassi Est. Marini Ric. Rizzo
Urbanistica. Traslazione di cubatura

La possibilità di derogare al principio generale secondo cui la traslazione di cubatura può avvenire solo tra terreni che appartengano a zone omogenee deve ravvisarsi, secondo l’accezione del concetto di “zonizzazione” adottata dalla più recente giurisprudenza (il riferimento è al concetto di “zonizzazione funzionale” che ha superato la rigida distinzione tra le zone così come fissate dall’art.2 del D.M. n.1444 del 1968) esclusivamente nel caso che sia accertata la compatibilità con gli strumenti urbanistici, ai quali spetta individuare sia zone “miste” o “speciali’ sia la possibilità di destinare ai c.d. “usi compatibili” una parte dei terreni inclusi in un’area omogenea.

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