TAR Emilia-Romagna (BO), Sez. I, n. 336, del 2 maggio 2013
Urbanistica.Vincolo di rispetto di una strada o a verde attrezzato

Non può attribuirsi carattere ablatorio ai vincoli che regolano la proprietà privata al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il vincolo di inedificabilità, c.d. "di rispetto", a tutela di una strada esistente, a verde attrezzato, a parco, a zona agricola di pregio, verde, ecc. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00336/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00702/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 702 del 2002, proposto da: 
Fantini Luigi e Fantini Ottavio, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Mantero, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro

Provincia di Rimini; 
Comune di Montescudo, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Campana, con domicilio eletto presso Silvia Mulazzani in Bologna, via De Giudei 6;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Rimini n. 48 del 19 febbraio 2002 con la quale è stata approvata la variante generale al PRG vigente del Comune di Montescudo, della quale è stata data notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - parte II - n. 43 in data 20 marzo 2002;

- delle presupposte deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Montescudo: n. 37 in data 19.5.2002, con cui è stata adottata l'anzidetta variante generale al PRG e n. 64 in data 12.10.2001 con cui è stato controdedotto alle osservazioni;

- di ogni altro atto antecedente e conseguente preordinato e comunque connesso con il procedimento formativo della variante generale impugnata in parte qua.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montescudo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.I ricorrenti, proprietari di alcune aree nel comune di Montescudo, hanno impugnato la variante al PRG in epigrafe indicata, deducendone l’illegittimità.

Si è costituito in giudizio il comune intimato che ha controdedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.

L’Amministrazione ha ottemperato all’istruttoria disposta con ordinanza 127/2013, depositando una relazione e la documentazione richiesta e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

2. Permane l’interesse alla decisione della causa in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa tecnica del comune, la variante specifica del PRG, adotta dal comune con deliberazione n. 21 del 2012, non riguarda alcuna delle aree dei ricorrenti, come precisato dalla relazione tecnica del responsabile del servizio competente del comune.

3. Con la prima censura i ricorrenti contestano la destinazione urbanistica dei mappali 53 e 54.

Rilevano in particolare i ricorrenti che sarebbe erronea la traduzione cartografica delle scelte del PRG che sembrerebbero limitare la destinazione SI.B2 al solo fabbricato esistente.

L’istruttoria ha chiarito che le destinazione SI.B2 non riguarda solo l’area su cui è collocato l’edificio, bensì che i mappali 53 e 54 sono destinati in parte a zona SI.B2”aree urbane di completamento” ed in parte in ambito SI.B1 “Ambiti di rilevo paesaggistico” ed in particolare, per quanto concerne il mappale 54 che con successiva variante specifica del 2004 l’area SI.C1.03 di destinazione a PEEP di parte dell’area, è stata stralciata e vi è stata attribuitala destinazione SI.B2”aree urbane di completamento”.

Così chiarita la destinazione urbanistica delle aree la censura diretta a contestare la limitazione della destinazione all’area del fabbricato è infondata non sussistendo alcuna censura per la parte di area con destinazione SI.B1 “Ambiti di rilevo paesaggistico” che, comunque, consente l’edificabilità per i soggetti con la qualifica di imprenditore agricolo nei limiti di 300 mq di superficie utile.



4. Con la seconda censura i ricorrenti contestano il vincolo SI.E7 per i mappali 48 e 198, fig. 4 sostenendo la natura di vincolo espropriativo gravante sull’area e la illegittimità dello stesso quale reiterazione immotivata di vincolo scaduto.

L’istruttoria ha chiarito che detta destinazione a “spazi attrezzati a verde come parchi o giardini connessi ad attività ricreative e di svago” prevede l’eventuale esproprio ma consente anche l’intervento di privati previa convenzione con il comune in cui siano stabiliti i criteri di gestione sociale dell’attrezzatura stessa.

4.1.Ciò premesso la giurisprudenza ha chiarito con un orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato, non solo presso il giudice amministrativo (si veda anche, ad esempio, Cass. civ., SS. UU., 25 novembre 2008, n. 28051) – che non ogni vincolo posto alla proprietà privata dallo strumento urbanistico generale ha carattere espropriativo ed è dunque soggetto alla disciplina relativa. In altri termini, occorre distinguere tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi, secondo una linea di discrimine che ha un preciso fondamento costituzionale, in quanto l’art. 42 Cost. prevede separatamente l’espropriazione (terzo comma) e i limiti che la legge può imporre alla proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale (secondo comma).

Pertanto, i vincoli espropriativi, che sono soggetti alla scadenza quinquennale, concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può, quindi, coesistere con la proprietà privata. Non può invece attribuirsi carattere ablatorio ai vincoli che regolano la proprietà privata al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il vincolo di inedificabilità, c.d. "di rispetto", a tutela di una strada esistente, a verde attrezzato, a parco, a zona agricola di pregio, verde, ecc. (cfr. per tutte, Cons. Stato, Sez. IV - sentenza 28 dicembre 2012 n. 6700; Cons. Stato, Sez. IV, 3 dicembre 2010, n 8531; Id., Sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9772; Id., Sez. IV, 13 luglio 2011, n. 4242; Id., Sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 244; ivi riferimenti ulteriori).

4.2. La seconda censura è, quindi, infondata, poiché nel caso di specie non si è in presenza di un vincolo espropriativo essendo consentito l’intervento edilizio, compatibile con la scelta urbanistica comunale, anche da parte del privato, sia pure previa convenzione con il comune.

5. Con la terza censura si invoca l’incompatibilità di un consigliere comunale che ha partecipato all’approvazione degli atti impugnati per quanto concerne la destinazione a PEEP di parte del mappale 54.

La censura, prima che infondata per mancanza di una correlazione immediate e diretta tra la deliberazione e l’interesse del consigliere, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse perché, come chiarito dalla relazione tecnica acquisita, con successiva deliberazione 62 del 2004 il mappale 54 è stato stralciato dal PEEP e che, per tale parte di area, è stata riattribuita la destinazione SI.B2”aree urbane di completamento”.

6. Con la quarta ed ultima censura si contesta il vincolo imposto sul mappale 172, fg 11, sotto il profilo della mancanza di motivazione trattandosi di vincolo scaduto.

La relazione ha chiarito, invece, che anche tale particella ricade in zona SI.E7 per cui, per le ragioni sopra esposte, si tratta di un vincolo conformativo e non espropriativo.

7. Dall’infondatezza del ricorso discende l’infondatezza della pretesa risarcitoria.

8. La particolarità in fatto del caso e la novità delle questioni giuridiche concernenti l’interpretazione della normativa locale giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte lo respinge come specificato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

Italo Caso, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)