Nuova pagina 2

LEGGE 23 agosto 2004, n.239
Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.
Gazzetta Ufficiale N. 215 del 13 Settembre 2004

Nuova pagina 1


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

ART. 1.
1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in
materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresi',
determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono
a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubblica fatta salva la
disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unita'
giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie
regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa
comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica
nazionale, nonche' i criteri generali per la sua attuazione a livello
territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale
anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie
regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' della presente
legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme
di attuazione.
2. Le attivita' del settore energetico sono cosi' disciplinate:
a) le attivita' di produzione, importazione, esportazione,
stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e
vendita di energia ai clienti idonei, nonche' di trasformazione delle
materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio
nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti
dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;
b) le attivita' di trasporto e dispacciamento del gas naturale a
rete, nonche' la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di
energia connesse alle attivita' di trasporto e dispacciamento di
energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli
obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria,
dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorita'
competenti;
c) le attivita' di distribuzione di energia elettrica e gas
naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio
sotterraneo di idrocarburi, nonche' di trasmissione e dispacciamento
di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le
disposizioni di legge.
3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui
conseguimento e' assicurato sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione
dallo Stato, dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, dalle
regioni e dagli enti locali, sono:
a) garantire sicurezza, flessibilita' e continuita' degli
approvvigionamenti di energia, in quantita' commisurata alle
esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone
geografiche di provenienza e le modalita' di trasporto;
b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia,
la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle
relative modalita' di fruizione e il riequilibrio territoriale in
relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);
c) assicurare l'economicita' dell'energia offerta ai clienti
finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel
territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitivita'
del sistema economico del Paese nel contesto europeo e
internazionale;
d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente
qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione
omogenea sul territorio nazionale;
e) perseguire il miglioramento della sostenibilita' ambientale
dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse
territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale, in particolare in termini di
emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle
fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a
ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili
deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi
di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse,
assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale
e territoriale;
f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le
finalita' di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitivita'
del sistema economico del Paese;
g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la
prospezione e l'utilizzo con modalita' compatibili con l'ambiente;
h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;
i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento
alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;
l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica
in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione
pulita di combustibili fossili;
m) salvaguardare le attivita' produttive con caratteristiche di
prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia
elettrica, sensibili al costo dell'energia;
n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le
aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli
enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano
nella gestione dei servizi.
4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il
territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di
omogeneita' sia con riguardo alle modalita' di fruizione sia con
riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente
impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:
a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati
dell'energia, in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale;
b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti,
alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio
nazionale e dell'Unione europea;
c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti
economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito
territoriale delle autorita' che li prevedono;
d) l'adeguatezza delle attivita' energetiche strategiche di
produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard
di sicurezza e di qualita' del servizio nonche' la distribuzione e la
disponibilita' di energia su tutto il territorio nazionale;
e) l'unitarieta' della regolazione e della gestione dei sistemi di
approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di
energia;
f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle
infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle
caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni,
prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio
ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi
strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di
attivita', impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale,
con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
g) la trasparenza e la proporzionalita' degli obblighi di servizio
pubblico inerenti le attivita' energetiche, sia che siano esercitate
in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di
libero mercato;
h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per
il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la
realizzazione delle infrastrutture;
i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio, in
conformita' alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi
internazionali.
5. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla
localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal
potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno
diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che
individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale,
coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387.
6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e
delle funzioni amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le
funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle citta'
metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni
amministrativi:
a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di
energia;
b) la definizione del quadro di programmazione di settore;
c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e
delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione,
trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonche' delle
caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata,
prodotta, distribuita e consumata;
d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del
personale addetto agli impianti di cui alla lettera c);
e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per
gli impianti di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la
sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale,
spettanti in via esclusiva al Ministero dell'interno sulla base della
legislazione vigente;
f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche
obbligatorie;
g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del
territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale
delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse
nazionale ai sensi delle leggi vigenti;
h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche
dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;
i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti
strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la
sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti
energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle
tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e
l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le
infrastrutture energetiche;
l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del
mare territoriale per finalita' di approvvigionamento di fonti di
energia;
m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;
n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia
mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni
interessate;
o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo
energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
p) la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle
risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della
continuita' della fornitura, in caso di crisi del mercato
dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' o
per l'integrita' delle apparecchiature e degli impianti del sistema
energetico;
r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della
sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici,
ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine ai
criteri generali di sicurezza antincendio.
8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche
avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas:
1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attivita'
di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e
l'adozione dei relativi indirizzi;
2) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia
elettrica sulla rete nazionale;
3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di
sviluppo del servizio elettrico;
4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della
convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di
sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;
5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza
e dell'economicita' degli interscambi internazionali, degli
approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema
di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso piu'
esteso all'importazione di energia elettrica;
6) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva
concorrenzialita' del mercato dell' energia elettrica;
7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di
distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia
elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la
Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani
energetici regionali;
b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche
avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas:
1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attivita' di
trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di
gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di
necessita', degli stoccaggi strategici nonche' la stipula delle
relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento
in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;
2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della
rete nazionale di gasdotti;
3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in
giacimento;
4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di
importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla
base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;
5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuita' e
della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento
coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas naturale;
c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi
come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le
specie e qualita' di prodotti petroliferi derivati e assimilati,
compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:
1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di
impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e
all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire
l'approvvigionamento del mercato;
2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le
amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta
dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in
materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi
sulle scelte di politica energetica nazionale, nonche' per la
definizione di iter semplificati per la realizzazione degli
investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali,
comunitarie e internazionali;
3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni,
dell'effettiva capacita' di lavorazione e di stoccaggio adibito
all'importazione e all'esportazione di oli minerali;
4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per
la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di
lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per
l'approvvigionamento energetico del Paese;
5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di
criteri e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni
all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla
normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;
6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della
rete nazionale di oleodotti.
9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma
3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di
intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le
iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione
di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede
a definire tale ripartizione.
11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre
1995, n. 481, il Governo indica all'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, nell'ambito del Documento di programmazione
economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi
di pubblica utilita' dei settori dell'energia elettrica e del gas che
corrispondono agli interessi generali del Paese. Ai fini del
perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del
Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, puo' definire, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale
del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.
12. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas presenta al
Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione
sullo stato dei servizi e sull'attivita' svolta, ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995,
n. 481, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella relazione
l'Autorita' illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle
esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilita' e in
conformita' agli indirizzi di politica generale del settore di cui al
comma 11.
13. Nei casi in cui l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi
delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle
leggi medesime, l'Autorita' si pronunzia entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell'atto.
Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento o l'atto puo'
comunque essere adottato.
14. Nei casi in cui l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle
leggi vigenti, il Governo puo' esercitare il potere sostitutivo nelle
forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A tale fine il
Ministro delle attivita' produttive trasmette all'Autorita' un
sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso
tale termine senza che l'Autorita' abbia adottato l'atto o il
provvedimento, questo e' adottato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle attivita' produttive.
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' organo
collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Ferma
restando la scadenza naturale dei componenti l'Autorita' in carica
alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi
sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
16. I componenti dell'organo competente per la determinazione
delle tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del
sovrapprezzo termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti
in essere nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano
rilevanza penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e
seguenti del codice civile soltanto a titolo di responsabilita'
civile, in conformita' con le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti
dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella
realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti
nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea
e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di
nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di
nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi
potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra
citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove
fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per
la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina
che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione e'
accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per
una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacita', dal
Ministero delle attivita' produttive, previo parere dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove
infrastrutture di interconnessione, l'esenzione e' accordata previa
consultazione delle autorita' competenti dello Stato membro
interessato. Restano fermi le esenzioni accordate prima della data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e i diritti derivanti
dall'articolo 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per le
concessioni rilasciate ai sensi delle norme vigenti e per le
autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8 della legge 24
novembre 2000, n. 340. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive sono definiti i principi e le modalita' per il rilascio
delle esenzioni e per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti
italiani nei casi di cui al presente comma, nel rispetto di quanto
previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.
18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella
realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di
interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai
fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento
delle capacita' di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno
diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei
gasdotti, all'allocazione prioritaria nel conferimento della
corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia di una quota
delle capacita' di trasporto pari ad almeno l'80 per cento delle
nuove capacita' di importazione realizzate all'estero, per un periodo
di almeno venti anni, e in base alle modalita' di conferimento e alle
tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Tale diritto e' accordato dal Ministero delle
attivita' produttive, previo parere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso
positivamente.
19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti che
investono si intendono anche i soggetti che, mediante la
sottoscrizione di contratti di importazione garantiti a lungo
termine, contribuiscono a finanziare il progetto.
20. La residua quota delle nuove capacita' di trasporto ai punti
di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18,
nonche' la residua quota delle capacita' delle nuove infrastrutture
di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas
naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma
17, e dei potenziamenti delle capacita' esistenti di cui allo stesso
comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza,
economicita' e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del
Ministro delle attivita' produttive.
21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti i casi
in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di
svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero
nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche e
finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in
relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima della
data di entrata in vigore della direttiva 98/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.
22. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, anche su
segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta
i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, a carico
dei soggetti che non rispettano i criteri in base ai quali hanno
ottenuto l'allocazione delle capacita' di trasporto, stoccaggio o di
rigassificazione di cui al comma 20.
23. Ai fini di salvaguardare la continuita' e la sicurezza del
sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un punto
di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacita' di entrata
e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui
all'articolo 13 della deliberazione della medesima Autorita' 17
luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190
del 14 agosto 2002.
24. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Ministro delle attivita' produttive emana gli indirizzi per
lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e
di gas naturale e verifica la conformita' dei piani di sviluppo
predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli
indirizzi medesimi";
b) nel comma 4 le parole: "e comunque ciascuna societa' a
controllo pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "e ciascuna
societa' a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi
direttamente nei medesimi settori".
25. Il termine di cui al comma 7 dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' prorogato al 31 dicembre
2004.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 1-sexies del
decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di
promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la
costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete
nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di
preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione
unica, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale
sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso
comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo
a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformita' al
progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla
verifica della conformita' delle opere al progetto autorizzato.
Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le
competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
merito all'accertamento della conformita' delle opere alle
prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed
edilizi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1:
a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a
carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la
salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale,
nonche' il termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata;
b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di
inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio
dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di
un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni,
nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere
avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purche'
evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente
impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio,
le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di
salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonche'
i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali
interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio
dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformita'
urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere
motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di
cui al comma 1. Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto
del termine entro il quale e' prevista la conclusione del
procedimento.
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di
cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto
ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce
parte integrante e condizione necessaria del procedimento
autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA
o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di
assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al
comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono
prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il
procedimento unico deve essere concluso entro il termine di
centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.
4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o
le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio
dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi
dell'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei principi di
sussidiarieta' e leale collaborazione e autorizza le opere di cui al
comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive previo concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su
istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti
per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione.
4-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di
tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto
di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e
alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di
trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza
superiore a 300 MW termici, gia' autorizzate in conformita' alla
normativa vigente".
27. Al citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003,
al comma 5, le parole: "di reti energetiche" sono sostituite dalle
seguenti: "di reti elettriche"; nello stesso articolo 1-sexies, al
comma 6, le parole: "anche per quanto attiene al trasporto nazionale
del gas naturale e degli oli minerali" sono soppresse.
28. Nell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 22
febbraio 2001, n. 36, le parole: "decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "decreto di cui
all'articolo 4, comma 4".
29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico
dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di
concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica
e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione
europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocita', il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, puo', entro trenta giorni dalla comunicazione
dell'operazione all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le
imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di
tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di
energia ovvero la concorrenza nei mercati.
30. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
"5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o
associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio
nazionale, destinato alle attivita' esercitate da imprese individuali
o costituite in forma societaria, nonche' ai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, e' risultato, nell'anno precedente,
uguale o superiore a 0,05 GWh.
5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, e' cliente idoneo ogni
cliente finale non domestico.
5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, e' cliente idoneo
ogni cliente finale.
5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter,
5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal
preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con
modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti
clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico
Spa".
31. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e' abrogato.
32. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre
1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del
sovracanone ai clienti idonei e all'Acquirente unico Spa per la
fornitura ai clienti vincolati.
33. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia
elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attivita' di
distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il Ministro delle attivita'
produttive, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
anche al fine di garantire la parita' di condizioni, puo' proporre
modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative
convenzioni.
34. Le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del
gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di
servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti
e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la
concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non
possono esercitare, in proprio o con societa' collegate o
partecipate, alcuna attivita' in regime di concorrenza, ad eccezione
delle attivita' di vendita di energia elettrica e di gas e di
illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei
confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministero delle attivita' produttive, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas e le altre amministrazioni interessate
provvederanno a modificare e integrare le norme e i provvedimenti
rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al
presente comma.
35. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta,
compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di
misura, i provvedimenti necessari affinche' le imprese distributrici
mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto
da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura dei loro
consumi elettrici.
36. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia
elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono
autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge
corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di
contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio
e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro
per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi
sette anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli
impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i
seguenti soggetti:
a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al
40 per cento del totale;
b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per
cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla
popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;
c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla
revisione biennale degli importi di cui al comma 36 con le modalita'
di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi
di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con piu'
regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al
comma 36 sono determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa
con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non
inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento
autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge,
il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza
derivante dall'intervento, e' ridotto alla meta' e viene corrisposto
per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso
ripotenziamento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36
non e' dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di
cui al comma 5 o risultino comunque gia' stipulati, prima della data
di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi
a misure di compensazione. Qualora gli impianti di produzione di
energia elettrica, per la loro particolare ubicazione, valutata in
termini di area di raggio non superiore a 10 km dal punto
baricentrico delle emissioni ivi incluse le opere connesse,
interessino o esplichino effetti ed impatti su parchi nazionali, il
contributo ad essi relativo e' corrisposto agli enti territoriali
interessati in base a criteri individuati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
38. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del
corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo
articolo 6.
39. Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile o
dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico
di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, le rettifiche previste dall'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono operate con riferimento alla fattura emessa in
relazione all'operazione omologa piu' recente effettuata dal soggetto
passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione
omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso
periodo e allo stesso punto di offerta.
40. Dalla data di assunzione di responsabilita' della funzione di
garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da
parte dell'Acquirente unico Spa, i contratti di importazione in
essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato
vincolato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente unico
Spa con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente
il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia
importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo dell'energia
elettrica di produzione nazionale. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas determina le modalita' tecniche ed economiche per
detto trasferimento.
41. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta
da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui
al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' quella prodotta da impianti
entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti
rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice
e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad
acqua fluente, e' ritirata dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se
prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o
alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al
terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete
di trasmissione nazionale Spa. L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica di
cui al primo periodo del presente comma, facendo riferimento a
condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni
in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del
comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma, viene
ceduta al mercato.
42. I produttori nazionali di energia elettrica possono,
eventualmente in compartecipazione con imprese di altri paesi,
svolgere attivita' di realizzazione e di esercizio di impianti
localizzati all'estero, anche al fine di importarne l'energia
prodotta.
43. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle
piccole reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' del servizio svolto dalle
imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui
all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali
delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni
tecnico-economiche lo consentano, dell'interconnessione con la rete
di trasmissione nazionale;
b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento
dell'efficienza e dell'economicita' del servizio reso dalle imprese,
con individuazione di specifici parametri ai fini della
determinazione delle integrazioni tariffarie;
c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la
continuita' e la qualita' della fornitura.
44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7,
lettera r), e senza che da cio' derivino nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta
del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle
prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno
degli edifici;
b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di
cui alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto
dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di
tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva
sicurezza.
45. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e' sostituito dal seguente:
"7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono
costituire una o piu' societa' per azioni, di cui mantengono il
controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le
attivita' e le passivita' relativi alla distribuzione di energia
elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le
opportune modalita' di separazione gestionale e amministrativa delle
attivita' esercitate dalle predette societa'".
46. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti
finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000
standard metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di
un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si
e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede a individuare,
mediante procedure a evidenza pubblica, una o piu' imprese di vendita
del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate
aree geografiche.
47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a condizioni
di mercato, e' effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello
stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire
dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale. La
stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al
bilanciamento fisico e commerciale, e' esercitata dalle imprese di
vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attivita'
produttive da emanare, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
48. Resta ferma la possibilita' di cui all'articolo 17, comma 5,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del
gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i
termini di cui all'articolo 28, comma 4, e all'articolo 36 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono differiti al 31
dicembre 2005.
50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli
effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del
quarto comma del medesimo articolo 6.
51. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, e' abrogato.
52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i
livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e
della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a
riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli
impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche'
all'esercizio dell'attivita' di distribuzione di gas di petrolio
liquefatti. Il decreto legislativo e' adottato su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri
dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la
revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza
del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme
tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione
dai rischi industriali;
b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso
la determinazione di requisiti tecnici e professionali per
l'esercizio dell'attivita' e l'adeguamento della normativa inerente
la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;
c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione
di sanzioni proporzionali e dissuasive.
53. Ai fini di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per
autotrazione, nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997, n. 403, le parole: "entro l'anno successivo alla data
di immatricolazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro i tre
anni successivi alla data di immatricolazione".
54. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53, sono erogati
anche a favore delle persone giuridiche.
55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di
lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate
allo Stato ai sensi del comma 7.
56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono
attivita' sottoposte a regimi autorizzativi:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di
lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio
di oli minerali;
c) la variazione della capacita' complessiva di lavorazione degli
stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacita'
complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.
57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base
degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica,
previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in
materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione
incendi e di demanio marittimo.
58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi
di oli minerali, non ricomprese nelle attivita' di cui al comma 56,
lettere c) e d), nonche' quelle degli oleodotti, sono liberamente
effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in
materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione
incendi e di demanio marittimo.
59. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica,
anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e
di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il
Ministero delle attivita' produttive puo' concludere, per
investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e
definite di pubblica utilita' in applicazione del comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di
programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
e della legislazione applicabile. Con apposito regolamento emanato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive, sono definite condizioni
di ammissibilita' e modalita' operative dell'intervento pubblico.
60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura di
valutazione di impatto ambientale si applica alla realizzazione e al
potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto ivi comprese le opere connesse, fatte salve le
disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le disposizioni
di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono
anche per la realizzazione di stoccaggi di gas naturale in
sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di
valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge.
61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in
sotterraneo possono usufruire di non piu' di due proroghe di dieci
anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto
a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.
62. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, uno o piu' accordi di programma con gli operatori
interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per
l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.
63. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione
di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture
pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.
784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative
alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza;
servitu', danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti;
lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni;
eventuali saggi archeologici ove necessario.
64. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di societa'
concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas
naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge
28 novembre 1980, n. 784, comprendono i costi di diretta imputazione,
i costi sostenuti dalle unita' aziendali impiegate direttamente e
indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai
singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese
generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo
del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori
spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di
concessione del contributo.
65. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 63 e 64, le
imprese del gas e le societa' concessionarie presentano al Ministero
delle attivita' produttive, unitamente allo stato di avanzamento
finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che
il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere
non e' inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di
istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore
alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi
soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da
una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni
intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi
relativi alle singole opere realizzate. Il contributo e' calcolato
sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non e' tenuto
a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione
degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'articolo
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.
67. I termini per la presentazione al Ministero delle attivita'
produttive della documentazione finale di spesa e della
documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4,
della legge 30 novembre 1998, n. 416, gia' differiti al 31 dicembre
2002 dall'articolo 8-quinquies del decreto-legge 23 novembre 2001, n.
411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n.
463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.
68. Al comma 10-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, la parola: "decorre" e' sostituita dalle
seguenti: "e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo
decorrono" e le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"quattro anni".
69. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio
degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000,
data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va
interpretata nel senso che e' fatta salva la facolta' di riscatto
anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi
atti di affidamento o di concessione. Tale facolta' va esercitata
secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformita'
all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il
periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina
entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facolta' per l'ente locale
affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del
periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di
pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il periodo transitorio
non puo' comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. E' abrogato il
comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del
2000.
70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a
tutela della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e
dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, uno o piu' accordi di programma con gli operatori
interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la
ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente
sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da
carbone.
71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai
sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta con
l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con
l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonche'
l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al
teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica
effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.
72. L'articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad
uso idroelettrico di pertinenza di soggetti diversi dall'Enel Spa,
previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre
2005.
73. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la
produzione e l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili
costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai
provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
74. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: "soggetti" sono
inserite le seguenti: ", diversi da quelli di cui al terzo periodo,".
75. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "I
soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di
impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non
rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indica