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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 luglio 2004
Modalita' e condizioni per la restituzione al Fondo per le demolizioni delle opere abusive delle anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione.

Gazzetta Ufficiale N. 218 del 16 Settembre 2004

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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto in particolare l'art. 32, comma 12, del predetto
decreto-legge, il quale autorizza la Cassa depositi e prestiti a
mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la
costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione,
denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la
concessione di anticipazioni volte al finanziamento degli interventi
di demolizione delle opere abusive;
Visto inoltre che il medesimo art. 32, comma 12, prevede che le
modalita' e condizioni di restituzione alla Cassa depositi e prestiti
societa' per azioni delle anticipazioni siano fissate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
5 dicembre 2003, con il quale e' stata disposta la trasformazione
della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 3, del citato decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326;
Visto l'art. 10, comma 1, lettera a), del predetto decreto
ministeriale, ai sensi del quale, nel caso in cui in forza di una
disposizione di legge, regolamento o decreto occorra procedere a una
variazione delle condizioni economiche delle attivita' o delle
passivita' soggette a rendicontazione separata, la Cassa depositi e
prestiti e' tenuta indenne dalla eventuale conseguente riduzione dei
flussi previsti alla data di trasformazione in societa' per azioni;
Ritenuto congruo, sulla base delle spese di amministrazione
mediamente sostenute dalla Cassa depositi e prestiti societa' per
azioni, fissare la quota delle spese di gestione del Fondo in misura
pari allo 0,1 per cento in ragione di anno sul capitale anticipato;

Decreta:

Art. 1.
Modalita' e condizioni del rimborso delle anticipazioni

1. Le somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti societa' per
azioni ai comuni, per le finalita' di cui all'art. 32, comma 12, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, unitamente alla
corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo per le
demolizioni delle opere abusive, pari allo 0,1 per cento in ragione
d'anno sul capitale erogato in anticipazione, sono rimborsate dai
comuni beneficiari entro sessanta giorni dalla effettiva riscossione
delle somme a carico degli esecutori degli abusi.
2. Trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle
anticipazioni il rimborso delle somme di cui al comma 1 e' comunque
dovuto a carico dei comuni.
3. Qualora il rimborso non avvenga entro il termine di cui al comma
2, la Cassa depositi e prestiti societa' per azioni informa, entro i
successivi sessanta giorni, il Ministero dell'interno, che provvede
alla restituzione delle somme anticipate, unitamente alla
corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo ed agli
interessi di mora calcolati, a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo
versamento, al saggio di interesse legale, trattenendo le relative
somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi
titolo ai comuni inadempienti, ivi compresi quelli sostitutivi di
trasferimenti erariali per effetto dell'istituzione della
compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. La nota informativa della Cassa depositi e prestiti
societa' per azioni al Ministero dell'interno deve contenere
l'ammontare degli importi da trattenere, distinto per somme
anticipate ed oneri accessori. In caso di insufficienza dei
trasferimenti statali, al rimborso provvedono i comuni interessati
per la parte non trattenuta dal Ministero dell'interno.

Art. 2.
Impegni accessori a carico del bilancio statale

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, sulle
somme concesse in anticipazione, dalla data di erogazione fino
all'effettivo rimborso e comunque non oltre il termine di cui al
comma 2 dell'art. 1, il Ministero dell'economia e delle finanze
riconosce alla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni un
indennizzo determinato e liquidato sulla base di quanto previsto ai
commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del medesimo decreto ministeriale.
2. La Cassa depositi e prestiti societa' per azioni provvede ad
apposita rendicontazione sulla amministrazione del Fondo, nell'ambito
della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 luglio 2004

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 351