TAR Campania (NA), Sez. II, n. 2745, del 24 maggio 2013
Urbanistica.Parcheggi obbligatori e oneri concessori

Allo stato attuale, si deve ritenere che, ai sensi del coordinato disposto dell’art. 11, comma 1, L. n. 122 del 1989 e dell’art. 17, comma 3, lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001, la realizzazione dei parcheggi obbligatori, nella misura richiesta dalla legge, è esonerata dall'onere di pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02745/2013 REG.PROV.COLL.

N. 07033/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7033 del 2010, proposto da: 
D'Andrea Alberto, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Duello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale, Isola E/4, Pal. Fadim;

contro

Comune di Casoria, non costituito;

per l'accertamento

della corretta entità del costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione riguardante la domanda di permesso di costruire prot. n. 2879 del 19.6.2008, nonché, in ogni caso, per l'accertamento del diritto della ricorrente a non corrispondere gli oneri permissori relativamente ai parcheggi obbligatori ex art. 2, comma secondo, L. n. 122/1989.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza pubblica del 2 maggio 2013 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato il 16 novembre e depositato il 15 dicembre 2010, il sig. Alberto D'Andrea, premettendo in fatto di essere proprietario di un terreno sito in Casoria, alla via Lampedusa, censito in catasto al foglio 10, particella n. 718, in relazione al quale è stata presentata in data 19 giugno 2008 domanda di permesso di costruire (prot. n. 2879) per la realizzazione di un immobile con destinazione commerciale-artigianale avente una volumetria di progetto di mc 1694,95 ed una superficie da destinare a parcheggi obbligatori, nel rispetto della misura di 1 mq per ogni 10 mc di costruzione, di mq 173,53 (in parte al piano interrato ed in parte a raso), si duole del fatto che, con nota prot. n. U/2842/PT del 22.12. 2009, il Settore 8° Pianificazione e controllo del territorio del Comune di Casoria, nel comunicargli l’esito dell’istruttoria, ha determinato l’ammontare delle somme da lui dovute nella misura di € 16.730,91 per gli oneri di urbanizzazione, € 37.817,77 per il costo di costruzione ed € 35.182,10 per le aree da monetizzare.

Con un unico motivo di doglianza, intestato alla “violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 137 del D.P.R. n. 380 del 2001, dell’art.41 sexies della L. n.1150 del 1942 (introdotto dall’art.18 della L. n.865 del 1967 e poi sostituito dall’art.2, comma 2, della L. n.122 del 1989), e dell’art. 11 della L. n.122 del 1989 in relazione all’art.9, comma 1, lettera F, della L. n.10 del 1977”, il ricorrente sostiene che gli spazi destinati ai parcheggi obbligatori, nella specie pari a 169,49 mq., non sarebbero assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 41 sexies della legge n. 1150/1942, per cui ha chiesto l’accertamento del diritto a non corrispondere le relative somme ed il conseguente scomputo delle medesime dall'importo complessivamente dovuto per la realizzazione dell'intervento di cui alla domanda di permesso di costruire prot. n. 2879 del 19 giugno 2008

L’intimata amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

Con memoria depositata il 27 marzo 2013, il ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento della domanda.

Alla pubblica udienza del 2 maggio 2013 la causa è stata introitata in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame il sig. Alberto D'Andrea contesta la determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione effettuata dal Comune di Casoria in relazione alla domanda di permesso di costruire del 19 giugno 2008, prot. 2879, per la realizzazione di un manufatto avente destinazione commerciale-artigianale.

Il ricorrente sostiene che gli spazi destinati a parcheggi obbligatori nella misura prescritta di 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (nella specie pari a 169,49 mq, poiché il progetto prevede la realizzazione di una volumetria di 1.694,95 mc) non sarebbero assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 41 sexies L. n. 1150/1942 (introdotto dall’art.18 della L. n.865 del 1967 e poi sostituito dall’art.2, comma 2, della L. n.122 del 1989), per cui ha chiesto l’accertamento del diritto a non corrispondere le relative somme e il loro scomputo dall'importo complessivamente dovuto.

Il ricorso è fondato, non essendovi motivi per discostarsi dal consolidato indirizzo in materia di questa Sezione, peraltro formatosi nei confronti del medesimo ente locale (cfr. sentenze n. 4632 del 19 novembre 2012, n. 2491 e n. 2404 del 28 maggio 2012).

Invero, ai sensi dell’art. 11, co. 1, della legge n. 122 del 1989 (c.d. legge Tognoli), «le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

Tale ultima norma, che prevedeva l’esonero dal pagamento del contributo di concessione «per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici», è stata abrogata dall’art. 136, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, ma è stata riprodotta integralmente dall’art. 17, comma 3, dello stesso D.P.R..

Allo stato attuale, pertanto, si deve ritenere che, ai sensi del coordinato disposto dell’art. 11, comma 1, L. n. 122 del 1989 e dell’art. 17, comma 3, lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001, la realizzazione dei parcheggi obbligatori, nella misura richiesta dalla legge, è esonerata dall'onere di pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sezione IV, 22 novembre 2011, n. 6154; T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, 17 aprile 2007, n. 1779; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, 16 luglio 2004, n. 10364).

Alla luce di quanto precede, quindi, dalla volumetria complessiva computabile (pari a mc 1.694,95) occorre escludere le superfici destinate a parcheggi obbligatori (pari a 169,49 mq, ossia 1 mq per ogni 10 mc di costruzione).

Per queste ragioni la domanda va conclusivamente accolta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario, giusta sua dichiarazione nell’atto introduttivo del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 7033/2010), lo accoglie. -- -

Condanna il Comune di Casoria al pagamento in favore del ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio, che liquidano nella somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. ---

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Carlo D'Alessandro, Presidente

Leonardo Pasanisi, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)