Cass.Sez. III n. 45705 del 7 dicembre 2011 (CC 26 ott.2011)
Pres.Mannino Est.Teresi Ric.Perticaroli
Urbanistica. Legittimazione a ricorrere del condannato

L'inutile decorso del termine di giorni novanta per ottemperare all'ordine di demolizione del manufatto abusivo priva il condannato per reato edilizio della legittimazione a richiederne la restituzione, essendosi verificata l'automatica acquisizione del bene al patrimonio del Comune, unico legittimato ad ottenerla.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 26/10/2011
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1846
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 34091/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Perticaroli Vera, nata in Arcevia il 4.03.1951;
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Tivoli in Palestrina il 18.01.2010 che ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordine di demolizione di opere abusive emesso dal PM il 28.02.2009 in forza di sentenza irrevocabile;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Udita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Letta la requisitoria del PG, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 18.01.2010 il Tribunale di Tivoli in Palestrina rigettava il ricorso proposto da Perticaroli Vera avverso l'ordine di demolizione di opere abusive emesso dal PM il 28.02.2009 in forza di sentenza irrevocabile rilevando che la predetta non era legittimata ad agire nel presupposto che si era verificata la fattispecie acquisitiva di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, per non avere ottemperato all'ordinanza di demolizione dell'8.06.2004.
Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputata eccependo la nullità dell'ordine di demolizione sia perché notificato a persona diversa (non coincideva la data di nascita) sia perché non erano state indicate le modalità d'esecuzione e denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso che l'opera abusiva fosse stata edificata in stato di necessità; che illegittimo era l'ordine di demolizione di un bene già acquisito al patrimonio comunale; che l'immobile era stato sottoposto a sequestro probatorio "mai convertito"; che la succinta motivazione era apparente.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Palesemente inconsistente è l'eccezione di nullità dell'ordine di demolizione per l'assoluta genericità del rilievo che, quand'anche provato, si risolverebbe in un mero errore sulla trascrizione del giorno di nascita dell'imputata.
Pure inammissibile è la seconda doglianza perché il PM emette l'ingiunzione a demolire rivolta al condannato senza la necessità di ottenere previamente la determinazione da parte del giudice dell'esecuzione delle modalità esecutive del relativo ordine. Solo se sull'eseguibilità della demolizione sorgano controversie competente a deciderle è il giudice dell'esecuzione, ma nella specie non è stata mossa una specifica censura sul punto.
Rilevato poi che anche nel resto il ricorso non propone specifiche da cui possa enuclearsi motivi rilevanti in sede di legittimità, si osserva che l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 3, comporta l'automatica acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune, in favore del quale deve quindi essere disposta la restituzione, qualora l'immobile stesso sia dissequestrato Cassazione Sezione 3^ n. 10395/2010 RV. 246347; n. 35785/2004; n. 14638/2005; n. 16283/2005; n. 4962/2008; n. 48031/2008, RV. 241768.
In tali pronunce è stato affermato che l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione delle opere abusive impartito al contravventore dallo stesso ente comunale si verifica ope legis all'inutile scadenza del termine di giorni novanta fissato per detta ottemperanza, senza che possa avere rilievo l'ulteriore adempimento della notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza, unicamente idoneo a consentire all'ente l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo dell'acquisizione.
Conseguentemente il manufatto abusivo dissequestrato, a seguito dell'inottemperanza all'ingiunzione comunale, andava restituito all'ente comunale, ormai divenutone proprietario a tutti gli effetti a seguito dell'inutile decorso del termine di legge, donde la mancanza di legittimazione della condannata ad ottenerne la restituzione.
L'inammissibilità del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 26 ottobre 2011. Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011