TAR Puglia (BA) Sez. I sent. 1897 del 14 maggio 2010
Ambiente in genere. Valutazione impatto ambientale

La valutazione d’impatto ambientale, anche con riferimento alla tutela dei siti di interesse naturalistico SIC e ZPS, non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera, apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione

 

 

N. 01897/2010 REG.SEN.
N. 01581/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2008, proposto da SA.GE. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dalmazia, 161;


contro


Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Lancieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Piccinni, 150;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

a) della determinazione n. 402 del 25 giugno 2008, successivamente conosciuta, con la quale il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia è pervenuto a esprimere parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto di interramento sanitario per rifiuti non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di San Marco in Lamis;
b) del parere del Comitato Regionale V.I.A. reso nella seduta del 5 dicembre 2007;
c) del parere del 21 aprile 2008 dell’Ufficio Parchi della Regione Puglia;
d) del regolamento regionale n. 22 del 4 settembre 2007, come recepito e modificato dal regolamento regionale n. 15 del 18 luglio 2008, nella parte in cui all’art. 5 prevede in tutte le ZPS il divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché di ampliare quelli esistenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Pasqualone e Lancieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


La società ricorrente impugna la determinazione n. 402 del 25 giugno 2008 a firma del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, unitamente agli atti indicati in epigrafe ed ai regolamenti regionali n. 22 del 2007 e n. 15 del 2008, con cui è stato espresso parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto di interramento sanitario per rifiuti non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di San Marco in Lamis.

Si affida a motivi così rubricati:

1) violazione della Direttiva 1992/43/CE e della Direttiva 1979/409/CE; violazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997 e degli artt. 4, 5 e 7 della legge regionale n. 11 del 2001; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, sviamento e straripamento di potere; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; violazione degli artt. 41 e 117 della Costituzione;

2) violazione degli artt. 3, 8, 10 e 10bis della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità, travisamento dei presupposti, disparità di trattamento e sviamento;

3) violazione della Direttiva 1985/337/CE; violazione dell’art. 4 del d. lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997; violazione degli artt. 1, 4, 5 e 7 della legge regionale n. 11 del 2001; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, perplessità, illogicità, sviamento e straripamento di potere; violazione del principio di proporzionalità.

Si è costituita la Regione Puglia, resistendo al gravame.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


1. La SA.GE. s.r.l., con istanza presentata il 18 aprile 2006, ha richiesto alla Regione Puglia la verifica di compatibilità ambientale, ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001, per la realizzazione di un impianto di interramento sanitario per rifiuti non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di San Marco in Lamis all’interno di una cava di versante dismessa da molti anni, in località Monte Granato. Il progetto prevede anche il successivi intervento di ripristino ambientale volto al recupero dell’aspetto paesaggistico dell’area e della continuità ecologica tra i lembi di pseudo-steppa frammentati dal vuoto creato dalla cava.

L’area in questione rientra nel SIC “Valloni e steppe pedegarganiche” e nella ZPS “Promontorio del Gargano”.

Il Comitato Regionale V.I.A., nella seduta del 5 dicembre 2007, ha espresso parere contrario.

La società ricorrente, preavvisata ai sensi dell’art. 10bis della legge n. 241 del 1990, ha controdedotto ai rilievi del Comitato con nota del 29.1.2008. Le mitigazioni prospettate dalla società sono state tuttavia giudicate insufficienti dall’Ufficio Parchi della Regione Puglia, che con parere del 21 aprile 2008 ha confermato il giudizio negativo sulla compatibilità del progetto.

E’ seguito il provvedimento impugnato, che ha definitivamente sancito il parere sfavorevole alla compatibilità ambientale del progetto.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente si dilunga nel tentativo di dimostrare l’illegittimità costituzionale e comunitaria della normativa regionale pugliese (regolamenti n. 22 del 2007 e n. 15 del 2008), nella parte in cui vieta in tutte le ZPS la realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché l’ampliamento di quelli esistenti. A tal fine richiama un precedente di questa Sezione (sentenza n. 2128 del 2008), con cui è stata annullata la previsione del regolamento regionale n. 16 del 2006 che stabiliva analogo divieto, assoluto e generalizzato, in materia di impianti per la produzione di energia eolica.

Più di recente, peraltro, è stata rimessa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la questione pregiudiziale riguardante la compatibilità con il diritto comunitario, ed in particolare con le Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE (in materia di tutela dell’avifauna e dell’habitat naturale), del combinato disposto dell’art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), dell’art. 5, primo comma, del decreto del Ministro dell’ambiente 17 ottobre 2007 e dell’art. 2, sesto comma, della legge regionale n. 31 del 2008, nella parte in cui vietano in modo assoluto ed indifferenziato la localizzazione di aerogeneratori nei SIC e nelle ZPS costituenti la rete ecologica “Natura 2000”, in luogo dell’effettuazione di apposita valutazione di incidenza ambientale che analizzi l’impatto del singolo progetto sul sito specifico interessato dall’intervento (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, ord. 15 dicembre 2009 n. 273).

E’ vero che, nella parte motiva del provvedimento impugnato, si fa espresso richiamo dell’art. 5, primo comma, del regolamento regionale n. 22 del 2007 (ove è previsto, appunto, il divieto generalizzato di realizzare discariche nelle ZPS). Tuttavia, nella concreta fattispecie la Regione Puglia, pur in presenza di una norma regolamentare contenente siffatto divieto, ha ugualmente svolto un’istruttoria puntuale sulle caratteristiche del progetto e sulla sua compatibilità con le esigenze di tutela del sito e, all’atto di emettere il provvedimento negativo, ha richiamato per relationem le risultanze dell’analisi effettuata dal Comitato Regionale V.I.A. (che ha reso parere nella seduta del 5 dicembre 2007) e dall’Ufficio Parchi (con parere del 21 aprile 2008).

Donde l’irrilevanza delle censure ampiamente sviluppate da parte ricorrente nei confronti delle norme regolamentari regionali, delle quali non si è fatta applicazione automatica e vincolata.

2.2. Con il secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente lamenta che sarebbero rimaste prive di riscontro le osservazioni fatte pervenire alla Regione Puglia dopo il preavviso di diniego.

Il vizio non sussiste. L’obbligo di esame delle memorie e dei documenti, in base al combinato disposto degli artt. 7, 8, 10 e 10bis della legge n. 241 del 1990, non impone all’Amministrazione procedente un’analitica confutazione in merito ad ogni argomento utilizzato dall’interessato, essendo sufficiente una motivazione che renda percepibile la ragione del mancato accoglimento delle deduzioni difensive (cfr. tra molte Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2006 n. 1999), così come avvenuto nella specie.

2.3. La ricorrente deduce poi illegittimità per disparità di trattamento, affermando che in situazione simile (realizzazione di identico impianto nell’agro tarantino, autorizzata alla società CI.SA. nel 2005) la Regione Puglia avrebbe ingiustificatamente adottato scelte opposte.

Anche tale censura è infondata poiché, a tacer d’altro, in quella occasione l’area interessata era già fortemente degradata ed esistevano già altre due discariche, una centrale elettrica ed altri cantieri (cfr. pag. 5 delle determina n. 161/05 – doc. 8).

2.4. Infine, il provvedimento impugnato non viola le direttive comunitarie e le normativa interna in materia di valutazione d’incidenza e valutazione d’impatto ambientale e non è affetto da carenza di motivazione, come sostenuto dalla ricorrente nell’ultimo mezzo di gravame.

Il Comitato Regionale V.I.A., con il parere già richiamato, ha ritenuto che l’opera proposta possa produrre forte impatto, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, a causa di:

- svolazzamento di materiali leggeri e polveri al di fuori della discarica;

- emissione di cattivi odori;

- inquinamento acustico dovuto alle macchine operative e di trasporto, che provocherebbe l’allontanamento della fauna dal sito e sottrarrebbe spazi utili all’insediamento, all’alimentazione ed alla riproduzione;

- disturbo antropico;

- utilizzo di rodenticidi che entrano nella catena alimentare, creando fenomeni di biomagnificazione a danno dei depredatori al vertice della catena alimentare (volpi, gatti, uccelli rapaci).

Il Comitato ha inoltre valutato che le progettate opere di ripristino non sarebbero sufficienti a mitigare o contrastare simili effetti negativi.

Il giudizio è stato confermato dall’Ufficio Parchi della Regione e, infine, ribadito con il provvedimento impugnato.

Come è noto, la valutazione d’impatto ambientale, anche con riferimento alla tutela dei siti di interesse naturalistico SIC e ZPS, non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera, apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2009 n. 4206; Id., sez. V, 21 novembre 2007 n. 5910; Id., sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2851; Id., sez. IV, 22 luglio 2005 n. 3917).

Nella fattispecie, la Regione ha congruamente motivato il proprio avviso contrario all’insediamento di una nuova discarica nell’area occupata dalla cava ormai dismessa, evidenziando i pericoli per l’habitat e per la fauna.

Anche per tale parte il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.

3. Quanto alle spese processuali, sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione, avuto riguardo alla complessità della vicenda.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori:

Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2010