Cass. Sez. III n. 50441 del 23 dicembre 2015 (Ud 27 ott 2015)
Presidente: Franco  Estensore: Mengoni Imputato: Franchi
Urbanistica.Presupposti dell'ordine di demolizione

L'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o ad essa equiparata), non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso come nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescrizione del reato.

 RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/11/2013, il Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di Aldo Franchi in ordine al reato ascrittogli (art. 44, lett. b, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), perché estinto per prescrizione; al contempo, ordinava la demolizione del manufatto abusivo.
2. Propone ricorso per cassazione il Franchi, personalmente, deducendo - con unico motivo - la violazione di legge: il Tribunale avrebbe ordinato la  demolizione dell'immobile pur a fronte di una sentenza di proscioglimento, necessitando invece una pronuncia di condanna


CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
La L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c., disponeva che, per le opere abusive eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, "il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 17, lett. b), come modificato dal successivo art. 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita"; questa disposizione è stata poi riprodotta nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 8, nel quale si afferma che "per le opere abusive di cui al presente articolo (interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali, n.d.r.), il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita". Ciò premesso, questo ordine costituisce un provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale, esplicitazione di un potere sanzionatorio non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (per tutte, Sez. U, n. 15 del 1976/1996, Monterisi, Rv. 205336, a mente della quale l'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorchè applicativo di sanzione amministrativa); trattasi, ancora, di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio (non di una pena accessoria, nè di una misura di sicurezza patrimoniale), caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di condanna" (vedi, in tal senso, Cass., Sez. U, Monterisi, cit).
Da quanto precede, e dalla lettera del citato art. 31, discende quindi che tale ordine richiede comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o ad essa equiparata), non risultando a ciò sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso, come nel caso di sentenza di estinzione per prescrizione (tra le altre, Sez. 3, n. 756 del 2/12/2010, Sicignano, Rv. 249154; Sez 3, n. 8409 del 28/2/2007, Muggianu, non massimata; Sez. 3, n. 10/2/2006, Cirillo, Rv. 233673).
La pronuncia impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla conferma dell'ordine di demolizione delle opere abusive, disposizione che deve essere eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione, ordine che elimina.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2015.