TAR Toscana Sez. III n. 418 del 9 marzo 2016
Beni ambientali.Concetto di visibilità “qualificata” di un manufatto

L’esigenza del rispetto paesaggistico non è esclusa in assenza di una visibilità “qualificata” del manufatto, poiché quello che conta è una globale apprezzabilità dell’intervento realizzato sul paesaggio stesso. Al fine di negare la valenza paesaggistica di una certa realizzazione edilizia, non può invocarsi: a) la assenza di specifica visibilità da “particolari punti di osservazione”; b) la non visibilità del manufatto “dalla strada”; c) non vale rilevare che il manufatto sia collocato “a ridosso di una balza di terreno”; d) né che lo stesso sia “schermato dal verde”

N. 00418/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01141/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Antonella Bonanome, rappresentata e difesa dagli avv. Livio Lavitola, Andrea Di Leo, Pierfrancesco Lotito, Paolo Pittori, con domicilio eletto presso l’avv. Pier Francesco Lotito in Firenze, viale dei Mille, n. 18/B;

contro

Comune di Monte Argentario, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Alberto Arinci in Firenze, piazza Cesare Beccaria, n. 7;

per l'annullamento

(con il ricorso principale)

del provvedimento di diniego n. 39/2015 dell'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Monte Argentario, comunicato con la nota prot. 11339dello 07.05.2015, ricevuta il 27.5.2015, con il quale è stato determinato il non accoglimento dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004, presentata il 14.10.2014, nonché contestualmente ordinata la demolizione delle opere in oggetto della richiesta di sanatoria suddetta, nonché comminata, per il caso di inottemperanza, ai sensi dell'art. 196 della L.R. n. 65/14, l'acquisizione gratuita del bene abusivamente realizzato e della relativa area di sedime, nonché quella di pertinenza agli immobili stessi, della superficie complessiva non superiore a dieci volte quella del manufatto o dei manufatti; nonché di ogni atto e provvedimento, presupposto o consequenziale, ivi non richiamato, inclusa, occorrendo, la decisione 37 verbale 4 del 16.02.2015 della Commissione per il paesaggio, richiamata nel provvedimento di diniego;

(con i motivi aggiunti depositati in data 10 dicembre 2015)

del provvedimento prot. n. 27122 dell'8 ottobre 2015 con cui il Comune di Monte Argentario ha respinto la domanda di attestazione di conformità a sanatoria ex art. 209 L.R. 64/2014 con la seguente motivazione "in riferimento all'oggetto, si comunica che, ai sensi dell'art. 146, c. 4 del D.lgs 142/2004, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire, attestazione di conformità in sanatoria o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio. Si comunica pertanto, ai sensi dell'art. 142, c. 14 della L.R. 65/2014, che già il notificato diniego relativamente il rilascio della Compatibilità Paesaggistica preclude il rilascio della richiesta di cui all'oggetto, che pertanto si intende respinta, o la possibilità di conseguire altro titolo edilizio legittimamente", di ogni altro atto presupposto prodromico e conseguenziale.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Argentario;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2016 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori P. Pittori e L. Piochi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1 - La sig.ra Antonella Bonanome è proprietaria di immobile posto in Comune di Monte Argentario, località <Cala Piccola>, porzione di villa realizzata negli anni ’60, ed in data 14 ottobre 2015 ha presentato istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 in relazione ad alcune opere realizzate, tra cui la installazione di infisso di metallo e vetro a copertura del patio, situato all’interno della sagoma dell’immobile. In esito a parere negativo della Commissione per il paesaggio del 16 febbraio 2015, proprio con riferimento alla copertura del patio, effettuata comunicazione dei motivi ostativi e esaminate le osservazioni dell’istante, l’Amministrazione comunale, con provvedimento n. 39 del 2015, ha respinto l’istanza di sanatoria per la chiusura del patio e ordinato la demolizione delle opere realizzate senza titolo, pena la acquisizione delle stesse al patrimonio comunale.

2 - Con il ricorso introduttivo del giudizio la sig.ra Bonanome impugna il suddetto provvedimento, articolando nei suoi confronti le seguenti censure:

- con il primo motivo parte ricorrente evidenzia che, contrariamente anche a quanto dalla stessa rappresentato nell’istanza, la copertura del patio è stata autorizzata con concessione edilizia n. 18825 del 1997, con il risultato che essa non era abusiva e non necessitava di autorizzazione postuma, giacché non vi è stata alcuna nuova creazione di superficie utile, potendosi al più porsi la questione della sola sostituzione dell’infisso;

- con il secondo motivo parte ricorrente evidenzia che la chiusura del patio è da farsi risalire quanto meno al 1998 e conseguentemente non poteva applicarsi la disciplina di cui all’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, poiché la fattispecie di divieto ex post è stata introdotta dal d.lgs. n. 157 del 2006 e non può avere portata retroattiva, non sussistendo una norma in tal senso precedentemente, come da parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni Culturali n. 9907 del 28 maggio 2012, questione che in più vale per la sanzione demolitoria, che non può applicarsi a condotte non vietate al momento della realizzazione;

- con il terzo motivo si contesta la incidenza paesaggistica della installazione di un infisso orizzontale scorrevole a chiusura di uno spazio cortilizio, interno alla sagoma e al volume del fabbricato e al di sotto delle linee di gronda delle falde dei tetti circostanti il patio, non sussistendo quindi una percepibilità esteriore dell’intervento e una valenza paesaggistica dell’intervento operato, anche alla luce della circolare del Mibac prot. n. 16721 del 13.9.2010;

- con il quarto motivo si contesta la disposta acquisizione d’ufficio per violazione dell’art. 196, comma 8, della legge regionale n. 65 del 2014.

3 – Il Comune di Monte Argentario si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

4 – Con ordinanza n. 594 del 4 settembre 2015 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione formulata in ricorso.

5 - Con atto di motivi aggiunti depositato in data 10 dicembre 2015 la ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento prot. n. 27122 dell’8 ottobre 2015 con cui il Comune di Monte Argentario ha respinto l’istanza di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 209 della legge regionale n. 65 del 2014, stante il diniego paesaggistico già espresso. Nell’atto di motivi aggiunti la ricorrente censura il suddetto atto per illegittimità derivata e per violazione del giudicato cautelare. Con nota del 3 dicembre 2015 (versata in atti dalla ricorrente il 22 gennaio 2015) l’Amministrazione ha chiarito che non c’è provvedimento formale di rigetto della sanatoria ex art. 209 legge n. 65 del 2014, ma solo comunicazione interlocutoria.

6 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 23 febbraio 2016 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

7 – Con il primo mezzo di cui al ricorso introduttivo del giudizio la sig.ra Antonella Bonanome censura il gravato provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria sul rilievo che l’opera contestata, cioè la copertura del patio, è stata autorizzata con concessione edilizia n. 18825 del 1997, con il risultato che essa non era abusiva e non necessitava di autorizzazione postuma.

La censura è infondata.

Deve in primo luogo evidenziarsi che l’esame della concessione edilizia richiamata (n. 18825 del 1997, doc. 10 bis dell’Amministrazione) non evidenzia in modo chiaro che essa fosse riferita anche alla chiusura del patio, avendo tale titolo edilizio ad oggetto la “realizzazione di una nuova unità abitativa dal frazionamento di altra esistente”. Ma soprattutto il Collegio evidenzia che il profilo qui in esame, cioè la compatibilità paesaggistica dell’opera in contestazione, non può trovare soluzione con esclusivo riferimento ad atto che attiene al distinto profilo edilizio, stante l’autonomia dei due ambiti (come si ricava dall’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004).

8 – Il Collegio ritiene quindi di passare all’esame del terzo mezzo, stante la sua possibile portata assorbente; con esso la ricorrente evidenzia che la contestata chiusura del patio non ha alcuna incidenza paesaggistica, trattandosi di mera installazione di un infisso orizzontale scorrevole a chiusura di uno spazio cortilizio, interno alla sagoma e al volume del fabbricato e al di sotto delle linee di gronda delle falde dei tetti circostanti il patio, intervento come tale non percepibile in alcun modo dall’esterno e richiama la circolare del Mibac prot. n. 16721 del 13.9.2010 che presuppone la visibilità delle opere come prerequisito per valutare la loro incidenza paesaggistica.

9 – Il motivo è fondato alla luce delle considerazioni che seguono.

9.1 – In primo luogo deve evidenziarsi che la funzione dell’autorizzazione paesaggistica è certamente da ricondursi alla tutela dell’aspetto visibile del territorio, come risulta dall’art. 1 della Convenzione Europea sul Paesaggio di Firenze, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14 (che parla di “paesaggio” quale parte del territorio “come è percepita dalle popolazioni”), nonché dagli artt. 131 (che parla del paesaggio come “rappresentazione materiale e visibile”), 146, comma 1, e 149 del d.lgs. n. 42 del 2014 (cfr. sentenza della 1^ Sez. di questo Tribunale n. 69 del 2015 e la sentenza di questa Sezione n. 1216 del 2014).

9.2 – La Sezione, esaminando una articolata casistica fattuale, ha tuttavia escluso che l’esigenza del rispetto paesaggistico sia esclusa in assenza di una visibilità “qualificata” del manufatto in contestazione, affermando in senso contrario a più riprese che quello che conta è una globale apprezzabilità dell’intervento realizzato sul paesaggio stesso (cfr. sentenza della Sezione n. 1491 del 2014 che parla di “apprezzamento globale dell’impatto dell’intervento sui valori ambientali propri del sito vincolato”). Così la Sezione ha chiarito che, al fine di negare la valenza paesaggistica di una certa realizzazione edilizia, non può invocarsi: a) la assenza di specifica visibilità da “particolari punti di osservazione” (sentenza n. 1046 del 2015); b) la non visibilità del manufatto “dalla strada” (sentenze n. 1819 del 2014 e n. 1206 del 2014); c) non vale rilevare che il manufatto sia collocato “a ridosso di una balza di terreno” (sentenza n. 1124 del 2014); d) né che lo stesso sia “schermato dal verde” (sentenze nn. 1293 del 2012, 2095 del 2012, 1773 del 2013, 1216 del 2014).

9.3 – Ma la Sezione ha anche avuto modo di occuparsi di fattispecie in presenza delle quali essa ha dubitato che gli interventi realizzati, e in specie gli incrementi volumetrici posti in essere in area vincolata, potessero ritenersi in qualche modo pregiudizievoli rispetto all’assetto riconoscibile del territorio antropizzato. In tal quadro la Sezione ha escluso dall’applicabilità del divieto di cui all’art. 167, comma 4, lett. a (incrementi volumetrici in area vincolata) la creazione di “volumi interrati” o che non determinino “alterazione della sagoma di quelli esistenti” (sentenza n. 338 del 2015) ovvero agli “interventi minimali di scarsissimo impatto” (cui fa riferimento la sentenza n. 1476 del 2015).

9.4 – Il caso sottoposto all’esame del Collegio deve essere valutato alla luce delle coordinate interpretative sopra esposte. Ne consegue che l’intervento contestato risulta privo di valenza paesaggistica, in quanto privo di percepibilità dall’esterno, inidoneo ad alterare la sagoma e la consistenza dell’edificio e comunque intervento minimale di scarsissimo impatto. Siamo infatti in presenza della “installazione di un infisso di metallo e vetro a copertura del patio”, collocato quindi all’interno della sagoma e del volume del fabbricato esistente, più basso rispetto al colmo del tetto (come mostrano le foto riprese dai tetti medesimi) e privo quindi di una visibilità esterna e quindi di quel minimo di incidenza sull’aspetto esteriore del territorio, che costituisce il pre-requisito perché possa porsi il tema della valenza paesaggistica di un intervento edilizio.

10 – Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure articolate.

11 – Del pari devono essere accolti, per vizio di illegittimità derivata, i motivi aggiunti con i quali è gravata la nota comunale prot. n. 27122 dell’8 ottobre 2015; con tale atto l’attestazione di conformità è infatti respinta con richiamo al diniego di sanatoria paesaggistica e l’atto medesimo risulta quindi travolto dall’annullamento del diniego paesaggistico; il Collegio reputa d’altra parte non convincente la qualificazione dell’atto prot. n. 27122 del 2015 come mera “comunicazione interlocutoria”, poiché essa afferma che il “diniego relativamente il rilascio della compatibilità paesaggistica preclude il rilascio della richiesta di cui all’oggetto, che pertanto si intende respinta”, costituendo quindi un atto che esprime una precisa volontà dell’Amministrazione, come tale lesivo e impugnabile.

12 – Alla luce di quanto precede tanto il ricorso quanto i motivi aggiunti devono essere accolti, con spese a carico dell’Amministrazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e i connessi motivi aggiunti e per l’effetto annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Monte Argentario al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Consigliere

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)