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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 8 febbraio 2005
Autorizzazione all'organismo di classifica ABS per la certificazione in materia di prevenzione dell'inquinamento da liquami, in attuazione dell'Annesso IV della Convenzione MARPOL 73/78 e relativo accordo sulle modalita' di espletamento delle attivita' di certificazione.
Gazzetta Ufficiale N. 71 del 26 Marzo 2005

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IL DIRETTORE GENERALE
della direzione per la protezione della natura del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
per la navigazione e il trasporto marittimo e interno del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
Visto l'Annesso IV della Convenzione MARPOL 73/78 concernente le
norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da liquami
scaricati dalle navi, in vigore dal 27 settembre 2003;
Vista l'obbligatorieta' del rilascio della certificazione ISPP
conformemente alla regola 4 del predetto Annesso;
Vista la circolare MEPC/Circ.408 relativa all'implementazione
dell'Annesso IV nel testo emendato;
Considerato che l'ABS (American Bureau of Shipping) e' organismo
riconosciuto ai sensi della Direttiva Comunitaria 94/57/CE del
Consiglio del 22 novembre 1994 relativa alle disposizioni e alle
norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite
di controllo delle navi e pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime, modificata da ultimo dalla Direttiva 2001/105/CE e dalla
Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Considerato l'esito favorevole della valutazione dei requisiti
tecnico-professionali e organizzativi posseduti dall'ABS effettuata
dall'Amministrazione ai fini del rilascio, dell'autorizzazione e
dell'affidamento per l'espletamento dei compiti di cui agli allegati
al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
Vista l'istanza in data 25 maggio 2004 con la quale l'ABS ha
chiesto l'autorizzazione ad espletare i compiti di ispezione e
controllo propedeutici al rilascio della certificazione ISPP in
conformita' all'Annesso IV della Convenzione Internazionale MARPOL
73/78;

Decreta:

Art. 1.
L'ABS e' autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e
controllo propedeutici al rilascio, nonche' il rilascio stesso, per
conto dell'Amministrazione, della certificazione in materia di
prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati dalle navi in
conformita' all'Annesso IV della Convenzione Internazionale MARPOL
73/78.

Art. 2.
Le attivita' di cui all'art. 1 e relative modalita' sono
specificate nell'accordo sottoscritto tra Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e l'ABS, accordo che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Roma, 8 febbraio 2005

p. Il direttore generale
per la protezione della natura
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
Cosentino

p. Il direttore generale
per la navigazione e il trasporto marittimo e interno
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Caliendo

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO,
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED ABS (AMERICAN BUREAU OF SHIPPING)

Il presente Accordo viene stipulato tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti della Repubblica italiana (di seguito
indicati per brevita' «Amministrazione») e l'ABS ( American Bureau of
Shipping).
Premesso che:
a) l'ABS e' organismo riconosciuto conformemente alle
disposizioni della Direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre
1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi
che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per
le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
b) l'ABS e' stato autorizzato all'espletamento dei compiti di
ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonche' al rilascio,
per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'allegato 1
al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificato nel
relativo decreto dirigenziale datato 7 agosto 2001;
c) all'ABS sono stati affidati i compiti di ispezione e
controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei
certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3
agosto 1998, n. 314, come specificato nel relativo decreto
dirigenziale datato 7 agosto 2001;
d) il 27 settembre 2003 e' entrato in vigore l'Annesso IV della
Convenzione MARPOL 73/78 concernente le norme relative alla
prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati dalle navi;
e) l'Annesso IV della Convenzione MARPOL 73/78 prevede il
rilascio del Certificato internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento da liquami (Certificato ISPP);
f) la circolare MEPC/Circ.408 prevede l'applicazione
dell'Annesso IV nel testo emendato ancorche' non entrato in vigore.
Si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1.
Soggetti
Sono parti del presente accordo il Ministero dell'ambiente e del
territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
l'ABS.

Art. 2.
Oggetto
1. Costituiscono oggetto del presente Accordo l'autorizzazione
all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al
rilascio nonche' al rilascio del certificato ISPP previsto dalla
Regola 4 dell'Annesso IV della Convenzione MARPOL 73/78.
2. L'ABS puo' rilasciare il certificato di cui al comma 1 solo
per le navi in classe e per le quali ha rilasciato i certificati
oggetto di autorizzazione ed ha svolto i compiti di ispezione e
controllo ai fini del rilascio dei certificati oggetto di
affidamento, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e come specificato nei decreti
dirigenziali datati 7 agosto 2001.

Art. 3.
Compensi per il rilascio dei certificati
L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra l'ABS
e i soggetti che richiedono le attivita' oggetto del presente
Accordo.

Art. 4.
Obblighi dell'ABS nell'espletamento delle attivita' di ispezione e
controllo ai fini del rilascio del certificato di cui all'art. 2
1. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 2
l'ABS si impegna a far svolgere il servizio:
a) ad ispettori che prestino la loro attivita' alle esclusive
dipendenze dell'ABS mediante un rapporto contrattuale di lavoratore
dipendente che escluda la possibilita' di svolgere altre attivita'
che configurino un conflitto di interessi; oppure
b) alle dipendenze di altri organismi di classificazione con il
quale l'ABS abbia un accordo, a condizione che detti ultimi organismi
siano stati riconosciuti.
2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori di cui all'art.4,
comma 1, lettera b) del presente Accordo sono vincolate al sistema di
qualita' dell'ABS.
3. L'ABS nell'espletamento dell'attivita' di cui all'art. 2 del
presente Accordo, si impegna a cooperare per agevolare la rettifica
delle deficienze rilevate nell'ambito dell'attivita' di Port State
Control, laddove richiesto, ed a riferire all'Amministrazione.

Art. 5.
Obblighi di informazione
1. L'ABS fornira' all'Amministrazione, con frequenza semestrale,
l'elenco dei Certificati ISPP rilasciati ai sensi dell'art. 2 del
presente Accordo ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal
senso concordato tra l'Amministrazione e l'ABS, con semplice scambio
di corrispondenza.
2. L'ABS accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le
norme, istruzioni, moduli e rapporti richiesti per l'esecuzione
dell'attivita' oggetto del presente Accordo.
3. Le norme, istruzioni, moduli e rapporti saranno redatti in
lingua italiana e inglese.
4. L'ABS si impegna ad istituire un collegamento telematico
attivo 24 ore su 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso
dei dati relativi all'attivita' oggetto del presente accordo.
5. L'ABS accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe
praticate per l'esercizio dell'attivita' di certificazione di cui al
presente Accordo, nonche' le eventuali variazioni ed aggiornamenti.

Art. 6.
Interpretazioni ed equivalenze
L'ABS riconosce che l'interpretazione degli strumenti
applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di
sostituzioni di requisiti richiesti per lo svolgimento delle
attivita' oggetto del presente Accordo sono prerogativa
dell'Amministrazione e collabora con propri esperti alla loro
definizione, quando richiesto dall'Amministrazione.

Art. 7.
Controlli
1. Lo svolgimento da parte dell'ABS dell'attivita' di cui al
presente Accordo viene verificata periodicamente
dall'Amministrazione, anche disponendo ispezioni particolareggiate a
campione delle navi certificate ai sensi del presente Accordo.
2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate
all'Amministrazione dall'ABS sulla base dei costi effettivi sostenuti
per l'effettuazione dei controlli stessi.

Art. 8.
Durata
1. Fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di sospendere
l'autorizzazione quando ritenga che i compiti di cui all'art. 2 non
vengano svolti dall'ABS con efficacia ed in modo soddisfacente, il
presente Accordo ha durata di anni tre, rinnovabili, prova
comunicazione scritta dell'Amministrazione e accettazione dell'Ente.
2. Ciascuna delle parti puo' recedere dal presente accordo dando
un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle
parti puo' comunicare per iscritto la propria intenzione di
modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo.

Art. 9.
Responsabilita'

L'ABS e' direttamente responsabile delle certificazioni emesse,
oggetto del presente accordo, secondo le norme dell'ordinamento
giuridico italiano.

Art. 10.
Interpretazione dell'accordo

Il presente accordo viene interpretato e regolato in conformita'
alla normativa vigente nello Stato italiano.

Art. 11.
Foro competente
1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del
presenta Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo
bonario delle parti, sara' decisa dal Foro di Roma.
2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:
l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma ed l'ABS presso la
propria sede presso l'Edificio Millo, via Al Porto Antico - 16128
Genova.

Roma, 8 febbraio 2005
p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Firmato
p. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Firmato
p. l'ABS
Firmato