Cass.Sez. III n. 6667 del  20 febbraio 2012 (Ud.20 dic. 2011)
Pres. Fiale Est.Mulliri Ric.Gaetano
Rifiuti.Veicoli fuori uso e permanenza della targa

Per qualificare un veicolo "fuori uso" e, quindi, "rifiuto speciale" è ininfluente la permanenza o meno della targa, rilevando tutti gli elementi indicativi di una volontà di abbandono da parte del proprietario nonché l'inidoneità del mezzo a svolgere la funzione che le è propria (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la natura di rifiuto speciale a veicolo che, pur munito di targa, risultava privo di elementi strutturali come il motore e gli arredi interni).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 20/12/2011
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere - N. 2852
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 22950/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Gaetano Paolo, nato a Roma il 22.8.44, imputato art. 255, comma 3 in rel. D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste in data 1.2.11;
Sentita in udienza la relazione del cons. Dott. MULLIRI Guicla I.;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dott. LETTIERI Nicola, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza oggetto di ricorso, è stata confermata la condanna inflitta all'odierno ricorrente accusato di avere violato l'art. 255, comma 3 in rel. D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192 per non avere ottemperato all'ordinanza dirigenziale con la quale il comune di Gorizia gli aveva intimato di rimuovere l'autovettura Fiat Uno da lui abbandonata e di provvedere al corretto smaltimento del rifiuto predetto. Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:
1) violazione di legge perché la Corte ha erroneamente considerato rifiuto un'autovettura che, sebbene priva del motore, era ancora munita di targa. Non si trattava quindi di rifiuto bensì di veicolo ancora in grado di funzionare con le opportune riparazioni (tanto è vero che non erano state contestate neppure l'assenza di bollo o di assicurazione);
2) violazione di legge in relazione alla pena inflitta da ritenere eccessiva in relazione alla modesta entità del fatto ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, vista anche la possibilità di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. - Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
Si rileva, innanzitutto, che il ricorrente ripropone, in questa sede, le medesime censure svolte di fronte di fronte ai giudici di secondo grado. Considerato che - come si dirà meglio qui di seguito - la Corte ha puntualmente esaminato tali doglianze e vi ha dato replica disattendendole motivatamente, ciò rende i motivi stessi non specifici ma soltanto "apparenti", in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, 27.1.05, Giagnorio, Rv. 231708).
Passando ad esaminarla in dettaglio, la decisione oggetto di gravame, risulta completa e ben articolata nel replicare alla medesima censura qui in discussione. Innanzitutto, si sottolinea che anche i dati di fatto deponevano nel senso di trovarsi di fronte ad un "rifiuto" essendo "evidente che il mezzo, privato del motore e degli arredi interni non può in alcun modo essere posto in circolazione". Ad ogni buon conto, l'argomento (della esistenza della targa) speso dal ricorrente evocando una sentenza di questa S.C. che aveva annesso natura di rifiuto all'auto priva di targa, viene bene contrastato logicamente in questo caso sottolineando che non è valido, a contrariis, in assoluto il principio secondo cui "i mezzi dotati di targa non possano mai essere considerati tali" (cioè rifiuti). Giustamente, infatti, il giudice di secondo grado sottolinea anche che proprio la sentenza di questa S.C. citata dal ricorrente ha valorizzato il fatto che, a qualificare un'auto come rifiuto, concorrono una serie di elementi indicativi di una volontà di abbandono come, per l'appunto, lo stato di totale abbandono del mezzo sì da rendere praticamente impossibile che esso possa continuare a svolgere la funzione che le è propria.
Del resto, è giurisprudenza consolidata in materia di abbandono e smaltimento di rifiuti che gli autoveicoli fuori uso e le loro parti costituiscono rifiuti speciali (sez. 3, 16.12.99, n. 1899). Anche più di recente, è stato detto, e ribadito, che le vetture assumono il carattere di rifiuti speciali fin dal momento in cui vengono "dimesse dal proprietario o possessore" (Sez. 3, 21.9.98, Boccanera, Rv. 212045) e che (Sez. 3, 21.6.11, Rigotti, Rv. 251020), affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso è necessario che sia fuori uso (v. anche: sez. 3, 6.6.06, Pezone, Rv. 235055). È, quindi, del tutto conferente la sottolineatura - da parte dei giudici di secondo grado - della frase di questa S.C. in cui si dice che deve essere considerato fuori uso anche il veicolo "che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata" (f. 4).
Sono ingiustificate anche le doglianze formulate con il secondo motivo visto che la Corte, anche in punto di pena, fornisce una risposta adeguata, corretta giuridicamente e logica. In particolare, la Corte ha sicuramente condiviso il giudizio di primo grado circa il "modesto disvalore del fatto", tuttavia, non ha neppure potuto fare a meno di considerare "che il Gaetano ha riportato numerose condanne per delitti contro il patrimonio,..contro la persona... nonché per reati contro l'amministrazione e la pubblica tranquillità". Correttamente sono state escluse nuovamente le attenuanti generiche "sia per le ragioni appena evidenziate, sia per l'assenza di circostanze di fatto valutabili in favore dell'imputato" ed, infine, la richiesta di sostituzione della pena detentiva in pecuniaria è stata giustificata con richiamo ai numerosi precedenti considerati "ostativi". Del resto, se è vero che, nel decidere su una istanza di conversione della pena detentiva in pecuniaria, il giudice deve avere riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p., è anche vero che ciò non implica (sez. 5, 26.1.11, Orabona, Rv. 249717) che egli debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quale, nella specie, la personalità negativa dell'imputato alla luce dei numerosi precedenti e, conseguentemente, la inadeguatezza, sul piano della deterrenza, della sanzione invocata.
Non si può neppure fare a meno di osservare, da ultimo, che il motivo di ricorso qui in commento è stato formulato anche in modo molto generico.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 20 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2012