Cass. Sez. III n. 37499 del 17 ottobre 2011 (Cc. 13 lug. 2011)
Pres. De Maio Est. Fiale Ric. D'Auria ed altro
Urbanistica. Estensione ordine di demolizione

L'ordine demolitorio impartito dal giudice penale riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e alla condanna, sia perché si configura un dovere di restitutio in integrum sia perché ogni intervento additivo su una costruzione abusiva si qualifica anch'esso come abusivo ed è destinato a subire la stessa sorte dell'opera cui accede

FATTO E DIRITTO

D.M. e M.F. sono stati condannati - con sentenza del 11.10.2000 del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Gragnano, divenuta irrevocabile il 5.11.2004 - per reati edilizi.

Con la stessa sentenza è stata ordinata, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, u.c., la demolizione delle opere abusive, che sono state realizzate nel comune di (OMISSIS).

Nella fase esecutiva il competente P.G. presso la Corte di appello di Napoli ha ingiunto ai condannati la demolizione delle opere abusive, ma gli stessi non vi hanno ottemperato ed hanno rivolto al giudice dell'esecuzione istanza di revoca del provvedimento ingiuntivo, prospettando: a) l'incompetenza della Procura generale in ordine all'esecuzione dell'ordine demolitorio, in quanto dovrebbe configurarsi una esclusiva competenza dell'autorità amministrativa;

b) la intervenuta presentazione sia di una domanda di condono edilizio, in data 17.2.1995, sia di una "richiesta di accertamento di conformità in sanatoria ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001", in data 27.6.2008; c) la ineseguibilità dell'ingiunzione a demolire, poichè l'immobile ormai esistente sul posto ove le opere abusive erano state realizzate era ormai diverso da quello indicato nell'ingiunzione a demolire e poichè in detto immobile vivevano il figlio dei ricorrenti (affetto da insufficienza mentale) ed il genitore della D. (cieco ed invalido).

La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, all'esito del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 666 c.p.p., commi 3 e 4, - con ordinanza del 9.12.2009 - ha rigettato l'istanza sui rilievi che nella fattispecie: a) la competenza ad eseguire l'ordine demolitorio spetta all'autorità giudiziaria, come ripetutamele affermato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità; b) la domanda di condono edilizio, presentata nel febbraio del 1995, non può ritenersi riferita alle opere edilizie in oggetto, realizzate nel luglio del 1997, ed è stata comunque rigettata dal Comune di Sant'Antonio Abate con provvedimento del 24.10.2007; c) la stessa amministrazione comunale, con provvedimento del 3.12.2008, ha altresì respinto la richiesta di accertamento di conformità in sanatoria ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001 ed avverso il provvedimento di diniego è stato proposto ricorso al giudice amministrativo, del quale però non è possibile prevedere tempi brevi di definizione; d) le opere abusive oggetto dell'ordine demolitorio sono ancora esistenti e deve considerarsi irrilevante la circostanza che nell'immobile abusivo vivano attualmente persone con problemi fisici e psichiatrici.

Avverso tale ordinanza gli interessati hanno proposto ricorso per cassazione con il quale hanno riproposto le questioni:

- dell'incompetenza dell'autorità giudiziaria a dare esecuzione all'ordine demolitorio impartito dal giudice penale;

- della incongruità dell'affermata irrilevanza delle procedure di sanatoria in concreto poste in essere.

Hanno altresì lamentato carenza assoluta di motivazione circa la possibilità tecnica di eseguire la demolizione senza pregiudicare altre opere legittime.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato.

1. Secondo la consolidata e costante giurisprudenza di questa Corte, l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, assolvendo ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, ha natura di provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma svincolato rispetto a quelli dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (vedi Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, n. 15, ric. PM in proc. Monterisi; nonchè, tra le molteplici successive pronunzie, Cass., Sez. 3, 12.12.2006, De Rosa).

Deve ritenersi definitivamente superata, infatti, in materia urbanistica, "la visione di un giudice supplente dell'Amministrazione pubblica". Lo stesso territorio costituisce l'oggetto della tutela posta dalla normativa penale urbanistica ed a tale tutela sostanziale si riconnette l'attribuzione al giudice del potere di disporre provvedimenti ripristinatoli specifici qualora perduri la situazione offensiva dell'interesse protetto dalla norma penale.

Se, dunque, il potere di ordinare la demolizione, attribuito al giudice penale, pur essendo di natura amministrativa, è rivolto al ripristino del bene tutelato in virtù di un interesse (anche di prevenzione) correlato all'esercizio della potestà di giustizia, il provvedimento conseguente compreso nella sentenza passata in giudicato, al pari delle altre statuizioni della sentenza medesima, è assoggettato all'esecuzione nelle forme previste dall'art. 655 c.p.p.. L'organo promotore dell'esecuzione va identificato, pertanto, ad pubblico ministero, il quale - ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire - dovrà investire il giudice dell'esecuzione al fine della fissazione delle concrete modalità esecutive (vedi Cass., sez. 3: 20.11.2009, n. 44898, Mosca; 25.1.2001, n. 3599, Rollo, conformemente a Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, n. 15, ric. PM in proc. Monterisi).

Nella fase di esecuzione dovranno risolversi anche le questioni riguardanti i rapporti con i provvedimenti concorrenti della pubblica Amministrazione e potrà disporsi la revoca dell'ordine di demolizione (statuizione sanzionatoria giurisdizionale, che, avendo natura amministrativa, non è suscettibile di passare in giudicato) che risulti non compatibile con situazioni di fatto o giuridiche sopravvenute, quali atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria.

Tale incompatibilità, però, ohm che assoluta, deve essere già esistente ed insanabile e non invece futura e meramente evenutale (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. 3: 26.9.2007, Di Somma; 28.9.2006, Mariani; 17.12.2001, Musumeci ed altra; 30.3.2000, Ciconte; 14.2.2000, Cucinella; 4.2.2000, Le Grottaglie).

2. Quanto alla ritenuta inapplicabilità della normativa di "condono edilizio", posta dalla L. n. 724 del 1994, art. 39 e dalla L. n. 47 del 1985, art. 35 e segg., deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, risulta accertato in punto di fatto, nel giudizio di merito, che nel luglio del 2004 (di gran lunga eccedente il termine ultimo di "condonabilità" fissato dalla L. 31 dicembre 1993) i lavori abusivi non erano "ultimati" secondo la nozione fornita dalla L. n. 47 del 1985, art. 31, comma 2.

Con deduzione logica e corretta, dunque, nell'ordinanza impugnata è stata affermata rincondonabilità dell'opera abusiva (fra l'altro formalmente dichiarata anche dall'amministrazione comunale), poichè eseguita in epoca ampiamente successiva al termine del 31 dicembre 1993.

3. In relazione, poi, all'intervenuto rigetto della richiesta di accertamento di conformità in sanatoria ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, con provvedimento impugnato in via giudiziale, va rilevato che il giudice dell'esecuzione deve revocare l'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto quando siano già sopravvenuti atti amministrativi o giurisdizionali del tutto incompatibili con esso e può altresì sospendere tale ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi o giurisdizionali incompatibili (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., sez. 3: 17.10.2007, Parisi; 26,9.2007, Di Somma; 27.4.2007, Agostini; 28.9.2006, Mariani), in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l'ordine di demolizione mira a reintegrare.

Nel caso in esame, al contrario, gli opponenti non hanno prospettato alcun elemento sulla base del quale possa ritenersi probabile l'emanazione, in tempi brevi e prevedibili, di un provvedimento del giudice amministrativo incompatibile con l'ordine di giudiziale demolizione.

4. Nessun pregio può riconoscersi alla prospettazione di pretese mutate caratteristiche oggettive del manufatto del quale è stata ingiunta la demolizione, dovendosi ribadire al riguardo l'orientamento di questa Corte secondo il quale l'ordine demolitorio impartito dal giudice pesale riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e alla condanna, sia perchè si configura un dovere di restitutio in integrum sia perchè ogni intervento additivo su una costruzione abusiva si qualifica anch'esso come abusivo ed è destinato a subire la stessa sorte dell'opera cui accede (vedi Cass., sez. 3: 18.1.2001, Vitrani; 20.2.2002, Corbi; 11.12.2008, Corimbi).

5. Improponibile deve ritenersi, infine, la doglianza di carenza assoluta della motivazione circa la possibilità tecnica di eseguire la demolizione senza pregiudicare altre opere legittime, poichè una questione siffatta non era stata specificamente proposta al giudice dell'esecuzione e la prospettazione difensiva non risulta sorretta da alcun elemento idoneo a dimostrare la adotta possibilità di pregiudizio.

6. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, a 186 della Corte Costituzionale, deve rilevarsi che non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", sicchè, a norma dell'art. 616 c.p.p., a detta declaratoria segue, per ciascun ricorrente, l'onere del pagamento delle spese processuali e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata nella misura di Euro 1.000,00 in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2011.