TAR Puglia (LE), Sez. III, n. 2109, del 10 ottobre 2013
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e acquisto in buona fede

Avendo acquistato o promesso di acquistare un immobile frutto di abuso edilizio, i ricorrenti non tennero un comportamento diligente e prudente e non possono oggi lamentarsi di avere subito le conseguenze della propria condotta negligente, fra le quali quelle di subire la confisca per essere intervenuti in programma lottizzatorio abusivo. Invero chi compera una cosa irregolare, assume anche il rischio che, oltre ai profili di irregolarità a lui noti nel caso di specie, l’abuso edilizio, ne sussistano ulteriori, ossia la lottizzazione abusiva. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02109/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00296/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 296 del 2011, proposto da: 
Antonio Di Maria e Rosa Ungaro, rappresentati e difesi dall'avv. Antonello Bruno, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Covella in Lecce, via M. De Pietro, N.23;

contro

Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Rosalia Zaccaria, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

per la condanna

- dell’ente municipale al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti in conseguenza dell’omesso esame, nel termine stabilito dall’art. 35, l. n. 47/1985, della pratica di concessione in sanatoria di cui alla domanda in data 31.3.1987 prot. 9063;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ostuni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti gli avv.ti Bruno e Vantaggiato, quest'ultimo in sostituzione dell’avv. Zaccaria;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Nel 1993 i ricorrenti acquistavano un immobile edificato interamente in assenza di titolo edilizio all’interno di una lottizzazione abusiva. Nell’atto di acquisto viene dato espressamente conto dell’abusività dell’opera e della pendenza di un procedimento di un condono.

L’immobile è stato oggetto di confisca in sede penale nel 2001 a seguito della condanna dei costruttori per il reato di lottizzazione abusiva.

I sigg.ri Di Maria e Ungaro con il ricorso in esame chiedono la condanna del Comune di Ostuni al risarcimento dei danni conseguenti alla definitiva confisca dell’immobile di proprietà. Sostengono, in particolare, che se l’Ente comunale si fosse pronunciato sull’istanza di condono, sia pure negativamente, nei termini legislativamente previsti per il maturarsi del silenzio assenso, ravvisando, nella specie, gli estremi della lottizzazione abusiva, gli stessi non avrebbero acquistato in buona fede il manufatto successivamente confiscato dal giudice penale ed acquisito al patrimonio del Comune.

Lamentano, nella specie, un pregiudizio patrimoniale, del quale richiedono il risarcimento per equivalente, quantificato in €. 120.706,72, comprensivo non solo delle spese sostenute per l’acquisto e per le successive opere di completamento del manufatto, ma anche degli oneri relativi all’istruzione della seconda pratica di condono, nonché del rimborso delle somme corrisposte a titolo di oblazione e per le opere di urbanizzazione.

II. Si è costituita l’Amministrazione comunale, eccependo, preliminarmente, la prescrizione del diritto ed il difetto di legittimazione attiva e, concludendo, in subordine, per la reiezione del ricorso.

III. All’udienza del 26 giugno 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

IV. Si prescinde dalle eccezioni sollevate dall’Amministrazione intimata, attesa la palese infondatezza del ricorso.

V. La qualificazione del danno da illecito provvedimentale rientra nello schema della responsabilità extracontrattuale disciplinata dall’art. 2043 c.c.; conseguentemente, per accedere alla tutela è necessario, che il ricorrente, il quale assuma di avere subito un pregiudizio, dimostri, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità aquiliana, ossia una condotta attiva od omissiva, l’elemento psicologico della colpa, il danno e il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio.

Al fine della configurabilità della responsabilità aquiliana in capo alla Pubblica Amministrazione è, peraltro, indispensabile, ancorché non sufficiente, non solo che l’interesse legittimo sia stato leso da un provvedimento o da un comportamento illegittimo dell’Amministrazione reso nell’esplicazione o nell’inerzia di una funzione pubblica e ma anche che la lesione incida sul bene della vita finale, che funge da sostrato materiale dell’interesse legittimo e che non consente di configurare la tutela degli interessi c.d. procedimentali puri, delle mere aspettative o dei ritardi procedimentali (Cons. di St., sez. V, 21 giugno 2013, n. 3405).

Parimenti, lo stesso danno da ritardo non può essere riconosciuto per il mero fatto del ritardo nel provvedere: l’art. 2- bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto con l’art. 7, comma 1 lett. c), l. 18 giugno 2009 n. 69, configura la responsabilità connessa al danno da ritardo in termini di responsabilità aquiliana e non da contatto sociale qualificato e, quindi, si collega alla lesione dell’interesse al bene della vita e non alla lesione di interessi strumentali-procedimentali, per la violazione di obblighi procedimentali (quale quello di concludere nei termini il procedimento) da risarcire indipendentemente dalla successiva emanazione del provvedimento richiesto e dal suo contenuto.

V.1. Tanto premesso, difettano nel caso all’esame, i presupposti che consentono ravvisare una responsabilità in capo all’Amministrazione.

A) Quanto all’evento dannoso, il pregiudizio lamentato ovvero la perdita della proprietà del bene a seguito della confisca, costituisce una conseguenza “ex lege” della sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale una volta accertata l’abusività della lottizzazione della zona in cui insiste l’immobile.

Dispone, infatti, l’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 (già art. 19, della l. n. 47/1985): “La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari”.

Ne consegue allora che il danno subito dai ricorrenti non assume quel carattere di ingiustizia richiesto dal parametro normativo: non può, infatti, ravvisarsi né il cd. presupposto soggettivo dell’ingiustizia, che ha quale punto di riferimento una condotta del danneggiante diretta a realizzare un interesse non meritevole di tutela, non autorizzato, cioè, da alcuna norma (danno “non iure datum”) - essendo vero, per le ragioni esposte, il contrario -, né il cd. presupposto oggettivo, identificabile in un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela del danneggiato ovvero nella lesione di una situazione giuridica rilevante (danno “contra ius”).

B) Sotto il profilo causale, in tema di responsabilità civile, deve, invece, osservarsi che affinché sorga un’obbligazione risarcitoria aquiliana occorre non soltanto un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale, ma anche un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica, la cui imputazione presuppone il riscontro di alcuna delle fattispecie normative ex art. 2043 ss. c.c., consistenti tutte nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento ad una condotta, a cose o ad accadimenti di altra natura, collegati con una particolare relazione al soggetto chiamato a rispondere (Cassazione civile, sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4043).

Ora, manca nella fattispecie all’esame:

a) qualsiasi nesso di causalità giuridica che faccia discendere la perdita del bene alla mancata tempestiva pronuncia dell’Amministrazione comunale sull’istanza di condono presentata, ai sensi dell’art. 35 della l. n. 47/1985, dai danti causa degli odierni ricorrenti. L’irrogazione della confisca è infatti indipendente dall’attività della P.A., risolvendosi, invero, in una sanzione amministrativa accessoria applicata dal giudice penale, misura, peraltro, obbligatoria a prescindere dalla condanna, essendo suo unico presupposto l’accertamento giurisdizionale della lottizzazione abusiva - anche se, per una causa diversa, non si pervenga alla condanna del suo autore ed all’irrogazione della pena (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 12 gennaio 2012, n. 150). Nello specifico, infatti, la confisca può essere applicata anche al di fuori dei casi di condanna a condizione che nella condotta del terzo acquirente, sul cui patrimonio la misura viene ad incidere, siano riscontrabili - in modo conforme ai principi affermati dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30 agosto 2007 e del 20 gennaio 2009 (relative alla confisca della cosiddetta Punta Perotti) - quantomeno profili di colpa, sotto l’aspetto dell’imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza dei soggetti nei confronti dei quali la misura viene ad incidere.

In tale contesto, la regolarità dell’acquisto di terreni oggetto di lottizzazione abusiva, pertanto, non dimostra in modo risolutivo la buona fede dei terzi acquirenti bensì solo la legittimità formale del contratto di acquisto sotto il profilo civilistico, mentre a dovere essere provata è l’assenza di colpa -imprudenza o negligenza- secondo quanto richiesto all’uomo medio (Cassazione penale, sez. III, 13 febbraio 2013, n. 19085, 4 febbraio 2013, n. 17066 e 18 ottobre 2012, n. 45833);

b) lo stesso nesso di causalità materiale, posto che resta indimostrata la circostanza che se il Comune avesse tempestivamente esaminato la prima domanda di condono l’avrebbe rigettata sul presupposto dell’accertamento della lottizzazione abusiva. Non vi è prova, agli atti, che alla data della scadenza del biennio dalla presentazione dell’istanza (23.09.1988), l’intento lottizzatorio, ravvisato dal GIP con l’adozione del decreto di sequestro preventivo solo 14.07.1993, fosse giunto ad un tale sviluppo da essere percepibile dagli organi comunali.

C) Ciò posto, in carenza degli elementi costitutivi della fattispecie della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. dell’antigiuridicità del fatto asseritamente causativo del danno e del nesso causale con la condotta omissiva dell’Amministrazione, deve escludersi l’invocata tutela giurisdizionale, senza alcuna necessità di indagare ulteriormente l’elemento psicologico della colpa caratterizzante la condotta della P.A., presuntivamente causativa dell’evento dannoso.

V.2. Non ultima appare la considerazione della insuperabile contraddittorietà di un sistema ordinamentale che consentisse, come auspicato, il ristoro dei danni prodotti da una sanzione definitiva legittimamente inflitta in applicazione di uno specifico obbligo di legge.

D) Con riferimento all’acquisto in buona fede del bene, sul presupposto della sua sanabilità, la circostanza è stata già esclusa dal giudice penale, ove, respingendo l’istanza di revoca o modifica della confisca, ha così motivato “la circostanza che gli acquirenti dei lotti sapessero dell’esistenza di irregolarità edilizie … non comporta automaticamente e sicuramente che sapessero della lottizzazione abusiva (fattispecie diversa e non sanabile). Senza dubbio, però, avendo acquistato o promesso di acquistare un immobile frutto di abuso edilizio, non tennero un comportamento diligente e prudente e non possono oggi lamentarsi di avere subito le conseguenze della propria condotta negligente, fra le quali quelle di subire la confisca per essere intervenuti in programma lottizzatorio abusivo. Invero chi compera una cosa irregolare, assume anche il rischio che, oltre ai profili di irregolarità a lui noti (nel caso di specie, l’abuso edilizio), ne sussistano ulteriori (ossia la lottizzazione abusiva)” (ord. Trib. Pen. Brindisi, sez. distaccata di Ostuni, n. 33/09 Reg. Esec. del 29.04.2011).

VI. Per quanto sopra esposto, non ravvisandosi alcuna condotta ingiustamente causativa del lamentato danno derivante dalla confisca, va respinta l’avanzata domanda di risarcimento del danno patito, escludendosi altresì per le medesime ragioni la restituzione, richiesta a titolo risarcitorio, delle somme versate a titolo di oblazione e oneri per il conseguimento del condono, avvenuto in data 3.12.1998, antecedentemente alla definitiva perdita del bene.

VII. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione comunale che si liquidano equitativamente in €. 1.500,00 (millecinquecento/00) per diritti e onorari, oltre C.A.P. e I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Gabriella Caprini, Primo Referendario

Luca De Gennaro, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)