TAR Piemonte, Sez. I, n. 709, del 12 giugno 2013
Urbanistica.Illegittimità costruzione autorimessa ad uso privato in area soggetta al vincolo cimiteriale

Il vincolo di rispetto cimiteriale, riguarda non solo i centri abitati, ma anche i fabbricati sparsi e che esso preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria (ai sensi dell'art. 33 L. 28 febbraio 1985 n. 47), senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo. In applicazione di tale principio è legittimo il provvedimento di diniego alla realizzazione di un parcheggio interrato nella suddetta fascia di rispetto, in quanto struttura servente all'uso abitativo, rientrante tra le costruzioni edilizie del tutto vietate dalla disposizione di cui all’art. 338 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00709/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02163/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2163 del 2000, proposto da: 
Pelliccia Pasquale, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Verrienti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Ottavio Revel, 19;

contro

Comune Piossasco, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Paolo Sacchi, 44;

per l'annullamento

della determina del diniego di sanatoria emanato dal Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici e Viabilità in data 2 settembre 1999 prot. n. 19635, notificato in data 23 settembre 1999;

della conseguente ordinanza di ingiunzione di demolizione n. 51 emanata dal medesimo Dirigente in data 19 giugno 2000, notificata in data 23 giugno 2000;

nonché di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque connesso, anche non noto;

previa sospensione

dell'esecuzione dell'ordinanza di ingiunzione di demolizione



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Piossasco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. In data 1 marzo 1995 il sig. Pelliccia ha presentato al Comune di Piossasco istanza per ottenere la sanatoria di un abuso edilizio costituito da "costruzione di autorimessa ad uso privato", realizzato in Via Volvera su terreno distinto a catasto al Foglio n. 48 mappale n. 286.

Il Comune, con determinazione n. 19636 del 2 settembre 1999, ha respinto la domanda, rilevando che l'opera ricade in zona urbanistica soggetta al vincolo di rispetto cimiteriale e, dunque, non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 33 L. 47/85. Con successiva ordinanza n. 51 del 19.6.2000 è stata quindi ingiunta la demolizione dell'opera abusiva.

2. Contro questi atti propone ricorso il sig. Pelliccia.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione (limitatamente all’ordinanza di demolizione), si è costituto in giudizio il Comune di Piossasco, contestando gli assunti avversari ed eccependo in via preliminare la tardività del ricorso per la parte relativa all’impugnazione del diniego di sanatoria.

Il procedimento è pervenuto a decisione all’udienza del 23.05.2013.

3. Con i primi due motivi il ricorrente ha sostenuto che il vincolo di rispetto cimiteriale non integrerebbe un limite di inedificabilità assoluta, secondo la previsione dell'art. 33 lett. d) L. 47 /85. Pertanto, attesa la non assolutezza delle limitazioni di carattere edificatorio, il diniego di sanatoria mancherebbe di una puntuale verifica ed esplicazione in sede di motivazione delle condizioni igieniche e urbanistiche ostative alla condonabilità dell'autorimessa.

Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto che l'intervento sarebbe conforme alla normativa di piano che consente nella zona di rispetto cimiteriale la realizzazione di parcheggi. Tanto si desumerebbe dalla lettura combinata dell’art. 27 comma 5 della L.R. 56/1977 - il quale “nelle zone di rispetto dei cimiteri, definite dal Piano Regolatore Generale” ammette..“la realizzazione di parcheggi” - e dello strumento urbanistico comunale, il quale fissa il vincolo cimiteriale a metri 150, ma non preclude la costruzione e/o la realizzazione di parcheggi e autorimesse, cioè non pone vincoli di natura edificatoria rientranti nella previsione dell’art. 33, comma 1, lett. d) L. 47/1985.

Con riguardo al quarto motivo, a detta del ricorrente l'art. 338 del t.u., nel vietare la realizzazione di nuove costruzioni, non sarebbe applicabile al caso della costruzione di un'autorimessa, in quanto opera assimilabile al parcheggio, per la quale il vincolo non risulterebbe operante.

Infine, con il quinto motivo si contesta – con riferimento all'ordinanza di demolizione – l’assenza di indicazioni idonee all'individuazione dell'opera abusiva e dei suoi esatti confini, ovvero di elementi essenziali ai fini della eventuale acquisizione dell’area in caso di mancata ottemperanza.

4. L’eccezione di tardività del ricorso - notificato in data 13 luglio 2000 - per la parte relativa all’impugnazione del diniego di sanatoria, comunicato il 23 settembre 1999 - viene respinta dal ricorrente sul rilievo che l’atto impugnato non reca in calce il termine e l’autorità presso cui impugnarlo, in violazione dell’art. 3, comma 4, L. 241/1990, limitandosi a informare il privato destinatario del diritto di prendere visione degli atti del procedimento depositati presso l’Ufficio Tecnico e della possibilità di presentare memorie scritte e documenti, omettendo qualsiasi riferimento allo strumento della tutela giurisdizionale.

Le segnalate circostanze effettivamente paiono integrare i presupposti dell’errore scusabile, in quanto idonee a delineare un comportamento fuorviante dell’amministrazione.

Come noto, per costante giurisprudenza, l’omessa indicazione, in calce al provvedimento amministrativo, del termine e dell'autorità cui ricorrere, rappresenta una mera irregolarità che può costituire presupposto per ravvisare un errore scusabile, ma sempre che nel singolo caso, e in relazione alle circostanze concrete, sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto (cfr. Cons. St. sez. VI, 29 maggio 2012, n. 3176 e 16 aprile 2012, n. 2139; T.A.R. Lazio sez. I ter, 5 marzo 2012, n. 2184).

Nel caso di specie, la contestuale notifica della comunicazione di avvio del procedimento (prot. 19635) recante l’informativa sulle facoltà di partecipazione al procedimento, e del diniego di sanatoria (prot. 19636), carente dell’indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere, vale a giustificare l’incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario, potendosi presumere che quest’ultimo si sia persuaso della sussistenza di un procedimento ancora in corso e che, in difetto di indicazioni di sorta, non si sia avveduto della necessità di reagire al provvedimento conclusivo già adottato.

5. Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento.

In ordine alle censure sollevate con il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, si osserva che la giurisprudenza ormai consolidata ha chiarito che la fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 t.u. leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265/34 costituisce un vincolo assoluto di inedificabilità - valevole per qualsiasi manufatto edilizio anche ad uso diverso da quello di abitazione - che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (cfr. Cons. St. sez. V, 14 settembre 2010, n. 6671; sez. IV, 16 marzo 2011 n. 1645 e 27 ottobre 2009 n. 6547).

Si consideri, ancora, che il vincolo di rispetto cimiteriale, riguarda non solo i centri abitati, ma anche i fabbricati sparsi (cfr. Cons. St. sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4403) e che esso preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria (ai sensi dell'art. 33 L. 28 febbraio 1985 n. 47), senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo (cfr. Cons. St. sez. V, 12 novembre 1999 n. 1871 e 3 maggio 2007 n. 1935).

In applicazione di tale principio è stato ritenuto legittimo il provvedimento di diniego alla realizzazione di un parcheggio interrato nella suddetta fascia di rispetto, in quanto struttura servente all'uso abitativo, rientrante tra le costruzioni edilizie del tutto vietate dalla disposizione di cui al cit. art. 338 (Cons. St. sez. V, 14 settembre 2010, n. 6671; T.A.R. Brescia sez. I, 01 dicembre 2009, n. 2381; Cons. St. sez. IV, 10 agosto 2007, n. 4415).

Il Collegio condivide l'orientamento della giurisprudenza secondo cui il divieto di costruire nuovi edifici, di cui alla normativa sopra citata, proprio perché integrante una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, non è suscettibile di deroghe di fatto, siccome riconducibile a previsione generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di beni che si trovino in una determinata situazione, e perciò individuabili a priori (cfr Cass. Civ. sez. I, 29.11.2006 n. 25364). Esso non richiede, pertanto, una specificazione, da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, dei motivi ostativi alla realizzazione del singolo manufatto (diversamente da quanto sostiene altra parte della giurisprudenza, la quale ritiene che la presenza di alcuni edifici all'interno della zona di rispetto cimiteriale non concreterebbe di per sé una violazione della distanza minima, posto che questa sarebbe stata fissata dall'art. 338 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 in relazione ai centri abitati, e non ai fabbricati sparsi che non possono ricondursi ai primi).

In conclusione, alla luce dei profili sin qui richiamati, correttamente l’amministrazione comunale ha respinto l’istanza di sanatoria, facendo applicazione dell’art. 33 L. 47/1985, che individua tra le opere non suscettibili di sanatoria quelle in contrasto con vincoli che comportino la inedificabilità delle aree, e dell’art. 32, comma 1, il quale, per le ipotesi siffatte, esclude l’acquisizione del parere delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

6. In merito al terzo motivo di ricorso, volto ad affermare la conformità dell'intervento alla normativa di piano, che consentirebbe nella zona di rispetto cimiteriale la realizzazione di parcheggi, ai sensi dell’art. 27 comma 5 della L.R. 56/1977 – si osserva che, per indirizzo consolidato della giurisprudenza, il vincolo assoluto di inedificabilità in esame è tale da imporsi anche su contrastanti previsioni di P.R.G. (Cons. St. sez. IV, 16 marzo 2011 n. 1645; 20 luglio 2011, n. 4403 e 27 ottobre 2009 n. 6547; sez. V, 14 settembre 2010 n. 6671).

Ciò in quanto, al fine di valutare l’edificabilità di un’area, occorre fare riferimento ai vincoli di destinazione imposti sulle aree dal piano regolatore o dal piano di fabbricazione, nonché ai vincoli discendenti direttamente dalla legge: pertanto, è legittimamente esclusa l'edificabilità di un'area sulla quale, a prescindere dalla destinazione impressa dal piano regolatore, grava un vincolo cimiteriale ex art. 388, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 (Cons. St. sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6064 e 10 agosto 2007, n. 4415).

Inoltre, se è vero che il testo dell’art. 27, comma 5, LR 56/1977, ratione temporis vigente, consentiva nelle zone di rispetto dei cimiteri “la realizzazione di parcheggi”, non pare lecito assimilare la nozione di autorimessa (da intendersi come unità immobiliare adibita al ricovero di autoveicoli – cfr. D.M. Interno 01.02.1986, n. 104500) a quella di parcheggio, che individua semplicemente un’area riservata alla sosta di veicoli.

7. Va infine respinto l’ultimo motivo di ricorso, atteso che la prevalente giurisprudenza, condivisa dalla Sezione, è stabile nel ritenere che l'esatta individuazione catastale e delimitazione dell'area di sedime è officio della successiva ordinanza di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione al patrimonio comunale, ma non anche dell'ingiunzione di demolizione, nella quale è sufficiente, ciò che è sicuramente avvenuto nel caso di specie, che vi sia una precisa individuazione dell'immobile interessato dagli interventi abusivi e una compiuta descrizione degli stessi (cfr. T.A.R. Napoli sez. III, 20 novembre 2012, n. 4647 e 15 gennaio 2013, n. 299; T.A.R. Genova Liguria sez. I, 29 gennaio 2013, n. 217; T.A.R. Piemonte sez. I, 24 marzo 2010, n. 1577).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere in favore della parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi €. 2.000,00, oltre Iva, Cpa e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Primo Referendario

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)