Cass. Sez. III n. 41050 del 22 dicembre 2025 (CC 24 set 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Miraglia
Urbanistica.Esecuzione dell'ordine di demolizione e ambito di applicazione del principio di proporzionalità
L'esecuzione dell'ordine di demolizione deve conformarsi al principio di proporzionalità (Art. 8 CEDU), il quale non tutela il diritto all'abitazione in termini assoluti ma richiede un bilanciamento con l'interesse pubblico alla salvaguardia ambientale. Tale principio non può essere invocato per paralizzare il ripristino della legalità qualora il ritardo nell'esecuzione sia imputabile alla prolungata inerzia o alla consapevole condotta illecita dell'autore dell'abuso, né la demolizione è inibita dalla circostanza che l'immobile sia l'unico domicilio del condannato o dei suoi familiari. Infine, il permesso di costruire in sanatoria (art. 36 d.P.R. 380/2001) non sterilizza l'ordine di demolizione se l'immobile, dopo la domanda, è stato oggetto di ulteriori modifiche che ne abbiano mutato la consistenza originaria.
RITENUTO IN FATTO
1. Leonardo Miraglia ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 24 marzo 2025 del Tribunale di Castrovillari che, pronunciando in sede esecutiva, ha rigettato l’istanza di sospensione o revoca dell’ingiunzione emessa dal Pubblico ministero in esecuzione dell’ordine di demolizione impartito dal Pretore di Castrovillari con sentenza del 18 febbraio 1993, irr. il 4 marzo 1993, che aveva applicato nei suoi confronti la pena concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all’art. 20 legge n. 47 del 1985 (oggi art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001).
1.1. Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla mancata fiscalizzazione dell’abuso edilizio avendo il giudice erroneamente ritenuto che essa non fosse applicabile alla porzione di immobile oggetto, per la parte restante e preponderante della struttura, di permesso di costruire in sanatoria.
1.2. Con il secondo motivo deduce l’estinzione dell’obbligo di demolizione considerato che dalla sentenza erano decorsi ventotto anni.
1.3. Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 31 e segg. d.P.R. n. 380 del 2001, anche in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. e 6 e 8 Convenzione E.D.U., avendo il Giudice disatteso il principio di proporzionalità che presiede anche all’esecuzione dell’ordine di demolizione non essendo state considerate circostanze rilevanti ai fini del bilanciamento tra l’interesse privato all’abitazione e quello pubblico alla demolizione dell’immobile abusivo quali: a) il coinvolgimento nella demolizione dell’intero edificio anche della parte strutturale portante dotata di regolarità edilizia in conseguenza del rilascio della concessione edilizia in sanatoria a fronte della perdurante irregolarità di una sola porzione, peraltro minimale, dell’edificio stesso; b) la consolidata e assodata carenza di ogni concreto e attuale interesse della collettività alla demolizione, essendo trascorsi ventotto anni dal passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena; c) la difficoltà nel reperimento di una nuova dimora da parte dell’istante e della propria moglie che vivevano e tutt’ora vivono del solo sussidio pensionistico; d) l’incidenza della demolizione sulla moglie del ricorrente, persona del tutto estranea a qualunque contestazione dell’illecito.
1.4. Con il quarto motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 31 e segg. d.P.R. n. 380 del 2001, anche in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. e 6 e 8 Convenzione E.D.U., non avendo il Giudice considerato che la demolizione è inibita dall’incidenza delle sue conseguenze sulla moglie, persona rimasta estranea al processo e mai fatta oggetto di alcuna accusa.
2. Con memoria del 22 settembre 2025, il difensore del ricorrente, Avv. Pasqualino Miraglia, ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilità del ricorso insistendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta, in fatto, che:
2.1. l’istanza di revoca/sospensione dell’ordine di demolizione si fondava sul rilascio, in data 24 agosto 2000 ed in favore di Rosa Genovese, moglie dell’odierno ricorrente e comproprietaria dell’immobile, di una concessione in sanatoria relativa all’appartamento oggetto dell’ingiunzione a demolire, posto al primo piano, e di un porticato, unica abitazione dei coniugi;
2.2. l’abuso edilizio oggetto di ingiunzione non corrisponde a quello sanato perché: (i) la domanda di concessione era stata presentata il 9 dicembre 1986, ben prima che l’abuso stesso venisse accertato; (ii) la concessione in sanatoria riguardava la realizzazione di un appartamento al primo piano, realizzato su preesistente fabbricato a pian terreno, e di un portico a piano terra ubicato nella parte retrostante del fabbricato, mentre l’abuso edilizio contestato all’odierno ricorrente riguarda la realizzazione di un corpo di fabbrica a due piani in cemento armato, della superficie di 40 metri quadrati ciascuno, che al momento dell’accertamento era costituito da una pilastratura al piano terra con relativo solaio e forme cassonate per la realizzazione di otto pilastri in cemento armato al secondo piano; tale corpo di fabbrica era stato realizzato parte in ampliamento del portico sanato, la restante parte in soprelevazione del portico stesso;
2.3. il ricorrente (e la coniuge) avevano avuto tutto il tempo per reperire una abitazione diversa da quella nella quale hanno invece continuato a vivere (e nelle more completato benché l’immobile fosse sottoposto a sequestro) nella piena convinzione della propria impunità;
2.4. in ogni caso non è nemmeno vero che si trattasse dell’unica abitazione della coppia che usava invece trascorrere i mesi invernali a Modena presso i figli, essendo stata trovata disabitata in occasione del sopralluogo del 18 gennaio 2012 e di quello successivo del 22 ottobre 2012.
3. Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato.
3.1. E’ certo che l’immobile oggetto dell’ordine di demolizione impartito con sentenza è diverso da quello oggetto della precedente domanda di permesso in sanatoria. La trasformazione o comunque le modifiche apportate all’immobile successivamente alla presentazione della domanda rendono la concessione inutiliter data. Il permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 per poter sortire l’effetto estintivo del reato o comunque sterilizzare l’ordine di demolizione deve riguardare l’immobile nella sua consistenza originaria che deve rimanere immutata, non tollerando nemmeno piccole modifiche.
3.2. E’ conclusione del resto coerente con il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, conforme al tenore letterale e alla “ratio” dell’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 (e prima ancora dell’art. 13, legge n. 47 del 1985), secondo il quale non sono legittimi, e pertanto sono inidonei ad estinguere il reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, i provvedimenti amministrativi di sanatoria di immobile abusivo che subordinano gli effetti del beneficio alla esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre l'immobile stesso nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, atteso che detta subordinazione è ontologicamente contrastante con la "ratio" della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro conformità agli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 28666 del 07/07/2020, Murra, Rv. 280281 - 01; Sez. 3, n. 51013 del 05/11/2015, Carratù, Rv. 266034; Sez. 3, n. 7405 del 15/01/2015, Bonarota, Rv. 262422; Sez. 3, n. 19587 del 27/04/2011, Montini, Rv. 250477; Sez. 3, n. 41567 del 04/10/2007, Rubechi, Rv. 238020).
3.3. Sicché l’intervento edilizio iniziato in assenza del permesso di costruire e proseguito successivamente alla presentazione della domanda di permesso di costruire in sanatoria resta privo di titolo anche in caso di successivo rilascio del permesso essendone mutato l’oggetto. E’ totalmente infondata la tesi difensiva secondo la quale il rilascio “postumo” del permesso di costruire in sanatoria consentirebbe una valutazione di difformità delle opere eseguite dopo la presentazione della domanda, con conseguente possibilità di “fiscalizzazione” dell’abuso. E’ tesi che presuppone la possibilità che il titolo emesso ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 abbia una sua efficacia, che invece non c’è per le ragioni sopra indicate.
4. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
4.1. L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa e non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce esclusivamente alle sole pene principali (così già Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573; più recentemente, nello stesso senso, Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Mercurio, Rv. 250336; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736).
4.2. Tale orientamento è stato ribadito sul rilievo espresso che le caratteristiche dell'ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di "pena" come elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU (così, Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540).
4.3. Il Collegio condivide e fa proprie le articolate considerazioni sviluppate, con il supporto di ampia giurisprudenza anche amministrativa, nella motivazione della sentenza Sez. 3, Delorier, del 2015 (alla quale rimanda), non mancando di rimarcare, in questa sede, la decisiva osservazione che l'ordine demolitorio, diversamente dalla pena, non si estingue per morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza (Sez. 3, n. 3861 del 18/1/2011, Baldinucci, Rv. 249317; Sez. 3, n. 3720 del 24/11/1999 - dep. 2000, Barbadoro, Rv. 215601), ma si trasmette agli eredi del responsabile (v., ad es., Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 3206 del 30/5/2011) e dei suoi aventi causa che a lui subentrino nella disponibilità del bene (v., ad es. Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 2266 del 12/4/2011; Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 6554 del 24/12/2008).
4.4. Peraltro, già con la sentenza Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri, Rv. 245918, questa Corte, in base alle argomentazioni sviluppate dalla stessa Corte e.d.u. (in essa richiamate), aveva chiaramente affermato che la demolizione, a differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi dell'art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge». Si osservava, inoltre, che la sentenza «nel mentre ha ritenuto ingiustificata rispetto allo scopo perseguito dalla norma, ossia mettere i terreni interessati in una situazione di conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche, la confisca (anche di terreni non edificati) in assenza di qualsiasi risarcimento, ha invece espressamente ritenuto giustificato e conforme anche alle norme CEDU un ordine di demolizione delle opere abusive incompatibili con le disposizioni degli strumenti urbanistici eventualmente accompagnato da una dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi illegittimi. Sembra quindi confermato che la invocata sentenza della Corte di Strasburgo non solo non ha escluso un sequestro o un ordine di demolizione dell'opera contrastante con le norme urbanistiche nei confronti di chiunque ne sia in possesso, anche qualora si tratti di terzo acquirente estraneo al reato, ma ha addirittura implicitamente ritenuto che una tale sanzione ripristinatoria può considerarsi giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le norme CEDU richiamate dai ricorrenti».
4.5. Del resto, la demolizione ordinata dal giudice penale costituisce atto dovuto, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo al quello dell'autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione (cfr. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013 (dep. 2014), Russo, Rv. 258518; Sez.3, n.37906 del 22/5/2012, Mascia ed altro, non massimata; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Sorrentino Rv. 198511 ed altre prec. conf. Ma si vedano anche Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, RM. in proc. Monterisi, Rv. 205336; Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep.1997), Luongo, Rv. 206659), un potere che si pone a chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo (cfr. Corte Cost. ord. 33 del 18/1/1990; ord. 308 del 9/7/1998; Cass. Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, Di Gennaro, Rv. 185699).
4.6. Né rileva l’affidamento che il titolare del bene da demolire possa fare sull’inerzia della AG: il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento (Cons. St., Ad. Plen., n. 9 del 17/10/2017).
5. Il terzo motivo è anch’esso manifestamente infondato.
5.1. Secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della Convenzione EDU, e valutando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (così Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280270 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 48021 dell’11/09/2019, Rv. 277994 - 01, secondo cui il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio).
5.2. E’ stato precisato che il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, deve valutare la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria (Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D’Auria, Rv. 282950 - 01, che ha ritenuto corretta la decisione di rigetto dell'istanza di revoca dell'ingiunzione a demolire un immobile abusivo, rilevando che i ricorrenti avevano commesso numerose contravvenzioni urbanistiche e paesaggistiche e più delitti di violazione dei sigilli, avevano potuto avvalersi di plurimi rimedi per la tutela in giudizio delle proprie ragioni, avevano beneficiato di un congruo tempo per individuare altre situazioni abitative e non avevano indicato specifiche esigenze che giustificassero il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di demolizione onde evitare la compromissione di altri diritti fondamentali; nello stesso senso, Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Rv. 280270 - 01).
5.3. Come spiegato in motivazione dalla citata Sez. 3, D’Auria, «[a]i fini della valutazione del rispetto del principio di proporzionalità, la Corte EDU ha (…) valorizzato essenzialmente: la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un tribunale indipendente; la disponibilità di un tempo sufficiente per "legalizzare" la situazione, se giuridicamente possibile, o per trovare un'altra soluzione alle proprie esigenze abitative agendo con diligenza; l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui verrebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola. Inoltre, ai medesimi fini, un ruolo estremamente rilevante è stato attribuito alla consapevolezza della illegalità della costruzione da parte degli interessati al momento dell'edificazione ed alla natura ed al grado della illegalità realizzata (…) La maggior parte delle decisioni di legittimità ha ritenuto rispettato il principio di proporzionalità valorizzando il tempo a disposizione del destinatario dell'ordine di demolizione per «cercare una soluzione alternativa» (così Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019, Giordano, Rv. 277994-01, e Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Ferrante, Rv. 273368-01, la quale ha escluso rilievo a situazioni di salute «solo "cagionevole"») o la gravità delle violazioni (cfr. Sez. 3, n. 43608 del 08/10/2021, Giacchini, che ha valorizzato le dimensioni del fabbricato e la violazione di più disposizioni penali, anche in tema di paesaggio, conglomerato cementizio e disciplina antisismica), o entrambe le circostanze (Sez. 3, n. 35835 del 03/11/2020, Santoro ed altro, non massimata)».
5.4. Non va peraltro dimenticato che l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 Conv. EDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato (Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Ferrante, Rv. 273368 - 01; Sez. 3, n. 18949 del 10/0372016, Contadini, 267024; Sez. 3, n. 3704 del 09/11/2022, dep. 2023, n.m.; Sez 3, n. 1668 del 29/09/2022, n.m.).
5.5. Il principio di proporzionalità, dunque, presuppone la cogenza dell’ordine di demolizione dell’opera abusivamente realizzata e la sua inderogabile funzione ripristinatoria di un “ordine urbanistico” tuttora violato, non potendo essere utilizzato per eludere tale funzione con il rischio di legittimare ‘ex post’, nei fatti, condotte costituenti reato e di consolidarne il relativo prodotto/profitto.
5.6. Il principio di proporzionalità si frappone all’esecuzione dell’ordine di demolizione per ragioni estranee alla adozione dell’ordine stesso; esso non incide nella fase deliberativa dell’ordine stesso, bensì in quella esecutiva. Per questo i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzionalità devono essere allegati (e accertati) in modo rigoroso, dovendosene far carico (quantomeno sul piano dell’allegazione) chi intende avvalersene per paralizzare il ripristino di un ordine violato, tanto più se si stratta dello stesso autore dell’abuso.
5.7. Né tali fatti possono dipendere dall’inerzia o dalla volontà dell’autore dell’abuso o del destinatario dell’ordine. Va, al riguardo, ricordato (e sottolineato) che l’ordine di demolizione ingiunto dal pubblico ministero costituisce esecuzione (provvisoriamente a spese della collettività) dell’ordine già irrevocabilmente impartito dal giudice con sentenza pronunciata all’esito di un giusto processo svolto nel contraddittorio tra le parti. Il condannato non può “lucrare” sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza (nel caso in esame 28 anni) perché l’ingiunzione del pubblico ministero è causata proprio dalla sua prolungata inerzia, né può successivamente invocare il principio di proporzionalità allegando (colpevoli) inerzie o fatti da lui stesso posti in essere nella piena consapevolezza della natura abusiva dell’immobile, della precarietà della propria situazione abitativa, della persistente violazione dell’ordine.
5.8. In altri termini: il principio di proporzionalità non può essere indiscriminatamente e genericamente dedotto e utilizzato per legittimare la violazione dell’ordine di demolizione irrevocabilmente impartito dal giudice, poiché a tanto si arriverebbe opponendo sempre e comunque la violazione del domicilio.
5.9. Nemmeno la circostanza che l’immobile da demolire costituisca l’unico domicilio della famiglia è di per sé dirimente poiché tale circostanza non influisce nemmeno sulla configurabilità del reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001. Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, non è configurabile l'esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all'abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell'inevitabilità del pericolo, posto che tale pericolo è evitabile chiedendo, in caso di terreno edificabile, il relativo permesso, mentre, in caso di terreno non edificabile, il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente (Sez. 3, n. 2280 del 24/11/2017, dep. 2018, Lo Buono, Rv. 271769 - 01; Sez. 3, n. 35919 del 26/06/2008, Savoni, Rv. 241094 - 01; Sez. 3, n. 41577 del 20/09/2007, Ferraioli, Rv. 238258 - 01).
5.10. Orbene, se l’esigenza abitativa è irrilevante non solo ai fini della sussistenza del reato, ma anche dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, non si vede come questo argomento possa di per sé essere utilizzato per sterilizzare “ex post” l’ordine stesso.
5.11. Nè rileva la circostanza che la moglie, come qualunque componente della famiglia, possa subire le conseguenze della demolizione.
5.12. L’ordine di demolizione dell'opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell'erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall'ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili (Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Curcio, Rv. 265193 - 01; Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Attardi, Rv. 259802 - 01; Sez. 3, n. 801 del 02/12/2010, dep. 2011, Giustino, Rv. 249129 - 01; Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403 - 01; Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, Berardi, Rv. 244612 - 01).
5.13. E’ stato precisato che: a) l’operatività dell’ordine di demolizione non può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione (Sez. 3. n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232175 - 01); b) l'ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa (Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, Berardi, Rv. 244612 - 01); c) l’esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell'accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall'alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo, atteso che l'esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all’ambiente (Sez. 3, n. 22853 del 29/03/2007, Coluzzi, Rv. 236880 - 01, che ha ribadito che il terzo acquirente dell'immobile potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione; nello stesso senso, Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Attardi, Rv. 259802 - 01; Sez. 3, n. 45848 del 01/10/2019, Cannova, Rv. 277266 - 01).
5.14. Non avendo l’ordine di demolizione natura di pena non se ne può nemmeno invocare l’ingiustizia ai sensi degli artt. 6 e 7 Covenzione EDU nei confronti di coloro che, estranei al processo e all’abuso, ne subiscono le conseguenze.
6. Per le ragioni indicate in sede di esame del secondo e del terzo motivo, è infondato anche il quarto, non senza considerare che il ricorrente non può farsi latore delle istanze di persona estranea al rapporto processuale di impugnazione.
7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.




