Le nuove norme tecniche per le costruzioni. La valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti. L’incidenza nella definizione delle categorie d’intervento.

di Massimo GRISANTI

Con il decreto interministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, sono state aggiornate le norme tecniche per le costruzioni.
Formalmente entreranno in vigore il 23 marzo 2018, ma, come vedremo in prosieguo, in ragione della rilevanza delle modificazioni introdotte per la valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti, di esse è impossibile non farne immediata applicazione.
Infatti, vertendosi in materia di sicurezza degli edifici basilari principi di precauzione impongono la sua applicazione immediata laddove è attualmente sconosciuto lo standard di sicurezza.
In primo luogo torno ad evidenziare che la definizione di <costruzione esistente> contenuta al punto 8.1 delle NTC, integra le definizioni delle categorie d’intervento ex art. 3 d.P.R. 380/2001 che sono contenute nella Parte I, Titolo I Disposizioni generali del TUE (perciò suscettibili di essere specificate).
Dal momento che, per espressa volontà del legislatore, le definizioni degli interventi edilizi ex art. 3 TUE valgono “… ai fini del presente testo unico …” – ovverosia anche agli specifici fini sottesi nella Parte II - Normativa tecnica per l’edilizia – in ragione della chiara e generale definizione di <costruzione esistente> – ove è prescritto che il manufatto esista nella sua interezza al momento della valutazione di sicurezza o del progetto d’intervento – ecco che la categoria d’intervento della ristrutturazione edilizia deve essere correttamente intesa, nella parte in cui consente la ricostruzione di fabbricati “… eventualmente crollati o demoliti …”,  che il crollo o la demolizione sia un evento intimamente collegato all’attività edilizia in corso e non il frutto dell’azione combinata del tempo e dell’incuria.
In tal senso si è già espresso il Consiglio di Stato, sez. IV^, nella sentenza n. 5174 depositata il 21.10.2014: “… La ristrutturazione edilizia presuppone come elemento indispensabile la preesistenza del fabbricato nella consistenza e con le caratteristiche planivolumetriche ed architettoniche proprie del manufatto che si vuole ricostruire …”.
In secondo luogo, poiché allorquando si è in presenza di un fabbricato privo di una porzione strutturale non si è dinanzi ad una <costruzione esistente>, ne sovviene che alcun intervento di locale o di riparazione (punto 8.4.1 NTC), di miglioramento (punto 8.4.2), di adeguamento (punto 8.4.3) è eseguibile su di esso, dovendo procedere a progettare una nuova costruzione.
Venendo alla Valutazione della sicurezza, mentre in vigenza delle NTC 2008 è prescritta quando l’interessato intende effettuare un intervento strutturale, all’indomani dell’entrata in vigore delle NTC 2018 è prescritta allorquando il proprietario o l’utilizzatore di un edificio si trovi nella circostanza di usare un fabbricato costruito in assenza di titolo abilitativo oppure in difformità da esso ovvero in violazione delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’edificio (v. punto 8.3, terzo comma, ultimo alinea).
In considerazione del fatto che la Valutazione deve essere eseguita al fine di stabilire se l’uso della costruzione possa continuare senza interventi oppure debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso) oppure sia necessario aumentare la sicurezza strutturale mediante interventi (v. punto 8.3, secondo comma), ne sovviene che dal 23.03.2018 coloro i quali utilizzano un edificio abusivo, oppure difforme dal titolo abilitativo, oppure costruito in violazione delle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione, versano in situazione di illecito penale ex art. 95 d.P.R. 380/2001 per violazione della norma tecnica 8.3 che impone la redazione della Valutazione di sicurezza al fine di poter continuare nell’utilizzo di una costruzione.
Si tratta, in tutta evidenza, di un illecito di natura omissiva, che il legislatore vuole sanzionare al fine di responsabilizzare i proprietari e gli utilizzatori dei fabbricati in ordine ai rischi che essi assumono, anche nei confronti di terzi, in dipendenza di un edificio la cui sicurezza, essendo sconosciuta, è potenzialmente produttiva di danno.
Dal momento che l’art. 95 d.P.R. 380/2001 prevede la sanzione penale nei confronti di chiunque viola le norme tecniche per le costruzioni, appare evidente che nel reato concorrono, da esterni, anche il Sindaco e il Dirigente dell’ufficio tecnico comunale, i quali, avendo l’obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso, omettono di adottare provvedimenti monitori e interdittivi dell’uso degli edifici.
E poiché le norme tecniche per le costruzioni sono emanate in forza di disposizione legislativa delegante contenuta negli articoli 52 e 83 del TUE, è evidente che esse hanno forza di legge e tutti i cittadini sono tenuti a conoscerle e rispettarle.
In ragione di ciò non vi è chi non veda che il legislatore, per altra via, abbia previsto l’istituzione de facto di quel FASCICOLO DI FABBRICATO tanto invocato all’indomani degli eventi sismici.
Una tale dirompente novità legislativa ha effetti immediati anche sull’attività edilizia, atteso che anche per interventi non dichiaratamente strutturali il professionista asseveratore dovrà dimostrare il rispetto della disposizione ex punto 8.3 NTC ovverosia dovrà allegare la Valutazione della sicurezza. Diversamente non si vede come possa comunque continuare l’uso del fabbricato modificato con interventi anche di manutenzione straordinaria non strutturali.
E grava sul responsabile del procedimento o sul dirigente dell’UTC l’obbligo di diffidare ad iniziare i lavori in assenza della Valutazione di sicurezza.
In sostanza, il legislatore ha configurato la Valutazione come un elemento essenziale della SCIA, DIA o istanza di permesso di costruire e come condizione di mantenimento dell’efficacia dei certificati di agibilità o segnalazioni certificate d’agibilità che dir si voglia.
In questo stato di cose, come è possibile, in doverosa applicazione dei criteri di precauzione e diligenza, non applicare da subito, senza attendere il 23.03.2018, il punto 8.3 delle nuove NTC?