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Sez. 3, Sentenza n. 16283 del 16/03/2005 Ud. (dep. 29/04/2005 ) Rv. 231521
Presidente: Zumbo A. Estensore: Squassoni C. Relatore: Squassoni C. Imputato: Greco. P.M. Izzo G. (Parz. Diff.)
(Rigetta, App. Palermo, 9 Giugno 2003)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordinanza di demolizione - Inottemperanza - Acquisizione al patrimonio comunale - Condizioni - Individuazione.

In materia edilizia, a seguito dell'accertamento della inottemperanza alla ingiunzione sindacale a demolire l'immobile realizzato in violazione delle norme edilizie, alla scadenza del termine di giorni novanta, si realizza la automatica acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime. (Massima Fonte CED Cassazione)

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 16/03/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 546
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 36420/2003
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GRECO GIUSEPPA N. IL 11/01/1948;
avverso SENTENZA del 09/06/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
udito il P.M. in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 23.5.2002, il Tribunale di Agrigento ha ritenuto Greco Giuseppa responsabile dei reati previsti dagli artt. 20 c. 1 lett. b L. 47/1985 - 1, 2, 3, 13, 14 L. 1086/1971 e l'ha condannata alla sanzione di giustizia con sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe precisata, con la quale, tra l'altro, i Giudici hanno disatteso la prospettazione difensiva circa la illegittimità della condizione cui era subordinato il beneficio previsto dall'art. 163 cp.
Questa ultima conclusione è censurata dalla imputata nei motivi a fondamento del ricorso con i quali fa presente che, nelle deduzioni dell'atto di appello, non aveva messo in discussione la legittimità del provvedimento; in realtà, aveva segnalato che la condizione era impossibile a realizzarsi perché non aveva il possesso del bene acquisto al patrimonio indisponibile del Comune decorsi novanta giorni dalla ordinanza sindacale di demolizione.
Il Collegio ritiene che la deduzione non sia meritevole di accoglimento.
In base ad una lettura sistematica della legge, alla più recente interpretazione giurisprudenziale ed alla esegesi della normativa formulata dalla Corte Costituzionale (decisione n. 345/1991), il Collegio ritiene delineare il quadro della acquisizione automatica del bene al patrimonio comunale come segue.
L'art. 7 L. 47/1985 (ora art. 31 DPR 380/2001) determina l'effetto ablatorio ipso jure, in esito al decorso del termine di novanta giorni dalla ingiunzione a demolire; l'atto amministrativo di accertamento della inottemperanza, necessario per l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari, assume natura dichiarativa nel senso che rileva un effetto che si è già prodotto di diritto.
Tuttavia, le caratteristiche delle sequele procedimentali giustificano l'affermazione che per aversi l'acquisizione al patrimonio comunale occorre sia, in modo definitivo, accertata l'inottemperanza alla ingiunzione a demolire.
Infatti, l'automaticità della ablazione comporta l'immediato trasferimento al patrimonio del Comune sempre che non vi sia un proprietario incolpevole estraneo all'abuso, che i beni siano individuati in maniera particolareggiata, che non sia intervenuta una proroga da parte della Pubblica Amministrazione, che non siano in itinere procedimenti amministrativi, che l'inottemperanza sia volontaria. Inoltre, va tenuto presente che, a sensi dell'art. 7 c. 5 L. 47/1985 (ora art. 31 c. 5 DPR 380/2001) anche l'opera acquisita al patrimonio comunale, deve essere demolita salvo che con deliberazione consigliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici. Ora le scarse notizie che la imputata fornisce nei motivi di ricorso e la documentazione agli atti (che il Collegio può compulsare non essendo dedotto un vizio motivazionale) non permettono di stabilisce se l'acquisizione comunale si sia verificata e, nel caso positivo, quale sia il destino del bene.
In tale contesto, il Collegio ritiene che alla imputata si prospettano due soluzioni.
Se l'acquisizione al patrimonio pubblico non si è perfezionata oppure il Consiglio Comunale non ha optato per la conservazione del bene, la condizione apposta alla sospensione della pena è ancora adempibile; a tale fine, la imputata dovrà formalmente comunicare al Sindaco la sua intenzione di ottemperare all'ordine di demolizione al posto degli organi comunali.
Se, invece, in esito alle determinazioni della Pubblica Amministrazione, la condizione è diventata impossibile da adempiere, l'imputata dovrà adire il Giudice dell'esecuzione che, una volta constatata la inadempienza non volontaria della condannata, potrà ritenere ottemperato l'ordine di demolizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2005