Rifiuti.Nozione di gestione
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Cass. Sez. III n. 50143 del 7 novembre 2018 (Ud 9 ott. 2018)
Pres. Ramacci Est. Ramacci Ric. Busisi
Rifiuti.Nozione di gestione
La definizione di «gestione» di cui all’art. 183, comma 1, lett. n) d.lgs. 152/06 è una definizione ampia, che sostanzialmente comprende ogni fase del ciclo dei rifiuti, dal momento della loro produzione alla loro definitiva eliminazione, attraverso l’indicazione delle operazioni che la caratterizzano e che va letta considerando l’insieme delle disposizioni riguardanti la disciplina dei rifiuti e le modalità di svolgimento delle varie operazioni, senza possibilità di scindere e considerare separatamente le singole attività al fine di sottrarle all’applicazione della normativa di settore.
Rifiuti.Rottami di ferro
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Cass. Sez. III n. 47712 del 19 ottobre 2018 (UP 14 giu 2018)
Pres. Lapalorcia Est. Mengoni Ric. Lamacchia
Rifiuti.Rottami di ferro
Il Regolamento n. 333/2011 non può ritenersi abrogativo del decreto 5/2/1998, come si ricava distintamente dal comma 3 dell’art. 184-ter citato, che tale ultimo provvedimento richiama in modo espresso, ammettendone la perdurante vigenza (sia pur fino all’adozione di nuovi decreti ministeriali). Al contempo, peraltro, il medesimo provvedimento comunitario prevede – tra le caratteristiche che i rottami di ferro debbono avere per perdere la qualità di rifiuto – l’avvenuta cesoiatura, senza specificazioni tecniche. Queste ultime, tuttavia, a giudizio del Collegio debbono essere comunque previste, e debbono essere normate, al fine di evitare, per un verso, che rifiuti con caratteristiche molto diverse possano esser sottoposti alla medesima, rilevante disciplina in tema di end of waste, e, per altro verso, che l’assenza di regole dettagliate – specie in una materia ad alto tecnicismo - stravolga la ratio ed il significato delle disposizioni (comunitarie) medesime (ad esempio, poter vendere come usate le rotaie solo in apparenza recuperate, ma in realtà caratterizzate da cesoiatura di ampia portata). Ecco, dunque, che la necessità di accompagnare una disciplina così tecnica con specifiche disposizioni esecutive comporta, in assenza di espressa previsione, che queste siano comunque ricavate dalla normativa vigente, da individuare nel caso in esame nelle specifiche CECA, alle quali il d.m. 5 febbraio 1998 fa diretto rinvio in punto di lunghezza massima della parti “cesoiate” (lunghezza che, per emergenza pacifica, non è stata rispettata nella vicenda di cui trattasi). Sì da ravvisarsi, tra i due testi, quella “totale sintonia quanto a strumenti e finalità” che la Corte di appello ha correttamente evidenziato.
Caccia e animali.Esercizio della caccia con ausilio di richiami vietati e sospensione della licenza di porto di fucile
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TAR Calabria (RC) n. 902 del 9 ottobre 2018
Caccia e animali.Esercizio della caccia con ausilio di richiami vietati e sospensione della licenza di porto di fucile
L’art. 32 l.n. 157/92 ha carattere speciale rispetto alla prescrizione di cui all'art. 10 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, che ha carattere generale.Nel caso in esame era stata contestata l’ipotesi contravvenzionale di cui alla lett. h) dell’art. 30, per l’esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera r), ed il contravventore ha definito il procedimento con l’oblazione. L'Autorità amministrativa - tenuta ad applicare la norma speciale di cui all’art. 32 l.n. 157 cit. e non già l’art. 10 TULPS -, avrebbe potuto disporre la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia nei confronti del ricorrente soltanto in presenza di condanna definitiva o dell’intervenuto pagamento dell’oblazione, e della recidiva, come espressamente previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a) della L. n. 157/1992 per il caso della lett. h) dell’art. 30.
Rumore.Prova del disturbo
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Cass. Sez. III n. 47719 del 19 ottobre 2018 (UP 17 set 2018)
Pres. Sarno Est. Semeraro Ric. Persiani
Rumore.Prova del disturbo
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, che l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete.
Sviluppo sostenibile.Frazionamento fittizio impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili
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TAR Sicilia (PA) Sez.II n. 2104 del 15 ottobre 2018
Sviluppo sostenibile.Frazionamento fittizio impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili
Le disposizioni contenute nel paragrafo 11.6 delle “Linee Guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” di cui al D.M. 10 settembre 2010 – la cui immediata applicabilità nel territorio della Regione siciliana è disposta dall’art. 1 del D.P.R.S. 18/07/2012, n.48 - prevedono che, ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative, i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi riferiti alla somma delle potenze nominali dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica, appartenenti allo stesso soggetto ovvero a soggetti che si trovino in posizione di controllante o controllato ovvero che siano riconducibili ad unico centro di interesse. Tali presupposti - da intendersi anche come indici rivelatori di un eventuale frazionamento fittizio - che costituiscono espressione del potere discrezionale della pubblica amministrazione e che come tali si sottraggono al sindacato di legittimità, salva la loro manifesta illogicità, irrazionalità, illogicità o inadeguatezza - che peraltro nel caso non sussiste e che non è stata neppure messa in dubbio - hanno l’evidente finalità di contemperare i contrapposti interessi, pubblici e privati, in gioco (quello alla tutela e all’impulso dell’iniziativa imprenditoriale privata, alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla tutela degli interessi urbanistici in generale, oltre che, in particolare, di quelli paesaggistici e ambientali) evitando che iniziative, di dimensioni apparentemente limitate, possano in realtà dar vita a progetti significativamente impattanti sul corretto assetto urbanistico del territorio (e sui relativi interessi, paesaggistico, ambientale, storico, etc.) o in ragione dell’appartenenza di singoli limitati progetti ad uno stesso soggetto o centro di interessi o in ragione del collegamento funzionale tra tali limitati progetti, collegamento ricondotto all’esistenza dell’unicità del punto di connessione
Beni ambientali.Elemento psicologico del reato paesaggistico
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Cass. Sez. III n. 48391 del 24 ottobre 2018 (UP 13 set 2018)
Pres. Savani Est. Cerroni Ric. Manganaro
Beni ambientali.Elemento psicologico del reato paesaggistico
L’elemento psicologico del reato previsto dall’art. 181, comma primo, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici) non è escluso dall’ignoranza del vincolo paesaggistico, trattandosi di reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, ravvisabile nel non aver ottemperato al dovere di informarsi presso la P.A. prima di intraprendere un’attività rigorosamente disciplinata dalla legge
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