TAR Campania (NA) sez. VII sent. 4802 del 28 ottobre 2013
Urbanistica. Esecuzione sentenza penale

Esulano dal presente giudizio tutte le considerazioni svolte nel ricorso introduttivo in merito alla decisione della Corte di Appello di Napoli avente ad oggetto la disapplicazione della concessione in sanatoria rilasciata al ricorrente  in quanto si tratta pacificamente di pronuncia assunta da un giudice appartenente ad altro plesso giurisdizionale e che, quindi, va censurata con i mezzi e secondo le regole previste dal codice di procedura penale. La scelta di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli, divenuta irrevocabile, mediante la richiesta di un finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti per fare fronte alle spese di demolizione non è sindacabile da parte del giudice amministrativo, pena la violazione del principio della riserva di amministrazione, in quanto è rimesso all’Ente locale optare per una modalità (mutuo presso una banca privata ovvero richiesta di anticipazione alla Cassa Depositi e Prestiti ovvero utilizzazione di risorse destinate a differenti finalità) piuttosto che per un’altra, per far fronte agli oneri economici delle attività di sua competenza (segnalazione e massima Avv. M. Balletta)

N. 04802/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03888/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3888 del 2013, proposto da Concetta Durante e Aniello Valestra, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Saverio Cosenza e Francesco Saverio Esposito, legalmente domiciliati presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio n. 64;

contro

il Comune di Massa Lubrense, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianvincenzo Esposito, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio n. 64;
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

della delibera di G.M. n. 40/2013 e della determina n. 25 del 16.5.2013 con cui il Comune di Massa Lubrense, su disposizione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, ha chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti un finanziamento un finanziamento per la demolizione delle opere abusive realizzate alla via Torvillo n. 7.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense e del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Premesso

- che la ricorrente Concetta Durante ha realizzato all’inizio degli anni 90, in assenza dei prescritti titoli edilizi e paesaggistici, un manufatto in Comune di Massa Lubrense , località Torvillo, alla discesa Turro n. 4, oggetto di istanza di condono prot. n. 3638 del 24.2.1995, e che lo ha poi donato all’altro ricorrente Aniello Valestra con atto per notaio De Cesare del 3.7.1995;

- che con sentenza n. 7887/2000 il Tribunale penale ha condannato la ricorrente per i reati di cui agli artt. 349 c.p., 1 sexies della legge n. 431/1985, 20 della legge n. 47/1985, ordinando contestualmente la demolizione delle opere edilizie abusive: pronuncia confermata dalla Corte d’Appello di Napoli in data 31.10.2000;

- che con ingiunzione del 29.7.2008 il Procuratore generale presso la Corte d’Appello ha ordinato alla sig.ra Concetta Durante di demolire le opere abusive per dare esecuzione alla rammentata sentenza penale di condanna;

- che, in considerazione della pendenza della domanda di condono, la ricorrente ha proposto ricorso per incidente di esecuzione chiedendo la sospensione della detta ingiunzione e la Corte d’Appello di Napoli con l’ordinanza n. 543 del 7.2.2013 ha respinto il ricorso, nonostante il ricorrente Valestra avesse ottenuto la sanatoria con provvedimento prot. n. 19 del 14.3.2012, previa rimozione del vincolo paesaggistico;

- che con gli atti impugnati la Giunta Municipale e il Dirigente del Servizio urbanistica edilizia privata del Comune resistente hanno deliberato di assumere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di 42.000,00 euro “per far fronte agli oneri relativi all’intervento di demolizione disposto con la sentenza di condanna emessa il 31.10.2000 dalla Corte di Appello di Napoli, irrevocabile dal 21.2.2002”;

- che i ricorrenti deducono l’illegittimità dei predetti atti per violazione di legge (art. 1 D.M. 23.7.2004; art. 32, comma 12, legge n. 326/2003) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendone l’annullamento;

- che il Ministero della Giustizia e il Comune di Massa Lubrense, ritualmente costituiti in giudizio, hanno concluso per la reiezione del ricorso;

- che alla camera di consiglio del 10.10.2013, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto:

- che il ricorso è infondato e va respinto;

- che i ricorrenti in sintesi si dolgono del fatto che il Comune resistente, nonostante avesse rilasciato il condono ex lege n. 724/1994, abbia deciso di seguire la prospettazione della Corte di Appello di Napoli contenuta nell’ordinanza n. 543 del 7.2.2013 che ha disapplicato il predetto provvedimento amministrativo favorevole ai sigg.ri Durante e Valestra, e conseguentemente, si sia adoperato per dare esecuzione alla sentenza di condanna del 31.10.2000 della Corte di Appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 21.2.2002, mediante la richiesta di un finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti per fare fronte alle spese di demolizione;

- che il Collegio, pur dubitando della lesività immediata per la sfera giuridica dei ricorrenti degli atti impugnati in quanto, se è vero che l’anticipazione alla Cassa Depositi e Prestiti è finalizzata alla demolizione delle opere abusive dagli stessi realizzate, è altrettanto incontestabile che si tratta di atti che si limitano a costituire la provvista per porre in esecuzione altri provvedimenti e che non contengono alcuna ulteriore e nuova decisione circa la posizione dei ricorrenti, ritiene opportuno e maggiormente rispondente ai principi di effettività e di economicità dell’azione giurisdizionale decidere il merito della controversia (cfr., ex pluris, Cass.civ. SS.UU. 25 luglio 2011 n. 16170);

- che le censure di illegittimità per contraddittorietà, per violazione del principio dell’autonomia degli enti territoriali e per violazione della riserva di amministrazione sono infondate e vanno disattese;

- che appare opportuno chiarire che esulano dal presente giudizio tutte le considerazioni svolte nel ricorso introduttivo in merito alla decisione della Corte di Appello di Napoli avente ad oggetto la disapplicazione della concessione in sanatoria rilasciata al ricorrente Valestra, in quanto si tratta pacificamente di pronuncia assunta da un giudice appartenente ad altro plesso giurisdizionale e che, quindi, va censurata con i mezzi e secondo le regole previste dal codice di procedura penale;

- che il presente giudizio verte esclusivamente sulla legittimità delle delibere con le quali il Comune di Massa Lubrense nell’esercizio della propria autonomia ha scelto il modo attraverso il quale finanziare un’attività istituzionale;

- che tale scelta non è sindacabile da parte del giudice amministrativo, pena la violazione del principio della riserva di amministrazione, in quanto è rimesso all’Ente locale optare per una modalità (mutuo presso una banca privata ovvero richiesta di anticipazione alla Cassa Depositi e Prestiti ovvero utilizzazione di risorse destinate a differenti finalità) piuttosto che per un’altra, per far fronte agli oneri economici delle attività di sua competenza;

- che, dunque, si versa in un’ipotesi concernente una scelta afferente al merito dell’azione amministrativa, come tale non sindacabile da parte del Giudice amministrativo se non nei casi espressamente previsti dalla legge e dai quali esula quello in esame, e che, inoltre, non appare idonea a determinare una lesione ulteriore e differente alla sfera giuridica dei ricorrenti rispetto a quella conseguente all’ordine di demolizione;

-che le spese di lite seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido tra di loro a rifondere in favore delle Amministrazioni costituite le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/), in ragione di 1.000,00 (mille/00) per ciascuna, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore

Massimo Santini, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)