Lottizzazione abusiva - Massimario di giurisprudenza
a cura di Pietro FALCONE

(predisposto per il corso "Che c’è di nuovo in tema di edilizia e urbanistica?" presso la Scuola Sup. Magistratura Scandicci 19 - 21 febbraio 2014

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA 1

Massimario a cura di Pietro Falcone 1

1.Piano di lottizzazione 1

1.1. Convenzione 1

1.2. Termine d’efficacia decennale 4

2. Lottizzazione abusiva. Natura 5

2.1. Configurazione alternativa 5

2.2. Fattispecie autonoma 7

2.3. Illecito permanente 7

3. Lottizzazione abusiva materiale, negoziale o mista 8

3.1. In generale 8

3.2. Materiale 12

3.2.1. Idoneità di qualsiasi tipologia di opera 16

3.2.2. Modifica di destinazione d'uso 18

3.3. Negoziale o cartolare 21

3.3.1. Funzione 21

3.3.2. Quadro indiziario 22

3.3.3. Atti equivalenti alla vendita 27

3.3.4. Divisioni ereditarie 30

3.3.5. Casi di esclusione 32

3.4. Mista 34

4. Soggetti responsabili 36

4.1. Terzi acquirenti o subacquirenti 36

4.1.1. Concorso di persone 37

4.1.2. Terzo in buona fede 38

4.1.3. Subacquirente 41

4.1.4. Erede 42

4.2. Tecnico 42

4.3. Notaio 43

5. Accertamento dell’abuso: avviso dell’avvio del procedimento 45

6. Sospensione dei lavori 48

6.1. Necessità dell’avviso dell’avvio del procedimento 48

6.2. Natura e presupposti 50

7. Sanatoria a regime e condono edilizio. Inammissibilità 54

  1. Piano di lottizzazione

 

1.1. Convenzione

L'art. 28, l. n. 1150 del 17 agosto 1942 e s.m.i. rende l'acquisizione delle opere e delle relative aree obbligatoria per il Comune, in quanto passaggio necessario alla concreta attuazione dell'assetto del territorio voluto dal legislatore, nonché delle norme vigenti in materia di gestione dei servizi pubblici, la cui titolarità è per legge affidata all'autorità amministrativa (cfr. ad es., il d.lg. 2 febbraio 2001 n. 31, per quanto riguarda il servizio idrico, nonché il d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 per la viabilità stradale).Dopo la destinazione di un'area ad opere di urbanizzazione nell'ambito di un piano di lottizzazione (che imprime tale destinazione pubblicistica e sulla base del quale viene poi stipulata la relativa convenzione), qualunque clausola convenzionale di tenore opposto è da ritenersi nulla per contrasto con norma imperativa (l'art. 28, l. urbanistica) e non può di fatto incidere sui relativi assetti urbanistici e dominicali.

T.A.R. Cagliari (Sardegna), Sez. II, 14/12/2012, n. 1118

 

La lottizzazione può rendersi necessaria anche con riguardo ad edifici singoli, tanto che per escluderne la necessità deve essere comunque comprovata una situazione di pressoché completa edificazione della zona, tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo.

T.A.R. Cagliari (Sardegna), Sez. II, 07/03/2012, n. 248

 

I piani di lottizzazione, introdotti dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765 che a tal fine ha modificato l'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, sono convenzioni di lottizzazione tra i proprietari e il comune, che sostituiscono i piani particolareggiati d'esecuzione, e rappresentano uno strumento concordato, costituito da un accordo tra i proprietari e da un atto d'approvazione del comune, sicché l'accordo tra i proprietari ne costituisce un elemento essenziale, ai sensi dell'art. 1372 del codice civile, e lo stesso dicasi per le modificazioni del piano, per cui non rileva che una delle parti abbia o non abbia concreto interesse alla modificazione, né si può prescindere dal suo consenso sindacando l'interesse che essa può avere alla modificazione.

Cons. Stato, Sez. I, 01/03/2012, n. 500

 

La scadenza del termine di esecuzione di un piano attuativo ne determina l'inefficacia ma non ne produce per ciò solo la totale irrilevanza, sotto il profilo della specifica qualificazione dell'aspirazione di colui che sottoscrisse la convenzione a mantenere immutata la destinazione urbanistica data all'area dal piano regolatore e ad ottenere la ponderazione della propria situazione giuridica sostanziale con l'interesse pubblico perseguito dall'Ente locale. L'amministrazione nel rivedere la propria pianificazione, non può prescindere totalmente dalle legittime aspettative dei privati sottoscrittori della convenzione (o aventi causa), ma deve soppesarle con i valori collettivi sottesi alle nuove scelte urbanistiche; al contempo, tuttavia, l'omesso completamento delle opere di urbanizzazione entro il termine di legge osta al perfezionamento di una pretesa di tipo sostanzialmente automatico, consistente nel rilascio dei titoli abilitativi correlati alla qualità edificatoria del suolo. Lo spessore della posizione giuridica dei privati è dunque sufficiente a garantire loro un adeguato giudizio di bilanciamento, che il Comune è tenuto a compiere prima di adottare nuove decisioni sull'assetto urbanistico del territorio coinvolto; detto spessore non raggiunge però la consistenza necessaria a far conservare (o affiorare) pretese edificatorie dirette.

T.A.R. Brescia (Lombardia), Sez. II, 27/08/2010, n. 3251

 

Nel vigente sistema urbanistico, il piano di lottizzazione - previsto dall'art. 28 l. n. 1150 del 1942, come modificato dall'art. 8 l. n. 765 del 1967 - assume la valenza di strumento urbanistico di attuazione, ossia di pianificazione di dettaglio destinato in prevalenza a disciplinare interventi a carattere residenziale su aree non ancora urbanizzate; tale strumento si completa e si perfeziona soltanto con la stipulazione dell'apposita convenzione, cui l'autorizzazione alla lottizzazione deve considerarsi subordinata. Ne consegue che, pur inserita nel P.R.G., la lottizzazione ha un valore programmatorio, in grado di ingenerare nei proprietari delle aree comprese un'aspettativa particolarmente qualificata alla realizzazione del programma concordato, ma non svolge una funzione conformativa del diritto di proprietà in relazione al maggiore indice di edificabilità contenuto nel piano di lottizzazione medesimo.

Cass. civ., Sez. I, 14/12/2007, n. 26275

 

1.2. Termine d’efficacia decennale

Con il decorso del termine di dieci anni diventano inefficaci unicamente le previsioni del piano di lottizzazione che non hanno avuto concreta attuazione, nel senso che non è più consentita la sua ulteriore esecuzione, salva la possibilità di ulteriori costruzioni coerenti con le vigenti previsioni del piano regolatore generale e con le prescrizioni del piano attuativo, che per questa parte ha efficacia ultrattiva.

T.A.R. Salerno (Campania), Sez. I, 20/12/2013, n. 2515

 

La rigida operatività del termine decennale di cui all'art. 28, 17 agosto 1942 n. 1150, relativo ai piani particolareggiati ma applicabile in via analogica ai piani di lottizzazione - e il cui decorso ne comporta l'automatica perdita di efficacia - è temperata dal riconoscimento della possibilità di realizzare le costruzioni edilizie previste dallo strumento di attuazione, anche dopo la sua scadenza, laddove però sia stata completata la sua attuazione, nel senso che devono essere state ultimate, entro il termine di vigenza del piano, tutte le opere di urbanizzazione primaria.

T.A.R. Cagliari (Sardegna), Sez. II, 17/07/2013, n. 553

 

Ai fini della verifica delle conseguenze della scadenza del termine decennale di efficacia dei piani di lottizzazione, non rileva se la mancata attuazione del piano dipenda dal privato ovvero dalla pubblica amministrazione, rilevando esclusivamente, alla luce dell'art. 17, l. n. 1150 del 1942, il dato oggettivo della mancata, relativa attuazione.

T.A.R. Cagliari (Sardegna), Sez. II, 17/07/2013, n. 553

 

Il piano di lottizzazione di cui all'art. 28, l. n. 1150 del 17 agosto 1942 (come modificato dall'art. 8, l. n. 765 del 6 agosto 1967), assume la valenza di strumento urbanistico di attuazione, ossia di pianificazione di dettaglio, destinato in prevalenza a disciplinare interventi a carattere residenziale su aree non ancora urbanizzate e che perde efficacia alla scadenza del termine massimo di 10 anni o nel minor termine previsto per la sua attuazione, così come avviene per il piano particolareggiato, essendo indifferente, a tali fini, che si tratti di uno strumento attuativo di iniziativa privata o di iniziativa pubblica.

T.A.R. Cagliari (Sardegna), Sez. II, 07/06/2013, n. 467

 

In sede di attuazione dello strumento urbanistico generale attraverso il piano di lottizzazione di cui all'art. 28, l. n. 1150 del 17 agosto 1942 (come modificato dall'art. 8, l. n. 765 del 6 agosto 1967), la convenzione opera come contratto autonomo che accede al piano di lottizzazione e funge, rispetto ad esso, da condizione legale di efficacia, sicché deve ritenersi che la fattispecie di formazione dello strumento attuativo, ai fini della sua efficacia, si concluda con la deliberazione consiliare di approvazione del relativo schema, adottata nei modi e nelle forme di legge.

T.A.R. Cagliari (Sardegna), Sez. II, 07/06/2013, n. 467

 

Con il piano di lottizzazione ad iniziativa privata, i proprietari dei fondi del comparto s'impegnano a sostenere gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e ad attrezzare aree destinate a finalità di interesse pubblico e a standard, cedendo al Comune le aree e le attrezzature, con correlativo impegno del Comune a non modificare la scelta urbanistica approvata; di conseguenza, nell'ambito dei singoli lotti il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'impegno di esecuzione delle opere di urbanizzazione relative ai lotti stessi.

T.A.R. Ancona (Marche), Sez. I, 09/05/2013, n. 344

 

2. Lottizzazione abusiva. Natura

 

2.1. Configurazione alternativa

Il bene giuridico protetto dall'art. 18 della l. n. 47/1985, descrivente le caratteristiche della lottizzazione abusiva, non è tanto, o solo, la tutela dell'interesse al rispetto della pianificazione urbanistica, quanto, invece, la tutela dell'interesse all'effettività del controllo del territorio da parte del soggetto pianificatore (cioè gli organi comunali) tenuto a reprimere qualsiasi intervento lottizzatorio che non sia stato previamente assentito.

Cons. Stato, Sez. V, 27-03-2013, n. 1809

 

Con la repressione della lottizzazione abusiva si intende salvaguardare l'essenziale potestà pianificatoria del Comune, per un corretto ed ordinato utilizzo del territorio.

T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 03-05-2013, n. 720

 

Il reato di lottizzazione abusiva (art. 44, comma primo, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è configurabile anche in presenza dell'autorizzazione della P.A., nel caso in cui quest'ultima contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti. (In motivazione la Corte ha precisato che il giudice, ove ravvisi tale contrasto, può accertare l'abusività dell'intervento prescindendo da qualunque giudizio sull'autorizzazione, senza necessità di operare alcuna disapplicazione del provvedimento amministrativo).

Cass. pen., Sez. III, 20 settembre 2011, n. 618

 

Le norme sulla lottizzazione abusiva (da ultimo, art. 30, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) mirano a prevenire e reprimere le condotte materiali e giuridiche intese a infittire la trama dell'edificato sul territorio, senza che sussista una previa pianificazione capace di tenere conto delle conseguenze dell'edificazione in termini di esigenza di nuovi servizi e opere di urbanizzazione, che il costruttore non ha (e non può avere) adeguatamente riscontrato. Dunque, la fattispecie di lottizzazione abusiva si riferisce alla mancanza dell'autorizzazione specifica alla lottizzazione, inizialmente prevista dall'art. 28, l. urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e confermata da tutta la legislazione statale e regionale in tema di pianificazione attuativa, sicché alcun rilievo sanante sull'abuso in questione può rivestire il rilascio di una eventuale concessione edilizia in quanto, ove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, la lottizzazione abusiva sussiste e deve essere sanzionata anche se, per le singole opere facenti parte di tale lottizzazione, sia stata rilasciata una concessione edilizia.

T.A.R. Genova (Liguria), Sez. I, 13/07/2011, n. 1092

 

Il reato di lottizzazione abusiva, che è a consumazione alternativa, potendosi realizzare sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, può essere integrato anche a titolo di sola colpa. (Fattispecie di acquisto, come autonome residenze private, di unità immobiliari facenti parte di complesso turistico - alberghiero).

Cass. pen., Sez. III, 17 marzo 2009, n. 17865

 

2.2. Fattispecie autonoma

 

Il reato di lottizzazione abusiva costituisce un'autonoma fattispecie penalmente rilevante, distinta dagli abusi previsti e puniti dall'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, con i quali può porsi in concorso: trattasi, infatti, di reati sussistenti in virtù di condotte diverse nonché configurati in relazione a diverso oggetto di tutela.

Cass. pen., Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 9307

 

2.3. Illecito permanente

 

L'art. 30 del D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) costruisce la lottizzazione abusiva come un illecito permanente ed insanabile, al fine manifesto: - di garantire un'ordinata pianificazione urbanistica; - di salvaguardare il corretto sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standard compatibili con la finanza pubblica e con il vivere civile; - di assicurare un effettivo controllo da parte del Comune titolare della funzione di pianificazione

Cons. Stato, Sez. IV, 12-02-2013, n. 834

 

In tema di lottizzazione abusiva, l'attività rilevante ai fini urbanistici e edilizi è data dal carattere permanente della modifica apportata all'assetto del territorio, sempre riscontrabile quando l'opera realizzata è destinata a soddisfare un'esigenza non transeunte, indipendentemente dalla natura dei materiali adoperati, dalle caratteristiche costruttive o dalla sua agevole rimovibilità. (Fattispecie di frazionamento di area di campeggio in seicento piazzole, di cui più di cento occupate da case mobili poggiate su blocchi di cemento e stabilmente allacciate alle reti dei servizi primari e secondari).

Cass. pen., Sez. III, 14/05/2013, n. 37572

 

Il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente e si protrae nel tempo fino all'esaurimento dell'attività edificatoria o degli atti di frazionamento e nella lottizzazione mista l'una o l'altra di tali condotte.

Cass. pen., Sez. III, 7 settembre 2012, n. 34251

 

Nell'ipotesi di carattere plurisoggettivo del reato di lottizzazione abusiva, che implica nella quasi totalità dei casi la partecipazione di un venditore lottizzatore e di vari acquirenti, occorre applicare i principi generali vigenti in materia, per cui la permanenza continua per ogni concorrente sino a che perdura la sua condotta volontaria e la sua possibilità di far cessare la condotta antigiuridica dei concorrenti. Ne consegue che: a) il concorso del venditore lottizzatore permane sino a quando continua l'attività edificatoria eseguita dagli acquirenti nei singoli lotti edificatori; b) il concorso degli acquirenti dei singoli lotti proseguirà nella sua permanenza sino a quando continuerà l'attività edificatoria nel proprio lotto e la realizzazione di opere di urbanizzazione nell'area interessata alla lottizzazione, non potendo, invece, il singolo acquirente rispondere dell'ulteriore attività edificatoria realizzata negli altri lotti.

Cass. pen., Sez. III, 03-05-2012, n. 21714

3. Lottizzazione abusiva materiale, negoziale o mista

3.1. In generale

L'art. 18 della legge n. 47/1985 - sostanzialmente riprodotto dall'art. 30 del d.p.r. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) - disciplina due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, ossia la prima (c.d. materiale), relativa all' inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda (c.d. formale), che si verifica allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne siano già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita (o altri equipollenti) del terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per gli altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio, creando così una variazione in senso accrescitivo tanto del numero dei lotti quanto di quello dei soggetti titolari del diritto sul bene.

Cons. Stato, Sez. IV, 19-02-2013, n. 1028

 

L'art. 30, t.u. Edilizia, nel disciplinare la lottizzazione abusiva, distingue due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio; la prima, c.d. lottizzazione materiale o reale, ricorre quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; la seconda, lottizzazione cd. formale, negoziale ovvero cartolare, ricorre quando tale trasformazione viene predisposta con il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. Alla luce dell'art. 30 comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, integra un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione, sia un carico urbanistico che necessita di adeguamento degli standards (come l'ipotesi che ne occupa).

T.A.R. Roma (Lazio), Sez. I, 05/04/2013, n. 3506

 

L'art. 30, t.u. dell'edilizia 6 giugno 2001, n. 380, nel disciplinare la lottizzazione abusiva, distingue due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio: la prima, cd. lottizzazione materiale o reale, ricorre quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; la seconda, lottizzazione cd. formale, negoziale ovvero cartolare, ricorre quando tale trasformazione viene predisposta con il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

T.A.R. Potenza (Basilicata), Sez. I, 10/01/2013, n.12

 

L'art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), al comma 1, ravvisa la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio laddove vengano iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, o comunque dettate dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione. La ravvisa, inoltre, quando tale trasformazione sia predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche (quali la dimensione in relazione alla natura del terreno ed alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti), denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 09-05-2013, n. 411

 

Ai sensi dell'art. 30 T.U. 6 giugno 2001 n. 380 deve essere qualificata come lottizzazione abusiva quell'insieme di opere o atti giuridici che comportano una trasformazione urbanistica o edilizia di terreni a scopo edificatorio intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto territoriale attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano; pertanto, costituisce lottizzazione abusiva qualsiasi utilizzazione del suolo che indipendentemente dall'entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale che postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria occorrenti per le necessità dell'insediamento.

Cass. pen., Sez. III, 7 settembre 2012, n. 34251

 

La lottizzazione abusiva, sia essa materiale o cartolare, presuppone nel primo caso opere e nel secondo iniziative giuridiche che comportino una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni urbanistiche, concetto quest'ultimo che deve quindi essere interpretato in maniera “funzionale” alla ratio della norma, che tende a garantire una ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio ed uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standards compatibili con le esigenze di finanza pubblica; ne consegue che la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite, bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa conformità ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire.

Cons. Stato, Sez. IV, 07-06-2012, n. 3381

 

3.2. Materiale

 

La lottizzazione abusiva materiale si attua attraverso l'inizio non autorizzato di opere finalizzate alla trasformazione urbanistica e/o edilizia di terreni in zona non adeguatamente urbanizzata ed in violazione della normativa urbanistica, ovvero delle prescrizioni degli strumenti urbanistici anche soltanto adottati.

Cass. pen., Sez. III, 21-05-2013, n. 26942

 

Configura una lottizzazione materiale la condotta che va oltre la soglia della semplice recinzione del fondo con contestuale realizzazione di strada sterrata e consiste nell'apposizione di baracche di legno e/o roulottes, non accompagnata dal formale e legittimo esercizio di attività agricola. Né può sostenersi che la modesta natura delle opere non comporti la trasformazione irreversibile del fondo; tale argomento, esaminabile al fine di argomentare sulla non necessità di permesso di costruire, non può valere per la lottizzazione repressa dall'art. 18 l. n. 47 del 1985 (corrispondente all'art. 30 t.u. edilizia), poiché questa è qualificata da modificazioni fisiche anche solo dell'uso dell'area che, indipendentemente dalla loro entità, si pongano in contrasto con le destinazioni stabilite dal p.r.g..

Cons. Stato, Sez. IV, 19-02-2013, n. 1028

 

È configurabile il reato di lottizzazione abusiva materiale in presenza congiunta dei seguenti elementi: acquisto di lotto, non frazionato ma pro-indiviso, da parte di più soggetti; realizzazione sul medesimo di un complesso di opere, anche modeste (quali l'apposizione di baracche o roulottes), la cui installazione si pone comunque in contrasto con la destinazione attribuita dalle vigenti norme di p.r.g..

Cons. Stato, Sez. IV, 19-02-2013, n. 1028

 

La lottizzazione abusiva presuppone opere (c.d. lottizzazione materiale) o iniziative giuridiche (c.d. lottizzazione cartolare) che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni urbanistiche; e, al fine di valutare un'ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. materiale, appare necessaria una visione d'insieme dei lavori, ossia una verifica nel suo complesso dell'attività edilizia realizzata.

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 09-01-2013, n. 2

 

L'esistenza di un'attività, sia pure autorizzata, di campeggio non è incompatibile con la figura del reato di lottizzazione abusiva ove la stessa venga radicalmente mutata in uno stabile insediamento abitativo e di rilevante impatto negativo sull'assetto territoriale. (Fattispecie relativa alla realizzazione di novanta piazzole di sosta e quarantatre strutture abitative in ferro e plastica ancorate stabilmente al terreno e servite da rete idrica).

Cass. pen., Sez. feriale, 24-07-2012, n. 31921

 

Per "trasformazione edilizia" idonea ad integrare il reato di lottizzazione abusiva (artt. 30 e 44, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001, T.U. Edilizia) deve intendersi il conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, in modo da creare una nuova maglia di tessuto urbano.

Cass. pen., Sez. III, 03-05-2012, n. 21698

 

Ai fini della configurabilità dell'illecito lottizzatorio, gli elementi qualificanti l'attività di lottizzazione abusiva sono individuabili: a) nella utilizzazione del suolo che, indipendentemente dall'entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, occorrenti per le necessità dell'insediamento; b) in nuovi interventi sul territorio tali da comportare una radicale e consistente trasformazione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; c) in interventi edilizi incompatibili per le loro connotazioni oggettive, con previsioni di zonizzazione e/o localizzazione dello strumento generale di pianificazione, che non possono esser modificati da piani urbanistici attuativi.

Cass. pen., Sez. III, 20-03-2012, n. 3259

 

In tema di lottizzazione abusiva la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. d.P.R. n. 380 del 2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire.

T.A.R. Genova Liguria, Sez. I, 20 gennaio 2012, n. 161

 

È configurabile il reato di lottizzazione abusiva nel caso in cui l'attività edificatoria sia stata autorizzata a seguito del rilascio di un permesso di costruire fraudolentemente ottenuto, includendovi una porzione di area già sottoposta ad atto d'obbligo di asservimento, così alterando l'indice fondiario di fabbricabilità. (Nella specie le aree private destinate a strade erano state sottoposte ad atto d'obbligo di asservimento e non potevano essere computate per l'edificazione, sicché ne era derivata l'alterazione dell'indice fondiario di fabbricabilità).

Cass. pen., Sez. III, 12-05-2011, n. 23646

 

Atteso che il concetto di "opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia" dei terreni di cui all'art. 30, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 deve essere interpretato in maniera "funzionale" alla ratio della norma, la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, in ipotesi anche regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli art. 31 e ss. d.P.R. n. 380/2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire.

T.A.R. Genova (Liguria), Sez. I, 24/03/2011, n. 446

 

Il reato di lottizzazione abusiva fisica o materiale si distingue da quello di costruzione senza titolo abilitativo in quanto, nel primo, l'intervento, per le sue dimensioni o caratteristiche, è idoneo a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione territoriale laddove, diversamente, nel secondo, l'intervento per la dimensione del manufatto, non presuppone opere di urbanizzazione primaria e secondaria. (Nella specie, si trattava di numerosi bungalows abusivamente realizzati su un'estesa area adibita a verde agricolo, resi funzionali da un complesso di opere di urbanizzazione primaria, in assenza di qualsiasi convenzione lottizzatoria).

Cass. pen., Sez. III, 21 gennaio 2010, n. 9446

 

Il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche quando vengano realizzate opere per le quali sia stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione, ove dette opere comportino una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e delle leggi, restando a tale proposito indifferente se la violazione dipenda dalla carenza del necessario piano di lottizzazione o se piuttosto l’intervento risulti precluso in radice per le sue connotazioni obiettive, tali da porlo in contrasto con lo strumento generale di pianificazione, non modificabile da piani attuativi.

Cass. pen., Sez. VI, 7 ottobre 2004, n. 4424

 

3.2.1. Idoneità di qualsiasi tipologia di opera

 

In tema di reati edilizi-urbanistici, e segnatamente di lottizzazione abusiva prevista e punita dall'art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia o TUE), non costituisce attività di campeggio l'installazione di ogni forma di stabile residenza, come risulta evidente dall'espresso riferimento alla "sosta" ed al "soggiorno" nella definizione legislativa di attività campeggistica, di cui all'art. 6, legge n. 217/1983. Tali sostantivi presuppongono una permanenza temporanea propria della figura del turista, il quale è individuabile - secondo il significato letterale della parola - come un soggetto che viaggia e soggiorna in località diverse dalla sua residenza abituale, per un periodo limitato, per piacere, affari o altri scopi. Ne consegue che una struttura ricettiva non può essere definita "campeggio" ogni qualvolta essa, presentando tutte le caratteristiche dello stabile insediamento residenziale, risulti permanentemente inserita nel territorio, con stravolgimento dell'originario assetto stabilito mediante pianificazione.

Cass. pen., Sez. III, 24/09/2013, n. 41479

 

Integra il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione di un campeggio, anche se autorizzato, qualora l'area destinata ad esso venga radicalmente mutata per la presenza di opere stabili, strutture abitative e servizi in grado di snaturarne le caratteristiche originarie (nella specie, lavatoi, servizi igienici, piazzole con cucine e verande, uffici e "roulottes" intrasportabili).

Cass. pen., Sez. III, 04/06/2013, n. 29731

 

La realizzazione in zona classificata agricola di impianti fotovoltaici in assenza della prescritta autorizzazione può integrare il reato di lottizzazione abusiva ove, per le dimensioni dell'impianto, in relazione alla residua superficie del territorio, non risulti salvaguardata la sua utilizzazione agricola e si determini, quindi, lo stravolgimento dell'assetto ad esso attribuito dagli strumenti urbanistici. (Fattispecie di sequestro preventivo).

Cass. pen., Sez. III, 06-03-2013, n. 15988

 

La lottizzazione cd. materiale sussiste in presenza di qualsivoglia tipo di opere concretamente idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in definitiva, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico necessitante un adeguamento degli standard; essa non richiede la realizzazione di vere e proprie costruzioni abusive, essendo sufficiente la sussistenza di opere le quali, sebbene nella fase iniziale, denotino che è stato iniziato o è in corso un procedimento di trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno, in contrasto con le norme vigenti. Per verificarne l'esistenza appare necessaria una visione d'insieme dei lavori, ossia una verifica nel suo complesso dell'attività edilizia realizzata, giacché potrebbero anche ricorrere modifiche rispetto all'attività assentita idonee a conferire un diverso assetto al territorio comunale oggetto di trasformazione.

T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 18-01-2013, n. 61

 

Integra un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione, sia un carico urbanistico che necessita adeguamento degli standards.

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 09-01-2013, n. 2

 

Può integrare un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita di adeguamento degli standards.

T.A.R. Genova Liguria, Sez. I, 20 gennaio 2012, n. 161

 

3.2.2. Modifica di destinazione d'uso

 

La modifica di destinazione d'uso di una struttura alberghiera in complesso residenziale, realizzata mediante la parcellizzazione dell'immobile in numerosi alloggi suscettibili di essere occupati stabilmente, configura il reato di lottizzazione abusiva anche se l'area è urbanizzata e gli strumenti urbanistici generali consentano una utilizzabilità alternativa di tipo alberghiero e residenziale.

Cons. Stato, Sez. IV, 12/07/2013, n. 3755

 

Il reato di lottizzazione abusiva è integrato non solo dalla trasformazione effettiva del territorio, ma da qualsiasi attività che oggettivamente comporti anche solo il pericolo di una urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata. (Fattispecie di lavori interni di redistribuzione degli spazi, finalizzati alla trasformazione in appartamenti di un complesso immobiliare con precedente destinazione d'uso alberghiera).

Cass. pen., Sez. III, 16/07/2013, n. 37383

 

In tema di lottizzazione abusiva, e segnatamente di lottizzazione abusiva c.d. materiale, essa si attua attraverso l'inizio non autorizzato di opere finalizzate alla trasformazione urbanistica e/o edilizia di terreni in zona non adeguatamente urbanizzata ed in violazione della normativa urbanistica, ovvero delle prescrizioni degli strumenti urbanistici anche soltanto adottati. La condotta lottizzatoria può essere integrata da opere edilizie o di urbanizzazione che conferiscono alla zona una articolazione apprezzabile in termini di trasformazione urbanistica, predisponendo i terreni ad accogliere insediamenti non consentiti o non programmati, ferma restando la punibilità nel caso di lavori che determinino un mero mutamento di destinazione d'uso di edifici già esistenti, da cui derivi la necessità di nuovi interventi di urbanizzazione.

Cass. pen., Sez. III, 21/05/2013, n. 26942

 

Può configurare il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d'uso di un complesso alberghiero, realizzata attraverso la vendita di singole unità immobiliari a privati, allorchè (indipendentemente dal regime proprietario della struttura) non sussiste una organizzazione imprenditoriale preposta alla gestione dei servizi comuni ed alla concessione in locazione dei singoli appartamenti compravenduti secondo le regole comuni del contratto di albergo, atteso che - in tali ipotesi - le singole unità perdono la loro originaria destinazione d'uso alberghiera, per assumere quella residenziale.

Cass. pen., Sez. III, 16/05/2013, n. 38001

 

In materia edilizia, è configurabile la lottizzazione abusiva materiale, anche solo mediante modifica della destinazione d'uso di edifici già esistenti, quando risulti alterato il complessivo assetto del territorio comunale attuato mediante lo strumento urbanistico al quale è affidata la pianificazione delle diverse destinazioni d'uso del territorio e l'assegnazione a ciascuna di esse di determinate quantità e qualità di servizi.

Cons. Stato, Sez. IV, 20 novembre 2012, n. 5883

 

La lottizzazione abusiva presuppone opere (c.d. lottizzazione materiale) o iniziative giuridiche (c.d. lottizzazione cartolare) che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni urbanistiche. Al fine di valutare un'ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. materiale, appare necessaria una visione d'insieme dei lavori, ossia una verifica nel suo complesso dell'attività edilizia realizzata, atteso che potrebbero anche ricorrere modifiche rispetto all'attività assentita idonee a conferire un diverso assetto al territorio comunale oggetto di trasformazione Proprio in quanto sussiste lottizzazione abusiva in tutti i casi in cui si realizza un'abusiva interferenza con la programmazione del territorio, deve rilevarsi che la verifica dell'attività edilizia realizzata nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della destinazione all'uso del territorio autoritativamente impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate incidano esclusivamente sulla destinazione d'uso dei manufatti realizzati

Cons. Stato, Sez. IV, 07-06-2012, n. 3381

 

La trasformazione di un sottotetto in locale abitabile non é, di per sé, idonea ad integrare il reato di lottizzazione abusiva nel caso in cui l'edificio sia destinato ad uso residenziale ed ubicato in zona per la quale risultano previsti interventi di urbanizzazione, non rilevando in senso contrario la mera trasformazione ad uso abitativo delle superfici costituenti sottotetto dell'immobile, in quanto attività inidonea a conferire un diverso assetto ad una porzione del territorio rispetto alla pianificazione originariamente prevista, né rendendo tale attività necessaria la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione.

Cass. pen., Sez. III, 08-11-2012, n. 45732

 

La modifica di destinazione d'uso di una struttura alberghiera in complesso residenziale realizzata attraverso la parcellizzazione dell'immobile in numerosi alloggi suscettibili di essere occupati stabilmente configura il reato di lottizzazione abusiva pur laddove l'area sia urbanizzata e gli strumenti urbanistici generali consentano una utilizzabilità alternativa di tipo alberghiero e residenziale, salvo che le opere già esistenti siano sufficienti non solo a soddisfare i bisogni degli abitanti già insediati ma anche di quelli da insediare.

Cass. pen., Sez. III, 06-06-2012, n. 27289

 

E' astrattamente configurabile il reato di lottizzazione abusiva in relazione alla realizzazione, in un fabbricato condominiale, di nove unità immobiliari per civile abitazione, ottenuta mediante il mutamento di destinazione d'uso dello stesso (da ufficio, ad abitativo), posto che il concetto di "opere o atti giuridici che comportino trasformazione edilizia od urbanistica dei terreni" di cui alla descrizione normativa dell'illecito, va inteso nel senso logico di conferimento di un diverso assetto ad una porzione del territorio rispetto alla pianificazione urbana prevista.

Cass. pen., Sez. III, 18-05-2011, n. 36294

 

E' astrattamente configurabile il reato di lottizzazione abusiva in relazione alla realizzazione, in un fabbricato condominiale, di nove unità immobiliari per civile abitazione, ottenuta mediante il mutamento di destinazione d'uso dello stesso (da ufficio, ad abitativo), posto che il concetto di "opere o atti giuridici che comportino trasformazione edilizia od urbanistica dei terreni" di cui alla descrizione normativa dell'illecito, va inteso nel senso logico di conferimento di un diverso assetto ad una porzione del territorio rispetto alla pianificazione urbana prevista: ai fini della verifica di sussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti cautelari reali, ogni considerazione attinente l'entità della trasformazione e gli effetti di ricaduta della stessa sul carico urbanistico (asseritamente modesti) possono semmai riguardare il requisito cautelare del "periculum in mora".

Cass. pen., Sez. III, 18-05-2011, n. 36294

 

3.3. Negoziale o cartolare

Perché si configuri una lottizzazione abusiva negoziale ai sensi dell'art. 18 comma 1, l. 28 febbraio 1985 n. 47, occorre che al frazionamento e vendita di terreni si accompagnino alcuni elementi indiziari dell'intento lottizzatorio (caratteristiche, numero e ubicazione dei lotti; previsione di strade da adibire ad accesso pedonale e veicolare ai lotti; professione non agricola degli acquirenti; vicinanza di urbanizzazioni, ecc.). E' comunque irrilevante la natura agricola del terreno e l'inserimento nel contratto di compravendita dell'inedificabilità del terreno alla stregua del p.r.g.

T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 02-11-1998, n. 377

 

3.3.1. Funzione

La punibilità della lottizzazione negoziale assolve alla esigenza di anticipare la soglia di tutelabilità del bene-interesse protetto dalla norma, quando ancora esso non è stato oggetto di modificazione materiale, sì da consentire all'Amministrazione di intervenire e di potere esercitare i poteri di vigilanza funzionali alla garanzia di assicurare un corretto ed ordinato uso del territorio, ancora prima che vengano posti in essere concreti atti di trasformazione del territorio medesimo ed evitare che il territorio rischi così di essere trasformato in modo irreversibile. In tal modo, attraverso la sanzionabilità della c.d. lottizzazione negoziale, a differenza di quanto avviene nelle altre tipologie di abuso edilizio, si viene ad anticipare la soglia minima di punibilità dell'illecito, ritenendo integrata la lesione al bene tutelato dalla norma anche in presenza di un'attività solo giuridica ma potenzialmente preordinata alla manomissione del territorio, e suscettibile di precludere la strada della pianificazione urbanistica. Tale esigenza di intervento si è imposta all'attenzione prima dei giudici e poi del legislatore, proprio in considerazione delle peculiarità della lottizzazione giuridica che può anche restare in stato di quiescenza per lungo tempo, ben potendo i proprietari dei singoli lotti decidere di attendere il momento più opportuno per ottenere il rilascio della concessione edilizia per edificare.

T.A.R. Napoli (Campania), Sez. II, 09/09/2011, n. 4357

 

3.3.2. Quadro indiziario

 

Per aversi illecita lottizzazione "negoziale" o "indiziaria", è necessaria un'attività che non sia solo univocamente diretta alla deroga di prescrizioni urbanistiche, ma sia altresì idonea, per le forme negoziali prescelte, ad incidere sull'assetto urbanistico; ne consegue che essa non può rinvenirsi nel mero scorporo di un appezzamento minore da uno maggiore, pur con la previsione del futuro e sperato inserimento nell'urbanizzazione di cui risulti pendente l'approvazione, perché la direzione della volontà a porre in essere una condotta potenzialmente lesiva (vendita di più lotti) deve essere indagata nelle sue manifestazioni concrete e nel suo carattere univoco.

Cass. pen., Sez. VI, 15/11/2013, n. 25772

 

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del presupposto di cui all'art. 30, d.P.R. n. 380 del 2001, non è sufficiente il mero riscontro del frazionamento di un terreno collegato a plurime vendite, ma sussiste anche la necessità di acquisire un sufficiente quadro indiziario dal quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti, giustificandosi l'adozione del provvedimento repressivo anche a fronte della dimostrazione della sussistenza di almeno uno degli elementi precisi e univoci sopra detti (nel caso di specie, è mancata qualsiasi autonoma valutazione riguardo alla sussistenza di elementi indiziari da parte degli Uffici Comunali; infatti, nel provvedimento impugnato non era contenuta alcuna considerazione circa la consistenza dei lotti e lo stato dei terreni, né si riferisce nel medesimo alcunché circa la creazione di opere di urbanizzazione e viabilità interna, solo genericamente indicate, trattandosi pertanto di circostanze inidonee a sorreggere la legittimità dell'atto).

T.A.R. Napoli (Campania), Sez. VIII, 07/11/2013, n. 4950

 

Ai sensi dell'art. 30, t.u. 6 giugno 2001, n. 380, si ha lottizzazione abusiva quando il frazionamento dei terreni in lotti per le relative caratteristiche (numero, dimensioni, natura del terreno, ubicazione, presenza di opere di urbanizzazione) riveli in modo non equivoco la destinazione d'uso a scopo edificatorio dello stesso.

Cons. Stato, Sez. IV, 21/08/2013, n. 4200

 

La lottizzazione cartolare necessita di un rigoroso quadro probatorio quanto al suo accertamento, a fronte delle pesanti conseguenze sanzionatorie previste, consistenti in primo luogo nella perdita dei relativi beni, pena il contrasto dell'istituto con le norme di rango costituzionale e di fonte internazionale poste a tutela del diritto di proprietà, quali quelle principalmente contenute nell'art.42 Cost. e nell'art.1 del primo protocollo aggiuntivo alla C.E.D.U..

T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 03-05-2013, n. 720

 

La lottizzazione abusiva c.d. cartolare è configurabile nel caso in cui la trasformazione urbanistica o edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni urbanistiche si verifichi quando la stessa venga predisposta mediante il frazionamento e la vendita o atti equivalenti del terreno in lotti i quali, per le loro caratteristiche (come la dimensione in relazione alla natura del terreno ed alla sua destinazione sulla base degli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione) denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio; pertanto, l'elemento oggettivo della fattispecie è costituito dal frazionamento di mappali seguito necessariamente da atti di vendita, o da atti ad essi equiparati, sicché in mancanza di detti atti non si configura una lottizzazione abusiva, essendo l'attività negoziale presa in considerazione dalla norma quale strumento di perseguimento dell'intento lottizzatorio e, quindi, come indice della sussistenza di siffatto intento, il quale deve però trovare conferma anche in altre circostanze, che rendano evidente la non equivocità della destinazione a scopo edificatorio sia del frazionamento, sia della vendita mediante la creazione di lotti sufficienti per la costruzione di un singolo edificio, richiedendosi la sussistenza di indici di significato inequivoco, quali le dimensioni e il numero dei lotti, la natura del terreno, l'eventuale revisione di opere di urbanizzazione, la loro destinazione a scopo edificatorio.

T.A.R. Latina, 25 marzo 2013, n. 270

 

In caso di frazionamento cartolare, sebbene l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 30, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 comporti la ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti, è tuttavia sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche solo da alcuni degli indizi o anche da un solo indizio; di conseguenza, anche il mero frazionamento di un unico fondo già destinato ad uso agricolo, individuato in precedenza da un unico mappale, in lotti di dimensioni tali da non consentire il permanere di un’effettiva destinazione agricola, configura una fattispecie di lottizzazione abusiva negoziale

T.A.R. Potenza (Basilicata), Sez. I, 10/01/2013, n.12

 

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del presupposto di cui all'art. 18 della l. n. 47/1985 (lottizzazione abusiva) non è sufficiente il mero riscontro del frazionamento di un terreno collegato a plurime vendite, ma sussiste anche la necessità di acquisire un sufficiente quadro indiziario dal quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti, giustificandosi l'adozione del provvedimento repressivo anche a fronte della dimostrazione della sussistenza di almeno uno degli elementi precisi e univoci sopraddetti

Cons. Stato, Sez. III, 11-09-2012, n. 4801

 

Nel caso della cosiddetta lottizzazione cartolare, consistente nella sola vendita di terreni, senza la realizzazione di manufatti, l'intento di lottizzare deve essere accertato univocamente

Cons. Stato, Sez. V, 21-11-2012, n. 5896

 

L'ipotesi di lottizzazione abusiva è ravvisabile solamente quando sussistono elementi precisi ed univoci da cui possa ricavarsi oggettivamente l'intento di asservire all'edificazione un'area non urbanizzata. Pertanto, ai fini dell'accertamento della sussistenza del presupposto di cui all'art. 18 1. n. 47 del 1985, non è sufficiente il mero riscontro del frazionamento di un terreno collegato a plurime vendite, ma sussiste anche la necessità di acquisire un sufficiente quadro indiziario dal quale sia possibile desumere, in maniera non equivoca, la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti. In particolare, la cd. lottizzazione negoziale, quanto al frazionamento contrattuale di un vasto terreno con la creazione di lotti sufficienti per la costruzione di un singolo edificio, può concretizzare in astratto già di per se il fenomeno della lottizzazione abusiva, purché si possa desumere in modo non equivoco dalle dimensioni e dal numero dei lotti, dalla natura del terreno, dall'eventuale revisione di opere di urbanizzazione e dalla loro destinazione a scopo edificatorio.

Cons. Stato, Sez. V, 03/08/2012, n. 4429

 

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del presupposto di cui all'art. 18 della l. n. 47/1985 (descrivente le caratteristiche della lottizzazione abusiva) non è sufficiente il mero riscontro del frazionamento di un terreno collegato a plurime vendite, ma sussiste anche la necessità di acquisire un sufficiente quadro indiziario dal quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti

Cons. Stato, Sez. V, 12-03-2012, n. 1374

 

La lottizzazione abusiva c.d. cartolare (o negoziale o formale) prescinde dalla prova di qualsiasi intento di lottizzare abusivamente e rileva, invece, obiettivamente per i soli fatti del frazionamento e della vendita in lotti di un'area, purché questi lotti per le loro dimensioni, per la natura del terreno, per il numero, per la eventuale previsione di opere di urbanizzazione e in rapporto ad altri elementi riferiti agli acquirenti evidenzino, in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio degli stessi.

Cons. Stato, Sez. IV, 11-10-2006, n. 6060

 

L'art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47, operando un'integrazione dei due orientamenti giurisprudenziali contrapposti, ha accolto una nozione di condotta lottizzatoria abusiva articolata contestualmente, oltre che in senso materiale, anche in senso formale; il legislatore non ha però mancato di ricollegare l'elemento formale, costituito dall'atto o dagli atti di vendita frazionata alla necessaria compresenza di elementi indiziari caratterizzanti l'intento lottizzatorio degli stessi atti, negoziali, dai quali è dato desumere il disegno di conferire all'area, per la prima volta, un assetto urbanizzato: trattasi di presunzioni semplici che, oltre ad avere le caratteristiche necessarie della gravità, della precisione e della concordanza, ammettono la prova contraria con esclusione, quindi, di qualsiasi criterio di valutazione automatica.

T.A.R. Lazio, Sez. II, 31 ottobre 1995, n. 1657

 

3.3.3. Atti equivalenti alla vendita

La lottizzazione abusiva cartolare può essere esclusa esclusivamente per i casi, eccezionalmente previsti dal comma 10 dell'art. 30, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, di divisioni ereditarie, donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta, testamenti, nonché di atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù. Di conseguenza, non rientrando tra queste ipotesi, integrano una lottizzazione abusiva il frazionamento di terreni agricoli e la conseguente cessione frazionata di terreni in conto liquidazione delle quote societarie posta in essere in occasione dello scioglimento della società titolare dei terreni agricoli medesimi.

Cons. Stato, Sez. IV, 01/07/2013, n. 3534

 

Basta un atto equivalente alla vendita per far scattare la lottizzazione abusiva nel caso di frazionamento del terreno in una zona dove è vietata la modifica dello stato dei luoghi configurandosi l’ipotesi “negoziale” del reato laddove all’acquisto di una quota societaria corrisponde in realtà l’assegnazione di una piazzola per roulotte o caravan: si tratta infatti di un espediente che punta a aggirare i divieti posti a tutela dell’ambiente.

Cass. pen., Sez. III, 14 luglio 2010, n. 35968

 

Integra il reato di lottizzazione abusiva l'artificiosa suddivisione dell'attività edificatoria complessiva, attuata mediante il conseguimento di titoli abilitativi per le singole opere edilizie che concorrono a realizzarla, in quanto, ai fini dell'individuazione del titolo abilitativo necessario per la sua realizzazione, l'intervento edilizio deve essere considerato unitariamente nel suo complesso, senza possibilità di scindere e considerare separatamente le sue componenti. (Nella specie gli interventi edilizi, assentiti da d.i.a. preventiva, consistevano nella realizzazione di fognature ed impianti di distribuzione elettrica ed idrica, in realtà costituenti opere di urbanizzazione primaria necessitanti del permesso di costruire poiché rientranti nel concetto di nuove costruzioni).

Cass. pen., Sez. III, 16 marzo 2010, n. 20363

 

Il reato di lottizzazione abusiva è configurabile non soltanto nel caso in cui oggetto della condotta illecita siano terreni illegittimamente frazionati, ma anche nel caso in cui si tratti di edifici già costruiti, in quanto l'alienazione frazionata dei singoli immobili, per il principio dell'accessione, è intimamente connessa al frazionamento in lotti del terreno su cui tali immobili sono stati edificati. (In motivazione la Corte ha precisato che tale esegesi non viola il divieto di analogia "in malam partem", ma è frutto di un'interpretazione logicamente estensiva dell'art. 30, d.P.R. n. 380 del 2001).

Cass. pen., Sez. III, 13 luglio 2009, n. 39078

 

Lo stravolgimento del permesso di costruire e della relativa autorizzazione lottizzatoria mediante la realizzazione di edifici che per le loro caratteristiche, numero di unite abitative o altro non siano più riferibili a quelli approvati costituisce fatto idoneo ad integrare la fattispecie della lottizzazione senza la prescritta autorizzazione (nella fattispecie è stata accertata una consistente alterazione planovolumetrica degli interventi realizzati).

Trib. Savona 23 giugno 2009

 

Integra il reato di lottizzazione abusiva cosiddetta "negoziale", non soltanto la vendita di un terreno frazionato in lotti, ma anche la vendita di quote di un terreno indiviso mediante un unico atto di trasferimento a più acquirenti, così da imporre al suolo un equivalente assetto proprietario, purché ne risulti inequivocamente da elementi indiziari la destinazione a scopo edificatorio.

Cass. pen., Sez. III, 26 ottobre 2007, n. 6080

 

Ai fini della integrazione del reato di lottizzazione abusiva negoziale, il frazionamento di un terreno, da intendersi in modo atecnico, riferendosi a qualsiasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti di un'area di più ampia estensione, comunque predisposta od attuata, attribuendone la disponibilità a terzi al fine di realizzare una non consentita trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso.

Cass. pen., Sez. III, 26 ottobre 2007, n. 6080

 

In tema di reati edilizi, un contratto preliminare di vendita può autonomamente dar luogo ad un'ipotesi di lottizzazione abusiva.

Cass. pen., Sez. IV, 26 giugno 2007, n. 35701

 

In materia edilizia, configura il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d'uso di immobili oggetto di un piano di lottizzazione attraverso il frazionamento di un complesso immobiliare, di modo che le singole unità perdano l'originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale, atteso che tale modificazione si pone in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha altresì affermato che la lottizzazione abusiva è rilevabile dalla stipula di contratti preliminari di compravendita, come quelli aventi ad oggetto unità abitative destinate a residenza privata e facenti parte di un complesso originariamente autorizzato per lo svolgimento di attività alberghiere).

Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2007, n. 13687

 

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 l. 28 febbraio 1985 n. 47, è sussumibile nello schema della lottizzazione cartolare o negoziale la stipulazione di ventitré contratti preliminari c.d. complessi o ad effetti anticipati, con i quali il soggetto alienante si è obbligato a vendere altrettante porzioni di un terreno di oltre seimila metri quadrati, stante l'estensione del terreno, il numero e il carattere non episodico della vendita dei lotti e l'effettiva utilizzazione edificatoria dei lotti promessi in vendita, ancorché avvenuta ad opera degli acquirenti dei terreni.

T.A.R. Sicilia, Sez. II, 4 aprile 2003, n. 438

 

3.3.4. Divisioni ereditarie

 

La lottizzazione abusiva cartolare può essere esclusa esclusivamente per i casi, eccezionalmente previsti dal comma 10 dell'art. 30, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, di divisioni ereditarie, donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta, testamenti, nonché di atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.

Cons. Stato, Sez. IV, 01/07/2013, n. 3534

 

La lottizzazione abusiva cartolare può essere esclusa, ai sensi dell'art. 30 comma 10, d.P.R. n. 380 del 2001, solamente per i casi concernenti le divisioni ereditarie, le donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed i testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù, mentre, al di fuori delle predette ipotesi, tutti gli altri frazionamenti di terreni agricoli integrano comunque una lottizzazione abusiva e non possono essere invocati come causa di esclusione dell'abuso lottizzatorio, sussistendo sempre una fattispecie di lottizzazione abusiva laddove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, inizialmente prevista dall'art. 28, l. urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e poi confermata da tutta la legislazione statale e regionale in tema di pianificazione attuativa.

T.A.R. Napoli (Campania), Sez. II, 22/11/2013, n. 5336

 

La lottizzazione abusiva cartolare (che ricorre quando il frazionamento dei terreni in lotti riveli in modo non equivoco la destinazione d'uso a scopo edificatorio dello stesso) può configurarsi anche nel caso di divisione ereditaria, ove la volontà degli eredi di destinare l'area agricola ad edificazione emerga in modo non equivoco dalla complessiva considerazione della situazione (nella specie, hanno fatto deporre in tal senso i seguenti elementi: l'ubicazione del terreno; la presenza di opere di urbanizzazione; l'accesso diretto da una strada pubblica; il frazionamento di un area agricola posta in zona sottoposta a vincolo paesaggistico; il numero degli eredi inferiore al numero dei lotti realizzati; le dimensioni dei lotti in misura inferiore al minimo consentito dal p.r.g. per la zona di destinazione), restando irrilevante la notizia relativa all'archiviazione disposta dal magistrato penale circa i medesimi fatti. Di conseguenza sono legittimi i provvedimenti amministrativi di sospensione della lottizzazione ed acquisizione gratuita dell'area a patrimonio comunale.

Cons. Stato, Sez. IV, 18-09-2012, n. 4947

 

La lottizzazione abusiva "cartolare" può configurarsi anche in caso di divisione ereditaria, in quanto la disposizione dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) (ai sensi della quale le disposizioni in tema di lottizzazione abusiva non si applicano, tra l'altro, alle divisioni ereditarie), non va intesa nel senso di escludere in modo assoluto la configurabilità di una lottizzazione cartolare in presenza di un atto di divisione ereditaria, bensì quale esclusione, in tale ipotesi, degli indici di sintomaticità della lottizzazione, atteso che l'intento lottizzatorio, che non può desumersi dal semplice frazionamento, può essere ricavato da un "quid pluris" che evidenzi la volontà di lottizzare.

Cass. pen., Sez. III, 20-09-2011, n. 618

 

Nelle previsioni legislative dell'art. 30, comma 2 e 10, D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, la "divisione ereditaria" in quanto tale non integra un'ipotesi di lottizzazione abusiva ed è sottratta, pertanto, all'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica. Diversa ipotesi, invece, è quella della vendita, effettuata in un arco temporale assai prossimo, di lotti individuati a seguito di divisione ereditaria e palesemente destinati a scopo edificatorio.

Cass. pen., Sez. III, 18/05/2006, n. 23154

 

La lottizzazione abusiva cartolare può configurarsi anche in caso di divisione ereditaria, in quanto la disposizione dell'art. 30 comma 1 d.P.R. n. 380 del 2001, ai sensi della quale le disposizioni in tema di lottizzazione abusiva non si applicano, tra l'altro, alle divisioni ereditarie, non va intesa nel senso di escludere in modo assoluto la configurabilità di una lottizzazione cartolare in presenza di un atto di divisione ereditaria, bensì quale esclusione in tale ipotesi degli indici di sintomaticità della lottizzazione, atteso che l'intento lottizzatorio, che non può desumersi dal semplice frazionamento, può essere ricavato da un quid pluris che evidenzi la volontà di lottizzare.

Cass. pen., Sez. III, 28/09/2005, n. 38632

 

3.3.5. Casi di esclusione

 

La vendita di una porzione di terreno edificabile, facente parte di un fondo di maggiore estensione di proprietà del venditore, non implica di per sé la realizzazione da parte di quest'ultimo di una lottizzazione soggetta a preventiva autorizzazione, ricorrendo tale ipotesi soltanto quando il frazionamento di un terreno edificabile si accompagni alla predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per una pluralità di insediamenti. In difetto di tale presupposto la vendita di una porzione di area edificabile non può essere ricondotta nell'ambito di applicazione della citata norma. Sicché non configura l'ipotesi di lottizzazione abusiva, né di conseguenza è nulla per illiceità della relativa causa, la vendita di parte di un fondo che, ancorché analoga ad altri atti di disposizione di ulteriori frazioni dello stesso, non faccia riferimento né preveda infrastrutture di urbanizzazione.

Cass. civ., Sez. II, 25/06/2013, n. 15991

 

La trasformazione di un sottotetto in locale abitabile non é, di per sé, idonea ad integrare il reato di lottizzazione abusiva nel caso in cui l'edificio sia destinato ad uso residenziale ed ubicato in zona per la quale risultano previsti interventi di urbanizzazione, non rilevando in senso contrario la mera trasformazione ad uso abitativo delle superfici costituenti sottotetto dell'immobile, in quanto attività inidonea a conferire un diverso assetto ad una porzione del territorio rispetto alla pianificazione originariamente prevista, né rendendo tale attività necessaria la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione.

Cass. pen., Sez. III, 08-11-2012, n. 45732

 

Non integra il reato di lottizzazione abusiva il frazionamento di un terreno agricolo in più lotti espressamente destinati dal venditore alla coltivazione e di fatto adibiti dagli acquirenti a tale finalità, trattandosi di attività che non costituisce mutamento della destinazione d'uso o trasformazione del territorio in senso urbanistico-edilizio rilevante ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Cass. pen., Sez. III, 11-07-2012, n. 38505.

 

Ai fini del divieto ex art. 30 del testo unico in materia edilizia, la lottizzazione "negoziale" o "indiziaria", cosiddetta per la necessità di ricercare la volontà di eludere le prescrizioni degli strumenti urbanistici, si configura solo quando il negozio sia accompagnato da un'ulteriore attività diretta all'inveramento dello scopo elusivo; non è sufficiente, quindi, lo scorporo di un appezzamento minore da uno maggiore, seppure nella previsione della destinazione edificatoria del lotto, perché la direzione della volontà verso una condotta potenzialmente lesiva deve essere indagata nelle sue manifestazioni concrete e nel suo carattere univoco. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato nullo il preliminare di vendita di un appezzamento scorporato da un terreno di maggiori dimensioni, non risultando elementi sintomatici dell'idoneità della promessa vendita ad incidere sull'assetto urbanistico)

Cass. pen., Sez. II, 28/03/2012, n. 4984

 

La lottizzazione cd. cartolare si verifica quando la trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno venga predisposta mediante il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti i quali, per le loro caratteristiche, come la dimensione in relazione alla natura del terreno ed alla sua destinazione sulla base degli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio; ne discende che l'elemento oggettivo della fattispecie è costituito dal frazionamento di mappali seguito necessariamente da atti di vendita, o da atti ad essi equiparati, sicché in mancanza di detti atti non è possibile contestare legittimamente la lottizzazione abusiva de qua. Infatti, l'attività negoziale è presa in considerazione dalla norma quale strumento di perseguimento dell'intento lottizzatorio e, quindi, come indice della sussistenza di siffatto intento, il quale deve però trovare conferma anche in altre circostanze, che rendano evidente la non equivocità della destinazione a scopo edificatorio sia del frazionamento, sia della vendita.

T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 14-08-2012, n. 647

 

3.4. Mista

 

La lottizzazione abusiva si presenta sotto tre distinte tipologie: c.d. materiale qualora la trasformazione urbanistica o edilizia sia stata operata mediante la realizzazione di opere poste in essere in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque, stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; c.d. giuridica o cartolare qualora la trasformazione venga realizzata non mediante un'attività materiale, ma giuridica ovverosia con atti di frazionamento e vendita o atti equivalenti che denunciano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio dei terreni; c.d. mista, qualora la finalità della trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni non autorizzata o violativa di norme di legge o strumentali urbanistici venga perseguita con un intreccio di attività materiale e giuridica.

T.A.R. Potenza (Basilicata), Sez. I, 08/11/2012, n. 481

 

La lottizzazione abusiva - sia essa materiale, negoziale o mista - è da escludersi dall'ambito di applicazione della disciplina del condono; invero, tutti i provvedimenti in materia di sanatoria edilizia operano nell'ambito di uno schema procedimentale che prevede interventi, adempimenti e termini specificamente modellati sulla fattispecie della costruzione priva di titolo abilitativo, che non può essere trasposta "sic et simpliciter" alla diversa fattispecie delle costruzioni e delle altre opere realizzate in comprensori abusivamente frazionati, attesa la particolare rilevanza del vulnus arrecato al corretto assetto urbanistico del territorio; ed infatti, gli interessi alla cui tutela i relativi procedimenti sono destinati - quello relativo alla contestata lottizzazione ed i procedimenti pendenti in presenza di domande di sanatoria - sono del tutto distinti, poiché il procedimento di lottizzazione è riferibile alla tutela e conservazione delle destinazioni pubblicisticamente impresse dagli strumenti urbanistici ad un determinato terreno, che non tollerano di essere vanificate per illecite finalità di edificazione, mentre gli altri sono destinati a far conseguire la sanatoria a singole opere necessitanti di idoneo titolo abilitativo per la loro realizzazione; in tale ottica, si è costantemente ritenuto che i manufatti abusivamente eseguiti nell'ambito dell'attività lottizzatoria possono essere recuperati alla legalità solo in presenza delle condizioni che legittimano l'approvazione di un piano di lottizzazione, attraverso il meccanismo previsto dagli art. 29 e 35, comma 13, della l. n. 47 del 1985, quindi, previa adozione di una variante allo strumento urbanistico generale.

T.A.R. Napoli (Campania), Sez. II, 27/08/2010, n. 17263

 

Il reato di lottizzazione abusiva mista si può ben configurare laddove sussiste comunque un intreccio di atti giuridici e materiali comunque finalizzati ed idonei a snaturare la programmazione dell’uso del territorio stesso quale delineata dallo strumento urbanistico generale delineata dagli strumenti urbanistici. Pertanto il frazionamento abusivo può essere integrato attraverso qualsiasi forma «fattuale», anche se non «catastale». Infatti alla quota di partecipazione versata dal socio alla compagine, nella specie, corrisponde l’assegnazione della piazzola in una zona dove non possono essere rilasciati permessi di costruire.

Cass. pen., Sez. III, 14 luglio 2010, n. 35968

 

4. Soggetti responsabili

 

La fattispecie della lottizzazione abusiva non è esclusa dalla circostanza che l'attività lottizzatoria fosse già stata intrapresa dal precedente proprietario del fondo, atteso che l'eventuale abuso commesso dal precedente proprietario non esclude l'abuso ad opera dell'attuale.

Cons. Stato, Sez. IV, 11-10-2006, n. 6060

 

4.1. Terzi acquirenti o subacquirenti

Per quanto attiene al reato di lottizzazione abusiva occorre distinguere la posizione di coloro che hanno dato corso alla lottizzazione (venditore-lottizzatore) e quella di coloro che hanno successivamente partecipato come acquirenti di specifici lotti. Mentre per i primi sussistono profili di responsabilità che discendono dalle condotte poste in essere dai singoli acquirenti, così che la permanenza del reato per il venditore-lottizzatore cessa solo col cessare delle ultime condotte altrui o con il verificarsi di interventi esterni che incidono sul reato (sequestro preventivo; intervento dell'ente territoriale competente), per i secondi, che non hanno dato causa alla lottizzazione nei termini fissati dall'art. 41 c.p., occorre di regola guardare alle condotte poste in essere dal singolo acquirente con riferimento al proprio lotto.

Cass. pen., Sez. III, 20 marzo 2012, n. 20671

 

Nella lottizzazione abusiva "negoziale", l'acquirente dell'immobile non può considerarsi, solo per tale sua qualità, terzo estraneo al reato, essendo al contrario ravvisabile la sua cooperazione nel reato con l'adesione, anche non preordinata o concordata, al disegno criminoso del venditore, posta in essere anche solo attraverso la violazione (deliberata o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza in ordine alla legittimità dell'acquisto che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 cost.

Cass. pen., Sez. III, 27 aprile 2011, n. 21853

 

Il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato, pur partecipando materialmente con il proprio atto di acquisto al reato di lottizzazione abusiva, può subirne la confisca solo nel caso in cui sia ravvisabile una condotta quantomeno colposa in ordine al carattere abusivo della lottizzazione negoziale e/o materiale.

Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 2009, n. 42178

 

4.1.1. Concorso di persone

In tema di lottizzazione abusiva, e segnatamente di concorso di persone in tale contravvenzione edilizia, essa può assumere una molteplicità di forme in concreto, potendo essere posta in essere da una pluralità di soggetti i quali, in base ai principi che regolano la compartecipazione criminosa, possono contribuire alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva. Ciò che rileva è che ogni concorrente nel reato de quo apporti un contributo causale alla verificazione dell'illecito, sia pure svolgendo ruoli diversi, ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva, e senza che sussista alcuna necessità di un accordo preventivo.

Cass. pen., Sez. III, 16/07/2013, n. 37383

 

Il reato di lottizzazione abusiva, nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alle verificazioni dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo. La lottizzazione abusiva negoziale - in particolare - ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale.

Cass. pen., Sez. III 22/04/2010, n. 34882

 

Nell'ipotesi di lottizzazione abusiva, sussiste il concorso di persone nel reato anche in assenza di un accordo preventivo diretto alla commissione del reato; il terzo acquirente, infatti, non può essere ritenuto estraneo allo stesso in virtù di questa sua posizione, essendo comunque tenuto, in attuazione della solidarietà sociale di cui all'art. 2 cost., ad adempiere ai doveri di informazione e conoscenza in relazione a tutti i profili dell'immobile che intenda acquistare. In mancanza di tale necessaria diligenza, non si può concedere al terzo il dissequestro del bene, in quanto l'utilizzazione dello stesso determinerebbe la prosecuzione del reato o quantomeno protrazione o aggravamento delle sue conseguenze dannose.

Cass. pen., Sez. III, 04/11/2009, n. 3910

 

Chi acquista da una società immobiliare un immobile residenziale, che si scopre poi costruito in zona agricola, risponde di concorso nel reato di lottizzazione abusiva in relazione al quale potrà vedersi sequestrato in via preventiva anche l'immobile. Infatti, chi riveste la qualità di acquirente non può essere considerato terzo estraneo al reato, salvo che non provi di aver agito in buona fede, vale a dire di aver adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento dei doveri d'informazione e conoscenza, senza essersi reso conto di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione.

Cass. pen., Sez. III, 13/07/2009, n. 39078

 

4.1.2. Terzo in buona fede

In tema di lottizzazione abusiva, pur se resta estraneo al relativo procedimento penale, l'acquirente degli immobili, in cui tale reato edilizio si è concretato, non è automaticamente qualificabile come terzo in buona fede rispetto all'attività criminosa; in altri termini, non può, sempre automaticamente, rimanere indenne dalla confisca degli immobili stessi. Infatti, qualora - al momento dell'acquisto e nel periodo delle prodromiche trattative - si comporti in modo imprudente e negligente, con tale condotta l'acquirente si pone in una situazione di inconsapevolezza che apporta un determinante contributo causale all'attività illecita.

Cass. pen., Sez. III, 24/10/2013, n. 51387

 

Nell'illecito lottizzatorio non può ritenersi sussistente la buona fede dell'acquirente per il solo fatto di essersi rivolto ad un notaio, il cui intervento non garantisce una sorta di "ripulitura giuridica" della originaria illegalità dell'immobile abusivo, permettendo che esso resti definitivamente radicato sul territorio, né può consentire all'acquirente di godere di un acquisto dolosamente o colposamente attuato in ordine ad un bene di provenienza illecita ed al costruttore abusivo di conseguire comunque il suo illecito fine di lucro.

Cass. pen., Sez. III, 15-05-2013, n. 32823

 

In tema di reati edilizi, la confisca di un immobile abusivamente lottizzato può essere disposta anche nei confronti del terzo acquirente, qualora nei suoi confronti siano riscontrabili quantomeno profili di colpa per non aver assunto le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici. (Fattispecie nella quale la buona fede dell'acquirente è stata desunta dal prolungato comportamento omissivo della p.a., dall'esistenza di una prassi favorevole attestata dal notaio rogante e dall'assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo dei venditori degli immobili).

Cass. pen., Sez. III, 06/03/2013, n. 15987

 

La buona fede del terzo acquirente di immobile abusivamente lottizzato, quale presupposto di esclusione di operatività della confisca, non può farsi discendere dal solo fatto dell'avvenuta stipulazione di atto pubblico notarile, essendo indispensabile, per affermare l'esistenza della stessa, l'esame specifico dell'atto traslativo e della documentazione ad essa allegata in una corretta prospettiva di verifica dell'esistenza di un'aspettativa di esattezza giuridica dei provvedimenti amministrativi su cui il privato possa fare affidamento. (In motivazione la Corte ha precisato comunque che incombe sul notaio rogante, che non è esonerato da responsabilità per il solo fatto della trasmissione al Comune dell'atto "sospetto", l'onere di verificare il rispetto delle prescrizioni legislative e di piano).

Cass. pen., Sez. III, 28-02-2013, n. 15981

 

La regolarità dell'acquisto di terreni oggetto di lottizzazione abusiva non dimostra in modo risolutivo la buona fede dei terzi acquirenti, bensì solo la legittimità formale del contratto di acquisto sotto il profilo civilistico. A dover essere provata è l'assenza di colpa - imprudenza o negligenza - secondo quanto richiesto all'uomo medio.

Cass. pen., Sez.. III, 13/02/2013, n. 19085

 

L'acquirente di immobili o terreni abusivamente lottizzati non può dirsi terzo estraneo rispetto al reato di lottizzazione abusiva, salva la prova di aver agito in buona fede partecipando inconsapevolmente all'illecita operazione lottizzatoria dopo aver adempiuto ai doveri di informazione e conoscenza richiesti dall'ordinaria diligenza. (Nella specie l'acquirente di un camping oggetto di lottizzazione era stato colto dagli agenti accertatori mentre eseguiva lavori in muratura all'interno della struttura, così dimostrando la consapevolezza della perpetrazione dell'illecito e l'intenzione di aggravarne le conseguenze).

Cass. pen., Sez. feriale, 24-07-2012, n. 31921

 

Incombe sul compratore di immobile abusivamente lottizzato l'onere di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto sicché, in mancanza di tale doverosa attenzione, egli si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce comunque un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore.

Cass. pen., Sez. III, 20/01/2012, n. 4089

 

La lottizzazione abusiva negoziale ha carattere generalmente plurisoggettivo; la condotta dell'acquirente non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, ma realizza un determinante contributo causale alla concreta attuazione del suo disegno criminoso; inoltre, per la cooperazione dell'acquirente nel reato, non è necessario un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 cost. L'acquirente, dunque, non può considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, tuttavia può dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione.

Cass. pen., Sez. III, 17 marzo 2009, n. 17865

 

Nel reato di lottizzazione abusiva cosiddetta negoziale, avente ordinariamente natura plurisoggettiva e la cui struttura unitaria è caratterizzata dall'intimo nesso causale che lega le condotte dei vari partecipi, l'acquirente del lotto frazionato non può considerarsi, solo per tale qualità, terzo estraneo, potendo tuttavia il medesimo dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto, cioè, di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione e, in tal modo, di contribuire causalmente alla concreta attuazione del disegno criminoso dell'alienante.

Cass. pen., Sez. III, 17 marzo 2009, n. 17865

 

4.1.3. Subacquirente

Il subacquisto di un immobile o di un terreno abusivamente lottizzato non è di per sé legittimo, potendo dare luogo a un sistema elusivo surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale.

Cass. pen., Sez. III, 21-10-2009, n. 48924

 

La semplice qualità di subacquirente non rende, per ciò solo, legittimo l'acquisto di un terreno o di un immobile oggetto di illecita operazione lottizzatoria, in quanto il subacquisto può costituire un sistema elusivo surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale. Cass. pen., Sez. III, 13-07-2009, n. 39078

 

4.1.4. Erede

L'erede di beni immobili o terreni abusivamente lottizzati, subentrando nella stessa posizione di fatto e di diritto del dante causa, non può ritenersi terzo estraneo rispetto al reato di lottizzazione abusiva. (Fattispecie relativa a richiesta di revoca della confisca).

Cass. pen., Sez. III, 10-10-2012, n. 19959.

 

4.2. Tecnico

Sussiste la responsabilità a titolo di concorso nel reato di lottizzazione abusiva del tecnico comunale che, in funzione di capo della Ripartizione edilizia privata, abbia apposto il visto sulle licenze edilizie, in quanto detta condotta, conferendo una valutazione positiva all'operato dei funzionari all'uopo preposti, si inserisce con efficacia eziologica nella determinazione dell'evento lesivo, costituendo una tappa necessaria nell'iter procedimentale.

Cass. pen., Sez. III, 14-06-2002, n. 30141

 

Il progettista, consapevole dell'abusività dell'intervento, è responsabile del reato di lottizzazione abusiva, in quanto arreca un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso, diretto a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale.

Cass. pen., Sez. III, 12-05-2011, n. 23646

 

Risponde di concorso nel reato di lottizzazione abusiva il tecnico che abbia operato l'ulteriore frazionamento di particelle già frazionate, comprese anch'esse nella maggiore estensione della proprietà originaria, poiché anch'egli si è inserito con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento.

Cass. pen., Sez. III, 13-07-1995, n. 10061

 

Il geometra che per incarico del proprietario di un terreno procede alla sua lottizzazione, in contrasto con i piani urbanistici, svolgendo attività ricognitoria, di picchettamento e frazionamento delle particelle, concorre nel reato di lottizzazione abusiva.

Cass. pen., Sez. III, 30/06/1987

 

4.3. Notaio

La buona fede del terzo acquirente di immobile abusivamente lottizzato, quale presupposto di esclusione di operatività della confisca, non può farsi discendere dal solo fatto dell'avvenuta stipulazione di atto pubblico notarile, essendo indispensabile, per affermare l'esistenza della stessa, l'esame specifico dell'atto traslativo e della documentazione ad essa allegata in una corretta prospettiva di verifica dell'esistenza di un'aspettativa di esattezza giuridica dei provvedimenti amministrativi su cui il privato possa fare affidamento. (In motivazione la Corte ha precisato comunque che incombe sul notaio rogante, che non è esonerato da responsabilità per il solo fatto della trasmissione al Comune dell'atto "sospetto", l'onere di verificare il rispetto delle prescrizioni legislative e di piano).

Cass. pen., Sez. III, 28-02-2013, n. 15981

 

Il notaio potrebbe concorrere alla lottizzazione abusiva sia contribuendo con la propria condotta alla realizzazione dell'evento illecito sia per violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del secondo comma dell'articolo 1176 c.c.. Il notaio, dunque, deve assumere una pregnante funzione di controllo documentale, sussistendo un interesse generale da tutelare oltre quello delle parti costituite. Inoltre, la firma del notaio sull'atto di acquisto di una casa abusiva non basta a provare la buona fede del compratore. La lottizzazione abusiva negoziale ha carattere generalmente plurisoggettivo in quanto confluiscono condotte convergenti e la condotta dell'acquirente inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso. Pertanto, nell'illecito lottizzatorio, non può ritenersi assiomaticamente sussistente la buona fede dell'acquirente per il solo fatto che questi si sia rivolto ad un notaio quale Pubblico Ufficiale rogante.

Cass. pen., Sez. III, 28-02-2013, n. 15981

 

La responsabilità penale del notaio per il concorso nel reato di lottizzazione abusiva deve essere affermata se risulti dalla dimensione strutturale di ogni singolo atto, dal sistema negoziale predisposto per eludere alcune prescrizioni dello strumento urbanistico, dalla stipulazione, diluita nel tempo, di vari atti presso pochi professionisti e da parte degli stessi venditori per lo stesso sito, la cosciente e volontaria partecipazione al reato suindicato.

Cass. pen., Sez. III, 14 dicembre 2000

 

In tema di lottizzazione abusiva sussiste la responsabilità del notaio rogante, a titolo di concorso nel reato di cui all’art. 18 legge 28 febbraio 1985, n. 47, ove risulti la cosciente e volontaria partecipazione alla integrazione del reato in questione, desumibile dalla dimensione complessiva strutturale di ogni singolo atto, dal sistema negoziale predisposto per eludere specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici (quali la minima unità colturale), dalla stipulazione diluita nel tempo di vari atti da parte degli stessi venditori per il medesimo terreno.

Cass. pen., Sez. III, 8 novembre 2000, n. 12989

 

Se è vero che la responsabilità del notaio nel reato di lottizzazione abusiva deve escludersi qualora egli adempia a tutti gli oneri a lui imposti dagli artt. 18 e 21 l. n. 47 del 1985, tale responsabilità può essere tuttavia affermata a titolo di concorso ove - dalla dimensione complessiva strutturale di ogni singolo atto comunione “pro indiviso” anche di numerosi acquirenti, dal sistema negoziale predisposto per eludere alcune prescrizioni dello strumento urbanistico minima unità colturale e dalla stipulazione diluita nel tempo di vari atti presso pochi professionisti, da parte degli stessi venditori, per il medesimo terreno sito in zona territoriale omogenea “E” agricola — risulti la cosciente e volontaria partecipazione al reato in parola, anche tramite consigli tecnici che, per la qualità e le modalità di attuazione, non possono che essere stati forniti da esperti del diritto.

Cass. pen., Sez. III, 8 novembre 2000, n. 12989

 

Il notaio che abbia autenticato le sottoscrizioni delle parti in calce ad una scrittura privata di vendita di una unità immobiliare compresa in un edificio, senza avere ricevuto dalle parti un incarico specifico di assistenza e consulenza, non può essere considerato responsabile di una dichiarazione invalida resa dalla parte relativamente alla rispondenza dello stato di fatto della singola porzione immobiliare alla concessione edilizia relativa all’intero edificio, non estendendosi la fede privilegiata propria dell’atto notarile al contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti, onde non è configurabile alcuna attività obbligatoria di accertamento da parte del notaio, che non ne abbia ricevuto specifico incarico, sulla veridicità delle dichiarazioni stesse e quindi alcuna sua responsabilità per invalidità dell’atto derivante da loro inidoneità.

Cass. civ., Sez. II, 17 giugno 1999, n. 6018

 

L’art. 21 legge 28 febbraio 1985, n. 47, sancisce espressamente i compiti di cui è fatto obbligo al notaio per combattere l’abusivismo delle lottizzazioni, sicché adempiuti i detti obblighi è da escludere ogni possibilità di interpretazione del reato relativo da parte di costui. Difatti il notaio, trasmettendo al sindaco, entro trenta giorni, copia dell’atto rogato, mette in condizioni l’autorità preposta alla vigilanza di intervenire, fino ad acquisire i suoli lottizzati al patrimonio del comune.

Corte cost. 29 dicembre 1989, n. 595

 

5. Accertamento dell’abuso: avviso dell’avvio del procedimento

 

La comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall'art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241, deve essere effettuata anche nella fattispecie delineata dall'art. 30, d. P. R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia), in quanto l'individuazione della fattispecie abusiva presuppone l'accertamento in punto di fatto di una pluralità di elementi, sia per quanto attiene la c.d. lottizzazione materiale, sia per quanto concerne la c.d. lottizzazione formale o cartolare, la cui complessità impone necessariamente la partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento, per consentire loro la proposizione delle opportune osservazioni e deduzioni volte alla corretta individuazione e interpretazione dei fatti e per l'adozione del giusto procedimento. Né osta a tale conclusione la circostanza che il provvedimento, ex art. 18, l. 28 febbraio 1985 n. 47, abbia natura vincolata, atteso che in tal caso l'apporto collaborativo è proprio finalizzato a fare piena luce sui fatti rilevanti e sul loro concreto atteggiarsi, oltre che sul loro corretto apprezzamento da parte della pubblica Amministrazione.

T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 01-02-2013, n. 327

 

L'individuazione della lottizzazione abusiva presuppone l'accertamento di una serie di elementi, accertamento che implica indagini complesse che impongono la necessaria partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento, per cui deve essere consentita ad essi la proposizione delle rispettive osservazioni e deduzioni. Ciò anche se al provvedimento di cui all'art. 18 della l. n. 47/1985 deve comunque riconoscersi una indubbia natura vincolata, atteso che lo stesso deve essere preceduto dal mero accertamento della realtà materiale ed è destinato ad incidere, con funzioni di qualificazione giuridica, su di essa con provvedimenti che potranno poi comportare l'adozione di successivi provvedimenti di acquisizione delle aree lottizzate. In ogni caso non sussistevano palesemente le esigenze di indifferibilità ed urgenza che avrebbero potuto giustificare l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

Cons. Stato, Sez. III, 10-09-2012, n. 4795

 

L'individuazione della lottizzazione abusiva presuppone l'accertamento di una serie di elementi; accertamento che implica indagini complesse che impongono la necessaria partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento, per cui deve essere consentita ad essi la proposizione delle rispettive osservazioni e deduzioni. Ciò anche se al provvedimento di cui all'art. 18 della l. n. 47/1985 deve comunque riconoscersi una indubbia natura vincolata, atteso che lo stesso deve essere preceduto dal mero accertamento della realtà materiale ed è destinato ad incidere, con funzioni di qualificazione giuridica, su di essa con provvedimenti che potranno poi comportare l'adozione di successivi provvedimenti di acquisizione delle aree lottizzate. In ogni caso non sussistevano palesemente le esigenze di indifferibilità ed urgenza che avrebbero potuto giustificare l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento

Cons. Stato, Sez. III, 11-09-2012, n. 4802

 

L'individuazione della lottizzazione abusiva presuppone l'accertamento di una serie di elementi, accertamento che implica indagini complesse che impongono la necessaria partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento, per cui deve essere consentita ad essi la proposizione delle rispettive osservazioni e deduzioni: ciò anche se al provvedimento di cui all'art. 18 della l. n. 47/1985 deve comunque riconoscersi una indubbia natura vincolata, atteso che lo stesso deve essere preceduto dall'accertamento della realtà materiale ed è destinato ad incidere, con funzioni di qualificazione giuridica, su di essa con provvedimenti che potranno poi comportare l'adozione di successivi provvedimenti di acquisizione delle aree lottizzate

Cons. Stato, Sez. V, 12-03-2012, n. 1374

 

La natura vincolata di un provvedimento non esclude la comunicazione di avvio di procedimento ove la vincolatività dello stesso consegua ad un accertamento compiuto in ordine ai fatti storici da verificare e quindi si pone in un momento successivo allo stesso: infatti, la partecipazione del privato consente spesso, nella fase istruttoria, di conoscere elementi e circostanze che in un procedimento di tipo indiziario qual è quello collegato ad una lottizzazione abusiva di tipo formale, evidenziano spesso una certa complessità e margini di valutazione discrezionale dei fatti da parte della pubblica amministrazione sui quali la partecipazione dei soggetti interessati potrebbe fornire una quadro chiarificatore utile ad escludere la sussistenza dell'abuso sospettato e quindi non necessario alcun provvedimento restrittivo.

T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 17 febbraio 2009, n. 256

 

6. Sospensione dei lavori

 

L'ingiunzione a demolire (in aggiunta o in alternativa all'ordine di sospensione) non può essere preclusa dalla pendenza del procedimento volto a sanzionare la lottizzazione abusiva, dal momento che l'ingiunzione stessa rappresenta quel quid pluris ammesso nelle ipotesi di lottizzazione materiale caratterizzate da uno stadio avanzato di realizzazione degli immobili abusivi o dalla ultimazione di una o più opere. Invero, la circostanza, prevista dall'art. 18, comma 8, della legge n. 47/1985, che l'amministrazione è chiamata a procedere alla demolizione una volta acquisito l'immobile, induce ad ammettere nella fase precedente la possibilità per il Comune di ordinare, contestualmente alla sospensione dei lavori, la demolizione degli edifici ultimati, potendo essere appropriato, a fronte dell'ultimazione di uno o più manufatti presenti nel comprensorio, l'ordine di demolire.

T.A.R. Firenze (Toscana), Sez. III, 28/02/2012, n. 392

 

6.1. Necessità dell’avviso dell’avvio del procedimento

Il procedimento di verifica degli elementi che caratterizzano la lottizzazione abusiva - finalizzato sia all'adozione della misura cautelare della sospensione della realizzazione delle opere di lottizzazione e degli atti di disposizione sia, in un secondo momento, all'acquisizione al patrimonio comunale delle aree lottizzate - lungi dall'avere uno sbocco necessitato, a parte la sua incisività e lesività, richiede un accertamento complesso di circostanze di fatto, non contraddistinte da significati unidirezionali, basato su molteplici elementi, al quale i soggetti interessati possono, con le loro osservazioni critiche e deduzioni in punto di fatto, utilmente cooperare, facendo eventualmente anche rilevare circostanze e elementi tali da indurre la Pubblica amministrazione ad orientarsi diversamente e a recedere dalla programmata determinazione; pertanto, il procedimento è illegittimo ove dello stesso non sia stata data comunicazione di avvio ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990. Non osta a tale conclusione la circostanza che il provvedimento ex articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, abbia natura vincolata, atteso che in tal caso l'apporto collaborativo è proprio finalizzato a fare piena luce sui fatti rilevanti e sul loro concreto atteggiarsi (oltre che evidentemente sul loro corretto apprezzamento da parte della pubblica amministrazione).

T.A.R. Catania (Sicilia), Sez. I, 29/09/2011, n. 2370

 

Il provvedimento di sospensione della lottizzazione abusiva di un'area, di cui all'art. 18, l. 28 febbraio 1985 n. 47, ha natura cautelare e carattere sostanzialmente vincolato, con la conseguenza che, per la sua adozione, non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento.

T.A.R. Catanzaro (Calabria), Sez. I, 02/03/2010, n. 264

 

Una finalità necessitata da un'urgenza implicita nel provvedimento di sospensione delle opere di lottizzazione, urbanizzazione, trasformazione urbanistica o di frazionamento di terreno, non consente di assicurare la garanzie proprie della partecipazione dei destinatari ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, la quale semmai viene recuperata in un secondo momento allorché al provvedimento cautelare, insuscettibile di consolidare effetti preclusivi definitivi sulla posizione giuridica dei medesimi destinatari, dovesse seguire un provvedimento inibitorio definitivo, dovendosi di contro affermare la necessità della partecipazione al procedimento dei soggetti interessati ad un concreto atto idoneo a legittimare una confisca di un loro bene.

T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 17 febbraio 2009, n. 256

 

Il procedimento di verifica degli elementi che caratterizzano la lottizzazione abusiva, - finalizzato sia alla adozione della misura cautelare della sospensione della realizzazione delle opere di lottizzazione e degli atti di disposizione sia, in un secondo momento, alla acquisizione al patrimonio comunale delle aree lottizzate - lungi dall'avere uno sbocco necessitato, a parte la sua incisività e lesività, richiede un accertamento complesso di circostanze di fatto, non contraddistinte da significati unidirezionali, basato su molteplici elementi, al quale i soggetti interessati possono, con le loro osservazioni critiche e deduzioni in punto di fatto, utilmente cooperare, facendo eventualmente anche rilevare circostanze e elementi tali da indurre la Pubblica amministrazione ad orientarsi diversamente e a recedere dalla programmata determinazione; pertanto, il procedimento è illegittimo ove dello stesso non sia stata data comunicazione di avvio ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990.

Cons. Stato, Sez. IV, 06 novembre 2008, n. 5500

 

La natura vincolata dell’ordinanza di sospensione della lottizzazione abusiva e di demolizione delle opere abusive realizzate non esclude l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, specie quando i presupposti di fatto sono complessi o esigono apprezzamenti valutativi di non facile od univoca interpretazione, ai quali i privati possono utilmente cooperare.

T.A.R. Bologna (Emilia-Romagna), Sez. II, 30/12/2008, n. 4748

 

6.2. Natura e presupposti

È illegittimo il provvedimento adottato dall'Amministrazione comunale recante la sospensione di opere ritenute preordinate alla lottizzazione abusiva di terreni, qualora carente di qualsiasi autonoma valutazione all'uopo svolta dagli uffici comunali e di qualsivoglia descrizione in merito alla consistenza dei lotti ed allo stato dei terreni, né riferisca alcunché circa la creazione di opere di urbanizzazione, non potendosi certamente ritenere sufficiente la sola generica dedotta esistenza di recinzioni dei lotti e di una strada di collegamento tra essi. In circostanze siffatte deve, invero, rilevarsi che l'Amministrazione Comunale non ha correttamente espresso i suoi poteri conformemente a quanto prescritto dall'art. 18, comma settimo, L. n. 47 del 1985.

Cons. Stato, Sez. V, 21-11-2011, n. 6128

 

L'ordinanza di sospensione ex art. 30, d.P.R. n. 380 del 2001 è atto idoneo, senza che ricorra la necessità di alcun altro provvedimento, a determinare il passaggio della proprietà delle aree in titolarità del patrimonio comunale, in quanto costituisce provvedimento non solo di natura cautelare, ma anche il presupposto formale e sostanziale dell'acquisizione delle aree al patrimonio comunale.

T.A.R. Napoli (Campania), Sez. IV, 04/08/2011, n. 4210

 

Rispetto all'annullamento del permesso di costruire disposto con provvedimento provinciale e fondato sull'espresso presupposto che la costruzione dell'edificio abbia concorso, unitamente a quella di altri edifici, a configurare la fattispecie di lottizzazione abusiva, l'ordinanza di sospensione della lottizzazione si pone come atto dovuto e necessario.

T.A.R. Genova (Liguria), Sez. I, 24/03/2011, n. 446

 

La sospensione dei lavori (con la successiva acquisizione delle aree) prevista, dall'art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001, per una lottizzazione abusiva (soprattutto se cartolare), concretizzandosi in una forma di espropriazione senza indennizzo deve essere necessariamente accertata in modo molto rigoroso e sulla base di una serie di elementi (precisi e concordanti) che devono far ritenere evidente l'intento dei soggetti coinvolti di voler operare la trasformazione edilizia (in assenza dei necessari titoli abilitativi e di pianificazione e programmazione urbanistica) di una parte del territorio comunale.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 01 luglio 2010, n. 16533

 

L'ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 18, l. 28 febbraio 1985 n. 47 costituisce provvedimento non solo di natura cautelare, ma anche il presupposto formale e sostanziale dell'acquisizione delle aree al patrimonio comunale. Ai sensi del citato art. 18, il decorso di novanta giorni dall'adozione dell'ordinanza di sospensione dell'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, senza che il provvedimento sia revocato, comporta l'acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del Comune delle aree lottizzate, con ogni conseguenza di legge, tanto sul piano della doverosità delle successive ordinanze di demolizione, quanto del venir meno della legittimazione e dell'interesse all'impugnazione in capo ai ricorrenti, soggetti ormai privi di qualunque titolo sugli immobili.

T.A.R. Catanzaro (Calabria), Sez. I, 02/03/2010, n. 264

 

L'acquisizione di diritto delle aree abusivamente lottizzate - intervenuta in seguito alla maturazione del termine di 90 giorni prescritto dall'art. 30 comma 8, d.P.R. n. 380 del 2001 - assorbe ex se l'ordine di demolizione, sicché l'impugnativa delle ordinanze di sospensione e rimozione dei lavori è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

T.A.R. Roma (Lazio), Sez. I, 09/10/2009, n. 9859

 

Perché si abbia lottizzazione abusiva cartolare, alla stregua del paradigma ipotizzato dall'art. 18 comma 1, seconda parte l. 28 febbraio 1985 n. 47, non sono sufficienti né il frazionamento né la vendita, ma occorre che le attività giuridiche e/o negoziali abbiano per oggetto lotti che, per le loro caratteristiche (la dimensione in relazione alla natura ed alla destinazione del terreno secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione e l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione), o in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti palesino come evidente e avulsa da ragionevole dubbio la volontà comune di trasformare urbanisticamente i lotti stessi a scopo edificatorio; è, pertanto, illegittimo l'ordine di sospensione lavori ex art. 30 comma 7, d.P.R. n. 380 del 2001 adottato in assenza di ogni intervento edificatorio sul fondo e che si limiti a contestare la mera realizzazione di recinzioni in pali di legno e rete metallica, ed una strada sterrata che raggiunge i fondi, peraltro con modalità di accesso a ciascun lotto compatibili con un uso agricolo dello stesso, come varchi costituiti da un cancelletto, costituito generalmente da assi di legno e rete metallica.

T.A.R. Napoli (Campania), Sez. II, 03/07/2008, n. 6785

 

Nell'ambito della lottizzazione abusiva, l'ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 18 l. 28 febbraio 1985, n. 47 costituisce provvedimento non solo di natura cautelare, ma anche il presupposto formale e sostanziale dell'acquisizione delle aree al patrimonio comunale e differisce pertanto, per natura e per effetti, rispetto alla sospensione di cui all'art. 7 della stessa legge relativa ai lavori di edificazione abusiva.

T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 08 giugno 2007, n. 1536

 

Il Sindaco, allorquando sia stato accertato il compimento di attività lottizzatoria senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 28 della legge n. 1150/1942, è tenuto ad emettere ordinanza di sospensione, che va notificata ai proprietari delle aree e agli eventuali soggetti indicati nell'art. 6, primo comma, della legge n. 47/1985.

T.A.R. Bari (Puglia), Sez. III, 08/06/2007, n. 1536

 

Ai sensi del comma 7 dell'art. 18 L. n. 47/1985, nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 6, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. Secondo il comma successivo, trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 7. La norma in esame, quindi, da un lato attribuisce all'Amministrazione uno strumento cautelare, il potere di sospensione, volto a inibire la prosecuzione dei lavori edilizi eventualmente già iniziati e a impedire atti giuridici di disposizione dei terreni oggetto di lottizzazione; nel contempo, tuttavia, fa salvo un eventuale ripensamento dell'Amministrazione medesima che nei successivi novanta giorni può revocare il provvedimento di sospensione.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV Sent., 13-04-2007, n. 3500

 

L'art. 18 comma 8 l. 28 febbraio 1985 n. 47 pur prevedendo l'immediato divieto di disporre del suolo in conseguenza dell'ordine di sospensione, non esclude affatto che l'interessato possa provvedere direttamente alla demolizione delle opere costituenti la lottizzazione abusiva, e ciò fino alla scadenza del termine previsto per l'acquisizione coattiva degli immobili.

Cons. Stato, Sez. V, 26-03-1996, n. 296

 

7. Sanatoria a regime e condono edilizio. Inammissibilità

 

Il reato di lottizzazione abusiva non è estinguibile né per effetto dell'accertamento di conformità (permesso in sanatoria) di cui agli art. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, né per effetto dei vari condoni edilizi che si sono succeduti nel tempo: non è estinguibile per effetto dell'accertamento di conformità, perché tale possibilità non è ammessa dall'art. 36 citato e peraltro non può sussistere l'accertamento della doppia conformità delle opere eseguite le quali non possono mai considerarsi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione; non è suscettibile di condono edilizio, in quanto le varie disposizioni concernenti la sanatoria degli abusi, che si sono succedute nel tempo, essendo riferibili a costruzioni singole e a particolari tipologie di abusi, escludono l'attività lottizzatoria come tale dall'ambito di applicazione della disciplina sanante.

Cass. pen., Sez. III, 21/01/2010, n. 9446

 

I manufatti abusivamente eseguiti su un terreno illecitamente lottizzato, in attuazione del fine lottizzatorio e nell'ambito della lottizzazione, possono essere sanati soltanto previa valutazione globale dell'attività lottizzatoria secondo il meccanismo previsto dagli art. 29 e 35, comma tredicesimo, della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

Cass. pen., Sez. III, 23/06/2009, n. 28532

 

a) Inammissibilità della sanatoria a regime

Non può sostenersi che la lottizzazione abusiva sia sanabile o condonabile alla stregua del singolo abuso edilizio. Invero, i provvedimenti in materia di sanatoria edilizia operano nell'ambito di uno schema procedimentale che prevede interventi, adempimenti e termini specificamente modellati sulla fattispecie della singola costruzione priva di titolo abilitativo, che non può essere pedissequamente trasposta alla diversa fattispecie delle costruzioni realizzate in comprensori abusivamente lottizzati, giacché trattasi di differenti tipologie di illecito edilizio, connotate da un diverso grado di illiceità: la lottizzazione abusiva incide sulla conservazione delle destinazioni impresse dallo strumento urbanistico ad un determinato comprensorio nonché sulla corretta urbanizzazione del territorio ed è suscettibile di condizionare indebitamente le scelte pianificatorie future dell'amministrazione, e quindi appare ledere la prerogativa comunale della programmazione urbanistica, mentre il singolo abuso edilizio non assume una così estesa potenzialità lesiva.

T.A.R. Firenze (Toscana), Sez. III, 28/02/2012, n. 393

 

Tutti i provvedimenti in materia di sanatoria edilizia operano nell'ambito di uno schema procedimentale che prevede interventi, adempimenti e termini specificamente modellati sulla fattispecie della costruzione priva di titolo abilitativo, che non può essere trasposta sic et simpliciter alla diversa fattispecie delle costruzioni e delle altre opere realizzate in comprensori abusivamente frazionati, attesa la particolare rilevanza del vulnus arrecato al corretto uso urbanistico del territorio. Infatti, gli interessi alla cui tutela i relativi procedimenti sono destinati - quello relativo alla contestata lottizzazione e i procedimenti pendenti in assenza di domande di sanatoria - sono del tutto distinti, poiché il procedimento di lottizzazione è riferibile alla tutela e conservazione delle destinazioni pubblicisticamente impresse dagli strumenti urbanistici ad un determinato terreno, che non tollerano di essere vanificate per finalità illecite di edificazione, mentre gli altri sono destinati a far conseguire la sanatoria a singole opere necessitanti di idoneo titolo abilitativo per la loro realizzazione. In quest'ottica, si è costantemente ritenuto che i manufatti abusivamente eseguiti nell'ambito dell'attività lottizzatoria possono essere recuperati alla legalità solo in presenza delle condizioni che legittimano l'approvazione di un piano di lottizzazione, attraverso il meccanismo previsto dagli artt. 29 e 35 comma 13, l. n. 47 del 1985, quindi, previa adozione di una variante allo strumento urbanistico generale.

T.A.R. Napoli (Campania), Sez. II, 09/09/2011, n. 4378

 

L'acclarata sussistenza di una fattispecie di lottizzazione abusiva esclude la sanabilità ex post delle opere realizzate in assenza di titolo, in quanto prive del requisito della doppia conformità.

T.A.R. Napoli (Campania), Sez. III, 01/03/2011, n. 1259

 

b) Inammissibilità del condono edilizio

Se è vero che l'effetto sospensivo sui procedimenti sanzionatori ex art. 38, l. n. 47 del 1985, riconducibile alla presentazione della domanda di condono, non riguarda le ipotesi di lottizzazione abusiva, è pur vero che, nel momento in cui l'Ente locale valorizza l'irregolarità e l'inammissibilità delle istanze di sanatoria quale ulteriore indice della fattispecie lottizzatoria, lo stesso dovrebbe consentire al privato di interloquire sul punto nell'ambito del procedimento di condono o, almeno, del procedimento finalizzato all'adozione dell'atto gravato (il che non è accaduto nel caso di specie).

T.A.R. Roma (Lazio), Sez. I, 13/11/2012, n. 9281

 

Non può sostenersi che la lottizzazione abusiva sia sanabile o condonabile alla stregua del singolo abuso edilizio. Invero, i provvedimenti in materia di sanatoria edilizia operano nell'ambito di uno schema procedimentale che prevede interventi, adempimenti e termini specificamente modellati sulla fattispecie della singola costruzione priva di titolo abilitativo, che non può essere pedissequamente trasposta alla diversa fattispecie delle costruzioni realizzate in comprensori abusivamente lottizzati, giacché trattasi di differenti tipologie di illecito edilizio, connotate da un diverso grado di illiceità: la lottizzazione abusiva incide sulla conservazione delle destinazioni impresse dallo strumento urbanistico ad un determinato comprensorio nonché sulla corretta urbanizzazione del territorio ed è suscettibile di condizionare indebitamente le scelte pianificatorie future dell'amministrazione, e quindi appare ledere la prerogativa comunale della programmazione urbanistica, mentre il singolo abuso edilizio non assume una così estesa potenzialità lesiva.

T.A.R. Firenze (Toscana), Sez. III, 28/02/2012, n. 393