Relazioni Penali della Corte di Cassazione n.1090-2004

ACQUE -
Tutela dall\'inquinamento - Scarico di acque reflue industriali - Superamento dei limiti tabellari - Sostanze non ricompre nella tabella 5 dell\'Allegato 5 al d.Lgs. 152 del 1999 - Reato di cui all\'art. 59 del d.Lgs. n. 152 del 1999 - Configurabilita\' o meno - Contrasto di giurisprudenza.
Testo del Documento
Rel. n. 90/04
Roma 6 ottobre 2004
OGGETTO: 502000 - ACQUE - Tutela dall\'inquinamento - Scarico di
acque reflue industriali - Superamento dei limiti tabellari -
Sostanze non ricomprese nella tabella 5 dell\'Allegato 5 al d.Lgs.
152 del 1999 - Reato di cui all\'art. 59 del d. Lgs. n. 152 del 1999
- Configurabilita\' o meno - Contrasto di giurisprudenza.
RIF. NORM.: Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, artt. 54 e
59;
Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258.
Con decisione assunta nella pubblica udienza del 28 aprile 2004,
dep. il 9 giugno 2004, n. 25752 ric. Anselmi, rv. 228680, la Sez.
III penale di questa Corte ha affermato il principio di diritto
cosi\' massimato da questo Ufficio: "In tema di acque reflue
industriali, ai fini della configurabilita\' del reato di cui
all\'art. 59, comma quinto, del d.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 occorre
la ricorrenza simultanea di due condizioni: l\'una che siano superati
i valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul
suolo, nella Tabella 4, dell\'Allegato 5 e l\'altra, che si tratti di
una delle sostanze individuate nella Tabella 5 dello stesso
allegato" , riprendendo quanto gia\' affermato da Sez. III, 18/03/04,
n. 19522, dep. 27/04/04, Troiso, rv. 228679.
Indirizzo, quest\'ultimo, che si pone in continuita\' con il pregresso
orientamento che aveva trovato espressione nel principio affermato
da Sez. Un. 19 dicembre 2001, n. 3798, dep. 31 gennaio 2002, Turina,
rv. 220556, secondo la quale "In tema di tutela delle acque
dall\'inquinamento lo scarico di acque reflue industriali superiori
ai limiti di legge, qualora riguardi sostanze inquinanti non
comprese nella tabella 5 dell\'Allegato 5, cui fa rinvio l\'art. 59,
comma 5, d. lgs. 152 del 1999, non integra piu\' la condotta,
penalmente illecita prevista dalla disposizione dell\'art. 21 della
legge 10 maggio 1976 n. 319, con la quale la piu\' recente disciplina
non ha rapporto di continuita\' normativa".
Mentre, si pone in contrasto con quanto affermato dalla stessa
sezione nella decisione 29 ottobre 2003, dep. 17 dicembre 2003, n.
48076, P.G. in proc. Bonassi, rv, 226829, e per la quale "In tema di
scarichi di acque reflue industriali, con la entrata in vigore del
d. lgs. 18 agosto 2000 n. 258, modificativo dell\'art. 59 del d. lgs.
11 maggio 1999 n. 152, sono sottoposti a sanzione penale gli
scarichi che superano i limiti tabellari posti dallo Stato ed
individuati nelle Tabelle 3 e 4 anche per le sostanze diverse dalle
18 indicate nella Tabella 5 dell\'Allegato 5, atteso che la attuale
formulazione colloca il riferimento alle sostanze indicate nella
tabella 5 solo dopo la indicazione dei limiti piu\' restrittivi
fissati dalle regioni, solo per i quali deve farsi riferimento alle
sostanze individuate dalla citata Tabella 5".
Posizione recentemente ripresa da Sez. III, 20 febbraio 2004, dep.
26 marzo 2004 n. 14801, Lo Piano, rv. 227961, per la quale il reato
de quo, dopo le citate modifIche ad opera del decreto n. 258 del
2000, si configura anche in relazione alle sostanze diverse dalle 18
indicate nella citata Tabella 5.
Sul punto va ricordata altresi\' Sez. III, 22 agosto 2001, dep. 17
settembre 2001 n. 33761, Pirotta, rv. 219894, in ipotesi di
successione di norme nel tempo per fatti commessi nelle vigenza
della legge 10 maggio 1976 n. 319.
La questione risulta originata dalla modifica operata dal decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 258 al testo dell\'art. 59 del decreto
legislativo 11 maggio 1999 n. 152, in quanto la originaria
formulazione prevedeva che:
"Chiunque nell\'effettuazione di uno scarico di acque reflue
industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori
fissati nella Tabella 3 dell\'Allegato 5 in relazione alle sostanze
indicate nella Tabella 5 ovvero i limiti piu\' restrittivi fissati
dalle Regioni o dalle Province autonome, e\' punito con l\'arresto
fino a due anni e con l\'ammenda da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni".
La nuova formulazione recita:
"Chiunque, nell\'effettuazione di uno scarico di acque reflue
industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel
caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell\'Allegato 5 ovvero i
limiti piu\' restrittivi fissati dalle Regioni o dalla province
autonome o dall\'autorita\' competente a norma degli articoli 33,
comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5
dell\'Allegato 5, e\' punito......"
Da cio\' uno dei due orientamenti ha ricavato che il riferimento alle
sostanze indicate nella tabella 5 dell\'Allegato 5 valga, dopo
l\'entrata in vigore del citato decreto n. 258, soltanto per i piu\'
restrittivi limiti che possono essere fissati a livello diverso da
quello statuale, rimanendo ferma la sanzionabilita\' penale in via
generale, indipendentemente dalla sostanza sversata.
Redattore: Alfredo Montagna
Il vice direttore
(Giovanni Canzio)