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Consiglio di Stato, IV, 30 dicembre 2003, n. 9163;

PROCESSO AMMINISTRATIVO URBANISTICA Interesse a ricorrere Piano regolatore generale. Reiterazione vincoli. Lottizzazione

Le autorizzazioni ai piani di lottizzazione, rilasciate dal sindaco prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, non sono decadute immediatamente con l'entrata in vigore di tale legge, ma sono rimaste sospese per un periodo congruo fino alla stipulazione delle apposite convenzioni

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello N.R.G. 3649/1991 (n. sez.le 1286/1991) proposto dai sigg.ri Toso Lucia, Guido, Gabriella e Chiara Zichiele rappresentati e difesi dall’avv. R. Bucci e P. Stella Richter, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n. 11;

c o n t r o

Comune di Asiago rappresentato e difeso dall’avv. A. Borella e F. Lorenzoni presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale, 43;

e nei confronti di

Regione Veneto rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici ope legis, domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto -Venezia - Sez. I, n. 84/1991;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla udienza pubblica del la relazione del Consigliere Giuseppe Barbagallo, e uditi gli avvocati P. Stella Richter, A. Borella e l'Avvocato dello Stato W. Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso indicato in epigrafe i signori Lucia Toso e Guido Zichele, al quale sono succedute Gabriella e Chiara Zichele, propongono appello avverso la sentenza n. 84/ 91 resa fra le parti il 14 febbraio 1990 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, prima sezione.

·Con tale sentenza sono stati riuniti e respinti i ricorsi proposti dagli attuali appellanti contro il Comune di Asiago e la Regione Veneto per l'annullamento: 1 ) della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 4940 del 30 settembre 1980, con la quale era stato approvato il piano regolatore di Asiago, nella parte in cui in tale piano era stata qualificata parzialmente e come zona agricola e per il resto fascia di rispetto stradale l'area di proprietà dei ricorrenti; 2 ) della delibera del Consiglio comunale di Asiago n. 192 del 20 novembre 1989, con la quale era stata rigettata a una diffida presentata dei ricorrenti, volta ad ottenere la stipula della convenzione lottizzatoria relativa al terreno di loro proprietà, sulla base dell'autorizzazione lottizzatoria concessa dal sindaco del Comune di Asiago in data 8 ottobre1965.

·Il giudice di primo grado ha ritenuto che, poiché all'atto della predisposizione della pianificazione urbanistica generale non era stata stipulata la convenzione relativa alla lottizzazione, non sussisteva alcuna aspettativa qualificata in capo ai ricorrenti tale da richiedere una specifica motivazione per la nuova destinazione attribuita al loro terreno. Il giudice di primo grado ha anche ritenuto che la reiezione delle osservazioni dei ricorrenti fosse stata congruamente motivata, che il vincolo di inedificabilità, previsto per una parte del terreno di loro proprietà, come fascia di rispetto di una strada appariva ragionevole e inoltre nessuna prova ricorrenti avevano fornito in ordine al declassamento di tale strada; che non sussisteva alcun obbligo per la Amministrazione comunale di stipulare la convenzione di lottizzazione, in quanto, al momento in cui i ricorrenti avevano effettuato la diffida, con la quale chiedevano che venisse stipulata la convenzione di lottizzazione, erano passati quindici anni dalla autorizzazione e il lungo decorso del tempo unitamente al sopravvenuto mutamento di destinazione del terreno dei ricorrenti aveva fatto venir meno ogni obbligo dell'Amministrazione di perfezionare l'antico piano di lottizzazione.

·Con l'atto di appello i due ricorrenti, dopo l'esposizione della vicenda che ha dato luogo ai ricorsi, lamentano, con una prima censura, la violazione dell'articolo 8 della legge n. 765 del 1967. Gli appellanti deducono, in proposito, che il provvedimento, con il quale era stata autorizzata la lottizzazione del loro terreno dal Sindaco di Asiago l' 8 ottobre 1965, non poteva considerarsi caducato a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1967, n. 765, in quanto, secondo l'articolo 8 di tale legge , le lottizzazioni autorizzate dal sindaco prima dell'entrata in vigore della legge restavano disciplinate dalla legislazione precedente. Precisano di avere sollecitato la Amministrazione alla stipulazione della convenzione soltanto nel 1980, in quanto in precedenza la stipulazione della lottizzazione era impedita dalla destinazione rurale attribuita al loro terreno dal piano regolatore adottato nel 1972 nel 1975, quindi, soltanto una volta verificatasi la inefficacia della previsione urbanistica ostativa, poteva essere stipulata la convenzione. Aggiungono che doveva essere la stessa Amministrazione a richiedere la stipula della convenzione , al momento del rifiuto delle successive licenze edilizie (tre licenze, delle otto originariamente previste, erano state concesse prima dell'entrata in vigore della legge n. 765) e che il piano regolatore impugnato doveva contenere una specifica motivazione in ordine al mutamento di destinazione dell'area in questione, sia perché su quell'aria era stata autorizzata una lottizzazione, sia perché tale area era stata già urbanizzata in relazione alla necessità di tutta l'area e tre degli otto lotti erano stati edificati. Con la seconda censura i ricorrenti lamentano che il giudice di primo grado abbia rigettato la doglianza concernente la previsione del piano regolatore approvato nel 1980 di imposizione di una fascia di rispetto stradale su parte del loro terreni, ritenendo non provato che tale strada, una volta comunale, era stata successivamente declassata a vicinale e ritenendo che, comunque, l'area sarebbe stata classificata quale agricola e quindi essi non avevano interesse effettivo alla censura. Viene dedotto in contrario che la loro deduzione non era stata contestata e che pertanto la circostanza si doveva ritenere provata, che comunque il giudice di primo grado avrebbe dovuto effettuare un accertamento istruttorio, che, trattandosi di strada vicinale, non si sarebbe potuta applicare la normativa di cui decreto ministeriale 1 aprile 1968, che quindi tale particolare ulteriore limitazione a tutela della strada doveva essere specificamente motivata e su tale obbligo di motivazione nessun rilievo poteva avere la maggiore o minore incidenza pregiudizievole del vincolo.

·Il Comune di Asiago, costituitosi,eccepisce preliminarmente la improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse. Rileva, in proposito, il Comune resistente che, in forza del piano regolatore vigente, approvato con delibera della Giunta regionale n. 597 del 3 marzo 1998, le aree di proprietà degli appellanti, interessate alla progettata lottizzazione sono state classificate, per la parte e edificata" a aria di più recente e edificazione- zona di completamento, nella quale non sono consentiti interventi di nuove edificazione, per la restante parte "area per servizi speciali- campo da golf", che il nuovo piano regolatore non è stato impugnato dagli attuali appellanti, i quali, pertanto, non hanno più interesse all'annullamento dei provvedimenti originariamente impugnato, perché sostituiti da un nuovo provvedimento. Il Comune nel merito contesta argomentatamente le deduzioni degli appellanti e chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, eventualmente con una correzione della motivazione.

·Si è costituita anche la Regione Veneto per resistere all'appello.

D I R I T T O

L'eccezione di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dal Comune di Asiago non è fondata. La circostanza che nel 1998 sia stato approvato un nuovo piano regolatore, il quale ha attribuito una nuova destinazione al loro terreno non ha fatto venir meno l'interesse dei ricorrenti al ricorso originario. Infatti, ove gli atti impugnati fossero riconosciuti illegittimi e annullati, potrebbe prospettarsi una lesione del diritto di proprietà dei ricorrenti e, conseguentemente, un loro diritto risarcimento dei danni derivanti da tale lesione per il periodo anteriore al 1998.

Nel merito, il Collegio giudica non fondate le censure proposte con l’atto di appello; deve essere quindi confermata, sia pure con una motivazione non identica a quella adottata dal primo giudice, la reiezione dei due originari ricorsi contenuta nella sentenza impugnata.

Pur qualificato l'atto del sindaco del Comune di Asiago, in data 8 ottobre 1965, come autorizzazione alla lottizzazione del terreno dei ricorrenti, in località San Domenico del comune di Asiago, il Collegio giudica che, già al momento della prima adozione del piano regolatore generale in data 24 febbraio 1972, era venuta meno in capo ai ricorrenti la aspettativa qualificata alla realizzazione della lottizzazione, aspettativa qualificata, che avrebbe imposto, in sede di adozione del nuovo piano regolatore, all'ente pianificatore di motivare specificamente le ragioni del mutamento di destinazione di quel particolare terreno oggetto della lottizzazione. Il Collegio ritiene, infatti, che il tempo trascorso fra l'atto di autorizzazione alla lottizzazione e la prima adozione del piano regolatore abbia comportato il venir meno di tale aspettativa qualificata.

Secondo una interpretazione logica delle disposizioni transitorie, di cui ai commi 8 e 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 , anche alle autorizzazioni alla lottizzazione rilasciate dal sindaco, senza l'intervento di una deliberazione del consiglio comunale, prima del 2 dicembre 1966 deve applicarsi la disposizione di cui al richiamato comma 10; non sarebbe, infatti, ragionevole una interpretazione che importasse un trattamento deteriore delle autorizzazioni sindacali anteriori al 2 dicembre 1966 rispetto a quelle posteriori a tale data. In tal senso è la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che si è formata successivamente all'entrata in vigore della menzionata legge n. 765. Conformemente a tale giurisprudenza, il Collegio ritiene, quindi, che le autorizzazioni ai piani di lottizzazione, rilasciate dal sindaco prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, non decaddero immediatamente con l'entrata in vigore di tale legge, ma restarono sospese per un periodo congruo fino alla stipulazione delle apposite convenzioni.

Nel caso in esame il tempo trascorso fra il momento dell'autorizzazione, o più propriamente il tempo trascorso dall'entrata in vigore della legge numero 765 fino all'adozione del piano regolatore generale (più di quattro anni), senza che gli interessati avessero promosso la stipulazione della convenzione di lottizzazione, ha fatto venir meno l'aspettativa qualificata in capo a loro. In proposito, ci si può riferire alla circostanza che la licenza edilizia non poteva avere validità superiore ad un anno e che l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comportava la decadenza delle licenze in contrasto con esse, salvo che i lavori fossero stati iniziati e venissero completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio, così come previsto dall'articolo 10 della legge n. 765; nel caso in esame, quindi, deve ritenersi che il decorso di un periodo maggiore di quattro anni dall'entrata in vigore della legge n. 765, senza che gli interessati abbiano fatto valere in via amministrativa il loro interesse alla stipulazione della convenzione, abbia fatto venir meno l'efficacia del primo elemento della fattispecie consistente nell'autorizzazione comunale alla lottizzazione, rilasciata prima del 2 dicembre 1996. Deve aggiungersi che non ha rilievo nel presente giudizio la circostanza di una transazione avvenuta in sede di una controversia civile fra gli attuali ricorrenti e il Sindaco del comune di Asiago, sia perché tale circostanza è soltanto genericamente riferita, ma non provata, sia perché essa non ha costituito elemento posto a base di una censura.

Da quanto esposto deriva che la destinazione data al terreno di proprietà dei ricorrenti dal piano regolatore adottato per la prima volta nel 1972 doveva considerarsi compiutamente motivata con il riferimento ai criteri generali informatori del piano e quindi, per tale aspetto, legittima.

Per quanto riguarda la previsione della fascia di rispetto stradale, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la circostanza, dedotta dai ricorrenti originari, ora appellanti, che la strada, una volta classificata comunale, era stata declassata a vicinale, in presenza degli atti del piano regolatore adottato, che la consideravano tale strada come comunale, doveva essere dai ricorrenti provata e, in mancanza di tale prova, si deve muovere dal presupposto che tale strada fosse comunale; va precisato in proposito che, anche in primo grado, il Comune di Asiago ha sostenuto che i ricorrenti non avevano dato alcuna prova di tale circostanza. Il capo della sentenza di primo grado, concernente la destinazione di parte del terreno dei ricorrenti a fascia di rispetto stradale, deve essere pertanto confermato.

Dalla reiezione delle censure avverso il piano regolatore del 1980 deriva l'infondatezza delle censure avanzate dai ricorrenti avverso il rifiuto del Comune di Asiago, di cui alla delibera del consiglio comunale n. 192 del 20 novembre 1989, alla stipulazione della convenzione lottizzatoria relativa al terreno dei ricorrenti, in quanto tale stipulazione non era consentita dal piano regolatore.

Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello proposto deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese fra tutte le parti per questo grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, rigetta il ricorso in epigrafe specificato e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Compensa integralmente le spese fra le parti per questo grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio, nella sede di Palazzo Spada, con l’intervento dei seguenti magistrati:

Gaetano Trotta Presidente

Giuseppe Barbagallo Consigliere est.

Costantino Salvatore Consigliere

Filippo Patroni Griffi Consigliere

Aldo Scola Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE