Cass. Sez. III n. 37913 del 1 ottobre 2012 (Ud.19 giu. 2012)
Pres.Mannino Est.Fiale Ric.Tricarico
Urbanistica.Violazione di sigilli e non necessità di convalida del sequestro

In tema violazione di sigilli, è irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, la mancata convalida del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 19/06/2012
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 1722
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 45757/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRICARICO ILARIO N. IL 20/08/1978;
avverso la sentenza n. 858/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 28/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
la Corte di appello di Lecce, con sentenza dei 28.4.2011, ha confermato la sentenza 20.3.2008 del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Gallipoli, che aveva affermato la responsabilità penale di Tricarico Ilario in ordine ai reati di cui:
- al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) (per avere realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza del prescritto permesso di costruire, un fabbricato in conci di tufo, ad unica elevazione, su una superficie di mq. 77 circa, nonché un viale di accesso allo stesso - acc. in Gallipoli, l'11.1.2006);
- al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (per avere realizzato i lavori anzidetto in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica);
- all'art. 349 cpv. cod. pen. (per avere violato i sigilli apposti all'edificio abusivo - acc. il 22.2.2006) e, riconosciute circostanze attenuanti genetiche prevalenti sull'aggravante contestata per il delitto, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena principale complessiva di mesi 5, giorni 10 di reclusione ed Euro 100,00 di multa (con i doppi benefici di legge), ordinando la demolizione del manufatto abusivo e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del Tricarico, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito: - la inconfigurabilità del delitto di cui all'art. 349 cod. pen., essendo intervenuta l'inefficacia del sequestro operato dalla polizia giudiziaria per mancata convalida nel termine di legge;
- l'ingiustificato disconoscimento dell'invocata discriminante dello stato di necessità, in una situazione in cui l'imputato "era impossibilitato a corrispondere il canone di un contratto di locazione";
- la prescrizione del reati contravvenzionali anteriormente alla decisione di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio - limitatamente ai reati contravvenzionali - poiché estinti per prescrizione.
Trattasi, invero, di fattispecie accertate l'11.1.2006, sicché la scadenza dei termini massimi di prescrizione coincideva con l'11.1.2011.
Non influisce il computo (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, Cremonese) della sospensione del corso della prescrizione per complessivi giorni 60, in seguito a rinvio disposto per impedimento del difensore, in quanto, pur computando detta sospensione, il termine ultimo di prescrizione resta comunque fissato al 10.3.2011 (data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata).
1.1 La declaratoria di prescrizione comporta, "ex lege", la caducazione degli ordini di demolizione del manufatto abusivo e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poiché l'art. 31, comma 9, del cit. T.U. e il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 2 correlano tali sanzioni amministrative alle sole "sentenze di condanna" per le contravvenzioni corrispondenti.
2. Il ricorso deve essere rigettato nel resto, perché infondato. 2.1 Quanto alla seconda doglianza, va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, gli estremi dell'esimente dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., non sono ipotizzatali nel reato di costruzione abusiva "quando il pericolo di restare senza abitazione è concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dell'assistenza sodale" (vedi, tra le plurime decisioni in tal senso, Cass., Sez. 3: 19.9.2008, n. 35919, Savoni; 12.11.2007, n. 41577, Ferraioli; 9.6.2006, n. 19811, Passamonti; 21.9.2001, n. 37008, Riccobono; 6.10.2000, n. 12429, Martinetti). L'art. 54 cod. pen. codifica il tradizionale principio secondo il quale "necessitas non habet legem" e la scriminante disciplinata dalla norma presuppone:
- una situazione di pericolo (la cui causa non sia voluta dall'agente), che deve consistere nella minaccia di un danno alla persona, cioè ad un diritto non patrimoniale, ma personale. - la necessità di salvarsi e la impossibilità di salvare il bene in pericolo con altra condotta alternativa avente analoga idoneità in concreto.
La legge impone un rigoroso controllo degli anzidetti requisiti e, in particolare: a) occorre un preciso e indefettibile collegamento causale tra la necessità di sacrificare un interesse penalmente protetto e lo scopo di evitare uno specifico e determinato pericolo;
b) deve assolutamente escludersi, inoltre, la sussistenza di altra concreta possibilità, priva di disvalore penale, di evitare il danno grave.
A giudizio di questo Collegio, non è da respingersi, in linea di principio, un' interpretazione estensiva che riconduca ai diritti personali tutelati (nella specie: la libertà fisica e morale) anche situazioni strumentali strettamente connesse alla persona quali l'esigenza di un alloggio. Si impone comunque, però, un .rigoroso controllo degli altri requisiti della scriminante dianzi enunciati, sicché deve assolutamente escludersi la sussistenza di altra concreta possibilità innocua di evitare il danno grave. Nella vicenda in esame, al contrario, i giudici ilei merito hanno rilevato in punto di fatto - che l'imputato esercitava attività lavorativa, aveva da poco acquistato il fondo poi illecitamente edificato e ben avrebbe potuto reperire un'abitazione sul mercato. 2.2 In tema - di violazione di sigilli, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che "una volta che il vincolo sia apposto, a tutela dell'identità e della conservazione della cosa, esso non può essere violato dal privato sino a che non venga formalmente rimosso dall'autorità competente" (vedi Cass., Sez. 3:
11.12.2003, n. 47443; 25.7.1998, n. 8643; 29.4.1997, n. 3954). Questa Corte Suprema ha altresì costantemente affermato, in particolare, l'assoluta irrilevanza che il sequestro in base al quale furono apposti i sigilli non sia stato poi convalidata (vedi, ad esempio, Cass., Sez. 3: 16.5.1996, n. 4915, Pinto; 23.7.1994, n. 8354, Di Lorenzo; 5.3.1992, n. 2393, Santagata; e Sez. 6: 28.6.1991, n. 6929, Anastasio; 30.5.1991, n. 5992, Melillo; 9.11.1990, n. 14665, Di Gennaro; 15.1.1990, n. 7278, Veneruso).
Nella fattispecie in esame l'immobile era stato una prima volta sequestrato il 12.1.2006 e non risulta essere stato dissequestrato con provvedimento giudiziale fino alla nuova apposizione dei sigilli disposta il 6.2.2006, sicché nessun dubbio può sussistere circa la volontaria e consapevole elusione del vincolo di custodia. 3. In seguito alla declaratoria di prescrizione delle contravvenzioni, deve elidersi la pena ad esse correlata ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., sicché la pena resta determinata, per il delitto, in mesi quattro di reclusione ed Euro 67,00 di multa.

P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle contravvenzioni, perché estinte per prescrizione. Rigetta il ricorso nel resto e determina la pena, per il delitto, in mesi quattro di reclusione ed Euro 67,00 di multa. Revoca gli ordini di demolizione e di rimessione in pristino.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2012