Le principali norme del d.l. competitività che intervengono sul testo unico ambiente (legge 11 agosto 2014, n. 116)

a cura di Rosa BERTUZZI e Nicola CARBONI

 

Il D.L. n° 91 del 24 giugno 2014, meglio conosciuto come “Decreto competitività”, reca disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica ed universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”. Il Decreto Legge è stato convertito in Legge, con modificazioni, dalla Lg. n. 116 dell'11 agosto 2014.

Già dall'epigrafe è facile rilevare che si tratta di un provvedimento legislativo omnibus, che, come è tradizione del nostro legislatore, interviene su uno spettro amplissimo di materie. Naturalmente sono presenti numerose norme di carattere ambientale che intervengono sul corpus del T.U.A. Non ci si stancherà mai di ripetere che un Testo Unico, ed in particolare quello ambientale, non può essere sottoposto ad interventi di modifica ed integrazione con cadenza mensile, ed ancor più a modifiche disorganiche e sparse nei più disparati testi normativi. Tuttavia, in questo coacervo di norme, può essere utile evidenziare quelle che attengono alla disciplina ambientale contenute nel Capo II rubricato “Disposizioni urgenti per l'efficacia dell'azione pubblica per la semplificazione in materia ambientale” che intervengono significativamente sulle norme del T.U.A. Pertanto di questo Capo si evidenziano le norme più rilevanti del Decreto che intervengono sul TUA suddivise per materie.

  • Parte II del Testo Unico Ambientale – autorizzazioni - procedure di VAS; VIA.

Il corretto recepimento della Direttiva n 211/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ha comportato la necessità di stabilire dei criteri puntuali per l'individuazione delle soglie per il giudizio di assoggettabilità a VAS dei progetti di competenza delle regioni e per integrare le previgenti norme in materia di contenuto ed informazione delle attività che caratterizzano il processo di Valutazione Ambientale Strategica. Le disposizioni integrative sono contenute nell'art. 15 del D.L. 91/2014, in particolare al primo comma lettere c); d); e) ed f).

Con decreto del Ministero dell'Ambiente, da adottarsi entro novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è rimessa la definizione delle soglie da applicare per l'assoggettamento a verifica dei progetti di cui all'allegato IV (progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome) sulla base dei criteri di cui all'allegato V . Il D.M dovrà inoltre individuare le modalità con cui le regioni e le province autonome, sempre tenendo conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto contenuto nello stesso D.M, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali.

Il risultato della verifica di assoggettabilità a VAS deve poi essere integralmente pubblicato nel sito istituzionale dell'autorità competente, così come sullo stesso profilo istituzionale deve essere integralmente pubblicato il provvedimento con cui viene assunta la decisione finale di VAS, con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano programma adottato e di tutta la documentazione istruttoria.

Alla VIA sono dedicate le lettere da g) ad m) sempre del primo comma dell'art. 15 del DL 91/2014.

In particolare l'autorità competente dovrà pubblicare sul proprio sito un sintetico avviso dell'inoltro della avvenuta trasmissione da parte del proponente del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del TUA. L'avviso sintetico dovrà contenere i seguenti elementi: proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 20, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L’intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web dell’autorità competente. La pubblicazione dell'avviso costituisce la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 241/1990 e delle sue modalità di espletamento di cui ai commi 3 e 4 del successivo art. 8. Con tale modifica viene meno l'obbligo di pubblicazione sulla GURI e sui Bollettini regionali. Per quanto riguarda la via di cui all'art. 24 del TUA viene rivisto il comma 3 con cui sono precisate meglio le informazioni necessarie da pubblicarsi a cura del proponente.

Il DL interviene anche sull'allegato II alla parte seconda stabilendo che sono sottoposte a VIA statale gli impianti di trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20, così come le attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.

Sono soggetti a VIA statale anche gli interventi su strade a quattro corsie anche qualora non si tratti di strade extraurbane con la conseguenza che i progetti da sottoporre ad assoggettabilità a VIA di cui alla lett. H del punto 7 dell'allegato IV alla parte II sono quelli di “costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri” come espressamente recita la lettera p) dell'art 15 del DL 91/2014.

Due importanti modifiche sono state apportate all'allegato IV parte II per le opere da sottoporre a verifica di assoggettabilità VIA di competenza regionale, in particolare la modifica della lett. o) del punto 7 dell'allegato ricomprende ora tutte le opere canalizzazione e di regolazione idraulica. Così come sono sottoposti a screening ambientale i depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi, a seguito della sostituzione della lettera n) del punto 8 dell’allegato IV alla parte seconda.

 

  • Parte III DEL Testo Unico Ambientale - Titolo III Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi e titolo IV Piani di gestione e piani di tutela delle acque

Di rilievo nella specifica materia è la modifica introdotta dall'art. 13 comma 7 della novella in commento la quale il quale alla tabella 3 dell'Allegato 5 ala parte terza del Dlgs. 152/206 «Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura», al parametro n. 6 «solidi sospesi totali» è introdotta la seguente nota:«(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda, per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 5, lettera 1-ter.2), prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione, fermo restando l’obbligo di rispettare le direttive e i regolamenti dell’Unione europea, nonché i valori limite stabiliti dalle Best Available Technologies Conclusion e le prestazioni ambientali fissate dai documenti BREF dell’Unione europea per i singoli settori di attività».

Così come rilevante è l'inserimento dell'art. 2 ter all'art. 117 sui piani di gestione e registro delle aree protette ad opera dell'art. 17 comma 2 del Decreto Competitività. Si stabilisce che “Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati dell'attività di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorità competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.” Mentre al successivo comma 3 dell'art. 17 la modifica dell'allegato I alla Parte III del "Codice ambientale", rende permanente la norma che ha consentito ai programmi di monitoraggio esistenti ai fini di controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi, fino al 22 dicembre 2013, di essere considerati parte integrante delle attività di monitoraggio previste dall'allegato III.

Parte IV del Testo Unico ambientale – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati –

Si è deciso di affrontare le grandi modifiche apportate a questa parte nella prossima edizione, allo scopo di sottolineare per intero argomenti di grande interesse per i lettori, quali le nuove norme in materia di abbruciamento rifiuti ( si anticipano solo i due articoli oggetto di novella: Articolo 182 – Smaltimento rifiuti - 6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). (comma introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014) - Ed inoltre: b-sexies) all’articolo 256-bis, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato". ). Le altre novità apportare dalla legge 116 riguardano, in particolare, le bonifiche, i rifiuti dei porti, attività di dragaggio, le premesse inserite nell’Allegato D, al fine della classificazione dei rifiuti, operazioni di recupero e di trattamento, oli usati, pneumatici, imballaggi in polietilene, combustione illecita di rifiuti. Le novità in materia di applicazione corretta delle norme sanzionatorie sono contenute nella indicazione aggiunta nelle premesse di cui allegato D, in materia di classificazione dei rifiuti. La norma apporta le seguenti e significative novità, che verranno trattate nel mese prossimo : All'allegato D (elenco dei rifiuti) della Parte IV del "Codice ambientale", vengono premesse nuove istruzioni per la

classificazione dei rifiuti, che integrano quelle già contenute nella introduzione dell'allegato D e si applicano a partire dal 18 febbraio 2015 (180 giorni dall'entrata in vigore dalla legge 116/2014). 1) la classificazione deve avvenire "in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione"; 2) se un rifiuto è classificato con codice Cer

pericoloso "assoluto", esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tale

caso le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere determinare al fine di procedere alla sua gestione; 3) Se un rifiuto è classificato con codice Cer

non pericoloso "assoluto", esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione; 4) Se un rifiuto è classificato con codici Cer speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede. Le indagini da svolgere sono: a) individuare i composti presenti nel rifiuto (attraverso scheda informativa, conoscenza del processo chimico, campionamento e analisi); b) determinare i pericoli connessi (attraverso

normativa, fonti informative e scheda di sicurezza dei prodotti); c) stabilire se le concentrazioni dei composti comportino che il rifiuti presenti delle caratteristiche di pericolo (mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo).



Parte V norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera

Nella materia degli impianti termici civili aventi una potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono apportate alcune modifiche dirette sostanzialmente a concedere ai proprietari degli impianti più tempo al fine di consentire il loro adeguamento e la loro regolarizzazione atteso che tali inadempimenti prima della modifica li sottoponevano a pesanti sanzioni amministrative pecuniarie. La proroga dei termini di adeguamento risulta necessaria in particolare per gli EE.LL che per le limitate risorse e limiti di spesa comunque non riescono ad allinearsi alla normativa per quanto attiene agli impianti al servizio del proprio patrimonio immobiliare con particolare riferimento a quelli degli edifici scolastici.

L'art. 11 comma 7 del DL competitività proroga al 25 dicembre 2014 il termine per l'integrazione del libretto di centrale per gli impianti termici sopra la soglia dei 3 MW che a mente del DPR 412/1993, per gli impianti in esercizio, doveva essere integrato a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione entro il 31.12.2012.

E' stato completamente riscritto l'art. 285 del TUA che prevede le caratteristiche tecniche degli impianti disciplinati dal Titolo II da parte del comma 9 dell'art. 11 che espressamente dispone che: gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria. Mentre Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.

 

Alla prossima edizione verranno affrontate tutte le modifiche di cui alla parte IV, sui rifiuti, in particolare le bonifiche, i rifiuti dei porti, attività di dragaggio, le premesse inserite nell’Allegato D, al fine della classificazione dei rifiuti, operazioni di recupero e di trattamento, oli usati, pneumatici, imballaggi in polietilene, combustione illecita di rifiuti.