Cass. Sez. III n. 46619 del 13 novembre 2014 (Ud 9 ott 2014)
Pres. Fiale Est. Pezzella Ric.Comune di Fondi
Urbanistica. Lottizzazione abusiva ed estensione della confisca

La confisca in caso di lottizzazione va estesa a tutta l'area interessata dall'intervento lottizzatorio, ma questa va identificata, ove esista un preventivo frazionamento, nei terreni che risultano oggetto di un'operazione di frazionamento nonché dalla previsione delle relative infrastrutture ed opere urbanizzative, indipendentemente dall'attività di edificazione posta concretamente in essere mentre, nell'ipotesi in cui non esista un frazionamento e tuttavia sia conferito, di fatto, un diverso assetto ad una porzione di territorio comunale, la confisca va limitata a quella porzione territoriale effettivamente interessata dalla vendita di lotti separati, dalla edificazione e dalla realizzazione di infrastrutture

RITENUTO IN FATTO

1. In data 23/5/2013 la Corte d'Appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione in sede di opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4, revocava la confisca di cui alla sentenza definitiva emessa il 15 luglio 2004 dalla medesima Corte d'Appello di Roma nei confronti di M.M., limitatamente alle particelle individuate nel N.C.T. del Comune di Fondi al fg. 84 con i numeri 97, 99, 100, 324, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 336, 337, 342, 344, 356, 358, 377, 379, 381, 382, 383, 384.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo del proprio difensore il Comune di Fondi, in persona del sindaco pro tempore, deducendo:

a. Violazione di legge, con riferimento all'art. 665 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Il ricorrente assume che nel caso di specie la sentenza, passata in giudicato, che costituisce il titolo in base al quale è stata disposta la confisca dei terreni oggetto di causa, ha analiticamente e dettagliatamente indicato quali sono le particelle catastali oggetto di lottizzazione abusiva.

Tale accertamento di fatto era e sarebbe ormai divenuto intangibile, ad avviso del ricorrente, in virtù del principio della res iudicata.

In sede esecutiva - si sostiene - il ricorso di cui all'art. 665 cod. proc. pen. deve essere circoscritto esclusivamente alle questioni attinenti l'esistenza, la validità ed esecutività del titolo, restando escluse tutte le doglianze relative alla fondatezza degli accertamenti compiuti dal giudice di merito, traducendosi le doglianze in un nuovo esame dei fatti di causa, precluso definitivamente con il passaggio in giudicato della sentenza.

In sostanza, secondo la tesi sostenuta in ricorso, in sede esecutiva non potrebbe più discutersi su quali terreni assoggettati a confisca in seguito a sentenza divenuta irrevocabile, siano o meno estranei alla lottizzazione, poichè è la stessa sentenza ad aver sancito, ormai intangibilmente, che i terreni in essa analiticamente individuati, costituiscono lottizzazione abusiva, e, conseguentemente, devono essere assoggettati a confisca obbligatoria.

La Corte d'appello di Roma, nell'ordinanza impugnata, rivalutando la questione se alcuni terreni individuati nella sentenza di merito avessero o no i requisiti per costituire una lottizzazione abusiva, non avrebbe perciò correttamente applicato la norma in esame, incorrendo così in violazione di legge.

b. Violazione di legge con riferimento alla L. n. 47 del 1985, art. 19 oggi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2 ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d).

Ci si duole che nel medesimo incidente di esecuzione la Corte territoriale avrebbe emesso due ordinanze diametralmente opposte, non in base alla diversità di elementi analizzati nell'una e nell'altra, bensì quanto ad argomentazioni giuridiche sottese alla propria decisione.

In sostanza la Corte territoriale avrebbe applicato due diversi principi giuridici ad una medesima situazione di fatto.

Nell'ordinanza impugnata, la Corte capitolina, partendo dal presupposto che "nel caso in esame le aree per le quali viene chiesta la revoca della confisca non sono interessate nè da attività edificatoria, nè da opere di urbanizzazione nè risulta essere stato predisposto un frazionamento in lotti in quanto detti terreni hanno mantenuto la loro destinazione a verde pubblico", avrebbe applicato, in maniera del tutto generica, il principio di diritto secondo cui, ai fini della confisca, ancorchè essa sia applicabile anche al terreni non assoggettati ad attività edificatoria "è pur sempre necessario che risulti un'operazione di frazionamento preordinata ad agevolarne l'utilizzazione a scopo edilizio".

Il ricorrente afferma, tuttavia, che tale argomentazione, sebbene condivisibile in astratto, sarebbe assolutamente generica e non si adatterebbe allo specifico caso in esame.

Ciò in quanto, come si evincerebbe dall'altra ordinanza non impugnata e dalla stessa sentenza, tutte le particelle in questione sono state inserite nel piano di lottizzazione illecitamente assentito.

Si tratterebbe, inoltre, di particelle che nel progetto di lottizzazione, pur rimanendo estranee ad una materiale attività fabbricatoria, formerebbero una ininterrotta estensione territoriale funzionale al maggior pregio dei contigui edifici ed unitariamente addotta, con fa variegata tipologia delle sue componenti strutturali, a sostegno della dedotta compatibilità urbanistica dell'intervento lottizzatorio. Ma, cosa ancor più rilevante, tutte le particelle in questione risulterebbero anch'esse direttamente beneficiane degli illegittimi provvedimenti di assentimento disapplicati dal tribunale della sentenza divenuta irrevocabile.

Sostanzialmente - si afferma - nel piano di lottizzazione, alle particelle in esame è stato assegnato un indice di edificabilità che esse non potevano avere in base alla loro classificazione urbanistica assegnatale dal piano regolatore generale. In tal senso le stesse sono state utilizzate per giustificare l'illegittima realizzazione dei fabbricati inseriti nel piano di lottizzazione ritenuto abusivo dalla sentenza costituente il titolo in esecuzione.

Viene ricordata la giurisprudenza in materia di confisca di terreni lottizzati di questa Corte Suprema (e in particolar modo questa sez. 3 n. 17424 del 2005 e 12989 del 2000) a sostegno della tesi che vi sarebbe stata violazione di legge da parte della Corte territoriale e che andava sottoposta a confisca l'intera proprietà ICIM. Per i motivi sopra esposti si chiede pertanto a questa Corte Suprema di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata.

In data 26 marzo 2014 il PG presso questa Corte Suprema ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo che venga respinto il ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati sono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato.

2. Con sentenza numero 440/2004 il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina condannava M.M., quale socio accomandatario e legale rappresentante della ICIM s.p.a., per il reato di lottizzazione abusiva ordinando la confisca delle particelle di terreno elencate nel dispositivo della medesima sentenza.

In seguito a gravame proposto dall'imputato, la Corte di Appello di Roma dichiarava l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, confermando in toto la disposta confisca.

Con incidente di esecuzione proposto innanzi la medesima Corte d'appello di Roma I.S., quale socio accomandante della stessa ICIM s.p.a., terzo rimasto estraneo al processo penale, chiedeva la restituzione della maggior parte delle particelle di terreno assoggettati a confisca, sostenendo che fossero estranee alla lottizzazione.

Il 26/10/2009 la Corte d'Appello di Roma accoglieva solo in parte il ricorso, disponendo la restituzione di due sole particelle e mantenendo la confisca per tutte le altre.

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione lo I., deducendo violazione di legge con riferimento alla L. n. 47 del 1985, art. 19 ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2.

Questa Corte Suprema, qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4 rimetteva gli atti alla Corte d'Appello di Roma che, con l'ordinanza oggi impugnata, accoglieva questa volta l'istanza e disponeva la restituzione di tutte le particelle di terreno per le quali era stata chiesta la revoca della confisca.

3. Così ripercorso l'iter processuale che ha portato all'odierna decisione, va preliminarmente rilevato che il ricorso è ammissibile, in quanto l'estraneità del ricorrente al giudizio penale ne legittimava la proposizione dell'incidente di esecuzione in ordine alla confisca dei beni, mentre il Comune di Fondi, divenuto proprietario ipso iure dei terreni con il passaggio in giudicato della sentenza (cfr. questa sez. 3 n. 22557 del 2/4/2003, Matarrese, rv. 225308) ha titolo per impugnare il provvedimento. In ragione di ciò, va disatteso il primo motivo di ricorso in quanto legittimamente il giudice dell'esecuzione poteva verificare la corretta assoggettabilità dei beni a confisca.

Analogamente legittima e motivata appare la decisione della Corte capitolina laddove, verificato a mezzo di ctu che le aree di cui la società ICIM chiedeva la restituzione non erano interessate fisicamente, nè dai fabbricati di loro pertinenza, nè da opere di urbanizzazione, dalla lottizzazione (ma erano coinvolte in quest'ultima soltanto in senso amministrativo-urbanistico, dal momento che, insieme con tutte le altre per un'estensione di 200.245 m2 erano state poste a base di calcoli urbanistici che avevano recepito le cubature esistenti), ha disposto la revoca della confisca.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, infatti, la confisca in caso di lottizzazione va estesa "a tutta l'area interessata dall'intervento lottizzatorio", ma questa va identificata, ove esista un preventivo frazionamento, nei terreni "che risultano oggetto di un'operazione di frazionamento nonchè dalla previsione delle relative infrastrutture ed opere urbanizzativi indipendentemente dall'attività di edificazione posta concretamente in essere" mentre, nell'ipotesi in cui non esista un frazionamento e tuttavia "sia conferito, di fatto, un diverso assetto ad una porzione di territorio comunale, la confisca va limitata a quella porzione territoriale effettivamente interessata dalla vendita di lotti separati, dalla edificazione e dalla realizzazione di infrastrutture" (così questa sez. 3, n. 34472 del 26.6.2008, Belloi e altri, rv. 241101).

Nel caso che ci occupa il giudice dell'esecuzione, con motivazione coerente e logica, e pertanto immune dai vizi di legittimità denunciati, ha dato conto che le porzioni catastali delle quali è stata disposta la restituzione non erano destinate nè ad opere di edificazione nè di urbanizzazione, ritenendo irrilevante il fatto che le stesse fossero state inserite, al fine di aumentare la cubatura sensibile nel piano di lottizzazione.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna ex lege al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.