Cass. Sez. III n. 15742 del 22 aprile 2012 (Ud. 21 mar. 2012)
Pres.Petti Est.Gazzara Ric.Palma
Beni Ambientali. Aree marine protette e ormeggio di natante

L'ormeggio di un natante all'interno di un'area marina protetta integra il reato di cui agli artt. 19, comma terzo, e 30 L. 6 dicembre 1991, n. 394, per la compromissione degli equilibri ecologici del sito che deve essere salvaguardato da ogni intromissione in grado di contaminare l'habitat naturale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 21/03/2012
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 776
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - N. 35480/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PALMA SALVATORE N. IL 25/08/1959;
avverso la sentenza n. 890/2008 TRIB. SEZ. DIST. di POZZUOLI, del 28/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
udito il P.G. in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli; sezione distaccata di Pozzuoli, con sentenza del 28/3/2011, ha dichiarato Salvatore Palma responsabile del reato di cui la L. n. 394 del 1991, art. 19, comma 3 e art. 30, perché navigava con la propria imbarcazione da diporto all'interno dell'area marina protetta, denominata Parco Sommerso di Baia, in Comune di Bacoli, regolarmente delimitata da segnali marittimi, e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 1.500,00 di ammenda.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:
-vizio di motivazione in relazione alla mancata indicazione da parte del giudice di merito della condotta realmente posta in essere dal Palma al fine della incriminazione per il reato de quo, visto che nel caso di specie è contestato il comma 3, art. 19 che individua diverse fattispecie dalla lett. a) alla lett. f).
-erronea applicazione della L. n. 394 del 1991, in quanto la condotta posta in essere dal prevenuto non è inquadrabile in alcuna delle ipotesi previste dalla norma contestata, visto che dalla istruttoria dibattimentale è emerso che l'imputato si trovava con il gommone, a motore spento, a ridosso e non all'interno della zona vietata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La argomentazione motivazionale, svolta dal decidente, si rivela logica e corretta, sia in ordine alla ritenuta concretizzazione del reato contestato, sia in relazione alla ascrivibilità di esso in capo all'imputato.
La censura avanzata con il primo motivo di impugnazione, con la quale si contesta la omessa indicazione da parte del giudice di merito di quale condotta sia stata in concreto posta in essere dal Palma al fine della incriminazione del reato de quo, è del tutto priva di fondamento.
Osservasi sul punto che la lettura della imputazione non lascia adito a dubbi in ordine alla violazione addebitata all'imputato, accusato di avere violato la L. n. 394 del 1991, art. 19, comma 3, "perché navigava con la propria imbarcazione da diporto, con motore Mercury CVPO M 0T52 all'interno dell'area marina protetta, denominata parco Sommerso di Baia del Comune di Bacoli, regolarmente delimitata dai segnali marittimi", ipotesi prevista alla lett. e) della citata disposizione normativa, che impone il divieto di navigazione a motore nelle aree protette; ne' la mancata indicazione della predetta lett. e) in rubrica piò determinare vizio alcuno, in quanto, ai fini della contestazione dell'accusa, coche rilevae la compiuta descrizione del fatto, non la indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Cass. 13/1/2005, n. 437).
Il giudice di merito ha rilevato come dalle emergenze istruttorie sia emerso che l'imputato è stato trovato, a bordo del suo natante, con motore fuoribordo, in zona marina protetta, qualificata zona A), delimitata da boe e pali di colore giallo, ove è interdetta qualsiasi tipo di atti vie.
Del pari manifestamente infondata si rivela la seconda contestazione mossa in ricorso, con cui si eccepisce la erronea applicazione della L. n. 394 del 1991, in quanto il Palma non è stato sorpreso durante la navigazione, bensì quando il natante era ancorato, perché anche l'ormeggio in zona protetta determina la violazione prevista dall'art. 19 e punita ai sensi dell'art. 30 della predetta normativa, perché detta condotta va a violare i principi posti dalla normativa in materia a tutela delle aree protette, tendente a salvaguardare le stesse da ogni intromissione, che possa contaminarne l'habitat naturale.
Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il Palma abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000,00. P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2012