TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n. 7982 del 21 settembre 2012,
Urbanistica. Variante al piano particolareggiato esecutivo del comparto industriale, competenze comunali e regionali.

La giurisprudenza ha precisato che il piano regolatore generale comunale, così come qualsiasi strumento urbanistico, discende dalla concorrente ma autonoma valutazione di due diverse autorità, il Comune e la Regione. Nell'ambito del relativo procedimento, il ruolo del Comune è, in linea di principio, preponderante, in quanto ad esso spetta l'iniziativa e la formulazione di una compiuta proposta, mediante l'adozione del progetto di piano, mentre alla Regione spetta solo negare l'approvazione ovvero, all'atto dell'approvazione dello strumento urbanistico, apportare a quest'ultimo modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle riconosciute indispensabili, per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale regionale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, nonché l'adozione di standard urbanistici minimi. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

 

N. 07982/2012 REG.PROV.COLL.

N. 07528/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7528 del 2008, proposto da:

Soc Reda Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Faraci, con domicilio eletto presso Emanuele Faraci in Roma, via Arbia, 23;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio, con domicilio eletto presso Elisa Caprio in Roma - Avv. Regione Lazio; Comune di Pomezia, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Moro, con domicilio eletto presso Maurizio Moro in Roma, via F. Paolucci de' Calboli, 1;

per l'annullamento

della deliberazione. n. 773/07: variante al piano particolareggiato esecutivo del comparto industriale "c"-delibera consiglio comunale di Pomezia n. 92/03-atto costituzione ex art 10 dpr 1199/71

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Comune di Pomezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato e ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

1 - Che la società Reda s.r.l. riferisce di essere proprietaria di un compendio immobiliare costituito da un fabbricato a destinazione industriale, in forza di decreto di trasferimento emesso dal Tribunale Civile di Velletri in data 29.11.2006;

2 - Che l’area di sedime era originariamente destinata a zona industriale di tipo "C" con indice di edificabilità pari a 2 mc./mq. e tale destinazione veniva confermata dalla delibera del Consiglio Comunale di Pomezia n. 92 del 05.08.2003 con cui veniva adottata la Variante al Piano Particolareggiato esecutivo del Comparto Industriale;

3 - Che con la deliberazione impugnata la Regione Lazio ha approvato la Variante al Piano Particolareggiato esecutivo del Comparto Industriale "C" condizionando l'approvazione al rispetto di specifiche prescrizioni. Con specifico riferimento al terreno di proprietà della ricorrente, nella deliberazione si prescrive che "siano rese inedificabili altre due aree ricadenti in aree di impluvio che dovranno essere lasciate completamente libere prive di edificazioni (vedi sempre Allegato 1 alla presente relazione zone interlineate di rosso)" identificando, nell'Allegato 1, l'area della Reda s.r.l. quale una delle due aree rese inedificabili;

4 - Che in data 7.4.2008 la ricorrente ha quindi depositato presso la Regione Lazio ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo "in via principale, annullare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 773 del 19.10.2007con cui è stata approvata la Variante al Piano Particolareggiato esecutivo del Comparto Industriale "C" adottato con Delibera del Consiglio Comunale di Pomezia n. 92 del 05.08.2003, nella parte in cui l'approvazione della suddetta Variante è stata condizionata alla prescrizione che "siano rese in edificabili altre due aree ricadenti in aree di impluvio che dovranno essere lasciate completamente libere prive di edificazioni (vedi sempre Allegato 1 alla presente relazione zone interlineate di rosso)", nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, in quanto illegittima per i motivi richiamati in narrativa. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si ritenga meritevole di accoglimento la domanda spiegata in via principale, condannare la Regione Lazio al pagamento di un indennizzo commisurato ai danni subiti dalla Reda s.r.l. a causa del mutamento della destinazione urbanistica dell'area di proprietà della ricorrente, così come quantificati nell'allegata perizia tecnica di parte redatta dal Geom. Riccardo Schiavetta in complessivi 840.000,00, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di giudizio anche con apposita CTU e/o in quella ritenuta di giustizia";

5 - Che il medesimo ricorso è stato notificato al Comune di Pomezia, che in data 31.5.2008 ha notificato all'odierna ricorrente l'atto di opposizione ex art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e che si è inoltre costituita la Regione Lazio;

6 - Che la Reda s.r.l. si è costituita in giudizio insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso straordinario;

7 - Che a seguito della fissazione della camera di consiglio del 24.9.2008 e del deposito da parte del Comune di Pomezia e della Regione Lazio delle memorie difensive, questo TAR, con ordinanza n. 4593/08 del 24.9.2008, ha respinto la domanda incidentale di sospensione "considerato che, in una valutazione comparativa, il dedotto danno dello sviluppo dell'attività industriale appare recessivo rispetto al pregiudizio difficilmente reversibile che subirebbe l'Amministrazione dalla eventuale edificazione dell'area in questione";

8 - Che la controversia in esame, osserva il Collegio, riguarda la destinazione urbanistica impressa ad un vasto compendio immobiliare, acquistato dalla ricorrente con decreto di trasferimento emesso dal Tribunale Civile di Velletri in data 29.11.2006, e costituito da un fabbricato a destinazione industriale, a sua volta formato da successivi edifici in ampliamento di un nucleo esistente, con i seguenti identificativi catastali, nel N.C.E.U. del Comune di Pomezia: Foglio 9, mappali 258 e 652 - Partita 1036100 intestata a Eurocellofan s.p.a. con sede in Pomezia, Via Busto Arsizio n. 6-8-10, categoria D/1, rendita catastale E 41.161,61: il terreno su sui sorge l'edificio industriale ha una superficie complessiva di circa 32.181 mq. mentre il fabbricato industriale, edificato in tempi diversi, occupa una superficie di circa 5.390,45 mq. di cui 4.767,21 per capannoni e locali tecnici e 623,24 mq. di uffici e alloggio di servizio. Lo stesso terreno, al momento dell'acquisto da parte della ricorrente, era destinato, dagli strumenti urbanistici del Comune di Pomezia all'epoca vigenti. a zona industriale di tipo "C" con indice di edificabilità pari a 2 mc./mq., così come documentato dalle relative mappe catastali, e tale destinazione veniva altresì confermata dalla delibera del Consiglio Comunale di Pomezia n. 92 del 05.08.2003 con cui veniva adottata la Variante al Piano Particolareggiato esecutivo del Comparto Industriale "C", con un aumento dell'indice di edificabilità da 2 mc./mq. a 2,5 mc./mq.. Con la deliberazione impugnata la Regione Lazio ha, viceversa, approvato la Variante al Piano Particolareggiato esecutivo del Comparto Industriale "C" condizionando l'approvazione al rispetto delle specifiche prescrizioni sopraindicate. In particolare, con riferimento al terreno di proprietà della ricorrente, nella richiamata deliberazione si prescrive che "siano rese inedificabili altre due aree ricadenti in aree di impluvio che dovranno essere lasciate completamente libere prive di edificazioni (vedi sempre Allegato 1 alla presente relazione zone interlineate di rosso)" e nel citato Allegato 1 si identifica l'area della Reda s.r.l. quale una delle due aree rese inedificabili;

9 - Che la società ricorrente, dopo aver ricostruitole complesse vicende urbanistiche dell’area in questione, deduce i seguenti motivi di illegittimità della delibera in questione:

a) illegittimità parziale della deliberazione impugnata per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Erronei presupposti di fatto e diritto. Eccesso di potere.

Infatti, argomenta parte ricorrente, nella deliberazione de qua si prescrive espressamente che: "siano considerate inedificabili le aree B "Aree con valenza da bassa a bassissima fattibilità" nella quale l'edificabilità è condizionata a puntuali situazioni di stabilità geomorfologia e litotecnica anche condizionata ed indotta da fattori antropici identificate dal Geol. Matteoli nella "Relazione geologico-vegetazionale". Inoltre, si prescrive che “Nella ‘Carta della fattibilità’ del comparto C; - si estenda l'inedificabilità alla porzione di territorio che, oltre a inglobare l'area B, comprenda le zone circostanti come meglio identificato nell'Elaborato C3 ‘Carta della stabilità e vulnerabilità geomorfologia da C.T.R’ allegata alla relazione geologico-vegetazionale a firma del Geol. Matteoli in quanto essa riguarda un impluvio dalle pareti fortemente acclivi e dalle quali si deve mantenere una distanza di sicurezza pari al doppio della sua altezza (D. M. 11/03/1988, del D.M. 16/01/1996 e delle circolari n. 3317 del 29/10/80 — n. 2950 del 11/09/82 — n- 769 del 23/11/82 con particolare riguardo alle indicazioni relative alle distanze di sicurezza da tenere rispetto alle scarpate) (vedi allegato 1 alla presente relazione zone interlineate di rosso); - siano rese in edificabili altre due aree ricadenti in aree di impluvio che dovranno essere lasciate completamente libere prive di edificazioni (vedi sempre Allegato 1 alla presente relazione zone interlineate di rosso)".

Pertanto, argomenta parte ricorrente, nella deliberazione, che fa riferimento alla nota n. 111809 del 06.07.2006 del Dipartimento Territorio 2 ¬Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli 2S — Area Difesa del Suolo 05 — recante parere favorevole condizionato al progetto per la Variante al Piano Particolareggiato esecutivo del Comprensorio Industriale in esame, nonché alla Relazione tecnica del 03 luglio 2006 n. 4363 a firma del Geol. Alberto Orazi, la specifica prescrizione che la riguarda non trova alcun fondamento, al contrario delle prime due suddette prescrizioni di in edificabilità, né nelle rilevazioni contenute nella relazione geologico-vegetazionale redatta dal Geol. Matteoli, né in altre specifiche risultanze tecniche;

Anzi, conclude pare ricorrente, dall'esame delle due tipologie di carte allegate alla relazione del Geol. Matteoli si evince che l'area di proprietà della ricorrente non è stata minimamente presa in considerazione ai fini dei possibili rischi connessi all'edificabilità, tant'è che non risulta nemmeno segnalata;

b) vizio della delibera impugnata per illogicità e contraddittorietà sotto ulteriori diversi profili.

In primo luogo, argomenta parte ricorrente, la prescrizione di inedificabilità assunta dalla Regione Lazio si pone in contrasto con le risultanze della "Relazione generale illustrativa della "carta geomorfologica" e della "carta geologica del sottosuolo fondazionale e di zonizzazione" del comprensorio industriale "C" redatta dal Dott. Giovanni De Felice ed allegata alla delibera n. 61 del 28.06.1996 di controdeduzioni alle osservazioni presentate dagli interessati in relazione alla delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 13.11.1990 con cui era stata adottata la variante al piano particolareggiato del comprensorio "C". Nella predetta relazione, infatti, non si contemplerebbe in alcun modo l'area della ricorrente, considerata quale area "affidabile" in quanto costituita da pozzolane grigie, quale zona a rischio di edificabilità.

Inoltre, prosegue parte ricorrente, la prescrizione regionale di inedificabilità dell'area si pone in contrasto con le risultanze della relazione del Comitato Tecnico Consultivo Regionale del 9 marzo 1999, recepito dal Comune di Pomezia con delibera n. 53 del 21 maggio 1999, che riteneva che la Variante al Piano Particolareggiato relativa al Comprensorio Industriale "C" fosse meritevole di approvazione.

Da ultimo, conclude parte ricorrente, la prescrizione regionale in questione contraddice espressamente quanto già il Geol. Matteoli aveva rilevato nel 2005 nella propria "Carta della fattibilità" ove l'area della ricorrente veniva addirittura classificata quale area ad alta fattibilità in cui l'edificazione è consentita senza particolari prescrizioni di ordine geomorfologico; c) illegittimità parziale della deliberazione impugnata per difetto di motivazione ed eccesso di potere per la mancata comparazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato.

Infatti, argomenta ancora parte ricorrente, mentre le prime due specifiche prescrizioni di inedificabilità vengono, come sopra illustrato, analiticamente motivate, con riferimento, invece, alla terza prescrizione di inedificabilità “siano rese inedificabili altre due aree ricadenti in aree di impluvio che dovranno essere lasciate completamente libere prive di edificazioni (vedi sempre Allegato 1 alla presente relazione zone interlineate di rosso)”, l'organo regionale, si afferma, del tutto arbitrariamente non ha ritenuto di dover motivare tale specifica scelta;

10 - Che la ricorrente propone poi, in via subordinata, la sopraindicata richiesta di indennizzo per la reformatio in pejus della destinazione di zona, proposta in via subordinata, trattandosi, argomenta parte ricorrente, di 'area di particolare pregio in relazione alle proprie specifiche caratteristiche. Si tratta, infatti, di un terreno, su cui sorge un edificio industriale, avente una superficie complessiva di circa 21.343 mq. mentre il fabbricato industriale, edificato in tempi diversi, occupa una superficie di circa 5.390,45 mq. di cui 4.767,21 per capannoni e locali tecnici e 623,24 mq. di uffici e alloggio di servizio.

Il terreno in oggetto, prosegue parte ricorrente, è ubicato a poche centinaia di metri dalla Strada Statale n. 148 Roma-Latina, e direttamente collegato dalla via Naro, una strada comunale ad intenso traffico la quale attraversa tutta la zona a vocazione industriale e che congiunge due strade importanti, rispettivamente la Provinciale Albano-Torvaianica in un senso e la predetta strada statale n. 148 in direzione Roma dall'altro. Si tratta delle due strade di maggior importanza per tutta la città di Pomezia costituendo la cerniera tra la zona dei Castelli Romani ed il mare da un lato, e la direttrice Roma Latina dall'altro. Il terreno in oggetto è poi fornito da quasi tutte le infrastrutture primarie tra le quali: strade asfaltate, pubblica illuminazione, rete elettrica e telefonica, nonché rete di smaltimento delle acque reflue dei collettori secondari;

11- Che nelle proprie memorie difensive il Comune di Pomezia e la Regione Lazio difendono la piena legittimità della prescrizione impugnata, in quanto debitamente fondata sulle relazioni e sui pareri istruttori previamente acquisiti dall’Amministrazione;

12 - Che il ricorso a giudizio del Collegio non è fondato e va quindi respinto, alla stregua della giurisprudenza amministrativa secondo cui “il piano regolatore generale comunale, così come qualsiasi strumento urbanistico, discende dalla concorrente ma autonoma valutazione di due diverse autorità, il Comune e la Regione, e nell'ambito del relativo procedimento , il ruolo del Comune è, in linea di principio, preponderante, in quanto ad esso spetta l'iniziativa e la formulazione di una compiuta proposta, mediante l'adozione del progetto di piano, mentre alla Regione spetta solo negare l'approvazione ovvero, all'atto dell'approvazione dello strumento urbanistico, apportare a quest'ultimo modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle riconosciute indispensabili (così come avviene nella specifica fattispecie in esame) per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale regionale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, nonché l'adozione di standard urbanistici minimi" (Consiglio di Stato, sez. IV, 1 dicembre 2011, n. 6349).

13 – Che la prescrizione in esame, considera infatti il Collegio, risulta debitamente motivata, alla stregua degli accertamenti compiuti dagli Uffici tecnici e dai Tecnici incaricati, dalla necessità di assicurare il superiore interesse pubblico generale alla pubblica sicurezza ed incolumità e di tutelare il fondamentale ed incomprimibile diritto soggettivo alla salute, rispetto ai troppo frequenti eventi calamitosi derivanti dal concretarsi di preesistenti rischi idrogeologici connessi, così come nel caso in esame, alla intrinseca natura dei suoli ed alla conseguente originaria limitazione del relativo diritto di proprietà, e pertanto neppure suscettibili, alla stregua dell’autorevolissimo insegnamento della Corte Costituzionale, di costituire un utile presupposto ai fini del richiesto indennizzo;

14 - Che, osserva il Collegio più in particolare, secondo la documentazione allegata in atti dalle parti il Comune di Pomezia è dotato di un P.R.G. approvato con il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 4246 del 1974, ed in tale piano sono previsti comprensori industriali (A,B,C,D,E,F,G,H) da attuare attraverso appositi piani particolareggiati. Pertanto con la delibera del Consiglio Comunale n. 135 del 3.01.1989, il Comune di Pomezia approvava il piano particolareggiato del comprensorio industriale "C" e con la successiva delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 13.11.1990, veniva adottata una variante al medesimo piano particolareggiato. In relazione alle osservazioni ed opposizioni presentate dagli interessati, l'amministrazione, con delibera n. 61 del 28.06.1996, formulava le proprie controdeduzioni e provvedeva ad inviare la delibera n. 83/90 per le determinazioni di competenza alla Regione Lazio che, nel termine di 120 giorni, non assumeva alcuna determinazione espressa al riguardo. Avverso gli atti sopra indicati, alcuni degli interessati proponevano ricorsi al giudice amministrativo e pertanto il Comune, al dichiarato fine di superare ogni incertezza interpretativa, con delibera consigliare n. 92 del 5.8.2003 adottava, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 36/87, un'ulteriore variante al piano particolareggiato del medesimo comparto industriale "C", recependo in tale delibera di adozione anche parte delle osservazioni controdedotte con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28.06.1996. Avverso tale deliberazione venivano proposte osservazioni da parte degli interessati e, con delibera n. 36 del 29.04.2004, il Comune di Pomezia formulava le proprie controdeduzioni. Con nota del 10.12.2004 le predette deliberazioni (n. 92/03 e n. 36/04) venivano inviate alla Regione Lazio per la relativa approvazione. Con delibera della Giunta Regionale n. 773 del 19.10.2007 la Regione Lazio approvava la variante al piano particolareggiato esecutivo del comparto industriale "C" "per i motivi, con le modifiche, le integrazioni e le prescrizioni indicati nella relazione n. 129080 del 25.07.2007 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica. Area 2B. 5, che costituisce parte integrante del presente provvedimento".

15 - Che, in tale quadro, la specifica prescrizione regionale di inedificabilità dell'area della ricorrente trova fondamento nella nota, richiamata nelle premesse della deliberazione, n. 111809 del 06.07.2006 con la quale il Dipartimento Territorio 2 -Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli 2S - Area Difesa del Suolo 05 - aveva espresso parere favorevole al progetto per la Variante al Piano Particolareggiato esecutivo del Comprensorio Industriale "Comparto C" nel Comune di Pomezia (RM) a condizione che fossero rispettate specifiche condizioni, che risultano tutte basate, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, sulle rilevazioni contenute nella relazione geologico-vegetazionale redatta dal Geol. Matteoli e, in particolare, sulla "Carta della fattibilità" e sulla "Carta della stabilità e vulnerabilità geomorfologia da C.T.R." entrambe allegate alla relazione del tecnico;

16 – Che, come ampiamente rappresentato dall’Amministrazione regionale nelle proprie memorie difensive, il Geol. Matteoli con la "Carta della stabilità e vulnerabilità geomorfologica" ha specificato, all'interno del comprensorio "C", che "le uniche zone ove è stato prescritto un più alto grado di attenzione riferita alla programmazione territoriale riguardano le circoscritte aree in cui sono presenti delle piccole scarpate (presenza questa derivante dalla presenza litotologica di tufi litoidi del resto abbastanza buoni sotto il profilo litotecnico) versanti molto acclivi scaturiti dall'incisione del litotipo tufaceo litoide inciso da rari corsi d'acqua attuali" specificando atresì che "fattori di instabilità sono attribuibili alla presenza di numerosi cigli di scarpate, sia di origine naturale che antropica, che, ancorché si presentano attualmente in equilibrio, potrebbero, se sottoposti a sollecitazioni, presentare dei problemi di rischio. Nella carta sono stati, pertanto, segnalati i cigli di scarpata. Altro elemento di medio-bassa instabilità, soprattutto litotecnica, è dato dagli accumuli dei riporti, particolarmente quelle recenti accumulatisi negli alvei e formanti puntuali terrazzamenti all'interno delle incisioni, che non essendo ancora stabilizzati possono dar luogo a fenomeni di assestamento" .

17 – Che la "Carta della stabilità e vulnerabilità geomorfologia", come evidenziato dall’Amministrazione regionale, ha suddiviso il comparto "C" in: Aree di attenzione, contraddistinte con la lettera A), Aree di bassa attenzione, contraddistinte con la lettera B), ed Aree stabili, contraddistinte con la lettera C). La "Carta della fattibilità" ha quindi evidenziato "quelle che sono le potenzialità di intervento antropico sul territorio tramite una programmazione urbanistica", indicando una classe di "alta fattibilità" ed una classe di fattibilità "bassa e/o condizionata" con cui si è inteso rappresentare una serie di rischi a cui interventi antropici in dette aree possono incorrere.

La "Carta della fattibilità" presenta, di conseguenza, una suddivisione del territorio del comparto "C" in: Aree al alta fattibilità, contraddistinte dalla lettera A), ed Aree con valenza a bassa fattibilità, contraddistinte dalla lettera B) ed in tale ambito delimita le aree, fra cui quella della ricorrente, che sono state fatte oggetto di nuove ed ulteriori specifiche prescrizioni, prima non presenti ma, comunque, debitamente motivate sul piano tecnico a seguito di idonea istruttoria e ragionevolmente connesse al rischio idrogeologico derivante dalla preesistente specifica natura dei luoghi, senza alcuna anomalia o vizio logico di irragionevolezza, contraddittorietà o manifesta ingiustizia rilevabile da questo Giudice;

18 - Che, in conclusione, a giudizio del Collegio le dedotte censure avverso le nuove prescrizioni concernenti l’area della ricorrente si palesano non fondate e dirette ad impingere nell’insindacabile ambito di apprezzamento tecnico rimesso All’Amministrazione nel perseguimento del superiore interesse pubblico generale all’ordinato e sicuro utilizzo del territorio, cui alla stregua dell’art. 42 della Costituzione sono conformati il diritto di proprietà e la relativa rendita fondiaria;

19 - Che le medesime prescrizioni generali di inedificabilità, pur comportando una reformatio in pejus della disciplina dell’area della ricorrente, essendo connesse alla originaria e preesistente natura geo-morfologica dell’area ed al relativo rischio idro-geologico, vale a dire all’originaria conformazione del diritto di proprietà dell’area ed al relativo intrinseco limite individuato dall’art. 42 della Costituzione, neppure legittimano alcuna pretesa indennizzatoria;

20 - Che le spese di giudizio devono seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro ottomila da ripartire in parti uguali fra l’Amministrazione regionale e l’Amministrazione comunale intimate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Francesco Arzillo, Consigliere

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)