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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n.269 Testo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.».

(conversione DL condono edilizio)

Gazzetta Ufficiale N. 274 del 25 Novembre 2003

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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2004 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.

omissis

Art. 32.
Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e
paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita' di repressione
dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti
edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.

1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore e'
consentito, (( di cui al presente articolo )), il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi
alla disciplina vigente.
2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento della
disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
approvato con (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno
2001, n. 380, in conformita' al titolo V della Costituzione come
modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e
comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo
del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio del predetto
titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle
normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce,
d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni
comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il
coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modifiche e integrazioni, e con l'(( articolo )) 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione
delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei
interessati dall'abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi
del comma 33 e' destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno
2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del (( decreto legislativo
)) 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da
ammettere a finanziamento.
7. Al comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra
dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti
urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto
mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto
di scioglimento del consiglio e' adottato (( su proposta del Ministro
dell'interno )) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.».
(( 8. All'articolo 141 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' inserito il
seguente:
«2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono
essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti
inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto
ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli
enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi,
previsti dallo statuto secondo criteri di neutralita', di
sussidiarieta' e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine
di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento
del consiglio.». ))
9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la
partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di
ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e
sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare
anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, e'
destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (( di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e
le attivita' culturali, )) da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e
interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica,
ambientale e culturale, (( attribuendo priorita' alle aree oggetto di
programmi di riqualificazione gia' approvati di cui al decreto
Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre
1998, e di cui all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. )) Su tali aree, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i soggetti
pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in
riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42 del presente
articolo.
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in
sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico e'
destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, (( di intesa con la Conferenza unificata )) di cui
all'articolo 8 del (( decreto legislativo )) 28 agosto 1997, n. 281,
sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i
soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di
interventi e le relative modalita' di attuazione.
11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il
ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle
disposizioni del titolo II del (( decreto legislativo )) 29 ottobre
1999, n. 490, e' destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno
2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali (( di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
)), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale
somma e' (( assegnata alla soprintendenza per i beni architettonici e
ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e
riqualificazione paesaggistica, dopo aver individuato, d'intesa con
le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma. ))
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mettere a
disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la
costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, ((
denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive )), per la
concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui
all'articolo 27, comma 2, del (( decreto del Presidente della
Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle
modalita' di cui (( all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, )) di
anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di
demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorita'
giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative
connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota
delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in
un periodo massimo di cinque anni, secondo modalita' e condizioni
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi.
In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione
comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme
anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalita'
stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa
depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del
bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attivita' di monitoraggio e di raccolta delle informazioni
relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo
all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero
collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo
nazionale necessario anche per la redazione della relazione al
Parlamento (( di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.
298 )). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le
modalita' di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione
delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31,
comma 7, del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno
2001, n. 380. Per le suddette attivita' e' destinata una somma di 0,2
milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' dello
Stato o facenti parte del demanio statale (( ad esclusione del
demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' dei terreni gravati da
diritti di uso civico )), il rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria da parte dell'ente locale competente e' subordinato al
rilascio della disponibilita' da parte dello Stato proprietario, per
il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a
titolo oneroso la proprieta' dell'area appartenente al patrimonio
disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire
onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo
appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la
disponibilita' dello Stato alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al
mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il
31 marzo 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario
della somma dovuta a titolo di indennita' per l'occupazione pregressa
delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata
Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non
superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere
allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio
di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve
essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del
relativo frazionamento.
16. La disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere
l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia
del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004. ((
Resta ferma la necessita' di assicurare, anche mediante specifiche
clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento
del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare,
con il conseguente diritto pubblico di passaggio. ))
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere
il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile dello Stato e' subordinata al parere
favorevole da parte dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il
31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente previa presentazione da parte
dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione
attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il
rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e' intervenuto
il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della
connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile e' determinato applicando i parametri di cui alla Tabella
B (( allegata al presente decreto )) ed e' corrisposto in due rate di
pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il
31 dicembre 2005.
(( 19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al
patrimonio disponibile dello Stato, per le quali e' stato rilasciato
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale
competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla
data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle
quali insistono le opere medesime. ))
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al
mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del
patrimonio indisponibile e' rilasciato a cura della filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il
31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al
comma 18. Il diritto e' riconosciuto per una durata massima di anni
venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
22. Dal 1° gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso sono
rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342,
rivalutate del trecento per cento.
23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto
del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle
aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle
stesse.
24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione
delle aree demaniali e' autorizzata una spesa fino ad un importo
massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del demanio, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (( e
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano )) predispone un programma di
interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali. Il
programma e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come
ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal
presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino
ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato
ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria
della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento
superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresi'
applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra
relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 ((
metri cubi )) per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in
sanatoria, (( a condizione che la nuova costruzione non superi
complessivamente i 3.000 metri cubi )).
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di
illecito di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale,
fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 (( del
presente articolo, )) nonche' 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili
soggetti a vincolo di cui all'(( articolo )) 32 della legge
28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di
legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con la quale e' determinata
la possibilita', le condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a
sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque
suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o aventecausa condannato
con sentenza definitiva, per i delitti di cui all'articolo 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento
antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo
quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilita' di concessione onerosa
dell'area di proprieta' dello Stato o degli enti pubblici
territoriali, con le modalita' e condizioni di cui all'articolo 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti
sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi
idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e
paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali,
regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di
dette opere, in assenza o in difformita' del titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento
nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di
interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del
(( decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000,
n. 353, e mdipendentemente dall'approvazione del piano regionale di
cui (( al )) comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del
2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate
o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli
effetti dell'esclusione dalla sanatoria e' sufficiente l'acquisizione
di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del
Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio
siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o piu' incendi
boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al
demanio marittimo, di preminente interesse nazionale in relazione
agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della
navigazione marittima, quali identificate ai sensi del secondo comma
dell'articolo 59 del (( decreto del Presidente della Repubblica ))
24 luglio 1977, n. 616.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e
decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e
integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come
riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per
quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.
47, e al predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in
essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli
articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per
suo conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a
procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere
conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi
edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i
delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in
ordine alle condanne riportate nel certificato generale del
casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve
attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'((
articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 )), di non avere carichi pendenti
in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e
648-ter del codice penale.
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro
o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,
autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni,
puo' essere autorizzato, altresi', dal medesimo giudice, sentito il
pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria
sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o
del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria (( di cui al comma 29 )).
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non
comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio,
con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione
degli oneri concessori, e' presentata al comune competente, a pena di
decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di
cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del
procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevedeme, tra l'altro,
un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della
misura determinata nella tabella C allegata (( al presente decreto
)), ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi
edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei
nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonche' per
l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge
28 febbraio 1985, n. 47.
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica
quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi ((
alle )) opere abusive oggetto di sanatoria possono essere
incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni
comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri
concessori sono determinati nella misura dei costi per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
necessarie, nonche' per gli interventi di riqualificazione
igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che
in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate,
intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione
primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni,
secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali,
possono detrarre dall'importo complessivo quanto gia' versato, a
titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D
allegata (( al presente decreto )). Con legge regionale, ai sensi
dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalita' di
attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'(( articolo
47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 )), con allegata documentazione
fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le
quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo
stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una
perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una
certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma
regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione
dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonche'
il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto
pagamento, (( producono )) gli effetti di cui all'articolo 38, comma
2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo
di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso
spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della
documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della
denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al ((
decreto legislativo )) 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute,
delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30
settembre 2004, nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi
da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del
comune, (( equivalgono )) a titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente
corrisposta o e' stata determinata in forma dolosamente inesatta, le
costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono
assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del (( decreto del Presidente
della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380.
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri
concessori, nonche' le relative modalita' di versamento, sono
disciplinate nell'allegato 1 (( al presente decreto )).
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica
quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i
medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali
per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della
istruttoria delle domande di sanatoria edilizia puo' essere
determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti
diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con
le modalita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. (( Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio
delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti
e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario )).
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di
sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonche' ai sensi
del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni, il (( 50 per cento )) delle somme
riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi
dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e
successive modificazioni, e' devoluto al comune interessato. Con
decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di applicazione del presente comma.
42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4
e' sostituito dal seguente:
«4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere
presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un
piano di fattibilita' tecnico, economico, giuridico e amministrativo,
finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero
urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilita'
ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei
nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle
aree interessate dall'abusivismo edilizio».
43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). - 1. Fatte
salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su
immobili sottoposti a vincolo e' subordinato al parere favorevole
delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette
amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di parere, il richiedente puo' impugnare il
silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio
estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non
e' richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i
distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2
per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate,
le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che
risultino:
a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
successive modificazioni, e dal (( decreto del Presidente della
Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate
secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la
destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in
contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo
III;
c) in contrasto con le norme del (( decreto ministeriale ))
1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96
del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13
giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere
stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si
applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del (( decreto del
Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato
dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza
competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla
tutela della salute preclude il rilascio del titolo (( abilitativo ))
edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' di enti
pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al
godimento del suolo, il rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato anche alla
disponibilita' dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso
del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilita' all'uso
del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti
pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta
giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilita' all'uso del
suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni
oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie,
con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato.
Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore e'
stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per
territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della
presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca
della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla
variazione (( dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati )), al momento della determinazione di detto
valore. L'atto di disponibilita', regolato con convenzione di
cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni
sessanta, e' stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal
versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di
cui all'(( articolo )) 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il
rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria e'
subordinato alla acquisizione della proprieta' dell'area stessa
previo versamento del prezzo, che e' determinato dall'Agenzia del
territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento
dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal (( decreto del
Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380».
(( 43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo
concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23
dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande gia' presentate
ai sensi delle predette leggi. ))
44. All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica
)) 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «l'inizio» sono
inserite le seguenti: «o l'esecuzione».
45. All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica
)) 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «18 aprile 1962,
n. 167 e successive modificazioni e integrazioni» sono inserite le
seguenti: «, nonche' in tutti i casi di difformita' dalle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».
46. All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica
)) 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o
dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli
articoli 6 e 7 del (( decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490,
o su beni di interesse archeologico, nonche' per le opere
abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di
inedificabilita' assoluta in applicazione delle disposizioni del
titolo II del (( decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490, il
Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre
autorita' preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180
giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione,
anche avvalendosi delle modalita' operative di cui ai commi 55 e 56
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del (( decreto
del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, sono
incrementate del cento per cento.
48. (Soppresso).
49. (Soppresso).
(( 49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e
2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a
quello terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il
secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in
bilancio». ))
(( 49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 41 (Demolizione di opere abusive). - 1. Entro il mese
di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio
trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali
il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto
alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei
procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6
dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e
regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle
demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il
nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli
estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle
opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di
cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto
trasferimento della titolarita' dei beni e delle aree interessate,
notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile
dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la
rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica
incolumita', e' disposta dal prefetto. I relativi lavori sono
affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti,
ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto puo'
anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere
pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della
difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della
difesa».
49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante vigilanza
sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici di
servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione
dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco
del comune ove e ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai
pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della
concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri
titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria
presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle
somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo
comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro
10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di
servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad
euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui
sia imputabile la stipulazione dei contratti». ))
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si
provvede, (( nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni
2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante
quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.
Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata
del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita'
previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri
interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006
si provvede )) con quota parte delle entrate recate dal presente
decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Regolarizzazione delle opere eseguite
su aree di proprieta' dello Stato

Tabelle

omissis

Allegato 1

Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni
di cui all'(( articolo 32 )).
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformita' del
titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformita' del titolo
abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento.
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite
dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in
difformita' dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come
definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in
assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone
omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444.
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come
definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in
assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite
all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in
difformita' dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalita' di
esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Procedura per la sanatoria edilizia.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al
comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il
modello di domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:
a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione,
calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a
quanto indicato nella (( tabella C )). Nel caso di oblazione di
importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va
versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato
nella misura minima di 1.700,00 Euro, qualora l'importo complessivo
sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo
dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;
b) l'attestazione del versamento del 30 per cento
dell'anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando le
tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base a quanto indicato nella
(( tabella D )). Il versamento deve comunque essere effettuato nella
misura minima di 500,00 Euro, qualora l'importo complessivo sia
superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo
dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra.
L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi
uguali, entro:
seconda rata: 30 giugno 2004;
terza rata: 30 settembre 2004.
L'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione
deve essere versato per importi uguali, entro:
seconda rata: 30 giugno 2004;
terza rata: 30 settembre 2004.
L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere
versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite
dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere
accompagnata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, corredata dalla documentazione
fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le
quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo
stato dei lavori relativo;
b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia
giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una
certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite.
Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria
sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non e'
necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte del
sindaco;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma
regionale.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere
integrata entro il 30 settembre 2004 dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio
e della documentazione relativa al-l'attribuzione della rendita
catastale e del relativo frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo
pubblico.

 

Definizione degli illeciti edilizi - misura dell'oblazione
e dell'anticipazione degli oneri concessori

Tabella

omissis

Domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi

Domanda

omissis