Cass. Sez. III n. 29447 del 10 luglio 2013 (CC 19 giu 2013)
Pres.Teresi Est.Gazzara Ric.Russo
Urbanistica.Ordine di demolizione e compatibilità con le determinazioni della p.a. o dell'autorità giudiziaria

In tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione è tenuto a valutare la compatibilità dell'ordine di demolizione con i provvedimenti adottati dalla P.A. o dall'autorità giudiziaria. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il giudice era obbligato a sospendere l'ingiunzione a demolire, essendo intervenuto, sul manufatto abusivo, un provvedimento di sequestro probatorio).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 19/06/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - ORDINANZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1498
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 50767/2012
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO PIA N. IL 19/03/1961;
avverso l'ordinanza n. 31/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del 09/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette le conclusioni del PG Dott. Volpe G., che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, chiamata a pronunciarsi sulla istanza avanzata nell'interesse di Russo Pia, volta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione, impartito contestualmente alla sentenza di condanna per abusi edilizi, resa dalla stessa Corte territoriale in data 15/6/2007, irrevocabile il 20/5/2008, ha rigettato l'istanza. Propone ricorso per cassazione la difesa della prevenuta, con i seguenti motivi;
- violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, u.c., in quanto il decidente ha ignorato l'esistenza sul manufatto oggetto di ordinanza di demolizione del sequestro probatorio, operato nell'ambito del procedimento penale n. 14190 R.G.N.R. dalla polizia giudiziaria, in data 20/11/2009, convalidato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno il 23/11/2009. Il vincolo predetto avrebbe dovuto indurre il decidente a sospendere l'ingiunzione a demolire, stante la evidente, sia pure temporanea, incompatibilità tra il provvedimento assunto dalla autorità penale e l'ordine di demolizione del manufatto;
- vizio di motivazione circa la compatibilità dei due provvedimenti indicati.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La impugnata ordinanza, infatti, si pone in aperto contrasto con il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice dell'esecuzione, proprio perché la competenza ad eseguire l'ordine di demolizione spetta all'Autorità Giudiziaria procedente, in quanto espressione di un potere autonomo rispetto a quello analogo alla P.A., deve risolvere tutte le questioni afferenti la eseguibilità di qualsiasi pronuncia ed in particolare la compatibilità dell'ordine adottato con i provvedimenti assunti dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa o da quella penale (Cass. 11/11/2010, n. 39768; Cass. 20/4/2009, n. 16686; Cass. 30/3/2000, n. 1388).
Nella specie, la Corte di Appello di Salerno ha completamente ignorato l'esistenza sul manufatto oggetto di ordine di demolizione del sequestro probatorio, operato nell'ambito del procedimento n. 14190/09 R.G.N.R. dalla polizia giudiziaria, in data 20/11/2009, e convalidato in data 23/11/2009 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno relativo al reato di violazione di sigilli. Appare del tutto evidente che il g.e. aveva l'onere di accertare se detto provvedimento fosse stato revocato, dovendosi altrimenti sospendere la esecuzione della ingiunzione, contro cui la Russo ha proposto l'incidente di esecuzione, al fine di consentire la verifica circa l'attualità del vincolo in questione.
Conseguentemente, l'ordinanza impugnata va annullata, affinché il giudice ad quem proceda al riesame dell'istanza formulata dalla prevenuta, tenendo conto delle osservazioni ut supra svolte.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2013