TAR Puglia (LE), Sez. I, n. 1320, del 5 giugno 2013
Ambiente in genere.Legittimità rigetto della Capitaneria di Porto di concessione demaniale per "spiaggia libera attrezzata"

In sede di valutazione dell’interesse demaniale, cioè dell’interesse pubblico che il bene non sia sottratto al suo normale uso generale (pubblico ex art. 36 cod. nav.), la Capitaneria può considerare e valutare tutti gli interessi pubblici specifici che, insorgenti dalla dimensione territoriale del bene, interferiscono sull’uso individuale a base della richiesta di concessione; questa, proprio in quanto viene considerata eccezionale, deve essere del tutto compatibile con l’intero spettro delle esigenze pubblicistiche gravanti sul territorio in cui ricade l’area oggetto della richiesta concessione. Quindi, la possibilità di concedere tratti del demanio a privati va valutata in rapporto allo stato dei luoghi e al richiamo che un certo tratto di costa esercita presso il pubblico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01320/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00821/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 821 del 2005, proposto da: 
Statte Rita, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro De Matteis, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via Trinchese 63;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituito in giudizio;
Capitaneria di Porto di Gallipoli, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 4564/DEM in data 17.2.2005 della Capitaneria di Porto di Gallipoli di rigetto dell'istanza del 10.1.2005 di concessione demaniale per "spiaggia libera attrezzata", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Gallipoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il dott. Giuseppe Esposito e udito l'avvocato dello Stato Antonio Tarentini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

La ricorrente, con istanza del 10/1/2005, ha domandato il rilascio di una concessione demaniale marittima per la realizzazione di una “spiaggia libera attrezzata”, nel compendio demaniale sul versante sud di Gallipoli.

La Capitaneria di Porto, con l’impugnato provvedimento del 17/2/2005, ha rigettato la domanda di concessione, ritenendo “che il pubblico interesse all’attualità è perseguibile lasciando al libero uso la spiaggia di che trattasi, non ravvisandosi alcuna proficua utilizzazione del bene demaniale con il rilascio della chiesta concessione”.

Avverso il provvedimento è stato proposto il presente ricorso, denunciando con unico motivo l’eccesso di potere per falsità e/o erroneità dei presupposti, motivazione carente ed illogica, violazione del decreto n. 6/2002 del Comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli e dei criteri generali con esso dettati, contraddittorietà, sviamento e difetto di istruttoria.

La ricorrente premette che la soluzione proposta riguarda una struttura completamente amovibile, con un modesto rapporto di copertura (2,9% dell’area richiesta in concessione) e un pressoché nullo impatto ambientale e paesaggistico, deducendo che la concessione richiesta non intaccherebbe l’uso pubblico e gratuito dell’arenile, ma anzi lo potenzierebbe con l’offerta di servizi aggiuntivi di interesse pubblico, con la bonifica dei luoghi dalla presenza di rifiuti e con la preservazione dell’habitat naturale.

La Capitaneria di Porto di Gallipoli si è costituita in giudizio per resistere al ricorso con atto del 28/5/2005, depositando documentazione il 7/6/2005.

Alla pubblica udienza del 4 aprile 2013 il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

Si osserva che analogo ricorso (per la stessa tipologia di struttura nella località di Gallipoli di cui trattasi, rivolto avverso il provvedimento della Capitaneria dal medesimo tenore) è stato deciso con sentenza di questa Sezione del 28 gennaio 2010 n. 349, con cui è stato ritenuto che:

<<Come più volte affermato da questo Tribunale, e confermato anche dal Consiglio di Stato, in sede di valutazione dell’interesse demaniale, cioè dell’interesse pubblico che il bene non sia sottratto al suo normale uso generale (pubblico ex art. 36 cod. nav.), “la Capitaneria può considerare e valutare tutti gli interessi pubblici specifici che, insorgenti dalla dimensione territoriale del bene, interferiscono sull’uso individuale a base della richiesta di concessione”; questa, proprio in quanto viene considerata eccezionale, “deve essere del tutto compatibile con l’intero spettro delle esigenze pubblicistiche gravanti sul territorio in cui ricade l’area oggetto della richiesta concessione”. (C.d.S., 3 febbraio 2009, n. 572).

Quindi, la possibilità di concedere tratti del demanio a privati va valutata in rapporto allo stato dei luoghi e al richiamo che un certo tratto di costa esercita presso il pubblico.

“Infatti, da un lato, la conformazione frastagliata della costa, cioè la presenza di un arenile caratterizzato da andamento irregolare in quanto spesso interrotto da scogliera o presenza di roccia a ridosso del mare, in uno alla scarsa profondità della spiaggia fanno sì che lo spazio vitale a disposizione di ogni utente si riduca oltre misura.

Se a questo si aggiunge che il litorale del quale si parla è notoriamente ai primi posti delle classifiche nazionali per bellezza, fascino naturalistico e, quindi, per il notevole richiamo turistico che esercita, è agevole comprendere che la collocazione di strutture balneari anche di tipo leggero contrasta con il diritto ad una libera e incondizionata fruizione di una notevole massa di utenti perché si sovrappone inevitabilmente ai già ridotti spazi di cui costoro debbono godere” (TAR Puglia, Lecce, 8 marzo 2006, n. 1427).

Ciò posto deve ritenersi che correttamente l’amministrazione abbia adottato il provvedimento impugnato. Infatti, la Capitaneria ha adeguatamente motivato le ragioni del proprio diniego, rilevando, tra l’altro, che “il pubblico interesse all’attualità è perseguibile lasciando al libero uso la spiaggia di che trattasi, non ravvisandosi alcuna proficua utilizzazione del bene demaniale con il rilascio della chiesta concessione”.

Non può essere condiviso neanche il rilievo del ricorrente, per cui la spiaggia libera attrezzata preserverebbe comunque l’uso pubblico e generale del demanio marittimo.

La realizzazione di una spiaggia libera attrezzata implica necessariamente la sottrazione di un certo tratto di arenile alla libera ed incondizionata fruizione da parte di tutti i soggetti che intendono esercitare la balneazione nel sito, risultando compromesso il diritto a posizionarsi liberamente in qualunque striscia di terreno adiacente al mare proprio per effetto della collocazione di sdraio e ombrelloni che costituiscono la dotazione minima della spiaggia attrezzata>>.

Le argomentazioni riportate sono condivise dal Collegio e riproposte, in funzione motivazionale della presente pronuncia.

Alla loro stregua il ricorso è infondato e va respinto.

Sussistono nondimeno giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)