Cass. Sez. III n. 7888 del 29 febbraio 2012 (Ud. 11 gen. 2012)
Pres. Mannino Est. Squassoni Ric. Vangeli ed altro
Urbanistica. Soggetti responsabili

È responsabile del reato di costruzione abusiva anche il mero esecutore dei lavori quando sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla conoscenza del carattere illecito dei lavori: ciò è configurabile quando non ha adempiuto all'onere di accertare il rilascio del provvedimento abilitante. L'esecutore è, invece, esonerato da responsabilità nella ipotesi di lavori eseguiti in difformità dal titolo, gravando espressamente sul direttore dei lavori 1'obbligo di curarne la corrispondenza al progetto.

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