Cass. Sez.III n. 7613 del 27 febbraio 2012 (Ud.24 gen.2012)
Pres. Petti Est.Gazzara Ric.Pestrichella
Beni ambientali.Interventi edilizi in zone individuate come S.I.C.

Integra il reato previsto dall'art. 44, comma primo, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 l'esecuzione di interventi edilizi in zone individuate come S.I.C. (siti di importanza comunitaria), se non preceduta dalla valutazione di incidenza prevista dall'art. 5, comma ottavo, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 da parte della Regione territorialmente competente. (Nella specie la Corte ha anche escluso la possibilità di applicazione del condono edilizio delle opere realizzate, non essendo queste ultime suscettibili di sanatoria).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 24/01/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 226
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 41343/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pestrichelia Lucrezia nata a Altamura il 7/6/1963;
Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari il 23/2/2011;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dott. Santi Gazzara;
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Mario Fraticelli che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito il difensore della ricorrente avv. Padrone Raffaele, il quale ha concluso insistendo in ricorso.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, con sentenza del 25/5/2010, dichiarava Pestrichella Lucrezia colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. B) e c), D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146 e art. 483 c.p., e la condannava alla pena di mesi 4 di reclusione, pena sospesa subordinata alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
La Corte di Appello di Bari, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse della prevenuta, con sentenza del 23/2/2011, ha confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa della Pestrichella, con i seguenti motivi:
- ha errato la Corte territoriale nel non dichiarare estinti per condono i reati edilizi, omettendo, sul punto, di valutare la sentenza resa dalla Corte Costituzionale il 12/3/09, n. 70;
- la contravvenzione edilizia andava dichiarata estinta per prescrizione;
- violazione di legge e difetto do motivazione in relazione alla vincolistica, D.P.R. n. 357 del 1997, art. 5, D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146 art. 5 NTA/PUTT Regione Puglia, in quanto da una lettura della normativa in materia emerge che le ZPS non sono aree naturali protette e non sono ricomprese tra i parchi e le riserve nazionali o, comunque, in alcuna altra delle tipizzazioni di cui all'art. 142, nè, ovviamente, può ad essa estendersi per analogia alcuna specifica normativa;
- insussistenza del reato di cui all'art. 483 c.p., visto che solo alla lettura di quanto dichiarato dalla prevenuta nel documento allegato alla istanza di sanatoria appare evidente che alla stessa non può essere addebitato falso alcuno.
La difesa ha inoltrato in atti memoria, con allegata documentazione, nella quale specifica le ragioni a sostegno della contestata sussistenza del falso ideologico, nonché della eccepita estinzione dei reati per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il discorso giustificativo, svolto dal giudice di merito a sostegno della rilevata concretizzazione dei reati contestati e della attribuibilità degli stessi in capo alla prevenuta, è del tutto logico e corretto.
La doppia conforme permette di rilevare che i giudici di merito hanno fornito ampio riscontro a tutte le censure mosse dalla difesa della Pestrichella, sia in primo grado, come in sede di appello, censure che vengono ribadite in questa sede.
Va rilevato che diverse sono le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, giustificanti la conferma della dichiarata colpevolezza dell'imputata, ragioni, che questo Collegio condivide. Risulta, infatti, incontestato che le opere di ampliamento realizzate dalla prevenuta, in difetto di titolo abilitativo, ricadono all'interno di siti di Importanza Comunitaria e ZPS (zona protetta Alta Murgia, nel comune di Altamura, in area tipizzata come zona Bdal PRG).
Sul punto, il giudice di merito, a giusta ragione, specifica che le ZPS (zone speciali di conservazione) sono quei territori funzionali alla conservazione di alcune specie di avifauna stanziali o migratorie, che nidificano o che durante la migrazione sostano per approvvigionarsi in tali territori e che la Comunità europea ha inteso tutelare attraverso la direttiva 2009/147/Ue, prevedendo all'art. 4 l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento dell'habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli.
I siti di importanza comunitaria (SIC) sono stati individuati dalle Regioni, incaricate dal Ministero dell'Ambiente di realizzare su proprio territorio il censimento di quei siti da inserire nella rete "Natura 2000" e le misure di protezione sono date dalla valutazione di incidenza cui rimane soggetto qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenza significativa sulla Zona.
La direttiva habitat ha trovato attuazione nell'Ordinamento interno col D.P.R. n. 357 del 1997, il cui art. 5, nel testo sostituito dal D.P.R. n. 120 del 2003, art. 6 assoggetta a valutazione di incidenza gli interventi edilizi e pianificatori o programmatori che ricadono nelle aree individuate come ZPS e SIC, valutazione di competenza delle Regioni.
Ne consegue che, in applicazione della richiamata disciplina, nel caso dì specie l'imputata avrebbe dovuto sottoporre a preventiva valutazione di incidenza gli interventi edilizi in contestazione, inoltrando la richiesta di autorizzazione alla Regione Puglia, previo parere dell'ente di gestione Ente Parco Murgia Alta. Ciò posto, va, comunque, escluso che nella specie possa applicarsi la normativa del condono edilizio, L. n. 326 del 2003, ex art. 32 per la ragione assorbente che si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili di sanatoria D.L. n. 269 del 1963, ex art. 32, trattandosi di nuova costruzione, realizzata in ampliamento di altra preesistente in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici e, dunque, di una ipotesi esclusa dal condono ex art. 26, lett. A) stesso Decreto Legge. (Cass. 17/2/2010, n. 16471).
Del pari deve escludersi che possa applicarsi il cd. condono paesaggistico, ex lege n. 308 del 2004, in quanto esso riguarda i reati paesaggistici commessi entro e non oltre il 30/9/04 che, peraltro, prevede la possibilità di sanatoria solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza, quali i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria (Cass. 26/10/07, n. 45597), tra i quali non possono di certo farsi rientrare le opere eseguite dalla prevenuta
In sintesi la tipologia degli abusi e la natura dell'area sulla quale essi ricadono escludono in radice la possibilità di applicare nel caso di specie sia il condono edilizio, sia il condono ambientale;
nè l'assenza del vincolo, come sostenuto dalla ricorrente, può ricavarsi dalla deroga contenuta nel D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142, comma 2, in quanto l'area interessata dagli interventi edilizi abusivi ricade in zona B del P.R.G. del Comune di Altamura, e ciò perché tale previsione di settore va coordinata con gli strumenti di pianificazione paesaggistica, cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, per espressa previsione contenuta nell'art. 145 stesso Decreto, che pone il principio di prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree protette naturali. Quanto alla eccepita prescrizione dei reati contravvenzionali, rilevasi che la commissione degli stessi è stata temporalmente fissata alla data dell'accertamento del 19/10/06, per cui il relativo termine si è venuto a consumare il 19/10/11, successivamente alla pronuncia impugnata (23/2/11); mentre per il delitto dì cui all'art. 438 c.p. il detto termine è venuto a spirare il 10/6/11.
Del pari totalmente priva di pregio si rivela la ulteriore censura attinente alla condanna per il reato di cui all'art. 483 c.p., in quanto nella dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio e di certificazione, allagata alla istanza di sanatoria, come rilevato dalla Corte distrettuale, l'imputata ha escluso che l'immobile oggetto della predetta istanza fosse sottoposto a vincolo paesistico- ambientale, così da dovere ritenere in conferente ai fini della configurabilità del reato in oggetto la dubbia locuzione grammaticale utilizzata dalla interessata al fine di ottenere il titolo regolarizzante l'illecito commesso (Cass. 26/11/09, n. 2978). Va da ultimo osservato che la inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente l'instaurarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude al giudice di rilevare e dichiarare la sussistenza di cause di non punibilità, a norma dell'art. 129 c.p.p. (Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca). Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la Pestrichella abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la stessa, deve, altresì, essere condannata al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00. P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2012