La finalità del Testo Unico dell'edilizia

di Massimo GRISANTI

 

Spesso e volentieri mi capita di discutere con addetti al settore dell’edilizia sul rilievo urbanistico delle categorie d’intervento ex art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia.

 

In particolare, sono portato a far rilevare al mio interlocutore come sotto il profilo degli standards urbanistici ex artt. 3 e 5 del D.M. 1444/68 non passi alcuna differenza tra il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante (passaggio tra le categorie urbanistiche) e la costruzione ex novo.

 

Per spiegare meglio il concetto, peraltro oltremodo intuibile, porto l’esempio di una capanna agricola che si intende trasformare in civile abitazione; facendo rilevare che mentre prima dell’intervento di trasformazione l’edificio non “pesa” sotto il profilo urbanistico, poi acquista rilievo. Di talché la fisica preesistenza del fabbricato è indifferente ai fini degli standards.

 

Per questo motivo faccio infine rilevare che la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel T.U.E. non è dichiaratamente includente il mutamento di destinazione d’uso urbanistico.

 

Pertanto, in forza della definizione di “nuova costruzione”1 (mai prima del T.U.E. coniata dal legislatore statale) sono dell’avviso che l’intervento comportante il passaggio di un edificio esistente tra categorie urbanistiche omogenee ex D.M. 1444/68 costituisca ex lege una specie del più ampio genus delle nuove costruzioni.

 

Si consideri, inoltre che per ogni categoria urbanistica il legislatore richiede uno standard minimo quantitativo-qualitativo diverso.

 

Ma vi è una disposizione che ritengo dirimente ed è l’incipit dell’art. 3 T.U.E., che recita: “Ai fini del presente testo unico …”.

 

Ebbene, le finalità non sono esplicitate nel T.U.E. perché si trovano nell’art 4 della Legge n. 1150/1942, intitolato “Piani regolatori e norme sull’attività costruttiva”, laddove viene dichiarato che “La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull’attività costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti.”.

La disciplina urbanistica è stata definita prima all’art. 1 della Legge fondamentale come “L’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica”, poi all’art. 80 del D.P.R. 616/1977 come “… la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente”.

 

Ricordando che il T.U.E. è un regolamento (perché approvato con D.P.R.) – che unisce il D.Lgs. 378/2001 e il D.P.R. 379/2001 – per espressa volontà del legislatore statale le norme ivi contenute costituiscono un mezzo per l’attuazione della disciplina urbanistica. Pertanto non possono che essere interpretate in ottica funzionale alla pianificazione e alla programmazione.

 

Da qui, quella che ritengo la necessaria inclusione del mutamento di destinazione d’uso nel genus delle nuove costruzioni, a tutti i fini prescritti dagli articoli 3 e 5 nonché 7, 8 e 9 del D.M. 1444/68.

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Scritto il 16 aprile 2014

1 "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.