Le quotidiane deroghe, nulle, alla normativa antisismica
(primo commento alla sentenza della Corte Costituzionale del 20/7/2012, n. 201)
di MASSIMO GRISANTI
La Corte Costituzionale ricorda – ancora una volta, dato che nei medesimi termini si era già espressa con sentenza n. 254/2010 – che le deroghe alla normativa antisismica, ottenibili unicamente per i centri storici, possono essere concesse esclusivamente dal Ministro per le Infrastrutture e i trasporti, con il procedimento delineato dall’art. 88 del D.P.R. n. 380/2001 .
Poiché l’insistenza delle Regioni è tanta, occorre ricordare agli Uffici Legislativi di tali Enti che il Testo Unico dell’Edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, riunisce disposizioni di legge (emanate con D. Lgs. n. 378/2001) e disposizioni delegificate (emanate con D.P.R. n. 379/2001).
Le disposizioni contenute nell’art. 88 del T.U.E. (contrassegnato con la letterina “L”) attengono al D. Lgs. n. 378/2001 e contengono il principio fondamentale dell’attribuzione al medesimo soggetto competente (Ministro Infrastrutture) della eccezionale possibilità di deroga a norme di tutela della pubblica incolumità già costituenti livello essenziale delle prestazioni, norme che contribuiscono a garantire l’uniformità di trattamento a tutti i Cittadini dello Stato.
Ciò che evidentemente non hanno ancor oggi compreso le Regioni è che l’esplicita o implicita deroga alle norme tecniche operata dagli Organi tecnici regionali è nulla per difetto assoluto di attribuzione (art. 21-septies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
Ma ciò che preoccupa maggiormente, in quanto è una ricorrente e diffusa illegittima deroga quotidiana, è la SISTEMATICA VIOLAZIONE dell’obbligo della Valutazione della Sicurezza prima di procedere alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia (quelli maggiormente eseguiti, anche in considerazione delle agevolazioni fiscali tutt’oggi in vigore).
A tal proposito occorre ricordare quanto dispone la norma tecnica 8.4.1 contenuta nel D.M. 14 gennaio 2008:
“8.4.1 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all’adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:
a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.
In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.
Una variazione dell’altezza dell’edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti c) o d).”.
E’ del tutto evidente che l’intervento ut supra al punto d) costituisce una mera variazione lessicale della definizione di ristrutturazione edilizia contenuta all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, il cui campo di applicazione è esteso a tutte le specie di attività edilizia (mi sia consentito rinviare a: http://lexambiente.it/urbanistica/184/6982-urbanistica-ristrutturazione.html).
Orbene, omettere – ed accettare, da parte dei tecnici comunali e regionali con il proprio comportamento, che venga omessa da parte dei tecnici progettisti liberi professionisti – la valutazione della sicurezza allorquando si interviene sugli edifici esistenti significa creare INTENZIONALMENTE le premesse per altri bollettini di danni, feriti e morti per i terremoti a venire.
Quando vi saranno ulteriori morti e feriti non basta dire che il libero professionista ha dichiarato il falso, in quanto chi doveva non ha controllato e niente ha fatto per assicurare che in corso d’opera gli eventuali errori venissero corretti.
I funzionari dell’Ufficio tecnico regionale del Genio Civile, ai sensi dell’art. 103, comma secondo, del T.U.E., rubricato “Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche” sono obbligati ad “accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme” ovverosia anche osservando, senza deroghe, le norme tecniche antisismiche e, in particolare, senza alcun metodo a campione (non previsto dalla normativa antisismica).
Così come ricordo che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3505/2011, ha statuito che gli uffici comunali sono anch’essi tenuti alla verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza (mi sia consentito rinviare a: http://lexambiente.it/urbanistica/184/7311-urbanistica-statica-e-sicurezza-delle-costruzioni.html).
In conclusione, oggi come oggi, possiamo tranquillamente affermare che la Consulta è una delle pochissime Istituzioni rimaste a “governare” l’Italia secundum constitutionem e sarebbe meglio, invece di sforbiciare le Province, che venissero cancellate le Regioni (del resto, un motivo se erano rimaste sulla carta fino agli anni settanta ci deve pur essere).