TAR Lombardia (BS), Sez. I, n. 213, del 26 febbraio 2014
Urbanistica. La realizzazione di silos è intervento di nuova costruzione, non definibile come volume tecnico

La realizzazione di silos costituisce di per sé intervento di nuova costruzione, soggetto come tale a concessione edilizia, ed ora a permesso di costruire, poiché si tratta, come notorio, di strutture di grandi dimensioni, ancorate in modo stabile al suolo. Si deve escludere che si possa trattare di volumi tecnici, atteso che questi sono opere edilizie prive di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, volte ad alloggiare impianti serventi di una costruzione principale; quelli sono “autonome costruzioni tecnologicamente predisposte alla conservazione e allo stoccaggio di prodotti alimentari o minerali”. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00213/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01291/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2009, proposto da: 
Carbofer Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Mina, Pierina Buffoli, con domicilio eletto presso Andrea Mina in Brescia, via Solferino, 51; Carbofer Tecnologie Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Pierina Buffoli, Andrea Mina, con domicilio eletto presso Andrea Mina in Brescia, via Solferino, 51;

contro

Comune di Pian Camuno, rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Cassio, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

per l’annullamento

del provvedimento 5 agosto 2009 prot. n°3852, notificato il giorno 11 agosto 2008, con la quale il Responsabile del Servizio edilizia privata del Comune di Piancamuno ha impartito alla Carbofer S.r.l. ordine motivato di non effettuare l’intervento di cui alla denuncia inizio attività – DIA 19 giugno 2009, consistente nella installazione di nuovi silos presso il compendio sito alla locale via delle Sorti 1, sul terreno distinto al catasto comunale al foglio 3 mappale 256 subalterno 2;

di tutti gli atti presupposti, conseguenti o collegati, e in particolare:

degli artt. 11, 20 e 21 delle norme tecniche di attuazione – NTA del Comune di Piancamuno;

nonché per la condanna

dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pian Camuno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La Carbofer S.r.l. e la Carbofer Tecnologie S.p.a., odierne ricorrenti, sono rispettivamente proprietaria e conduttrice del compendio sito in Piancamuno, alla locale via delle Sorti 1, adibito a stabilimento industriale, nel quale esercitano attività di recupero e stoccaggio rifiuti, e all’interno di esso, sul terreno distinto al catasto di quel Comune al foglio 3 mappale 256 subalterno 2 hanno inteso realizzare tramite DIA la installazione di alcuni nuovi silos (le rispettive qualità delle ricorrenti, pure non contestate, risultano a p. 2 settimo rigo del ricorso; gli altri fatti, pure pacifici in causa, risultano dal doc. 10 ricorrenti, copia DIA presentata).

A fronte di ciò, le ricorrenti hanno peraltro ricevuto il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con il quale è stato loro imposto di non realizzare l’intervento, ritenuto invece assentibile solo previa presentazione di piano di recupero – PdR convenzionato, in quanto da un lato la realizzazione di nuovi silos costituirebbe “intervento di nuova costruzione”; dall’altro, ciò comporterebbe un aumento della superficie coperta, come definita dall’art. 11 delle NTA (doc. 1 ricorrenti, copia provvedimento impugnato).

Avverso tale provvedimento, la Carbofer e la Carbofer Tecnologie propongono quindi impugnazione nella presente sede giurisdizionale, con ricorso articolato in sette censure, riconducibili in ordine logico ai seguenti cinque motivi:

- con il primo di essi, corrispondente alle prime due censure alle pp. 4 e 10 dell’atto, deduce violazione, propriamente, dell’art. 31 del T.U. 6 giugno 2001 n°380, poiché a suo dire i silos, in quanto costituirebbero volumi tecnici (p. 9 dal quindicesimo rigo), e quindi non integrerebbero nuova costruzione soggetta a permesso di costruire;

- con i seguenti motivi, deduce vizi di invalidità asseritamente derivante da una precedente impugnazione della delibera di approvazione del piano di governo del territorio – PGT; segnatamente, con il secondo motivo, che corrisponde alla settima censura a p. 17 dell’atto, deduce violazione dell’art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n°327, per mancato coinvolgimento degli interessati in ordine ad un procedimento espropriativo asseritamente a loro carico;

- con il terzo motivo, che corrisponde alla terza censura a p. 12 dell’atto, deduce violazione di plurime norme del medesimo D.P.R. 327/2001, per difetto di motivazione in ordine alla reiterazione di detto vincolo

- con il quarto motivo, che corrisponde alla quarta censura a p. 15 dell’atto, deduce violazione dell’art. 39 sempre del D.P.R. 327/2001, per mancato indennizzo del vincolo;

- con il quinto motivo, che corrisponde alle censure quinta e sesta alla p. 16 dell’atto, deduce infine eccesso di potere per irragionevolezza del vincolo stesso.

Con memoria 29 gennaio 2014, le ricorrenti hanno da ultimo ribadito le loro asserite ragioni.

Resiste il Comune, con memoria formale 5 gennaio 2010 e memoria 18 gennaio 2014, in cui eccepisce la tardività ovvero inammissibilità del ricorso e nel merito ne sostiene l’infondatezza, chiedendone la reiezione.

La Sezione, all’udienza del giorno 19 febbraio 2014, tratteneva il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta natura di “volumi tecnici” dei silos per cui è causa, è infondato e va respinto. Così come ritenuto già da TAR Veneto sez. II 21 novembre 2003 n°5840 e da questo TAR con sentenza 10 settembre 2004 n°1075, e da ultimo da Cass. civ. sez. II 25 maggio 2012 n°6356, la realizzazione di silos costituisce di per sé intervento di nuova costruzione, soggetto come tale a concessione edilizia, ed ora a permesso di costruire, poiché si tratta, come notorio, di strutture di grandi dimensioni, ancorate in modo stabile al suolo.

2. Cass. civ. sez. III 26 novembre 2012 n°20866 ha poi escluso in modo espresso che si possa trattare di volumi tecnici, atteso che questi sono opere edilizie prive di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, volte ad alloggiare impianti serventi di una costruzione principale; quelli sono “autonome costruzioni tecnologicamente predisposte alla conservazione e allo stoccaggio di prodotti alimentari o minerali”. Nel caso di specie, non constano elementi di fatto volti a sostenere una diversa conclusione.

3. I motivi dal secondo al quinto vanno trattati congiuntamente e vanno a loro volta tutti respinti, per il rilievo, comune a tutti loro, secondo il quale essi risultano non pertinenti all’oggetto di causa. Sono infatti, per quanto sia dato capire, volti a censurare gli atti di approvazione di un precedente PGT Comunale, che si affermano già impugnati in altra sede con autonomo ricorso.

4. Sennonché, malgrado la contraria affermazione delle ricorrenti, non è dato capire in qual senso dalla presunta illegittimità di tali atti deriverebbe una illegittimità derivata del provvedimento 5 agosto 2009 impugnato in via principale. Non è infatti spiegato perché dall’asserita reiterazione nei confronti delle ricorrenti di un non meglio precisato vincolo espropriativo deriverebbe la non ammissibilità della realizzazione dei silos di cui si tratta, motivata come si è visto non in base a un qualche vincolo dell’area di sedime, ma con la necessità di un titolo diverso dalla DIA.

5. La reiezione della domanda di annullamento comporta reiezione anche della domanda risarcitoria.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna in solido le ricorrenti Carbofer S.r.l. e Carbofer Tecnologie S.p.a. a rifondere al Comune di Piancamuno le spese del giudizio, spese che liquida in € 3.000 (tremila/00) oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)