Cass. Sez. I n. 5021 del 6 febbraio 2026 (CC 22 gen 2026) 
Pres. Rocchi Rel. Natalini Ric. Conflitto (Greggio Devil e altri)
Ecodelitti.Competenza territoriale nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.) ha natura di reato abituale proprio, il cui perfezionamento richiede la realizzazione di una pluralità di condotte non occasionali della stessa specie. La competenza territoriale si determina, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen., nel luogo in cui la reiterazione delle frazioni della condotta raggiunge la soglia della rilevanza penale attraverso il requisito dell’ingente quantità, rendendo il comportamento punibile e riconoscibile. Qualora la fase della raccolta sistematica e organizzata, già di per sé idonea a integrare il predetto requisito, si svolga interamente in un determinato circondario, la competenza appartiene al giudice di quel luogo, a nulla rilevando che il successivo ammasso o stoccaggio avvenga altrove, rappresentando quest’ultimo solo un segmento successivo di una condotta già penalmente perfezionata e radicata.

RITENUTO IN FATTO

    Con sentenza del 16/10/2024, dep. il 12/12/2024 il Tribunale monocratico di Treviso pronunciava sentenza (n. 1825/24) di incompetenza territoriale ai sensi degli artt. 23 e 51 cod. proc. pen. nell’ambito del procedimento penale a carico di Devil Greggio, Alessandra Guarducci, Alfio Marconi, Paolo Rossano Bindini e Gemo Claudio, imputati – per quel che qui rileva – del delitto in concorso di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 (capo A) accertato in Treviso e province limitrofe (zone di reperimento dei rifiuti) e Conselve (PD) per quanto attiene lo stoccaggio illecito dei rifiuti, fino all’agosto 2016.

Ad avviso del Tribunale di Treviso – che, su eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa di Devil Greggio, aveva pregiudizialmente rimesso la questione di competenza ex art. 24-bis cod. proc. pen. a questa Corte di cassazione, dichiarata inammissibile dalla Sezione Terza penale, con sentenza n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, confl. comp. in proc. Greggio e altri, Rv. 286171-01 – la Cassazione, entrando nel merito della questione, avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto che, nel caso in questione, la raccolta di rifiuti (fase della gestione che nella sua reiterazione-organizzazione-abusività-ingenza avrebbe già di per sé integrato un comportamento punibile) è avvenuta solo ed esclusivamente nel circondario trevigiano. Difatti, come si evince dall’imputazione, per il Tribunale di Treviso la raccolta degli indumenti usati è avvenuta in egual misura, capillarmente, in più siti (cassonetti) ricadenti a loro volta all’interno di diversi circondari del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, mentre il riferimento espresso alla sola provincia di Treviso contenuto nell’imputazione dipenderebbe unicamente dal fatto che, in quel circondario, l’indagine sarebbe nata e ivi si sarebbe sviluppata.
Non essendo dato sapere se e in quale di questi siti, ai fini della consumazione del delitto, si siano verificati tutti gli elementi tipici del reato, si può solo ritenere “che il quantitativo di rifiuti raccolti nei singoli punti di raccolta fosse pacificamente di modesta entità e che la ingente quantità dei rifiuti trattati sia divenuta riconoscibile e qualificabile come penalmente rilevante solamente nel luogo in cui è avvenuto il loro ammasso, vale a dire in provincia di Padova, luogo che [...] coincide con il luogo in cui le due ditte imputate di avere attuato tale illecita gestione avevano sede legale e i loro legali rappresentanti i loro domicili e residenze (pag. 3-4 sent. incompetenza). Di qui l’affermata competenza del Tribunale monocratico di Padova, cui il Tribunale di Treviso trasmetteva gli atti.

    Il Tribunale monocratico di Padova, ricevuti gli atti, con l’ordinanza del 18/09/2025 con cui ha proposto conflitto negativo di competenza e rimesso gli atti a questa Corte ai sensi degli artt. 28 e 30 cod. proc. pen., ha a sua volta argomentato facendo proprie le osservazioni contenute in Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, cit., dalle stesse ricavando come il ragionamento proposto dal Tribunale di Treviso trascura di considerare le parole della sentenza della Corte di cassazione («è errato confondere il luogo di stoccaggio con quello nel quale si sarebbe verificato il requisito nella quantità ingente di rifiuti perché, in realtà, tale luogo rende solo fisicamente percepibile un dato che è comunque logicamente preesistente [...] se l’ammasso costituisce l’unità di misura della quantità ingente dei rifiuti gestiti appare evidente che il reato si è già consumato attraverso le singole operazioni di raccolta»).

Ad avviso del Tribunale di Padova, l’attività di illecita gestione, in tesi accusatoria, sarebbe stata realizzata in assenza di qualsivoglia rapporto/autorizzazione/incarico intercorso con la società CONTARINA SPA, ossia con la società pubblica concessionaria per la raccolta e gestione dei rifiuti in n. 49 Comuni, tutti all’interno della provincia di Treviso, aderenti al Consiglio di Bacino Priula (fonte: contratto di servizio del 13/8/2024), condotta che veniva posta in essere “con grave danno economico per il soggetto pubblico CONTARINA SPA concessionario del servizio con riguardo alla raccolta dei rifiuti urbani e ciò a causa del mancato introito delle somme derivanti dalla vendita dei rifiuti-abbigliamento usato”. Da ciò emerge chiaramente come l’attività di illecita gestione dei rifiuti sarebbe stata svolta in via pressoché esclusiva nel trevigiano, a danno della suddetta società pubblica operante esclusivamente nel trevigiano, a nulla rilevando a fini di competenza l’area del padovano che sarebbe stata interessata solo dalla successiva fase dell’ammasso dei rifiuti.

    Il Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, con requisitoria scritta del 28/11/2025, ha concluso chiedendo l’affermazione della competenza del Tribunale di Treviso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il conflitto negativo di competenza – ammissibile in rito per avere entrambi gli organi giurisdizionali, contemporaneamente, ricusato di prendere cognizione del medesimo processo, con ciò determinando quella stasi del procedimento prevista dall’art. 28 cod. proc. pen. la cui risoluzione è demandata a questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen. – deve essere risolto con l’affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Treviso.
    Questo Collegio condivide e fa proprie tutte le considerazioni espresse da questa Corte in sede di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen. sollevato dallo stesso Tribunale di Treviso: nell’occasione, Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, cit., pur dichiarando inammissibile la rimessa questione in ragione della sua esploratività [«avendo demandato alla Corte di cassazione di decidere quale, delle tre soluzioni prospettate, sia fondata, una delle quali, peraltro, formulata dallo stesso Giudice il quale, però, avrebbe potuto e dovuto dichiararsi incompetente e trasmettere gli atti all’A.G. ritenuta territorialmente competente piuttosto che chiedere al Giudice di legittimità di disinnescare il rischio di “attività processuali a vuoto”» (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, confl. comp. in proc. Greggio, Rv. 286171-01, in motiv. § 2, pag. 7], ha osservato in ogni caso quanto segue a fini dell’individuazione della competenza territoriale: «[...] Nel caso di specie, la rubrica descrive il fatto nei termini indicati dal Tribunale [di Treviso]: a) raccolta di rifiuti nel trevigiano; b) stoccaggio provvisorio in provincia di Padova; c) conferimento presso le aziende toscane. 4.1. Il Greggio postula la competenza dell’A.G. distrettuale fiorentina siccome luogo di concretizzazione dell’ingiusto profitto. 4.2. Si tratta di rilievo errato perché il conseguimento del profitto, come detto, non è necessario ai fini della consumazione del reato; il profitto costituisce la causa del delitto, il movente tipizzato dalla condotta che qualifica il fatto come reato o lo diversifica da altre fattispecie criminose, ma non ne è elemento costitutivo. 4.3. Il Tribunale [di Treviso], invece, opta per il luogo nel quale sono stati stoccati i rifiuti escludendo però la fase della raccolta che sarebbe già di per sé sufficiente a integrare il delitto se, secondo la ricostruzione del giudice, essa avveniva con più azioni e con modesta organizzazione. 4.4. È errato confondere il luogo di stoccaggio con quello nel quale si sarebbe verificato il requisito nella quantità ingente di rifiuti perché, in realtà, tale luogo rende solo fisicamente percepibile un dato che è comunque logicamente preesistente: se è lo stesso operatore a raccogliere e a stoccare i medesimi rifiuti non si vede perché la condotta del raccoglitore (che precede quella dello stoccare) debba essere eliminata a favore di quella dell’ammasso; se l’ammasso costituisce l’unità di misura della quantità ingente dei rifiuti gestiti appare evidente che il reato si è già consumato attraverso le singole operazioni di raccolta (si veda al riguardo, Sez. 3, n. 40827 del 2005, cit.). 4.5. In questo senso è corretta l’obiezione difensiva per la quale il Tribunale di Treviso valorizza un solo segmento della condotta escludendo quella della raccolta che, si ribadisce, costituisce pur sempre una fase della gestione dei rifiuti.» (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, cit., § 4, pagg. 12-13).

2.1. Trattasi di osservazioni che, per quanto rese nell’ambito di una pronuncia di inammissibilità (come tale, dunque, non vincolante), questo Collegio reputa del tutto condivisibili perché pienamente conformi alla copiosa elaborazione giurisprudenziale di legittimità in tema di delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen., già art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006) e congruamente declinati alla fattispecie concreta.
Dunque in perfetta aderenza agli enunciati resi da Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, confl. comp. in proc. Greggio, cit., § 4, pagg. 12-13 – che resistono alle odierne obiezioni del Tribunale di Treviso (secondo il quale il quantitativo di rifiuti raccolti nei singoli punti di raccolta era “pacificamente di modesta entità” e la ingente quantità dei rifiuti trattati è divenuta riconoscibile e qualificabile come penalmente rilevante solamente nel luogo in cui è avvenuto il loro ammasso, vale a dire in provincia di Padova: pag. 3 sent. incomp.), per lo più reiterative dei rilievi già sollevati in sede di rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen. – la competenza per territorio per le fattispecie delittuosa (più grave) per cui si procede, avente natura di reato abituale proprio che si perfeziona attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie (Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serra, Rv. 268920-01; Sez. 3, n. 44629 del 22/10/2015 Bettelli, Rv. 265573-01, entrambe richiamate da Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, cit., § 3.6), va configurata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il (minimum di) comportamento punibile (Sez. 3, n. 29619 del 08/07/2010, Leorati, Rv. 248145-01; Sez. 3, n. 46705 del 03/11/2009, Caserta, Rv. 245605-01; fa riferimento al luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, Sez. 3, n. 48350 del 29/09/2017, Perego, Rv. 277198-01).
Ciò in aderenza alla più generale giurisprudenza di legittimità che individua la competenza per territorio per il reato abituale, alla stregua dell’art. 8 cod. proc. pen., in relazione al luogo in cui il comportamento diviene riconoscibile e qualificabile come penalmente rilevante (Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278149-01, in tema che, in tema di delitto di atti persecutori, che ha individuato il locus commissi delicti in quello nel quale il disagio accumulato dalla persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dall’art. 612-bis cod. pen.; nello stesso senso, Sez. 5, n. 16977 del 12/02/2020, S., Rv. 279178-01; in tema di maltrattamenti in famiglia cfr. Sez. F, n. 36132 del 13/08/2019, G., Rv. 276785-01; Sez. 6, n. 43221 del 25/09/2013, B., Rv. 257461-01).
2.2. Ai fini della riconoscibilità del comportamento penalmente rilevante è sufficiente (cfr. Sez. 3, n. 43710 del 23/05/2019, Gianino, Rv. 276937-01) la realizzazione in forma organizzata di una sole delle condotte alternative previste dall’art. 452-quaterdecies cod. pen. – ossia: a) la cessione; b) la ricezione; c) il trasporto; d) l’esportazione; e) l’importazione; f) la gestione dei rifiuti – purché la quantità di rifiuti sia ingente, requisito quest’ultimo che non va desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell’abusiva gestione (Sez. 3, n. 12433 del 15/11/2005, dep. 2006, Costa, Rv. 234009-01; Sez. 6, n. 30373 del 18/03/2004, Ostuni, Rv. 229946-01), ma va riferito al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità (Sez. 3, n. 39952 del 16/04/2019, Radin, Rv. 278531-02; Sez. 3, n. 49950 del 11/10/2016, Sepe, Rv. 268667-01).
2.3. Ciò posto e ribadito, nel caso in disamina, è pacifico che l’imputazione descriva il fatto per cui si procede (capo A) nei seguenti termini: a) raccolta di rifiuti (costituiti da abbigliamento usato) nel trevigiano; b) (successivo) prelievo e stoccaggio provvisorio nel padovano (presso la sede operativa della ditta ASIA di Conselve, in via del Mare n. 22: sito sprovvisto di autorizzazione per la gestione dei rifiuti alla data degli accertamenti effettuati); c) (successivo) conferimento presso talune società toscane.
La tesi del Tribunale di Treviso, secondo il quale già la prima fase di gestione sarebbe avvenuta “contemporaneamente” ed in egual misura in più siti di raccolta ricadenti a loro volta all’interno di diversi circondari del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, appare meramente confutativo perché non trova riscontro nel capo di imputazione (capo A) – ad esso dovendosi fare esclusivo riferimento, in assenza di alcuna istruttoria svolta dai giudici in conflitto – ove anzi si fa espresso riferimento (quanto al requisito dell’abusività) alla realizzazione delle condotte «in assenza di qualsivoglia rapporto/autorizzazione/incarico» intercorso con la società CONTARINA SPA, società pubblica concessionaria per la raccolta e gestione dei rifiuti urbani, con «grave danno economico» per detto soggetto pubblico «concessionario del servizio con riguardo alla raccolta dei rifiuti urbani e ciò a causa del mancato introito delle somme derivanti dalla vendita dei rifiuti-abbigliamento usato» (capo A).
Come bene spiega l’ordinanza del Tribunale di Padova, l’attività di raccolta degli indumenti usati sarebbe stata realizzata (in tesi accusatoria), mediante plurime azioni e con modalità organizzate, in danno della suddetta CONTARINA SPA operante esclusivamente nel trevigiano (precisamente in 49 Comuni, tutti all’interno della provincia di Treviso, la quasi totalità posti a destra del Piave e uno a sinistra, aderenti al Consiglio di Bacino Priula, come da contratto di servizio regolante lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti del 13/08/2024, reperibile da <www.priula.it/atti>), emergenze evincibili anche dall’espressa indicazione riportata nell’imputazione di truffa aggravata di cui al capo C), a sua volta accertata in Treviso fino all’agosto 2016.
Dunque, l’attività di (prima) raccolta dei rifiuti (che precede fattualmente quella di stoccaggio) risulta inequivocabilmente essere stata compiuta, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, in via pressoché esclusiva in Treviso e provincia, ove il raggiungimento del livello dell’ingente quantità ha reso riconoscibile il comportamento punibile, posto in essere in danno di una società pubblica di riscossione operante esclusivamente nel trevigiano (Capi A e C): tanto basta ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa (abituale propria) in contestazione (Capo A), indipendentemente dal luogo di reperimento degli abiti usati e dal loro ammasso nel luogo di (successivo) stoccaggio (nel padovano), costituente solo uno dei segmenti successivi della condotta abituale, rilevante penalmente ma non anche ai fini della competenza per territorio ormai già radicatasi in epoca anteriore e nella frazione precedente.

    Conclusivamente, va affermata ai sensi dell’art. 32, comma 1, cod. proc. pen. la competenza territoriale del Tribunale di Treviso, cui va disposta la trasmissione degli atti.
    Ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l’estratto della presente sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Treviso cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026