TAR LAzio (LT) Sez. I sent. 87 del 15 febbraio 2010
Beni Ambientali. Parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo
Il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, espressione di discrezionalità tecnica, deve inerire alla valutazione della compatibilità o meno di un dato intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica sottese all’imposizione del vincolo stesso ed indicare quindi, sia pure in forma sintetica, i motivi per i quali la costruzione, per le sue caratteristiche architettoniche ed estetiche, viene giudicata pregiudizievole dell’integrità del contesto ambientale in cui si inserisce, rimanendo così esclusa ogni valutazione di altri aspetti riferibili a distinte funzioni e diversi contesti normativi.
N. 01434/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2001, proposto da Navarra Antonietta, rappresentato e difeso dall’avvocato Irene Bellavia, con domicilio eletto in Latina, c/o Segreteria T.a.r.;
contro
Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Cesare Manchisi, con domicilio eletto in Latina, Avvocatura Comunale, alla via Farini, n. 4;
Ministero Beni Culturali ed Ambientali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del Comune di Latina, Settore Urbanistica, Ufficio Gestione Piani / Legge Regionale 59/1995, del 23.04.2001 (prot. n. 52164 del 22/05/2001), con il quale è stato espresso parere negativo ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 47/1985;
- del parere della Commissione Edilizia espresso in data 13/03/2001, citato nel provvedimento comunale n. 48/2001 ed altrimenti non conosciuto;
- nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorché sconosciuto.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Latina.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Beni Culturali ed Ambientali.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14/01/2010 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Con atto consegnato per la notifica il 21 luglio 2001, depositato il 3 agosto 2001, la ricorrente espone: [a] di essere proprietaria di un lotto di terreno sito in comune di Latina, distinto al catasto al foglio 247, particella n. 710, ricadente nel perimetro del PPE della Marina di Latina approvato nel 1983 con destinazione “verde pubblico”; [b] di aver edificato, in assenza di concessione edilizia sul predetto lotto, un immobile destinato ad uso residenziale e di aver presentato istanza di condono edilizio ai sensi della legge 724 del 1994; [c] di aver richiesto, stante l’esistenza del vincolo paesaggistico, il parere di cui all’articolo 32 della legge 47 del 1985, istanza negativamente esitata.
1.1 Ciò premesso impugna i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 47/1985 - eccesso di potere per errore nei presupposti, contraddittorietà ed illogicità manifeste - difetto di istruttoria e di motivazione - violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge 47/1985 sotto altro profilo e dell’art. 2, comma 10, della legge 449/1997 - incompetenza - violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985 e dell’art. 39 della legge 724/1994, come modificato dalla legge 662/1996.
2 Con atto depositato il 29 agosto 2001, si è costituito il comune di Latina che ha versato documentazione.
3 Con atto di stile depositato il 29 agosto 2001, si è costituito il Ministero Beni Culturali ed Ambientali.
4 Con atto depositato in data 7 luglio 2009, la ricorrente ha partecipato, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, il persistente interesse alla definizione della domanda.
5 La ricorrente ha quindi depositato, in data 28 dicembre 2009, memoria atta ad illustrare le ragioni poste a sostegno della domanda di annullamento. Il resistente ha depositato documentazione integrativa (23 dicembre 2009) e memoria conclusiva.
6 Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2010 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.
DIRITTO
1 La ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento con il quale il comune di Latina ha espresso parere negativo ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 47/1985, nonché del parere della Commissione Edilizia del 13 marzo 2001, in esso citato.
2 In via preliminare il Collegio deve rilevare che il resistente ha depositato, in data 23 dicembre 2009, la nota n. 94632 del 3 ottobre 2001 di comunicazione di avvio del procedimento relativo al diniego della concessione in sanatoria; detta comunicazione richiama il provvedimento ora impugnato. Tale evenienza certifica che quest’ultimo provvedimento è riferibile unicamente al diniego di nulla osta di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 il che, da un lato, ne esclude la rilevanza in termini di diniego del condono e, dall’altro, implica l’inammissibilità, per difetto di interesse, delle censure correlate ad un tale possibile effetto.
3 Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge, la contraddittorietà, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, il tutto con riferimento al fatto che: [ì] l’abuso ricade nel perimetro del P.T.P. n. 10, adottato con D.G.R. n. 2277 del 28 aprile 1987 ed approvato con L.R. n. 24/1998; [ìì] per il citato P.T.P., l’area è inserita nella categoria di tutela contrassegnata dalla lettera C.1, sottocategoria C.1.1. normata, ai fini che interessano, dall’articolo 44 (oggi 37 del P.T.P. come approvato) richiamante a sua volta le previsioni di p.r.g. o di p.p., approvati. Richiamate siffatte evenienze, la stessa argomenta la compatibilità dell’abuso con le norme di tutela paesistico - ambientale, affermata in sede istruttoria dal comune che poi contraddittoriamente ha respinto l’istanza.
4 Prima dell’esame delle riprodotte censure, va evidenziato che il comune ha prodotto: [a] la scheda istruttoria, dalla quale risulta che: A3. “L’intervento oggetto della richiesta è compatibile con le previsioni del P.T.P. in quanto lo stesso per l’area in esame ha le seguenti destinazioni: Sottocategoria C.1.1. - Art. 44 del P.T.P.”; B1. “Il fabbricato oggetto della presente richiesta, per le sue dimensioni e per la “struttura precaria”non presenta caratteristiche igienico sanitarie idonee ad abitazione. Inoltre, a parere della scrivente, detto manufatto per consistenza ed aspetto esteriore contrasta con l’ambiente circostante.”; [b] una nota del funzionario istruttore che, con riferimento alla dedotta contraddittorietà appuntata dalla ricorrente sul tenore testuale del provvedimento impugnato, esclude che nel caso sia stato reso un parere di compatibilità ambientale in quanto, dalla citata scheda istruttoria emergerebbe che “… detto manufatto per consistenza ed aspetto esteriore contrasta con l’ambiente circostante.”; [c] il parere contrario della commissione edilizia, “… in quanto per dimensioni e caratteristiche il fabbricato non presenta le condizioni per la residenza.”.
5 Ciò posto, il primo motivo deve ritenersi fondato. In via preliminare ritiene il Collegio di dover evidenziare che le acquisizioni in atti non sono tali da escludere ogni rilevanza alla dedotta contraddittorietà. Ed, infatti, nonostante la citata nota di chiarimenti del funzionario istruttore, rimane indiscutibile la circostanza per la quale, la detta scheda istruttoria colloca l’abuso in una determinata area del P.T.P. e ne individua la disciplina; dalla stessa emerge allora un giudizio di compatibilità rapportato a dati e parametri normativi inequivoci che difficilmente si armonizza con la successiva valutazione di incompatibilità rassegnata nell’ambito della stessa scheda. Detto in altri termini, la puntualità della predetta rilevazione istruttoria quanto ad elementi - di fatto e normativi - pertinenti alla vicenda, certifica una valutazione positiva ai fini che interessano inspiegabilmente contraddetta dalle successive “considerazioni dell’istruttore”, quindi un evidente contrasto tra i giudizi rassegnati. Il che si riflette ovviamente sul provvedimento impugnato che pertanto, si presenta come contraddittoriamente strutturato ed affetto anche dal lamentato difetto di motivazione dalla ricorrente rapportato alla non corretta applicazione della corrispondente norma del P.T.P., come anticipato presupposta dalla menzionata scheda, norma che annette rilevanza agli “strumenti urbanistici esistenti”, interessanti un ambito caratterizzato da un “... processo di trasformazione ed urbanizzazione ormai consolidati, …”.
6 Con il secondo motivo la ricorrente ha contestato la legittimità del parere negativo nella commissione edilizia in quanto lo stesso interesserebbe aspetti non riferibili alla valutazione paesistico - ambientale; peraltro aspetto poi le limitate dimensioni del manufatto e le caratteristiche costruttive, a suo dire, non osterebbero alla condonabilità. Anche siffatto motivo è fondato. Ed, infatti, quanto al primo profilo, per costante acquisizione il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, espressione di discrezionalità tecnica, deve inerire alla valutazione della compatibilità o meno di un dato intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica sottese all’imposizione del vincolo stesso ed indicare quindi, sia pure in forma sintetica, i motivi per i quali la costruzione, per le sue caratteristiche architettoniche ed estetiche, viene giudicata pregiudizievole dell’integrità del contesto ambientale in cui si inserisce, rimanendo così esclusa ogni valutazione di altri aspetti riferibili a distinte funzioni e diversi contesti normativi. Quanto poi al parere negativo reso dalla commissione edilizia, deve rilevarsi che dalla relazione tecnica emerge che “Il fabbricato è realizzato in muratura ordinaria e rivestimento esterno in materiale prefabbricato, la copertura è a tetto in pannelli prefabbricati.”. Siffatta indicazione, non contraddetta, esclude di per sé l’indicata precarietà; tale evenienza risulta poi confermata dalla documentazione fotografica - a colori - versata dalla ricorrente rappresentativa di un manufatto che presenta una sua minima identità edilizia, quindi un dimensionamento ed una struttura, correlati ad un immobile sussumibile, in astratto, nella nozione presupposta dalla normativa su condono.
7 Il ricorso pertanto può essere accolto solo in parte; tale esito giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per Lazio, Sezione staccata di Latina, in esito al ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte l’accoglie e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 14 gennaio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2010