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AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 gennaio 2006
Disposizioni in materia di organizzazione e gestione delle attivita' di valutazione e certificazione dei risparmi energetici. (Deliberazione n. 04/06).

Gazzetta Ufficiale N. 26 del 1 Febbraio 2006

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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 gennaio 2006
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 267 (di seguito:
decreto legislativo n. 257/03);
la legge 15 settembre 2004, n. 239;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244
(di seguito: D.P.R. n. 244);
i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 24 aprile 2001 (di seguito: Decreti Ministeriali
2001);
i decreti del Ministro delle attivita' produttive 20 luglio 2004
(di seguito: Decreti Ministeriali 2004);
l'allegato «A» alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 settembre 2003, n.
103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03), come successivamente
modificato e integrato;
l'allegato «A» alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004,
n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04), come successivamente
modificato e integrato, in particolare l'art. 65;
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04,
come successivamente modificata e integrata (di seguito:
deliberazione n. 170/04), in particolare l'art. 11;
le deliberazioni dell'Autorita' 14 luglio 2004, n. 111/04,
20 aprile 2005, n. 70/05 e 4 agosto 2005, n. 177/05 (di seguito:
deliberazioni n. 111/04, n. 70/05 e n. 177/05).
Considerato che:
ai sensi dell'art. 5, comma 5, dei Decreti Ministeriali 2001,
l'Autorita' predispone e pubblica, sentite le regioni e le province
autonome a seguito di pubbliche audizioni degli operatori
interessati, linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la
valutazione consuntiva dei progetti di interventi e misure di
risparmio energetico, nonche' i criteri e le modalita' di rilascio
dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10 dei medesimi
decreti, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti
che deve essere prodotta (di seguito: le Linee Guida); e che tali
Linee Guida sono state adottate con deliberazione n. 103/03;
l'art. 7, comma 1, dei Decreti Ministeriali 2004 attribuisce
all'Autorita', tra l'altro, la facolta' di individuare uno o piu'
soggetti ai quali affidare lo svolgimento delle attivita' di
valutazione e di certificazione della riduzione dei consumi di
energia primaria effettivamente conseguiti, ivi inclusi i necessari
controlli, nonche', tra dette attivita', quelle che, in tutto o per
parti omogenee, risulti possibile affidare a soggetti provvisti di
adeguata e documentata professionalita';
con le Linee Guida, l'Autorita' ha previsto che la certificazione
di risparmi energetici conseguiti, per alcune tipologie di
interventi, sia rilasciata in base ad una valutazione di progetti
condotta:
- in applicazione di criteri standardizzati (c.d. metodo di
valutazione standardizzata),
- in applicazione di un algoritmo di valutazione predefinito e
sulla base della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento
delle unita' impiantistiche realizzate in attuazione dell'intervento
(c.d. metodo di valutazione analitica);
i predetti criteri standardizzati, nonche' gli algoritmi di
valutazione e i parametri di funzionamento, sono contenuti in
apposite schede tecniche di quantificazione standardizzata e
analitica adottate dall'Autorita' con propri provvedimenti, e che,
nel periodo di prima applicazione delle Linee Guida, l'Autorita' ha
adottato, con le deliberazioni n. 111/04, n. 70/05 e n. 177/05, 24
(ventiquattro) schede tecniche; e che la relativa certificazione dei
risparmi avviene in esito ad un'attivita' di verifica tecnica, di
natura certificativa, volta alla quantificazione dei risparmi
effettivamente conseguiti in applicazione dei richiamati interventi;
per tutti gli interventi di risparmio energetico non
riconducibili alle tipologie di cui sopra, le Linee Guida prevedono
che la relativa certificazione dei risparmi avvenga in esito a due
distinte attivita' (c.d. metodo di valutazione a consuntivo):
(a) un procedimento volto all'approvazione di un progetto di
risparmio energetico e della relativa metodologia per la
quantificazione del risparmio (c.d. proposta di progetto e di
programma di misura);
(b) un'attivita' di verifica tecnica, di natura certificativa,
volta alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in
applicazione dei progetti di cui alla precedente lettera (a);
ai fini del procedimento di cui alla lettera (a), l'art. 6 delle
Linee Guida prevede che:
- il soggetto interessato e' tenuto a presentare una proposta
di progetto e di programma di misura, cio' che determina l'avvio del
procedimento medesimo;
- la proposta e' approvata in esito ad una positiva verifica di
coerenza della stessa con i criteri definiti dalle Linee Guida e dai
Decreti Ministeriali 2004; tale verifica si ritiene positiva qualora
l'Autorita' non si pronunci entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dal ricevimento della proposta;
ai fini dell'attivita' richiamata alla lettera (b), gli
articoli 12, 13 e 16 delle Linee Guida prevedono che:
- il soggetto interessato, decorsi i termini previsti nella
proposta di progetto e di programma di misura approvata in esito al
procedimento di cui alla lettera (a), e' tenuto a presentare apposite
richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici,
unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti, in
conformita' a quanto approvato dall'Autorita' nella proposta
medesima;
- il risparmio energetico effettivamente conseguito viene
quantificato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della
predetta richiesta, in esito ad una verifica tecnica condotta sulla
documentazione di cui al precedente alinea;
l'art. 14 delle Linee Guida, con riferimento a tutte le tipologie
di progetti sopra richiamate (standardizzati, analitici e a
consuntivo), impone ai titolari degli stessi di conservare la
documentazione necessaria ai fini dei controlli di cui al citato art.
7, comma 1, dei Decreti Ministeriali 2004;
l'esperienza maturata nel primo anno di applicazione dei Decreti
Ministeriali 2004 e delle Linee Guida, ha evidenziato che la gestione
dei predetti procedimenti di approvazione e delle attivita' di
verifica tecnica dei progetti, risulta particolarmente onerosa, in
considerazione del numero delle proposte e delle richieste di
verifica e di certificazione presentate, e che l'attuale organico
degli uffici dell'Autorita' non consente di continuare a gestire con
efficienza e tempestivita' l'intero volume di pratiche attese per il
restante periodo di applicazione dei citati Decreti Ministeriali;
i suddetti volumi di attivita' comportano anche la necessita' di
intensificare e rafforzare l'attivita' di controllo, relativa a tutte
le tipologie di progetti, volta a verificare la correttezza e la
veridicita' delle dichiarazioni rese dai titolari degli stessi al
fine di conseguire la relativa certificazione;
l'adozione di nuove schede tecniche di quantificazione
standardizzata e analitica, ed il periodico aggiornamento di quelle
approvate dall'Autorita', richiede un'attivita' di studio e di
analisi particolarmente onerosa; e che l'attuale organico degli
Uffici dell'Autorita' non e' in grado di assicurarne la continuita';
le attivita' richiamate nei tre precedenti alinea sono
strettamente inerenti all'esercizio delle seguenti funzioni
amministrative intestate all'Autorita': (a) adozione di provvedimenti
individuali e all'esercizio di una potesta' di accertamento
costitutivo, (b) espletamento di funzioni ispettive, (c) esercizio di
potesta' normative di regolazione generale; e che, ai sensi dell'art.
2, commi 22, 28 e 30 della legge n. 481/95, al disimpegno di dette
attivita', di natura pubblicistica, l'Autorita' e' tenuta a
provvedere direttamente con il proprio personale, salva la
collaborazione di altre amministrazione di cui essa puo' avvalersi;
l'istituto dell'avvalimento risulta essere coerente con il
suddetto assetto, in particolare con il principio, posto dal citato
art. 2, comma 22, della legge n. 481/95, in base al quale le
amministrazioni sono tenute a prestare la collaborazione richiesta
dall'Autorita', in quanto caratterizzato dall'utilizzo da parte di un
ente degli uffici di un altro ente, ferma restando l'imputazione
dell'attivita' al soggetto titolare della funzione esercitata;
l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (di
seguito: Enea) e', ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 257/03, un ente pubblico a supporto delle politiche di
competitivita' e di sviluppo sostenibile in campo
energetico-ambientale, operante nei settori dell'energia,
dell'ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere
ed effettuare attivita' di ricerca di base e applicata e di
innovazione tecnologica, nonche' di svolgere servizi di alto livello
tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo; e
che, a tal fine, l'art. 3 del medesimo decreto legislativo prevede
che l'Enea:
- valuta il grado di sviluppo di tecnologie avanzate, inclusi
gli impatti economici e sociali, nelle aree tematiche dell'energia e
dell'ambiente, con particolare riferimento a richieste formulate
dalle pubbliche amministrazioni interessate;
- fornisce a soggetti pubblici e privati servizi ad alto
contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni
nei settori di competenza;
- promuove, favorisce e sostiene processi di innovazione
tecnologica del sistema produttivo nazionale nei settori di
competenza, in particolare delle piccole e medie imprese, anche
stimolando la domanda di ricerca e di tecnologia in conformita' ai
principi dello sviluppo durevole;
le finalita' perseguite dall'Enea, nonche' la competenza tecnica
del proprio personale, rendono tale ente idoneo a prestare la propria
collaborazione all'Autorita' ai fini dello svolgimento delle
attivita' sopra richiamate;
la suddetta collaborazione, dati i carichi di lavoro sopra
sinteticamente richiamati, comporta, per l'Enea, specifiche esigenze
organizzative e un conseguente aggravio della sua ordinaria
attivita', cio' che comporta la necessita' di definire un'apposita
convenzione diretta a regolare i vari aspetti del rapporto che si
intende instaurare;
per gli stessi motivi di cui al precedente alinea, il rapporto di
avvalimento richiede di essere instaurato prevedendo il concorso
dell'Autorita' in relazione agli oneri economici dell'attivita'
demandata agli uffici dell'Enea; e che, al riguardo:
l'art. 65 della deliberazione n. 5/04 prevede che il Conto
oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione
dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica e'
utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione e controllo
della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni
dell'Autorita';
l'art. 11 della deliberazione n. 170/04 prevede che il Fondo
per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo
delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale e' utilizzato
per il finanziamento di interventi di gestione e controllo della
domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni
dell'Autorita';
ai fini di cui sopra, l'Autorita', con lettera del 9 novembre
2005, prot n. VP/M05/4509, ha richiesto all'Enea la disponibilita' a
fornire la propria collaborazione nei termini suesposti, sottoponendo
altresi' lo schema di una convenzione per la regolazione del
rapporto;
l'Enea, con lettera del 25 novembre 2005, prot. n.
ENEA/2005/73722/DIRGEN, ha manifestato la propria disponibilita' a
prestare la collaborazione richiesta, concordando sull'impostazione
del predetto schema di convenzione;
Ritenuto che:
sia opportuno che l'Autorita', a supporto della gestione di
procedimenti di approvazione di proposte di progetto e di programma
di misura, nonche' della gestione di verifiche e certificazioni dei
risparmi energetici effettivamente conseguiti, si avvalga dell'Enea
per lo svolgimento delle seguenti attivita':
attivita' istruttoria a supporto dell'approvazione di proposte
di progetto e di programma di misura di cui all'art. 6 delle Linee
Guida;
attivita' di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione
dei risparmi effettivamente conseguiti sulla base di progetti;
attivita' di controllo volta a verificare la correttezza e la
veridicita' delle dichiarazioni rese dai titolari di progetti ai fini
della certificazione dei risparmi energetici;
sia altresi' opportuno che l'Autorita' si avvalga dell'Enea anche
per le attivita' di studio e di proposta di nuove schede tecniche di
quantificazione standardizzata e analitica, e dell'aggiornamento
periodico di quelle approvate;
sia necessario disciplinare il rapporto di collaborazione con
l'Enea per lo svolgimento delle attivita' di cui sopra mediante lo
schema di convenzione sopra richiamato, che si intende rinnovabile,
rinviando, per i profili non regolati ad un successivo atto del
Direttore generale dell'Autorita';
sia opportuno prevedere tempi per lo svolgimento da parte
dell'Enea delle attivita' previste ai sensi del presente
provvedimento compatibili con le scadenze fissate dalle Linee Guida e
con l'esigenza di validazione dei risultati di tali attivita' da
parte dell'Autorita';
sia opportuno prevedere obblighi di riservatezza per l'Enea
relativamente a fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti
di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati
dall'Autorita' o da soggetti terzi in virtu' della presente
Convenzione;
sia opportuno definire disposizioni integrative della disciplina
dei procedimenti di approvazione delle proposte di progetto e di
programma di misura di cui all'art. 6 delle Linee Guida;
sia altresi' opportuno prevedere modalita' operative per la
gestione delle attivita' di verifica e certificazione dei risparmi
energetici effettivamente conseguiti sulla base di progetti
standardizzati, analitici e a consuntivo;
sia necessario porre i costi sostenuti dall'Enea per lo
svolgimento delle attivita' previste ai sensi del presente
provvedimento, a carico del Conto oneri derivanti da misure ed
interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi
finali di energia elettrica di cui all'art. 65 della deliberazione n.
5/04 e del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico
e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale di
cui all'art. 11 della deliberazione n. 170/04;
Delibera:

Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti
definizioni:
l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
Direttore DCQS e' il Direttore della Direzione Consumatori e
Qualita' del Servizio dell'Autorita';
Direzione DCQS e' la Direzione Consumatori e Qualita' del
Servizio dell'Autorita';
decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01 e' il decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
l'Enea e' l'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente, di cui al decreto legislativo 2 settembre 2003, n. 257;
Linee Guida sono le «Linee guida per la preparazione, esecuzione
e valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti
ministeriali 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalita'
per il rilascio dei titoli di efficienza energetica», approvate
dall'Autorita' con deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03.

Art. 2.
Approvazione delle proposte di progetto e di programma di misura ai
sensi dell'art. 6 delle Linee Guida
2.1 Responsabile dei procedimenti di cui all'art. 6 delle Linee
Guida e', ai sensi della deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre
2004, n. 182/04, il Direttore DCQS, al quale devono essere
indirizzate le proposte di progetto e di programma di misura, oltre
che le eventuali istanze di partecipazione al procedimento di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
244/01.
2.2 Al fine di consentire la partecipazione al procedimento a
soggetti terzi controinteressati, dell'avvio del medesimo e' data
notizia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 244/01, mediante avviso pubblicato nel sito
internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
2.3 Il responsabile del procedimento ha facolta' di delegare
all'Enea, di cui l'Autorita' si avvale ai sensi del successivo art.
4, lo svolgimento dell'attivita' istruttoria, dandone comunicazione
all'Enea ed al soggetto interessato.
2.4 Tutti i dati e le informazioni presentate dal soggetto titolare
del progetto ai fini dell'attivita' istruttoria, compresi quelli
allegati alla proposta di progetto e di programma di misura e alle
sue eventuali integrazioni devono essere trasmessi all'Autorita',
oltre che nell'originale cartaceo, anche mediante il supporto
informatico messo a disposizione nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it). In assenza dell'invio telematico e
dell'invio cartaceo la trasmissione non viene considerata
perfezionata e dunque esaminabile.
2.5 La documentazione acquisita o formata nel singolo procedimento
viene resa disponibile, ai fini dell'accesso ai sensi dell'art. 14
del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01, presso i
locali della Direzione DCQS.

Art. 3.
Verifica e certificazione dei risparmi energetici
3.1 La richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi
energetici conseguiti da progetti realizzati nell'ambito dei decreti
ministeriali 2004, di cui al comma 12.1 delle Linee Guida, deve
essere trasmessa, entro i termini di cui all'art. 12 delle medesime
Linee Guida, al Direttore DCQS.
3.2 Lo svolgimento delle attivita' di verifica di cui all'art. 13
delle Linee Guida e' condotto dall'Enea, di cui l'Autorita' di avvale
ai sensi del successivo art. 4. In tal caso, l'Enea formula
direttamente le richieste di integrazioni e chiarimenti che si
rendano necessarie.
3.3 Qualora il Direttore DCQS, in luogo di quanto previsto al comma
3.2, ritenga di provvedere allo svolgimento delle attivita' ivi
richiamate con altra modalita', ne da' immediata comunicazione
all'Enea e al soggetto titolare del progetto.
3.4 Tutti i dati e le informazioni presentate dal soggetto titolare
del progetto ai fini delle attivita' di verifica, compresi quelli
allegati alla richiesta e alle eventuali sue integrazioni devono
essere trasmessi, oltre che nell'originale cartaceo, anche mediante
il supporto informatico messo a disposizione dall'Autorita' tramite
il proprio sito internet (www.autorita.energia.it). L'originale
cartaceo e' sempre trasmesso all'Autorita'. In assenza dell'invio
telematico e dell'invio cartaceo la trasmissione non viene
considerata completa e dunque esaminabile.
3.5 La certificazione dei risparmi riconosciuti di cui al comma
16.1 delle Linee Guida, nonche' la comunicazione dell'esito negativo
degli eventuali controlli di cui al comma 14.1 delle medesime Linee
guida, avviene con atto del Direttore DCQS.

Art. 4.
Avvalimento dell'Enea per lo svolgimento di attivita' a supporto
della valutazione e della certificazione dei risparmi energetici
4.1 L'Autorita' a supporto della valutazione e della certificazione
dei risparmi energetici, si avvale dell'Enea, per un periodo di 3
anni a far data dalla sottoscrizione della Convenzione di cui al
comma 4.3, lettera a), per lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) attivita' istruttoria a supporto delle decisioni in merito
all'approvazione di proposte di progetto e di programma di misura, ai
sensi dell'art. 6 delle Linee Guida;
b) attivita' di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione
dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione di progetti;
c) attivita' di controllo volta a verificare la correttezza e la
veridicita' delle dichiarazioni rese dai titolari di progetti ai fini
della relativa certificazione.
4.2 L'Autorita' si avvale dell'Enea per lo svolgimento delle
attivita' di studio e proposta di nuove schede tecniche di
quantificazione standardizzata e analitica di cui ai commi 4.5 e 5.2
delle Linee Guida, nonche' dell'aggiornamento periodico di quelle
approvate.
4.3 Salvo quanto previsto nel presente provvedimento, le attivita'
di cui ai commi 4.1 e 4.2 sono svolte dall'Enea secondo la disciplina
contenuta:
a) nella Convenzione allegata al presente provvedimento (allegato
A);
b) in successiva determinazione del Direttore generale
dell'Autorita', sentito l'Enea, per quanto riguarda in particolare le
procedure operative da seguire e i contenuti specifici dell'attivita'
attuativa del presente provvedimento.

Art. 5.
Copertura degli oneri
5.1 Gli oneri sostenuti dall'Enea per le attivita' di cui all'art.
4 sono posti a carico del Conto oneri derivanti da misure ed
interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi
finali di energia elettrica, di cui all'art. 65 della deliberazione
n. 5/04, nonche' del Fondo per misure ed interventi per il risparmio
energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas
naturale, di cui all'art. 11 della deliberazione n. 170/04, secondo
le modalita' previste dagli articoli 8 e 9 della Convenzione.
5.2 Le variazioni dei suddetti oneri, con particolare riferimento
ai costi del personale, sono valutate dall'Autorita', ai fini
dell'eventuale revoca del presente provvedimento, nei trenta giorni
successivi al ricevimento della loro comunicazione da parte
dell'Enea. Decorso tale termine, si considera effettuata la
valutazione di conformita' dei nuovi costi alle esigenze sottese al
presente provvedimento.

Art. 6.
Disposizioni finali
7.1 Il presente provvedimento viene pubblicato, ad eccezione
dell'allegato A, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), ed entra
in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 11 gennaio 2006

Il presidente: Ortis