Cass. Sez. III n. 25806 del 22 giugno 2016 (Ud 3 mar 2016)
Presidente: Amoresano Estensore: Socci Imputato: P.M. in proc. Giauna.
Urbanistica.Inizio dei lavori e attività di sbancamento

La mera esecuzione di lavori di sbancamento è, di per sé, inidonea per ritenere soddisfatto il presupposto dell'effettivo "inizio dei lavori" entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire a pena di decadenza del titolo abilitativo (art. 15, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), essendo necessario, al fine di escludere la configurabilità del reato di costruzione abusiva per le opere realizzate dopo l'inutile decorso di detto termine, che lo sbancamento sia accompagnato dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l'effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di realizzare l'opera assentita, come l'impianto del cantiere, l'innalzamento di elementi portanti, l'elevazione di muri e l'esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che i lavori espletati potessero qualificarsi come scavi di fondazione, in quanto non caratterizzati da quel cospicuo movimento di terra, anche in profondità, idoneo a contenere la platea di fondazione).

 RITENUTO IN FATTO

    1. il tribunale di Asti con sentenza del 27 aprile 2015 assolveva G.G.V.F. dai reati ascrittigli perchè il fatto non sussiste (capo A) art. 44, comma 1, lett. B, T. U. edil.;art. 71, lett. b) in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 64).

    2. Il Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Asti, propone ricorso, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

    2. 1. Violazione di legge penale.

    Il ragionamento del tribunale è erroneo poichè gli scavi non costituiscono inizio dell'opera edilizia, come ritenuto dalla Cassazione sentenza n. 7114 del 2010; anche la giurisprudenza amministrativa è dello stesso avviso. Pertanto sussisteva la decadenza dal permesso di costruire n. 378 del 2007, e quindi il reato di cui al capo A), costruzione del capannone senza permesso di costruzione.

    Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza limitatamente al capo A, per violazione di legge.
    
    CONSIDERATO IN DIRITTO

    3. Il ricorso in Cassazione del Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Asti è fondato e deve accogliersi.

    Per il capo A) la contestazione è relativa alla costruzione del capannone con strutture in cemento armato di dimensioni di m. 21,30 x 48,90, altezza di 4,40, con il permesso di costruire dichiarato decaduto con provvedimento del 27 settembre 2011 dell'autorità amministrativa. Il permesso di costruzione era stato rilasciato il giorno 11 ottobre 2007; nel settembre 2011 - dopo la scadenza dei 36 mesi dal permesso - in un sopralluogo si accertava il mancato inizio dei lavori.

    Il 27 settembre 2011 il Comune di Asti dichiarava decaduto il permesso di costruire rilasciato all'imputato. Il 28 ottobre ad un nuovo sopralluogo si rilevava la costruzione di cui all'imputazione.

    Il giudice del merito ritiene che le "operazioni di tracciamento e di spianamento del terreno... propedeutiche alla realizzazione del capannone" costituiscono inizio dei lavori, con conseguente illegittimità del provvedimento di decadenza adottato dal Comune di Asti.

    Tale argomentazione non è conforme alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha ritenuto irrilevanti gli scavi ai fini dell'inizio di una costruzione.

    La mera esecuzione di lavori di sbancamento è, di per sè, inidonea per ritenere soddisfatto il presupposto dell'effettivo "inizio dei lavori" entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire a pena di decadenza del titolo abilitativo (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 15), essendo necessario, al fine di escludere la configurabilità del reato di costruzione abusiva, che lo sbancamento sia accompagnato dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l'effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di realizzare l'opera assentita.

    (In motivazione la Corte ha precisato che detti indizi consistono nell'impianto del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nell'elevazione di muri e nell'esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio). (Sez. 3, n. 7114 del 27/01/2010 - dep. 23/02/2010, Viola e altro, Rv. 246220).

    Dopo l'inutile scadenza dei termini di inizio e fine lavori edilizi contenuti nella concessione ad edificare (e che decorrono dal rilascio della concessione e non dal ritiro della stessa da parte dell'interessato), la concessione è "tamquam non esset", con la conseguenza che i lavori edilizi iniziati o ultimati dopo la scadenza sono realizzati in assenza di titolo abilitativo, e vanno soggetti alla sanzione penale di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora D.P.R. 6 giugno 2001, art. 44). (Sez. 3, n. 21022 del 19/03/2003 - dep. 13/05/2003, Ruggia, Rv. 225302).

    Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 15, comma 2, sancisce la decadenza del permesso di costruire per decorso del termine di inizio o di ultimazione dei lavori.

    La legge non precisa la nozione di "inizio dei lavori": tale nozione, però, secondo l'interpretazione giurisprudenziale costante, deve intendersi riferita a concreti lavori edilizi. In questa prospettiva i lavori debbono ritenersi "iniziati" quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell'impianto del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio.

    Va salvaguardata, in effetti, l'esigenza di evitare che il termine prescritto possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici. I soli lavori di sbancamento, non accompagnati dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l'effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di addivenire al compimento dell'opera assentita, attraverso un concreto, continuativo e durevole impiego di risorse finanziarie e materiali - non possono ritenersi idonei a dare dimostrazione dell'esistenza dei presupposti indispensabili per configurare un effettivo inizio dei lavori.

    Nella fattispecie in esame non risulta, in particolare, che gli scavi, come descritti in Sentenza, possano qualificarsi come scavi di fondazione, caratterizzati da quel "cospicuo movimento di terra, anche in profondità, idoneo a contenere la platea di fondazione".

    La sentenza impugnata deve quindi annullarsi con rinvio al Tribunale di Asti.
    
    P.Q.M.

    Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Asti.

    Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.

    Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016