Cass. Sez. III n. 40118 del 11 ottobre 2012 (Ud. 22 mag. 2012)
Pres. Mannino Est. Rosi Ric. Zago ed altri
Urbanistica. Esposizione cartello di cantiere e finalità

L'obbligo, di apposizione del cartello di cantiere, avente lo scopo di rendere edotti i terzi circa i titoli edilizi rilasciati ed i nominativi dei responsabili dell'attività edilizia in corso non può ritenersi esclusivamente finalizzato a consentire ad eventuali contro-interessati di far valere le proprie pretese innanzi all'autorità amministrativa; in considerazione dei rischi per l'incolumità Individuale collegati allo svolgimento della attività nel cantiere, deve ritenersi, al contrario, che la finalità cui assolve il suddetto obbligo sia quella di indicare i soggetti responsabili, nel caso in cui durante lo svolgimento delle attività di cantiere derivino danni nei confronti di terzi.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 22/05/2012
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1418
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 2460/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZAGO LUCIANO N. IL 07/01/1947;
2) NECULAES TEODOR N. IL 13/03/1966;
3) OLIVA BRUNO MARIA PIERO N. IL 04/05/1960;
4) MESSINEO FRANCESCO N. IL 23/11/1967;
avverso la sentenza n. 252/2010 TRIBUNALE di PRATO, del 30/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in pedona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Perugini Sabina in sostituzione dell'Avv. Ciappi Manuele, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi. FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con sentenza del 30 marzo 2011, il Tribunale di Prato ha dichiarato Zago Luciano, Neculaes Teodor, Oliva Bruno Maria Piero, e Messineo Francesco, colpevoli del reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 330 del 2001, art. 44, lett. a), perché in concorso tra loro, il primo In qualità di committente, il secondo in qualità di materiale esecutore dei lavori, il terzo ed il quarto in qualità di direttore dei lavori di cui alla DIA n. 3003 del 27 aprile 2006 e successiva comunicazione di inizio lavori del 22 gennaio 2007, davano corso ad interventi edilizi presso un immobile ubicato a Montemurlo, non esponendo all'esterno dell'area di cantiere il prescritto cartello indicante i titoli edilizi rilasciati ed i nominativi dei responsabili dell'attività edilizia in corso, ciò in violazione delle norme regolamentari edilizie del Comune di Montemurlo, in Montemurlo, in corso d'opera il 24 maggio 2007, e per l'effetto, concesse le attenuanti genetiche, li ha condannati alla pena di Euro 1.000 di ammenda ciascuno; che, avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge. Il combinato disposto del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 27, comma 4, e art. 44, lett. a), collegherebbe la sanzione penale alla mancata apposizione del cartello prescritto ma non alla circostanza che esso non sia visibile. Pertanto, il giudice di prime cure ritenendo integrata la fattispecie anche a fronte della mancata visibilità del cartello avrebbe interpretato analogicamente la fattispecie penale, dal momento che il concetto di apposizione non implica quello di visibilità. D'altra parte l'apposizione dei cartello sarebbe finalizzata a consentire al terzi interessati di impugnare l'autorizzazione amministrativa nel termine di sessanta giorni, e non di tutelare altri interessi come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata; di conseguenza, nel caso concreto, l'apposizione del cartello prescritto non avrebbe potuto soddisfare alcuna finalità, poiché al momento del sopralluogo il suddetto termine di impugnazione era già decorso. Infine, il giudice non avrebbe potuto ritenere responsabili della violazione contestata anche i soggetti diversi dal direttore dei lavori, sul quale solo graverebbe la responsabilità per inottemperanza alle disposizioni contenute nella concessione e nelle disposizioni regolamentari locali. Considerato che, il ricorso è manifestamente infondato, atteso che non può essere accolta la prospettazione difensiva, secondo la quale l'interpretazione del giudice di merito risulterebbe estendere la portata della fattispecie incriminatrice di cui ai combinato disposto del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 27, comma 4, e art. 44, lett. a), per l'ovvia considerazione che l'apposizione del prescritto cartello è finalizzato ad esporre al pubblico i titoli edilizi rilasciati ed i nominativi del responsabili dall'attività edilizia In corso, e dunque a renderli visibili. Infatti, l'art. 27, comma 4, del citato D.P.R. dispone che "gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello (...) ne danno Immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria", con ciò individuando uno specifico obbligo, l'apposizione del cartello, finalizzato allo scopo di rendere edotti i terzi circa I titoli edilizi rilasciati ed i nominativi dei responsabili dell'attività edilizia in corso. L'esposizione del cartello, invero, non può ritenersi esclusivamente finalizzata a consentire ad eventuali controinteressati far valere le proprie pretese innanzi all'autorità amministrativa; in considerazione dei rischi per l'incolumità individuale collegati allo svolgimento delle attività nel cantiere, deve ritenersi, al contrario, che la finalità cui assolve il suddetto obbligo sia quella di indicare i soggetti responsabili, nel caso in cui durante lo svolgimento delle attività di cantiere derivino danni nel confronti di terzi; che, il giudice di merito ha ritenuto accertato, in base al rilievi fotografici allegati in atti, che il cartello recante le indicazioni relative ai titoli edilizi rilasciati ed i nominativi del responsabili dell'attività edilizia in corso, non era presente o comunque non era visibile all'esterno dell'area del cantiere, in violazione delle norme regolamentari edilizie del Comune di Montemurlo; che, si tratta di una accertamento di fatto congruamente motivato, e pertanto insindacabile in questa sede;
che, come ritenuto da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 16037 del 07/04/2006, Bianco, Rv. 234330), l'obbligo di esposizione del cartello deve porsi a carico del titolare del permesso di costruire, del direttore del lavori e dell'esecutore delle opere, per cui anche l'ultima censura risulta manifestamente infondata; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrenti devono essere condannati, ex art. 616 c.p.p., ciascuno al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2012