TAR Toscana, Sez. III, n. 10, del 7 gennaio 2015
Urbanistica.Rilevanza edilizia dei lavori di rinterro

I lavori di rinterro non assumono rilevanza edilizia in relazione alla destinazione d’uso finale dell’area livellata A tal fine occorre valutare l'entità dell'intervento che si intende eseguire, stante la possibilità di intendere con l’espressione “livellamento” sia spostamenti insignificanti sotto il profilo dell'assetto dell'insediamento abitativo per i quali non vi è necessita alcuna concessione edilizia, sia rilevanti trasformazioni del territorio per i quali invece è necessario il titolo edilizio. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00010/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02392/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2392 del 1999, proposto da: 
Soc. Tarabella Marmi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi e Marco Dati, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via Lamarmora, n. 14; 

contro

Comune di Pietrasanta, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Orzalesi, con domicilio eletto presso lo Studio Associato Gracili in Firenze, via dei Servi, 38; 

per l'annullamento

previa sospensione, dell'ordinanza n. 35, emessa dal Dirigente dell'Ufficio Assetto del Territorio del Comune di Pietrasanta in data 31/05/1999, notificata in data 16/06/99, con la quale il Dirigente suddetto ha ingiunto alla Società ricorrente la demolizione, nel termine di gg. 90 dalla notifica dell'ordinanza stessa, delle opere eseguite in Pietrasanta, Via Lungofiume Versilia, 13, sul terreno di cui al fg. di mappa 13 del mappale 1100, così descritte: riempimento di terreno rappresentato in Catasto nel foglio di mappa 13 del mappale 1100 di mq. 540 mediante posa in opera di materiale terroso misto e pietre al fine di adeguarne la quota a quella del terreno attiguo dove la Soc. Tarabella Marmi S.r.l. svolge la propria attività di lavorazione del marmo (con avviso che in caso di inottemperanza saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 7 della richiamata Legge 28/02/1985 n. 7);

nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché incognito.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietrasanta;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza n. 487 del 13.10.1999, di accoglimento dell’istanza cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe affermando, nel primo motivo di ricorso, che i lavori da essa eseguiti senza titolo consisterebbero nel livellamento di due porzioni di terreno di sua proprietà precedentemente collocate su quote diverse per renderne più agevole l’uso come deposito a cielo aperto. Il tutto senza realizzare alcuna opera edilizia.

Tale intervento, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 9/1982, avrebbe dovuto essere assentito mediante autorizzazione e sarebbe, quindi, sanzionabile solo con misure di carattere pecuniario.

Il motivo è infondato.

Diversamente da quanto afferma la ricorrente i lavori di rinterro non assumono rilevanza edilizia in relazione alla destinazione d’uso finale dell’area livellata. A tal fine occorre, invece, valutare l'entità dell'intervento che si intende eseguire, stante la possibilità di intendere con l’espressione “livellamento” sia spostamenti insignificanti sotto il profilo dell'assetto dell'insediamento abitativo per i quali non vi è necessita alcuna concessione edilizia, sia rilevanti trasformazioni del territorio (Cons. Stato, V, 21/12/1989 n. 877, Cons. Stato, IV, 23/07/2012 n. 4204).

Nel caso di specie è indiscutibile la rilevanza urbanistica assunta dall’intervento sanzionato in quanto, come può evincersi dalle fotografie allegate al verbale della P.M., i lavori di rinterro hanno interessato una vasta porzione di suolo aperto.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia la mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento.

Infatti, trattandosi nella specie di atto di natura vincolata, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso con conseguente irrilevanza del denunziato vizio procedimentale ai sensi del disposto dell’art. 21 octies della L. n. 241/90.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.500 oltre IVA e c.p.a., a favore del Comune di Pietrasanta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)